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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/07/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.07.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3352 DELL'ANNO 2021
N.R.G. 3352/2021
È presente per l'avv. Antonino Emanuele Lanza. Parte_1
È presente per il l'avv. Giuseppe Chiaramonte. Controparte_1
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3352/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3352 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ficarazzi (PA), nel Corso Umberto, n. 557, presso lo studio dell'avv.
Antonino Emanuele Lanza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
E
, C.F. , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Termini Imerese, via Falcone e
Borsellino, N. 23, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
oggetto: domanda di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- che il giorno 07.03.2020, alle ore 19:00 circa, stava percorrendo, a piedi, il centro urbano del Comune di;
CP_1
- che, giunto nella via S. Croce, più precisamente al civico n. 72, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca nella pavimentazione stradale, non visibile e non segnalata;
- che, in seguito alla caduta, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso della” Fondazione
Istituto G. Giglio” di Cefalù, dove gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo/contusivo del ginocchio sinistro”;
- che, nei giorni a seguire, si rendeva necessario un ricovero presso il reparto di traumatologia del medesimo ospedale a causa della “lesione completa del quadricipite sinistro”;
- che, in conseguenza della caduta di cui sopra, pativa un danno biologico permanente pari al
7% con un periodo di ITA di giorni 20 e, un periodo di ITP al 50% pari a giorni 30;
- che, pertanto, a seguito di quanto accadutogli, invitava, mediante PEC, inviata in data
15.09.2020, il di a risarcirgli tutti i danni subiti;
richiesta alla quale, CP_1 CP_1 tuttavia, non faceva seguito alcun riscontro.
Ciò dedotto, sosteneva che il sinistro occorsogli era fonte di responsabilità risarcitoria in capo al . Controparte_1
Veniva chiesto, così, al Tribunale adito di “condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del signor della complessiva Parte_1 somma di Euro 18.609,00 (diciottomilaseicentonove/00), o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, o anche in via equitativa, dovuta alla parte attrice, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per le causali specificate in narrativa e dei singoli esborsi fino all'effettivo soddisfo, entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito;
ordinare ai convenuti il pagamento immediato di tutte le somme non contestate ai sensi dell'articolo 186 bis
c.p.c.; con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 3 Si costituiva in data 24.03.2022, il , che contestava integralmente la Controparte_1 domanda risarcitoria avanzata ritenendola infondata, tanto nell' “an” che nel “quantum debeatur”, evidenziando, in particolare, che il sinistro di cui è causa si era verificato esclusivamente a causa della condotta imprudente dell'odierno attore.
Nel corso dell'istruttoria, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., si procedeva all'assunzione di prova per testi e veniva disposta una C.t.u. medico legale.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., “ratione temporis” vigente.
*****
Tutto ciò evidenziato, è necessario, preliminarmente, procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo Giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Ebbene, la regola di cui all'art. 2051 c.c. delinea una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di custodia intercorrente tra un determinato soggetto e la cosa che ha causato il danno.
Al riguardo, in tema di responsabilità derivante da cose in custodia, giova ricordare i seguenti principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza che si ritiene di condividere.
In primo luogo, il concetto di custodia postula la disponibilità immediata del bene ed un potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esercitare sulla “res” un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24529/2009).
In secondo luogo, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la cosa non rappresenti una mera occasione dell'evento ma essa stessa deve esserne la causa o concausa.
In particolare, “[…] a) « l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 4 dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;[…] ” (Cass. n. 2481/2018; cfr. anche Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 2477/2018).
Al contrario, è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 20359/2005 e Cass. n. 15383/2006).
Pertanto, il comportamento del danneggiato può porsi sia come fattore concorrente, ex art. 1227 co. 1 c.c., sia come fattore in grado di escludere, integralmente, il nesso di causalità tra cosa e danno e conseguentemente idoneo ad elidere la responsabilità del custode (Cass. n. 999/2014).
In tal senso, la colpa concorrente o esclusiva del danneggiato può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (Cass. n. 17625/2016). In particolare, il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando egli abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque, assolutamente anomalo della cosa (Cass. n. 12895/2016).
Infine, è stato evidenziato, dalla Suprema Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali che: “la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità): pertanto, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U.
03/06/2013, n. 13902)” (Cass. n. 2481/2018).
Fatte queste premesse, va evidenziato che parte attrice ha dimostrato il fatto storico dedotto in citazione, ossia il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate.
