Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 863/2022 trattenuta in decisione con termini all'udienza sostitutiva ex art. 127 ter cpc del 5.11.2024, avente ad oggetto: statuizioni accessorie alla sentenza di Divorzio dell'intestato Tribunale n. 29/2024 pubbl. il 26.1.2024
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Maccarone – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pasquale Andrizzi – giusta procura in atti -
Resistente
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6.6.2022, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 1.8.2010; che dall'unione nascevano Controparte_1 due figli, (cl. 2011) e (cl. 2013); di essere separati consensualmente giusta Per_1 Per_2
Pag. 1 di 7
Repubblica presso l'intestato Tribunale e regolarmente trascritto – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le determinazioni consequenziali, nello specifico insisteva per l'affido condiviso della prole e la collocazione presso la madre – modificata in sede di comparsa conclusionale con la richiesta di affido esclusivo -; il riconoscimento del mantenimento ordinario in favore dei figli per complessivi €
600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (richiesta ridotta successivamente alla richiesta di € 500,00 mensili per entrambi i figli :verb. udienza del 7.3.2023).
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale;
all'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre e contestando il calendario di visita così come formulato dalla ricorrente – e più volte modificato causa il trasferimento fuori regione del resistente per motivi di lavoro -; e l'aumento del mantenimento che chiedeva confermarsi nella misura fissata in sede di separazione,(€ 350,00 complessivi, al massimo € 400,00 come proposto all'udienza del 27.6.2023).
Fallito il tentativo di conciliazione, sentiti i minori, con ordinanza interinale dep. il 3.1.2023, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui all'accordo in sede di negoziazione assistita di separazione (2018), disponendo l'intervento del
Servizio Sociale e Psicologico con immediata ed urgente presa in carico dell'intero nucleo familiare, alla luce del rapporto problematico dei ragazzi con il padre e del disagio espresso dai minori;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I..
Venivano depositate le memorie integrative con le quali le parti sostanzialmente modificavano e si contrapponevano sulle modalità ed i tempi del diritto di visita;
insistendo, per il resto, nelle richieste formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Su richiesta della ricorrente, il Tribunale emetteva sentenza parziale sullo status
(Sent. n. 29/2024 pubbl. il 26.1.2024).
Nel corso del giudizio il G.I. disponeva varie volte la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità già avviato e di ogni iniziativa utile a ripristinare relazioni significative e costruttive tra padre e figli.
Nelle more, la permanente ed esasperata litigiosità della coppia genitoriale si manifestava mediante il deposito di diverse istanze volte a dirimere ostruzionismi paterni e\o questioni micro-conflittuali attinenti i figli e, su richiesta della ricorrente, venivano aperti anche tre sub procedimenti (le cui ordinanze conclusive debbono da intendersi qui trascritte), segnatamente : RGC 863/2022 sub 1 - su istanza dell'8.2.2024 - avente ad oggetto l'iscrizione del figlio presso la Scuola Secondaria di primo grado Per_2 di Rombiolo, piuttosto che quella di Vibo Valentia, come avrebbe voluto il resistente - accolto in data 6.3.2024 con il riconoscimento alla ricorrente del potere di decidere in via esclusiva l'istituto ove iscrivere il figlio;
RGC 863/2022 sub 2, su istanza della ricorrente del 29.2.2024 - avente ad oggetto la partecipazione di entrambi i ragazzi ai viaggi di istruzione organizzati dalle rispettive scuole – accolto con provvedimento del 20.3.2024
Pag. 2 di 7 con il riconoscimento in capo alla ricorrente del potere di decidere in via esclusiva l'adesione ai predetti viaggi di istruzione;
RGC 863/2022 sub 3, su istanza del 4.3.2025
– avente ad oggetto l'iscrizione della figlia presso la Scuola Secondaria di Per_1 secondo grado dalla stessa prescelta, nonché l'autorizzazione a ricevere il sacramento della Cresima da parte della stessa – accolto con provvedimento dell'1.4.2025 Per_1 con il riconoscimento in capo alla di autorizzare l'iscrizione scolastica e di Parte_1 attuare la scelta religiosa della ragazza;
recente RGC 863\22 sub 4 ad istanza ricorrente ancora su diniego autorizzazione partecipazione viaggio di istruzione, pendente.
In mancanza di richieste istruttorie, ritenuta la causa principale matura per la decisione, all'udienza sostitutiva del 5.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali e il PM concludeva in data 20.11.2024.
Motivi della decisione
1) Nel merito
Essendo già intervenuta sentenza parziale sullo status (Sent. n. 29/2024 pubbl. il
26.1.2024), non resta che il vaglio delle domande riguardanti la regolamentazione delle questioni personali ed economiche relative alla prole.
