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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 6 novembre 2024 da elettivamente domiciliata in Monza, Via Frisi, 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Latinio, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: compenso individuale accessorio i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Compenso Individuale Accessorio” (CIA) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare il convenuto, in persona del ministro pro tempore, a CP_1 corrispondere a € 597,93 o la diversa somma maggiore o Parte_1 minore risultante in corso di causa;
1 3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare la pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in difesa,
2) in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, ridurre la pretesa come in atti;
3) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex, art. 4, comma 42, L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. In caso di soccombenza, compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 novemnbre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere dipendente del MINISTERO, in Qualità di collaboratrice scolastica, prestando attualmente attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 01.09.2024 e cessazione al 31.08.2025 presso l'Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano (doc. 1 fasc. ric.). aveva anche sottoscritto i seguenti contratti a termine Parte_1 nell'a.s. 2021/2022: nel periodo dal 05.10.2021 al 30.12.2021, dal 07.01.2022 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 05.06.2022 e dal 06.06.2022 al 08.06.2022 presso l'Istituto Comprensivo “Della Margherita” di Vizzolo Predabissi (MI) per un totale di 240 giorni (doc. 2 fasc. ric.). In corrispondenza delle funzioni svolte dal personale ATA, l'art. 82 CCNL
2006/2009 aveva previsto l'attribuzione dell'emolumento retributivo denominato
“Compenso Individuale Accessorio” (CIA). Al comma 1, si leggeva che “Al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto […] un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate […]”. Il comma 5 di tale articolo, riguardante il personale a tempo determinato, prevedeva che: “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
2 l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” (all. M). Per ciò che riguardava la quantificazione dell'emolumento, l'art. 82, commi 7 e 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevedeva che tale compenso spettasse “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (all. M). L'importo dell'emolumento era erogato in funzione del profilo di area di appartenenza del personale ATA sulla base degli aumenti legati ai rinnovi contrattuali che si sono susseguiti nel tempo. Attualmentem secondo l'ultimo incremento contrattuale, l'importo varia da € 87,50 mensili per le aree B/C cui appartengono i profili di assistente tecnico e amministrativo e di € 79,40 per le aree A/As cui appartengono i collaboratori scolastici. Stante l'identità della prestazione lavorativa tra personale ata a termine e a tempo indeterminato, stante la finalità dell'emolumento volto, similmente a quanto stabilito per la “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), alla “valorizzazione professionale” e viste le modalità della sua quantificazione (tendente a retribuire anche il lavoratore a termine), alla ricorrente spettava il pagamento della CIA anche per i periodi in cui ha lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato di natura temporanea e/o saltuaria. Si costituiva il convenuto Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 28 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
L'art. 82, comma primo, CCNL 2006/2009 (doc. M fasc. ric.), statuisce: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze di seguito indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Il comma 5 dell'art. 82, che riguarda il personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del citato compenso individuale accessorio “a) dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
3 dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Il comma 7 precisa che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato,
o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il comma 8 riguarda la liquidazione del compenso che, in caso di servizio di durata inferiore al mese, avviene in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio.
2. La disciplina del personale ATA è ricalcata su quella relativa al personale docente, di cui all'art. 7 CCNL 2001, in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la S.C. (con l'ordinanza 27 luglio 2018 n. 20015) ha già fornito una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, è stato affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato. Pertanto il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018). Tali principi sono stati ribaditi dalla S.C. di Cassazione con la successiva pronunzia del 5 marzo 2020, n. 6293, nella quale si legge che deve ritenersi “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato , risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione
4 della funzione e del miglioramento del servizio” (così Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
3. Tale ragionamento è adattabile alla disciplina per il personale ATA indicata al § 1. L'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle condizioni di impiego (ai sensi della citata clausola 4), che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il sostiene che l'emolumento Controparte_1 vada decurtato per il giorno di malattia patito dalla riocrrente il giorno 22 novembre 2021, ex art. 71 del D.L. 112/2008. Invero, osserva giustamente la parte ricorrente che il compenso di cui si tratta è trattamento retributivo che spetta al dipendente anche in caso di malattia. L'art. 17, comma 8, CCNL 2006/2009 statuisce che, in caso di malattia spetta “l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio” (all. Q fasc. ric.). Va quindi riconosciuto il diritto di a percepire il Parte_1 compenso individuale accessorio per il personale ATA per i suddetti periodi servizio effettivamente prestato, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNL. Conseguentemente per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. La Difesa di in ossequio ai parametri legislativi indicati, Parte_1 ha correttamente quantificato l'emolumento in discussione nella misura di € 597,23 in considerazione degli 87 giorni di sevizio ricadenti sotto il vigore del CCNL 2016/2018 e dei 153 giorni ricadenti sotto il vigore del CCNL 2019/2021. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 258,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 dell'emolumento denominato “Compenso Individuale Accessorio” (CIA);
2) condanna il , in persona Controparte_1 del ministro pro tempore, a corrispondere a € 597,93, con gli Parte_1 interessi legali;
3) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Angelo
[...]