La prova di quanto sopra è stata affidata alla deposizione testimoniale di , moglie TE dell'odierno attore, la quale si trovava con quest'ultimo al momento del sinistro.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Ebbene, la teste sopra citata ha dichiarato di trovarsi insieme a il giorno Parte_1
07.03.2020, intorno alle ore 19:00, in via Santa Croce in . CP_1
In particolare, la teste escussa all'udienza del 07.06.2023, dopo aver precisato di essersi TE trovata su luogo del sinistro in quanto stava percorrendo, a bordo dell'auto condotta dal marito, la via
Santa Croce, ha affermato: “[…] che dopo aver parcheggiato siamo scesi entrambi dal veicolo. A quel punto io sono andata verso il cofano;
ho aperto il cofano dell'auto e stavo prendendo le borse della spesa ivi riposte. In quel momento ho sentito un urlo. Ho alzato la testa e ho visto mio marito a terra”.
Nell'ambito di tale contesto spaziale, ha poi riferito: “A.D.R.: io a quel punto gli ho chiesto cosa fosse accaduto e lui mi disse che aveva dolore alla gamba. L'ho aiutato ad alzarsi e l'ho fatto sedere sul sedile dell'auto. Dopo qualche minuto, il ginocchio già era gonfio. A quel punto l'ho accompagnato in pronto soccorso”.
In merito al momento esatto della caduta ha poi dichiarato di non aver “focalizzato l'attenzione sul manto stradale […]”, ma di aver notato che il marito “[…] era sdraiato su una grata […] A.D.R.: preciso che vidi mio marito non disteso del tutto in terra ma solo con il ginocchio piegato in terra sulla grata in ferro mostratami nelle foto” (cfr. verbale del 07.06.2023).
Ebbene, , pur avendo assistito alla caduta, non ha avuto, allora, percezione diretta TE del fatto che la stessa fu causata proprio dalla presenza di una buca sul manto stradale.
Tuttavia, la stessa, ha precisato quanto segue: “A.D.R.: preciso che dal balcone della mia abitazione ho modo di poter vedere via Santa Croce. Nella mattina successiva rispetto al giorno della caduta dal balcone, notai che nei pressi della grata c'era una buca. Preciso che tra il mio balcone e la grata in linea d'aria c'è una distanza di circa cinque metri. A quel punto scesi in strada e andai presso il punto dove c'è la grata e vidi che sotto la grata mancavano una o due pietre, essendo così presente di fatto una buca. Questa circostanza non ho potuta notarla nell'immediatezza della caduta anche perché c'era mio marito sdraiato sopra questa grata”.
La teste ha, peraltro, riconosciuto nelle foto in atti la buca in questione.
Pertanto, dalle dichiarazioni emerge come nell'area in cui è avvenuto il sinistro l'unica fonte di pericolo idonea a generare l'evento lesivo in questione, secondo il canone del c.d. “più probabile che non”, fosse proprio la buca presente sul manto stradale e posizionata in prossimità della grata di scolo delle acque piovane, come rilevabile dalla documentazione fotografica in atti.
Non emergono, del resto, dalla deposizione e dagli atti di causa, elementi idonei a far ritenere la presenza di ulteriori fonti di pericolo, in grado di causare la caduta.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 6 Altresì, anche il C.t.u. in merito al quesito del se le lesioni refertate a , così Parte_1 come indicate nel verbale di pronto soccorso, subito dopo il sinistro per cui è causa, fossero eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo, così come descritto da parte attrice, ha ritenuto che: “Si trattò di lesioni personali di natura traumatica, la cui natura e entità ben si attengono alla riferita dinamica dell'infortunio in oggetto e sono proporzionate all'evento traumatico, al quale le lesioni ed i postumi devono essere attribuiti con rapporto causale” (cfr. relazione peritale in atti).
Appurata, quindi, la verificazione del fatto storico e la sussistenza di un collegamento tra la
“res” e “l'eventus damni”, occorre, tuttavia, indagare sul se la condotta della vittima ebbe un ruolo tale da rendere, in realtà, la cosa non causa efficiente dell'evento lesivo, quanto piuttosto mera occasione dello stesso;
indagine che attiene alla prova del fortuito.
Sul punto, occorre richiamare, innanzitutto, una pronuncia della Corte di Cassazione la n.
4035/2021, la quale ha affermato che: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Sempre con riferimento alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte richiamando precedenti pronunce, ha ulteriormente precisato che: “[…] il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 2481/2018).
Ebbene, appare chiaro come una situazione manutentiva deficitaria come quella del manto n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 7 stradale di via S. Croce di , “percorso fortemente comune e trafficato durante tutte le ore CP_1 della giornata” come specificato dal costituisca una situazione certamente idonea a CP_1 configurare una capacità della “res”, sotto il profilo del dinamismo eziologico, a porsi quale causa dell'evento lesivo.
