Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2871/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Torio (SA) e residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Nocera (C.F. ) e con lui elettivamente domiciliata in Angri (SA) C.F._2 al Corso Vittorio Emanuele, n. 180 OPPONENTE E già , con sede legale in RE, via Corfù 102, Controparte_1 CP_1
C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di RE , iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) al numero 8074, in persona del Vice Presidente del C.d.A. Dott. quale Controparte_2 procuratrice speciale, in virtù di procura del 18 gennaio 2011 n. 137108 di repertorio autenticata per atto del Notaio in Conegliano (TV)(Doc. 1 fascicolo Persona_1 monitorio), della società con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_3
V. Alfieri n. 1, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di IS
, rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di P.IVA_2 costituzione, dall'Avv. Daniele Tiberio, C.F. , del foro di C.F._3
Monza, disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Paolo Glielmi C.F.
, del foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 di quest'ultimo in Eboli (SA), Via G. Matteotti n. 63, OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 4/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2018 (R.G. n. 6277/2017), emesso dal Tribunale
N.R.G. 2871/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
7.068,20, oltre interessi come da domanda, spese liquidate in € 450,00 per competenze professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, iva e c.p.a., per alcune rate scadute e non pagate, relative al prestito personale concesso dalla
[...]
Controparte_4
Parte opponente premetteva quanto segue: in data 23/05/2008, con contratto di finanziamento con richiesta di consolidamento debito con soggetti terzi, n. 291270468576, la concedeva all'opponente la Controparte_4 somma di € 22.891,87, da restituire in 84 rate mensili;
venivano pattuiti interessi pari ad € 8.049,53 (TAN =9.00%; TAEG = 9.91%), con estinzione del rapporto alla data del 28/05/2015; contestualmente alla data di stipula del contratto di finanziamento,
aderiva alla copertura assicurativa “Sicurpersonal” predisposta dalla stessa Parte_1 società finanziaria, per un importo complessivo di € 1.935,87; il costo dell'assicurazione veniva compreso nelle singole rate mensili;
le parti convenivano che le rate dovevano essere corrisposte dalla mediante l'utilizzo di bollettini predisposti da;
Pt_1 CP_4 tuttavia nel corso del rapporto, la Finanziaria ometteva di inoltrare alla consumatrice i bollettini di pagamento;
con contratto di cessione del 23/12/2010, la società finanziaria cedeva tutti i crediti da essa stessa vantati alla CP_4 Controparte_3 con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Alfieri n. 1, di cui la eniva costituita CP_1 procuratrice speciale;
la cedeva alla anche il credito vantato nei CP_4 CP_3 confronti della , ma detta cessione non veniva comunicata all'opponente, Pt_1 contravvenendo ai principi di trasparenza e buona fede vigenti in materia bancaria. Eccepiva l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta dalla di CP_1 formazione unilaterale, ai fini della prova del credito nel giudizio di opposizione, non avendo fornito alcuna prova relativa all'effettiva erogazione del prestito né avendo chiarito e provato l'importo delle singole rate non corrisposte dall'opponente, essendosi, la limitata ad esibire la mera situazione contabile della CP_1 Pt_1 alla data del 06/10/2017, omettendo di depositare gli estratti conto completi dalla data di concessione del prestito sino al saldo, non provando così l'esatto ammontare del credito azionato in fase monitoria. Eccepiva l'applicazione, nel corso del rapporto, di un tasso di interesse diverso da quello convenuto in sede di stipula del finanziamento, evincendosi, dal piano di ammortamento, che il tasso globale effettivo era superiore rispetto a quello convenuto, non avendo la società finanziaria tenuto conto dei costi di assicurazione ed altre remunerazioni applicate, ma esclusivamente della quota di interessi indicata nella proposta di finanziamento. Evidenziava che, l'erronea determinazione del tasso di interesse effettivo, avrebbe prodotto i suoi effetti sull'esatta valutazione del superamento del tasso soglia, con conseguente usurarietà degli interessi previsti. Eccepiva infine la contrarietà del comportamento della finanziaria ai principi di trasparenza e diligenza imposti all'intermediario finanziario, avendo costretto, in contrato con l'art. 21, 3-bis del Codice del Consumo, la ad aderire alla polizza Pt_1
N.R.G. 2871/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 assicurativa presentata dalla per ottenere la concessione del finanziamento, CP_4 pur senza ottenere un adeguato grado di informazione circa il tasso di interesse applicato e la sua incidenza ai fini della corresponsione delle singole rate, con conseguente invalidità del contratto di finanziamento ed inammissibilità della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1
In via gradata, richiedeva di rideterminare in ribasso l'eventuale saldo debitorio effettivo dovuto dall'opponente operando la compensazione degli interessi non dovuti con la residua somma rivendicata dalla società opposta e, qualora la medesima operazione contabile riportasse un saldo di credito a favore della odierna comparente, di condannare l'opposta al versamento delle somme residue a favore dell'opponente. Concludeva dunque chiedendo: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, così provvedere: - revocare il decreto ingiuntivo n. 546/2018 (R.G. n. 6277/2017), reso dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore in data 19.03.2018, in persona del Giudice Dott.ssa Enza Faracchio, per essere nullo, inammissibile, infondato, e per non esse-re provata la pretesa creditoria e la sua entità; - nel merito accertare e dichiarare che la Società Citicorp Finanziaria, all'atto di stipula del finanziamento n. 291270468576 del 23.05.2008, ha applicato un tasso effettivo globale diverso e superiore rispetto a quello fissato convenzionalmente e che il prestito erogato dalla Società finanziaria oltrepassa la soglia massima consentita in materia di usura bancaria, come da documentazione in atti e come sarà provato nel corso del giudizio anche a mezzo di CTU che fin qui si richiede;