Latino, antistatario, liquidate in complessivi € 258,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Così deciso il 28 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 6 novembre 2024 da elettivamente domiciliata in Monza, Via Frisi, 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Latinio, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: compenso individuale accessorio i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Compenso Individuale Accessorio” (CIA) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare il convenuto, in persona del ministro pro tempore, a CP_1 corrispondere a € 597,93 o la diversa somma maggiore o Parte_1 minore risultante in corso di causa;
1 3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare la pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in difesa,
2) in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, ridurre la pretesa come in atti;
3) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex, art. 4, comma 42, L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. In caso di soccombenza, compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 novemnbre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere dipendente del MINISTERO, in Qualità di collaboratrice scolastica, prestando attualmente attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 01.09.2024 e cessazione al 31.08.2025 presso l'Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano (doc. 1 fasc. ric.). aveva anche sottoscritto i seguenti contratti a termine Parte_1 nell'a.s. 2021/2022: nel periodo dal 05.10.2021 al 30.12.2021, dal 07.01.2022 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 05.06.2022 e dal 06.06.2022 al 08.06.2022 presso l'Istituto Comprensivo “Della Margherita” di Vizzolo Predabissi (MI) per un totale di 240 giorni (doc. 2 fasc. ric.). In corrispondenza delle funzioni svolte dal personale ATA, l'art. 82 CCNL
2006/2009 aveva previsto l'attribuzione dell'emolumento retributivo denominato
“Compenso Individuale Accessorio” (CIA). Al comma 1, si leggeva che “Al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto […] un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate […]”. Il comma 5 di tale articolo, riguardante il personale a tempo determinato, prevedeva che: “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
2 l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” (all. M). Per ciò che riguardava la quantificazione dell'emolumento, l'art. 82, commi 7 e 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevedeva che tale compenso spettasse “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (all. M). L'importo dell'emolumento era erogato in funzione del profilo di area di appartenenza del personale ATA sulla base degli aumenti legati ai rinnovi contrattuali che si sono susseguiti nel tempo. Attualmentem secondo l'ultimo incremento contrattuale, l'importo varia da € 87,50 mensili per le aree B/C cui appartengono i profili di assistente tecnico e amministrativo e di € 79,40 per le aree A/As cui appartengono i collaboratori scolastici. Stante l'identità della prestazione lavorativa tra personale ata a termine e a tempo indeterminato, stante la finalità dell'emolumento volto, similmente a quanto stabilito per la “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), alla “valorizzazione professionale” e viste le modalità della sua quantificazione (tendente a retribuire anche il lavoratore a termine), alla ricorrente spettava il pagamento della CIA anche per i periodi in cui ha lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato di natura temporanea e/o saltuaria. Si costituiva il convenuto Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 28 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
L'art. 82, comma primo, CCNL 2006/2009 (doc. M fasc. ric.), statuisce: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze di seguito indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Il comma 5 dell'art. 82, che riguarda il personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del citato compenso individuale accessorio “a) dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
3 dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Il comma 7 precisa che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato,
o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il comma 8 riguarda la liquidazione del compenso che, in caso di servizio di durata inferiore al mese, avviene in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio.
2. La disciplina del personale ATA è ricalcata su quella relativa al personale docente, di cui all'art. 7 CCNL 2001, in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la S.C. (con l'ordinanza 27 luglio 2018 n. 20015) ha già fornito una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, è stato affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato. Pertanto il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018). Tali principi sono stati ribaditi dalla S.C. di Cassazione con la successiva pronunzia del 5 marzo 2020, n. 6293, nella quale si legge che deve ritenersi “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
4 della funzione e del miglioramento del servizio” (così Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
3. Tale ragionamento è adattabile alla disciplina per il personale ATA indicata al § 1. L'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle condizioni di impiego (ai sensi della citata clausola 4), che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il sostiene che l'emolumento Controparte_1 vada decurtato per il giorno di malattia patito dalla riocrrente il giorno 22 novembre 2021, ex art. 71 del D.L. 112/2008. Invero, osserva giustamente la parte ricorrente che il compenso di cui si tratta è trattamento retributivo che spetta al dipendente anche in caso di malattia. L'art. 17, comma 8, CCNL 2006/2009 statuisce che, in caso di malattia spetta “l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio” (all. Q fasc. ric.). Va quindi riconosciuto il diritto di a percepire il Parte_1 compenso individuale accessorio per il personale ATA per i suddetti periodi servizio effettivamente prestato, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNL. Conseguentemente per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. La Difesa di in ossequio ai parametri legislativi indicati, Parte_1 ha correttamente quantificato l'emolumento in discussione nella misura di € 597,23 in considerazione degli 87 giorni di sevizio ricadenti sotto il vigore del CCNL 2016/2018 e dei 153 giorni ricadenti sotto il vigore del CCNL 2019/2021. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 258,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 dell'emolumento denominato “Compenso Individuale Accessorio” (CIA);
2) condanna il , in persona Controparte_1 del ministro pro tempore, a corrispondere a € 597,93, con gli Parte_1 interessi legali;
3) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Angelo
[...]
Latino, antistatario, liquidate in complessivi € 258,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Così deciso il 28 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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