Altresì, considerato l'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto da parte attrice del tratto di strada in esame, e cioè il transito su una via aperta al pubblico, deve disporsi nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito, non ravvisandosi nella condotta della vittima certamente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In merito, deve considerarsi che il non ha fornito nessuna prova idonea a far desumere CP_1 una condotta imprudente e negligente di . In particolare, non è emersa una condotta Parte_1 disattenta del danneggiato, idonea a configurare il fortuito e come tale idonea da recedere il nesso di causalità efficiente tra cosa e danno;
né è emersa una disattenzione del danneggiato tale da delineare quanto meno un concorso di colpa a suo carico.
Tali asserzioni non sono inficiate dalla circostanza della vicinanza della buca all'abitazione del danneggiato.
In merito si evidenzia che costituisce principio enucleato dalla Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, quello secondo cui: “[…] l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. Un simile indizio non ha, di per sé, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.
Ossia: se la vicinanza della buca indica che doveva essere nota al conducente (o da questi conoscibile) a prescindere da altre circostanze del caso concreto, ossia, di per sé, ciò avviene sulla base di una massima di esperienza che viene generalizzata, vale a dire che collega due classi di eventi astrattamente considerati, la classe della vicinanza del pericolo e la classe della prevedibilità del medesimo, e induce quest'ultima da quella, a prescindere dalle circostanze del caso. Con la conseguenza che da questa astrazione si ricava poi una regola cautelare: chi ha la buca vicina è
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 8 tenuto a conoscerla ed evitarla, e ciò, per l'appunto, a prescindere dalle circostanze del caso concreto. Piuttosto, il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola, e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Nel caso presente, era pacifico, e la sentenza di merito ne dà atto, che la strada era buia, e che la buca era piena d'acqua, dunque coperta, a causa delle precipitazioni recenti. V'erano quindi questi altri indizi che andavano considerati insieme alla circostanza che la buca fosse vicino casa, e che andavano valutati insieme all'elemento della vicinanza. Qualora esista, dunque, una pluralità di fatti potenzialmente significativi, il giudice di merito è tenuto a considerarli tutti, per verificare la loro concordanza, come preteso dall'articolo 2729 cod. civ., e cosi come è viziata la decisione che nega valore indiziario ad un fatto, senza prima aver valutato se esso concorda con gli altri fatti noti (Cass.
9059/ 2018), allo stesso modo è viziata la decisione che attribuisce valore indiziario ad un fatto noto senza valutare se esso sia discordante quanto a tale valore con gli altri fatti noti emersi in giudizi
[…]” (Cass. n. 14908/2019).
Orbene, nel caso di specie, la vicinanza della buca all'abitazione del danneggiato, costituisce un mero elemento indiziante con cui, tuttavia, nel caso di specie, non concorrono ulteriori circostanze idonee a configurare la prova di una disattenzione rimproverabile.
Infatti, la testimonianza resa, con riguardo alla dinamica del sinistro, ha specificato che “la distanza tra il nostro veicolo e la grata di cui ho parlato era di circa un metro”.
Tale dichiarazione rende evidente l'impossibilità per la parte attrice di avvedersi tempestivamente della buca, data l'immediata prossimità della stessa rispetto all'abitacolo del proprio veicolo, tenuto conto anche delle dimensioni ridotte della anomalia, tale da non renderla facilmente percettibile.
Pertanto, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, è emerso con chiarezza che parte attrice non si trovava, in concreto, nelle condizioni di poter prevedere e, di conseguenza, evitare l'anomalia del manto stradale, con esclusione di ogni disattenzione rimproverabile a suo carico.
In definitiva, ne discende che il risponde ex art. 2051 cc. dei danni patiti dall'attore in CP_1 conseguenza del sinistro in esame.
Quanto alla determinazione concreta dell'ammontare del danno, si osserva quanto segue.
Ebbene, l'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito ha leso la sua integrità psicofisica, posizione soggettiva che rientra nel novero dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (cfr. art. 32 Cost.). È noto, infatti, che in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è sempre risarcibile n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 9 in presenza di una lesione incidente su di un diritto fondamentale della persona protetto direttamente a livello della Carta Costituzionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
In merito occorre poi precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Venendo, allora, alla quantificazione dei danni “de quibus”, dalla Consulenza Tecnica
d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, risulta che a seguito del sinistro Parte_1
ha riportato un “Trauma arto inferiore sinistro con lesione completa del tendine del
[...] muscolo quadricipite femorale”.
