Articolo 8 della Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Articolo 7
Versione
19 febbraio 1992
Art. 8. 1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, a decorrere dal 1992, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992 utilizzando l'accantonamento "Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1992