- per l'effetto dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, II comma c.c., la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi e che pertanto gli stessi non sono dovuti, rideterminando in ribasso l'eventuale saldo debitorio effettivo a carico dall'opponente e operando la compensazione degli interessi non dovuti con la residua somma rivendicata dalla società opposta e, qualora la medesima operazione contabile riporti un saldo di credito a favore della odierna comparente, condannare l'opposta al versamento delle somme residue a favore dell'opponente ovvero in via subordinata rideterminare in ribasso il saldo debitorio effettivo del contratto di finanziamento n. 291270468576 del 23.05.2008, alla luce del tasso convenzionale effettivo il tutto, in ogni caso, contenuto nel limite massimo di € 25.999,00. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. In data 9/11/2018 si costituiva la che eccepiva la genericità delle Controparte_1 contestazioni avanzate da parte opponente. Con riguardo all'eccezione relativa alla mancata comunicazione della cessione, evidenziava che il credito oggetto del presente giudizio era stato ceduto da , CP_4 contraente originale, alla società con contratto di cessione di crediti CP_3 pecuniari “individuabili in blocco” stipulato in data 21 novembre 2010 ed avente efficacia a far corso dal 23 dicembre 2010, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 23 dicembre 2010, Parte II, codice redazionale T-10AAB12104, ai sensi ed agli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulle Cartolarizzazioni) e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 (T.U.B.). Pertanto, trattandosi di crediti “acquistati” in blocco e non era necessaria alcuna
“notifica” e/o accettazione dell'opponente, ai sensi dell'art. 58 TUB. Con riguardo all'eccepita insufficienza probatoria, evidenziava che era stato prodotto
N.R.G. 2871/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto (la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta), dalla lettura del quale si evince che controparte si era obbligata a rimborsare la somma complessiva (capitale e interessi predefiniti) di € 30.941,40 in n. 84 rate mensili di € 368,35 cadauna. Con riguardo alla presunta erronea determinazione del tasso applicato e l'asserito superamento del tasso soglia in materia di usura, fondata sul fatto che la ricorrente non avrebbe tenuto conto dei costi di assicurazione nella determinazione del tasso convenuto, parte opposta eccepiva la genericità della contestazione, non avendo la debitrice indicato in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, né avendo la stessa prodotto i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. Evidenziava altresì la facoltatività del programma assicurativo che, in quanto tale, non doveva essere ricompreso nel TAEG del contratto, poiché non rappresentava un onere connesso all'erogazione del credito. Eccepiva poi la non usurarietà del tasso annuo effettivo globale (TAEG) pattuito, pari al 9,91%, a fronte di un tasso soglia fissato per il periodo di riferimento del 18,525%. Concludeva dunque chiedendo, “in via preliminare: accertato e dichiarato che l'opposizione proposta da parte attrice non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c..; nel merito, in via principale: rigettare le avverse domande, eccezioni e deduzioni tutte formulate nell'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di dover revocare l'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della parte opposta a vedersi riconosciuto il pagamento di Euro 7.068,20 o la diversa somma, maggiore o minore, che fosse accertata in corso di causa, oltre interessi sulla sorte capitale nella misura contrattualmente pattuita dal 29.05.2015 al saldo, in ogni caso nel rispetto del limite previsto dalla Legge n. 108/1996, oltre alle spese della fase monitoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali per l'attività di cui al presente procedimento, oltre alle spese della fase monitoria”. In data 16/12/2021 il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 2871/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Parte creditrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto copia contratto di finanziamento n. 291270468576 del 3/5/2008, ritualmente sottoscritto e copia rendiconto periodico dei movimenti contabili, piano di ammortamento ed estratto conto contabile, dal quale si evince il pagamento solo si parte delle rate (65 su 84), circostanza tra l'altro ammessa dalla stessa opponente che affermava che nel corso del finanziamento la società finanziaria non le aveva più inviato i bollettini per il pagamento. Parte opponente non ha, dunque, contestato né la stipula del contratto (del qual non ha disconosciuto la firma), né l'erogazione del finanziamento, limitandosi ad eccepire la carenza probatoria della documentazione prodotta.
Né risulta fondata l'eccezione di mancata comunicazione della cessione, trattandosi di cessione di crediti in blocco di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 23 dicembre 2010, Parte II, codice redazionale T-10AAB12104, ai sensi ed agli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulle Cartolarizzazioni) e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 (T.U.B.). Risulta altresì infondata l'eccezione relativa all'obbligatorietà della polizza assicurativa, essendo documentalmente provato che la stessa aveva carattere facoltativo, come risulta dal contratto ritualmente sottoscritto. Con riguardo all'eccepita usurarietà degli interessi, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel
N.R.G. 2871/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". È pertanto onere di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari precisare: i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento;
fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati. In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito. L'attore / opponente avrebbe dovuto allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146). L'onere probatorio va ripartito attribuendo al debitore l'onere di argomentare il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato e gli ulteriori elementi presenti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, sarà invece onere della banca allegare e provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi. Nel caso di specie l'atto introduttivo risulta assolutamente carente dei presupposti fondanti una concreta doglianza relativa alla usurarietà dei tassi, configurandosi un vizio di allegazione, con conseguente non assolvimento dell'onere probatorio. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2871/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 546/2018 (R.G. n. 6277/2017), emesso dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore in data 19/03/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2871/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6