Il CTU ha accertato la compatibilità delle lesioni con il sinistro di cui è causa, ed ha poi correttamente descritto i postumi permanenti residuati a carico dell'attore (• esiti di trauma contusivo arto inferiore sinistro con lesione completa del tendine del muscolo quadricipite;
• esiti cicatriziali iatrogeni per intervento di ricostruzione del tendine); lesioni che hanno determinato, secondo quanto ritenuto dall' ausiliario e che si ritiene di condividere, postumi risarcibili, in termini di danno biologico permanente, nella misura del 6% .
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata, inoltre, correttamente quantificata dal Ctu nella misura: - di 100 giorni, “di questi, 10 (dieci) devono essere considerati come incapacità assoluta, i restanti 90 (novanta) come incapacità temporanea parziale, di cui 30
(trenta) giorni al 75%, 30 (trenta) giorni al 50% e i restanti 30 (trenta) giorni al 25%”.
Circa la quantificazione, procedendo, allora, alla concreta liquidazione del danno biologico, essa deve essere effettuata in base a criteri equitativi (sui poteri equitativi del giudice nella liquidazione del danno, cfr. artt. 2056 – 1226 c.c.; sulla necessità di liquidare il danno biologico in via equitativa, cfr. Cass. n. 394/2007).
Nel caso di specie, non essendo applicabile alla fattispecie per cui è causa l'art. 139 del d.lgs.
n. 209 del 2005 (il sinistro non è stato causato dalla circolazione di un veicolo o natante) il Tribunale ritiene opportuno riferirsi alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, dell'anno 2024, per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della salute, in quanto esse costituiscono il parametro che, in linea generale, è in grado di attestare la conformità della valutazione n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 10 equitativa del danno alla persona alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, co. 1 c.c. (cfr. Cass.
n. 12408/2011, nonché Cass. n. 28290/2011 e Cass. n. 24473/2014).
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Milano relative all'anno 2024, non considerando il danno morale, tenuto conto che il danneggiato aveva 42 anni al momento del sinistro e della percentuale d'invalidità residua
(6%), devono essere liquidati, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente € 9.138,00
(valore per punto base: 1.915,76).
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, totale e parziale, invece, deve essere liquidata la somma di € 4.620,00 (per ogni giorno di inabilità assoluta è stato riconosciuto l'importo di € 84, ridotto in proporzione per i giorni di invalidità parziale;
nello specifico: € 840,00 per invalidità temporanea totale;
€ 1.890,00 per invalidità temporanea parziale al 75%; € 1.260,00 per invalidità temporanea parziale al 50%; € 630,00 per invalidità temporanea parziale al 25%).
Nulla spesa, invece, spetta a parte attrice a titolo di sofferenza morale derivante dalle lesioni in esame.
In merito, deve premettersi che secondo un orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dallo scrivente: “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso […] non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. n. 3260/2016; cfr. anche Cass nn. 18641/2011, 20292/2012, 22585/2013,
21917/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la relativa prova.
Manca in atti, infatti, la prova di particolari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro, ascrivibili a titolo di sofferenze e patemi interiori, idonee a giustificare un aumento di quanto già
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 11 liquidato sulla base degli importi standard enunciati dalla tabella.
In definitiva, ne discende una quantificazione dei danni non patrimoniali nella somma di €
13.758,00 (€ 9.138,00 + € 4.620,00), in valuta del 2024, pari ad € 13.978,13 in moneta attuale.
Nulla spetta a titolo di spese sanitarie sostenute, non essendo state le stesse documentate.
In merito, poi, agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Ebbene, parte attrice non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche
Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n. 3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
In particolare, la non eccessività degli importi liquidati in sentenza porta ad escludere, in mancanza di allegazione contraria, che il denaro sarebbe stato impiegato in un investimento produttivo di reddito.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 12 In conclusione, il deve essere condannato a pagare a parte attrice la Controparte_1 somma di € 13.978,13.
Sulla somma così liquidata, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata, ai valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed ai medi per quella istruttoria;
con attribuzione in favore dell'avv. Antonino Emanuele Lanza, dichiaratosi antistatario
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà passiva tra le parti nei rapporti esterni con il consulente, esse vengono poste a carico di parte convenuta nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
a) condanna il a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 di € 13.978,13, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite di parte attrice, Controparte_1 liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.380,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA (se dovuta) e CPA, nelle misure di legge, con attribuzione all'avv. Antonino Emanuele Lanza, dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del Controparte_1 nei rapporti interni tra le parti.
