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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N . 1 8 6 3 / 2 0 2 4 R . G . V . G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1863 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rigatuso, C.F._1 sito a Cefalù (PA) in via G. Prestisimone n. 4, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], residente a [...]
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni C.F._2
Rigatuso, sito a Cefalù (PA) in via G. Prestisimone n. 4, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio (scioglimento del matrimonio) su ricorso congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 18.04.2023 depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note congiunte dell'11.12.2024, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata con i punti n. 4-5-6-10, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dalle parti con i punti n. 1-2-3-7- 8- 9.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] Parte_1 il 22.07.1975 e ivi residente in [...] CP_1 nata a [...] in data [...] e residente a Cefalù (PA) in via Lipari snc. (C.F.
), iscritto nei registri dello Stato civile del comune di Cefalù (anno 2007, n. C.F._2
25, parte II, serie A, Ufficio 1);
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Andrea Quintavalle dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1863 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rigatuso, C.F._1 sito a Cefalù (PA) in via G. Prestisimone n. 4, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], residente a [...]
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni C.F._2
Rigatuso, sito a Cefalù (PA) in via G. Prestisimone n. 4, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio (scioglimento del matrimonio) su ricorso congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 18.04.2023 depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note congiunte dell'11.12.2024, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata con i punti n. 4-5-6-10, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dalle parti con i punti n. 1-2-3-7- 8- 9.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] Parte_1 il 22.07.1975 e ivi residente in [...] CP_1 nata a [...] in data [...] e residente a Cefalù (PA) in via Lipari snc. (C.F.
), iscritto nei registri dello Stato civile del comune di Cefalù (anno 2007, n. C.F._2
25, parte II, serie A, Ufficio 1);
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Andrea Quintavalle dott. Giuseppe Rini