2) Sull'affidamento, collocamento e calendario di visita della prole
La ricorrente, dopo l'iniziale richiesta di affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, ha optato, in sede di conclusionali, per la richiesta di affido esclusivo, alla luce delle difficoltà riscontrate anche nella gestione ordinaria dei ragazzi, stante l'insistente atteggiamento ostruzionistico e ostile a qualsiasi esigenza riguardante i ragazzi (negazione di autorizzazioni per attività extrascolastiche, per viaggi di istruzione e cinema organizzati dalle rispettive scuole, mancato consenso a ricevere il sacramento della
Cresima e per l'iscrizione alla scuola prescelta dai ragazzi) – per come emergente dalle numerose istanze incidentali di cui ai citati subprocedimenti .
Ed invero, nonostante gli innumerevoli inviti rivolti anche dai Servizi Sociali a mutare contegno verso la prole, il resistente ha continuato a mantenere un atteggiamento rigido, anaffettivo, scarsamente comunicativo;
sterile, pretestuoso, ostruzionistico, poco incline al dialogo e a cogliere le nuova dimensioni e correlati bisogni dei minori in crescita;
ad accettarne i mutamenti, rimanendo fermo sulle sue posizioni, noncurante del superiore interesse dei minori a vivere serenamente il rapporto con entrambi i genitori in chiave non solo fisica e materiale ma anche seriamente affettiva, costruttiva ed evolutiva via via che crescendo ( cl. 2011 Per_1
Pag. 3 di 7 e 2013) si delineavano distinte personalità e si affacciavano a nuove Per_2 esperienze ed esigenze, sì da determinare condizioni ambientali e personali di forte disagio e chiusura (cfr. plurime relazioni dei servizi sociali del Comune di Rombiolo sul costante monitoraggio e percorso del nucleo familiare 2023-2024; cfr. dichiarazioni dei minori nell'ambito dell'incidente probatorio esperito nell'ambito del pp. RGC 203\23 per art 572 co
2 cp) .
Ritiene il Collegio che, le difficoltà comunicative e relazionali emerse - tuttora pervase da superata concezione della figura paterna, immutati risentimenti e sentimenti di rabbia ed orgoglio del resistente verso la moglie e la sua famiglia con riverbero sulla prole - non siano sufficienti ad integrare, tuttavia, allo stato, quelle stringenti ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso che il legislatore indica come scelta prioritaria e derogabile solo in gravi ipotesi non ricorrenti nel caso di specie;
deponendo semmai per la prosecuzione dei percorsi di sostegno e monitoraggio in atto.
Le vicende oggetto dei subprocedimenti rendono tuttavia evidenti le difficoltà a cui va incontro la ricorrente nella gestione ordinaria della prole tutte le volte in cui è richiesto, anche con celerità, per qualche attività dei figli,
l'autorizzazione/sottoscrizione da parte di entrambi i genitori a cui, ritiene il Collegio, possa sopperirsi riconoscendo in capo alla ricorrente autonomia decisionale esclusiva su questioni ordinarie involgenti la vita quotidiana e relazionale dei figli.
Ai sensi dell'art. 337 ter co. 3 cc la ricorrente va dunque autorizzata ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (esemplificativamente visite mediche, visite specialistiche e trattamenti sanitari di routine e non invasivi;
autorizzazioni scolastiche, viaggi di istruzione e uscite didattiche in genere (cinema, musei, teatro, biblioteche…) che si svolgono nell'arco della giornata sottoscrizione moduli (es. informativa privacy); iscrizioni a corsi sportivi, partecipazione e trasferte per gare di durata giornaliera;
richiesta e rilascio documenti presso enti pubblici etc..).
Fermo il collocamento presso la madre, quanto al calendario di visita del padre, il
Collegio rileva come lo stesso sia stato nel tempo modificato, rispetto a quanto concordato in sede di separazione, causa gli spostamenti fuori Regione del resistente per motivi di lavoro;
tuttavia ad oggi, il resistente ha dichiarato di essere rientrato definitivamente e di aver lasciato il precedente lavoro che lo portava fuori sede e lontano dai figli.