Termini Imerese, 09.07.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 13
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.07.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3352 DELL'ANNO 2021
N.R.G. 3352/2021
È presente per l'avv. Antonino Emanuele Lanza. Parte_1
È presente per il l'avv. Giuseppe Chiaramonte. Controparte_1
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3352/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3352 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ficarazzi (PA), nel Corso Umberto, n. 557, presso lo studio dell'avv.
Antonino Emanuele Lanza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
E
, C.F. , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Termini Imerese, via Falcone e
Borsellino, N. 23, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
oggetto: domanda di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- che il giorno 07.03.2020, alle ore 19:00 circa, stava percorrendo, a piedi, il centro urbano del Comune di;
CP_1
- che, giunto nella via S. Croce, più precisamente al civico n. 72, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca nella pavimentazione stradale, non visibile e non segnalata;
- che, in seguito alla caduta, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso della” Fondazione
Istituto G. Giglio” di Cefalù, dove gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo/contusivo del ginocchio sinistro”;
- che, nei giorni a seguire, si rendeva necessario un ricovero presso il reparto di traumatologia del medesimo ospedale a causa della “lesione completa del quadricipite sinistro”;
- che, in conseguenza della caduta di cui sopra, pativa un danno biologico permanente pari al
7% con un periodo di ITA di giorni 20 e, un periodo di ITP al 50% pari a giorni 30;
- che, pertanto, a seguito di quanto accadutogli, invitava, mediante PEC, inviata in data
15.09.2020, il di a risarcirgli tutti i danni subiti;
richiesta alla quale, CP_1 CP_1 tuttavia, non faceva seguito alcun riscontro.
Ciò dedotto, sosteneva che il sinistro occorsogli era fonte di responsabilità risarcitoria in capo al . Controparte_1
Veniva chiesto, così, al Tribunale adito di “condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del signor della complessiva Parte_1 somma di Euro 18.609,00 (diciottomilaseicentonove/00), o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, o anche in via equitativa, dovuta alla parte attrice, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per le causali specificate in narrativa e dei singoli esborsi fino all'effettivo soddisfo, entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito;
ordinare ai convenuti il pagamento immediato di tutte le somme non contestate ai sensi dell'articolo 186 bis
c.p.c.; con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 3 Si costituiva in data 24.03.2022, il , che contestava integralmente la Controparte_1 domanda risarcitoria avanzata ritenendola infondata, tanto nell' “an” che nel “quantum debeatur”, evidenziando, in particolare, che il sinistro di cui è causa si era verificato esclusivamente a causa della condotta imprudente dell'odierno attore.
Nel corso dell'istruttoria, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., si procedeva all'assunzione di prova per testi e veniva disposta una C.t.u. medico legale.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., “ratione temporis” vigente.
*****
Tutto ciò evidenziato, è necessario, preliminarmente, procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo Giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Ebbene, la regola di cui all'art. 2051 c.c. delinea una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di custodia intercorrente tra un determinato soggetto e la cosa che ha causato il danno.
Al riguardo, in tema di responsabilità derivante da cose in custodia, giova ricordare i seguenti principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza che si ritiene di condividere.
In primo luogo, il concetto di custodia postula la disponibilità immediata del bene ed un potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esercitare sulla “res” un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24529/2009).
In secondo luogo, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la cosa non rappresenti una mera occasione dell'evento ma essa stessa deve esserne la causa o concausa.
In particolare, “[…] a) « l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 4 dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;[…] ” (Cass. n. 2481/2018; cfr. anche Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 2477/2018).
Al contrario, è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 20359/2005 e Cass. n. 15383/2006).
Pertanto, il comportamento del danneggiato può porsi sia come fattore concorrente, ex art. 1227 co. 1 c.c., sia come fattore in grado di escludere, integralmente, il nesso di causalità tra cosa e danno e conseguentemente idoneo ad elidere la responsabilità del custode (Cass. n. 999/2014).
In tal senso, la colpa concorrente o esclusiva del danneggiato può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (Cass. n. 17625/2016). In particolare, il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando egli abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque, assolutamente anomalo della cosa (Cass. n. 12895/2016).
Infine, è stato evidenziato, dalla Suprema Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali che: “la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità): pertanto, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U.
03/06/2013, n. 13902)” (Cass. n. 2481/2018).
Fatte queste premesse, va evidenziato che parte attrice ha dimostrato il fatto storico dedotto in citazione, ossia il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate.
