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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, seguito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 7.2.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13808/2023 R.G. PREVIDENZA,
TRA
Parte_1
Parte_2
Parte_3
; Parte_4
tutti rapp.ti e difesi dall' Avv. Cerrone Pasquale
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come CP_1
in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.23, i ricorrenti in epigrafe, ha adito questo giudice affinchè condannasse l' al pagamento della somma di euro 16.203, CP_1
64 per ciascun ricorrente a titolo di proroga indennità di mobilità ex art. 7
L.223/91, spettante per il periodo dal luglio 2011 al 30 giugno 2012.
I ricorrenti hanno agito sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. lavoro n. 2998/19, cosa giudicata, che ha dichiarato il diritto del ricorrente alla proroga di un'anno dell'indennità di mobilita , previa'iscrizione nelle liste di mobilità.
Ha certificato il passaggio in giudicato di detta sentenza.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha già ottenuto con sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord il riconoscimento dell'iscrizione alle liste di mobilità con ordine per la Giunta regionale di provvedere alla relativa iscrizione.
Il diritto alla proroga dell'indennità di mobilità è stato già oggetto di accertamento avendo il giudice del Tribunale di Napoli Nord valutato sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta.
Nel merito , la domanda è dunque fondata e va accolta.
Circa la quantificazione, possono utilizzarsi i conteggi formulati dal ricorrente nelle note autorizzate,.
L' va quindi condannata al pagamento della somma di euro 16.203,64 a CP_1
ciascuno dei ricorrenti oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, a sensi del D.M. n. 55/2014 con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione da parte del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
ricorrente a percepire con decorrenza dal luglio 2011 al 30 giugno Parte_2
2012 l'indennità di mobilità e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1
favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di euro 16203,64 per detta causale, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Condanna inoltre il resistente al pagamento di euro 1390,00, a titolo di CP_1
compensi, oltre rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli 11.2.25
IL GIUDICE
Marco Bottino