Alla luce di tali emergenze, può riconoscersi al padre di esercitare il diritto\dovere di visita alla prole secondo il seguente calendario e salvo migliori accordi tra le parti:
• incontri infrasettimanali, almeno un giorno a settimana nell'orario pomeridiano con cena con il padre, in giorno e orario da concordarsi con la madre tenendo conto degli impegni scolastici ed extra dei figli, che - in mancanza di accordo – si indica nel mercoledì, dalle ore 18 alle ore 21, con prelievo e riaccompagnamento a cura del
Pag. 4 di 7 padre, il quale si occuperà anche degli impegni scolastici ed extra;
favorendo iniziative di svago, culturali, accrescitive e di condivisione degli interessi, desideri, degli amici, del 'mondo' dei minori ed evitando di ridurre tali momenti alla mera dimensione familiare e casalinga paterna;
• a fine settimana alternati, a partire dalla madre, dal sabato dalle ore 16 fino alla domenica sera alle 21.00, favorendo gli incontri con i nonni paterni, almeno una domenica al mese dei due weekend di pertinenza del padre dalle ore 12:00 alle ore
16:30;
• vacanze estive, la seconda e la terza settimana di luglio e la prima e la quarta settimana di agosto e, l'anno seguente, la prima e la quarta settimana di luglio e la seconda e la terza settimana di agosto, ad anni alterni a partire dal padre;
• vacanze natalizie, ad anni alterni tra i genitori, nelle giornate del 25 o 26 dicembre;
del 31 dicembre o 1 gennaio;
• vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì i
Albis con l'altro genitore;
• altre ricorrenze\ festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• festa della mamma, festa del papà e compleanno dei genitori, rispettivamente con la mamma o il papà;
3) Sul contributo di mantenimento in favore dei figli
Le parti controvertono sul quantum, chiedendo la ricorrente un aumento a complessivi € 500,00 mensili rispetto alle precedenti statuizioni separative (€ 350,00 mensili come da accordo di negoziazione assistita del 26.3.2018), in ragione delle accresciute spese correlate all'evoluzione delle esigenze di vita della prole ormai adolescente;
il padre propone al massimo € 400,00 mensili complessivi, adducendo peraltro l'attuale stato di disoccupazione (a partire da mese di novembre 2024).
L'ordinamento, conformemente ai principi costituzionali, pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 147 c.c.), disciplinando, all'art. 148 c.c. e all'art. 316 bis c.c., il concorso negli oneri relativi, che impone ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive “sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'obbligo di mantenimento della prole
è autonomo per ogni genitore e va calcolato tenendo conto delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. In definitiva, pertanto, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i Pag. 5 di 7 figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (Cass. Ord. n. 2536 del
26.1.2024).
Va aggiunto che “il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (ex multis Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551); lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione del contributo di mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi il genitore obbligato attivare in ogni direzione lecita onde garantire il sostentamento dei figli.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che il contributo economico per il mantenimento ordinario dei minori (fermo all'anno della separazione: 2018) vada adeguato all' aumento delle esigenze notoriamente legate alla crescita della prole (oggi ha quasi 14 anni e 12), con correlato incremento dei bisogni di cura, Per_1 Per_2 socializzazione, istruzione, oneri ed organizzazione domestica, come tale non bisognevole di specifica dimostrazione, né coperto né assorbito dalle spese straordinarie1; per l'effetto, stimasi equo determinarlo nella misura complessiva di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per come regolate dal vigente protocollo Tribunale/COA di Vibo Valentia.
4) Sulle spese di lite
Pag. 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza – anche in merito ai sub procedimenti di cui sopra
- e vanno liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 smi (indeterminabile – complessità bassa - minimi ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado, sulle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio tra e Parte_1 CP_1
– smg – dell'intestato Tribunale n. 29/2024 pubbl. il 26.1.2024, così provvede:
[...]
A) Dispone l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, la quale eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione come indicato in parte motiva;
B) Riconosce al padre la facoltà di vedere i figli secondo il calendario dettagliatamente indicato in parte motiva, da intendersi qui richiamato e trascritto;
C) Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e - la somma complessiva di € 450,00 Per_1 Per_2 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia del 15.6.2023;
D) Dispone la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti per il luogo di residenza dei minori (attualmente Rombiolo - VV -) volto alla verifica, mediante colloqui familiari e con il padre, a cadenza bimestrale, dello stato dei rapporti tra i minori e il padre e sui riflessi sulla condizione personale e di vita dei minori.
E) Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali (compresi sub) che si liquidano in € 3809,00 oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella C.C. telematica del 28 marzo 2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ex multis Cass. n. 13664 del 29/04/2022; sez 6-1 n.25420 del 17/12/2015sez. 1, Sent. n. 17055 del 03/08/2007) Ed invero, il prevedibile aumento delle esigenze materiali, sociali, relazionali, formative dei giovani figli – notoriamente legate all'età evolutiva - deve tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale il quale prevede che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (da ult. Sez.
1 - Ord. n. 13664 del 29/04/2022 (sez. 6 - 1 Ord. n. 25420 del 17/12/2015 sez. 1, Sent.n. 17055 del 03/08/2007).