La prova di quanto sopra è stata affidata alla deposizione testimoniale di , moglie TE dell'odierno attore, la quale si trovava con quest'ultimo al momento del sinistro.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Ebbene, la teste sopra citata ha dichiarato di trovarsi insieme a il giorno Parte_1
07.03.2020, intorno alle ore 19:00, in via Santa Croce in . CP_1
In particolare, la teste escussa all'udienza del 07.06.2023, dopo aver precisato di essersi TE trovata su luogo del sinistro in quanto stava percorrendo, a bordo dell'auto condotta dal marito, la via
Santa Croce, ha affermato: “[…] che dopo aver parcheggiato siamo scesi entrambi dal veicolo. A quel punto io sono andata verso il cofano;
ho aperto il cofano dell'auto e stavo prendendo le borse della spesa ivi riposte. In quel momento ho sentito un urlo. Ho alzato la testa e ho visto mio marito a terra”.
Nell'ambito di tale contesto spaziale, ha poi riferito: “A.D.R.: io a quel punto gli ho chiesto cosa fosse accaduto e lui mi disse che aveva dolore alla gamba. L'ho aiutato ad alzarsi e l'ho fatto sedere sul sedile dell'auto. Dopo qualche minuto, il ginocchio già era gonfio. A quel punto l'ho accompagnato in pronto soccorso”.
In merito al momento esatto della caduta ha poi dichiarato di non aver “focalizzato l'attenzione sul manto stradale […]”, ma di aver notato che il marito “[…] era sdraiato su una grata […] A.D.R.: preciso che vidi mio marito non disteso del tutto in terra ma solo con il ginocchio piegato in terra sulla grata in ferro mostratami nelle foto” (cfr. verbale del 07.06.2023).
Ebbene, , pur avendo assistito alla caduta, non ha avuto, allora, percezione diretta TE del fatto che la stessa fu causata proprio dalla presenza di una buca sul manto stradale.
Tuttavia, la stessa, ha precisato quanto segue: “A.D.R.: preciso che dal balcone della mia abitazione ho modo di poter vedere via Santa Croce. Nella mattina successiva rispetto al giorno della caduta dal balcone, notai che nei pressi della grata c'era una buca. Preciso che tra il mio balcone e la grata in linea d'aria c'è una distanza di circa cinque metri. A quel punto scesi in strada e andai presso il punto dove c'è la grata e vidi che sotto la grata mancavano una o due pietre, essendo così presente di fatto una buca. Questa circostanza non ho potuta notarla nell'immediatezza della caduta anche perché c'era mio marito sdraiato sopra questa grata”.
La teste ha, peraltro, riconosciuto nelle foto in atti la buca in questione.
Pertanto, dalle dichiarazioni emerge come nell'area in cui è avvenuto il sinistro l'unica fonte di pericolo idonea a generare l'evento lesivo in questione, secondo il canone del c.d. “più probabile che non”, fosse proprio la buca presente sul manto stradale e posizionata in prossimità della grata di scolo delle acque piovane, come rilevabile dalla documentazione fotografica in atti.
Non emergono, del resto, dalla deposizione e dagli atti di causa, elementi idonei a far ritenere la presenza di ulteriori fonti di pericolo, in grado di causare la caduta.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 6 Altresì, anche il C.t.u. in merito al quesito del se le lesioni refertate a , così Parte_1 come indicate nel verbale di pronto soccorso, subito dopo il sinistro per cui è causa, fossero eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo, così come descritto da parte attrice, ha ritenuto che: “Si trattò di lesioni personali di natura traumatica, la cui natura e entità ben si attengono alla riferita dinamica dell'infortunio in oggetto e sono proporzionate all'evento traumatico, al quale le lesioni ed i postumi devono essere attribuiti con rapporto causale” (cfr. relazione peritale in atti).
Appurata, quindi, la verificazione del fatto storico e la sussistenza di un collegamento tra la
“res” e “l'eventus damni”, occorre, tuttavia, indagare sul se la condotta della vittima ebbe un ruolo tale da rendere, in realtà, la cosa non causa efficiente dell'evento lesivo, quanto piuttosto mera occasione dello stesso;
indagine che attiene alla prova del fortuito.
Sul punto, occorre richiamare, innanzitutto, una pronuncia della Corte di Cassazione la n.
4035/2021, la quale ha affermato che: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Sempre con riferimento alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte richiamando precedenti pronunce, ha ulteriormente precisato che: “[…] il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 2481/2018).
Ebbene, appare chiaro come una situazione manutentiva deficitaria come quella del manto n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 7 stradale di via S. Croce di , “percorso fortemente comune e trafficato durante tutte le ore CP_1 della giornata” come specificato dal costituisca una situazione certamente idonea a CP_1 configurare una capacità della “res”, sotto il profilo del dinamismo eziologico, a porsi quale causa dell'evento lesivo.
Altresì, considerato l'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto da parte attrice del tratto di strada in esame, e cioè il transito su una via aperta al pubblico, deve disporsi nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito, non ravvisandosi nella condotta della vittima certamente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In merito, deve considerarsi che il non ha fornito nessuna prova idonea a far desumere CP_1 una condotta imprudente e negligente di . In particolare, non è emersa una condotta Parte_1 disattenta del danneggiato, idonea a configurare il fortuito e come tale idonea da recedere il nesso di causalità efficiente tra cosa e danno;
né è emersa una disattenzione del danneggiato tale da delineare quanto meno un concorso di colpa a suo carico.
Tali asserzioni non sono inficiate dalla circostanza della vicinanza della buca all'abitazione del danneggiato.
In merito si evidenzia che costituisce principio enucleato dalla Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, quello secondo cui: “[…] l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. Un simile indizio non ha, di per sé, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.
Ossia: se la vicinanza della buca indica che doveva essere nota al conducente (o da questi conoscibile) a prescindere da altre circostanze del caso concreto, ossia, di per sé, ciò avviene sulla base di una massima di esperienza che viene generalizzata, vale a dire che collega due classi di eventi astrattamente considerati, la classe della vicinanza del pericolo e la classe della prevedibilità del medesimo, e induce quest'ultima da quella, a prescindere dalle circostanze del caso. Con la conseguenza che da questa astrazione si ricava poi una regola cautelare: chi ha la buca vicina è
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 8 tenuto a conoscerla ed evitarla, e ciò, per l'appunto, a prescindere dalle circostanze del caso concreto. Piuttosto, il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola, e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Nel caso presente, era pacifico, e la sentenza di merito ne dà atto, che la strada era buia, e che la buca era piena d'acqua, dunque coperta, a causa delle precipitazioni recenti. V'erano quindi questi altri indizi che andavano considerati insieme alla circostanza che la buca fosse vicino casa, e che andavano valutati insieme all'elemento della vicinanza. Qualora esista, dunque, una pluralità di fatti potenzialmente significativi, il giudice di merito è tenuto a considerarli tutti, per verificare la loro concordanza, come preteso dall'articolo 2729 cod. civ., e cosi come è viziata la decisione che nega valore indiziario ad un fatto, senza prima aver valutato se esso concorda con gli altri fatti noti (Cass.
9059/ 2018), allo stesso modo è viziata la decisione che attribuisce valore indiziario ad un fatto noto senza valutare se esso sia discordante quanto a tale valore con gli altri fatti noti emersi in giudizi
[…]” (Cass. n. 14908/2019).
Orbene, nel caso di specie, la vicinanza della buca all'abitazione del danneggiato, costituisce un mero elemento indiziante con cui, tuttavia, nel caso di specie, non concorrono ulteriori circostanze idonee a configurare la prova di una disattenzione rimproverabile.
Infatti, la testimonianza resa, con riguardo alla dinamica del sinistro, ha specificato che “la distanza tra il nostro veicolo e la grata di cui ho parlato era di circa un metro”.
Tale dichiarazione rende evidente l'impossibilità per la parte attrice di avvedersi tempestivamente della buca, data l'immediata prossimità della stessa rispetto all'abitacolo del proprio veicolo, tenuto conto anche delle dimensioni ridotte della anomalia, tale da non renderla facilmente percettibile.
Pertanto, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, è emerso con chiarezza che parte attrice non si trovava, in concreto, nelle condizioni di poter prevedere e, di conseguenza, evitare l'anomalia del manto stradale, con esclusione di ogni disattenzione rimproverabile a suo carico.
In definitiva, ne discende che il risponde ex art. 2051 cc. dei danni patiti dall'attore in CP_1 conseguenza del sinistro in esame.
Quanto alla determinazione concreta dell'ammontare del danno, si osserva quanto segue.
Ebbene, l'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito ha leso la sua integrità psicofisica, posizione soggettiva che rientra nel novero dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (cfr. art. 32 Cost.). È noto, infatti, che in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è sempre risarcibile n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 9 in presenza di una lesione incidente su di un diritto fondamentale della persona protetto direttamente a livello della Carta Costituzionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
In merito occorre poi precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Venendo, allora, alla quantificazione dei danni “de quibus”, dalla Consulenza Tecnica
d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, risulta che a seguito del sinistro Parte_1
ha riportato un “Trauma arto inferiore sinistro con lesione completa del tendine del
[...] muscolo quadricipite femorale”.
Il CTU ha accertato la compatibilità delle lesioni con il sinistro di cui è causa, ed ha poi correttamente descritto i postumi permanenti residuati a carico dell'attore (• esiti di trauma contusivo arto inferiore sinistro con lesione completa del tendine del muscolo quadricipite;
• esiti cicatriziali iatrogeni per intervento di ricostruzione del tendine); lesioni che hanno determinato, secondo quanto ritenuto dall' ausiliario e che si ritiene di condividere, postumi risarcibili, in termini di danno biologico permanente, nella misura del 6% .
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata, inoltre, correttamente quantificata dal Ctu nella misura: - di 100 giorni, “di questi, 10 (dieci) devono essere considerati come incapacità assoluta, i restanti 90 (novanta) come incapacità temporanea parziale, di cui 30
(trenta) giorni al 75%, 30 (trenta) giorni al 50% e i restanti 30 (trenta) giorni al 25%”.
Circa la quantificazione, procedendo, allora, alla concreta liquidazione del danno biologico, essa deve essere effettuata in base a criteri equitativi (sui poteri equitativi del giudice nella liquidazione del danno, cfr. artt. 2056 – 1226 c.c.; sulla necessità di liquidare il danno biologico in via equitativa, cfr. Cass. n. 394/2007).
Nel caso di specie, non essendo applicabile alla fattispecie per cui è causa l'art. 139 del d.lgs.
n. 209 del 2005 (il sinistro non è stato causato dalla circolazione di un veicolo o natante) il Tribunale ritiene opportuno riferirsi alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, dell'anno 2024, per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della salute, in quanto esse costituiscono il parametro che, in linea generale, è in grado di attestare la conformità della valutazione n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 10 equitativa del danno alla persona alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, co. 1 c.c. (cfr. Cass.
n. 12408/2011, nonché Cass. n. 28290/2011 e Cass. n. 24473/2014).
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Milano relative all'anno 2024, non considerando il danno morale, tenuto conto che il danneggiato aveva 42 anni al momento del sinistro e della percentuale d'invalidità residua
(6%), devono essere liquidati, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente € 9.138,00
(valore per punto base: 1.915,76).
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, totale e parziale, invece, deve essere liquidata la somma di € 4.620,00 (per ogni giorno di inabilità assoluta è stato riconosciuto l'importo di € 84, ridotto in proporzione per i giorni di invalidità parziale;
nello specifico: € 840,00 per invalidità temporanea totale;
€ 1.890,00 per invalidità temporanea parziale al 75%; € 1.260,00 per invalidità temporanea parziale al 50%; € 630,00 per invalidità temporanea parziale al 25%).
Nulla spesa, invece, spetta a parte attrice a titolo di sofferenza morale derivante dalle lesioni in esame.
In merito, deve premettersi che secondo un orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dallo scrivente: “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso […] non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. n. 3260/2016; cfr. anche Cass nn. 18641/2011, 20292/2012, 22585/2013,
21917/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la relativa prova.
Manca in atti, infatti, la prova di particolari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro, ascrivibili a titolo di sofferenze e patemi interiori, idonee a giustificare un aumento di quanto già
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 11 liquidato sulla base degli importi standard enunciati dalla tabella.
In definitiva, ne discende una quantificazione dei danni non patrimoniali nella somma di €
13.758,00 (€ 9.138,00 + € 4.620,00), in valuta del 2024, pari ad € 13.978,13 in moneta attuale.
Nulla spetta a titolo di spese sanitarie sostenute, non essendo state le stesse documentate.
In merito, poi, agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Ebbene, parte attrice non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche
Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n. 3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
In particolare, la non eccessività degli importi liquidati in sentenza porta ad escludere, in mancanza di allegazione contraria, che il denaro sarebbe stato impiegato in un investimento produttivo di reddito.
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 12 In conclusione, il deve essere condannato a pagare a parte attrice la Controparte_1 somma di € 13.978,13.
Sulla somma così liquidata, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata, ai valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed ai medi per quella istruttoria;
con attribuzione in favore dell'avv. Antonino Emanuele Lanza, dichiaratosi antistatario
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà passiva tra le parti nei rapporti esterni con il consulente, esse vengono poste a carico di parte convenuta nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
a) condanna il a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 di € 13.978,13, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite di parte attrice, Controparte_1 liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.380,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA (se dovuta) e CPA, nelle misure di legge, con attribuzione all'avv. Antonino Emanuele Lanza, dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del Controparte_1 nei rapporti interni tra le parti.
Termini Imerese, 09.07.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 3352/2021 r.g.a.c. Pag. 13