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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2793/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF , rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1
presente procedimento dall'Avv. MAINO FRANCESCO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MANTOVANI ELISABETTA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , ubicata nel comune Controparte_1
di San Donà di Piave (VE), alla Via Monte Olimpo n. 100, continuerà a rimanere nella esclusiva disponibilità della stessa,
alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e da cui il IG. asporterà i Parte_1
propri beni ed effetti personali e quanto da oggi riposto nel garage annesso, entro e non oltre la fine di settembre 2024;
3) I figli minori, e , saranno affidati a entrambi i genitori, secondo la disciplina Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Previo e salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, di cui uno con il pernotto dall'uscita di scuola dei minori e fino alle ore 21.00, ora in cui verranno riaccompagnati presso la madre, salvo il giorno con il pernotto, in cui verranno riaccompagnati a scuola il giorno successivo e almeno due week-
end al mese, dal venerdì o dal sabato alla domenica, previo accordo diverso con la madre, e compatibilmente con le esigenze di lavoro paterne e con gli impegni di studio dei figli o bisogni ludico-ricreativi degli stessi;
potrà ancora tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare previamente tra genitori entro il mese di maggio di ogni anno, con facoltà di recupero delle stesse, non godute, a febbraio e a Pasqua. Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite paritariamente tra i genitori con rotazione annuale;
i tempi dei c.d. “ponti” o altre festività da trascorrere con i figli saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori: gli stessi si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior rilievo, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, talenti, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni ordinarie e di routine verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che i figli trascorreranno con ognuno di loro;
4) Il IGnor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Parte_1
assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con base il mese di maggio di ogni anno, e da versare alla madre entro il giorno 30 di ogni mese, con bonifico bancario sul di lei conto corrente, già peraltro noto al padre e ciò
a fara data dal mese di giugno 2024; l'assegno unico verrà destinato al 100% alla madre,
quale genitore prevalente collocatario;
il padre provvederà, altresì, a corrispondere la somma pari al 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative, sportive e scolastiche
(comprensive di quelle di trasporto), nonché di quelle relative alle attività estive sostitutive di quelle scolastiche (iscrizioni a centri estivi) e delle attività scolastiche (eventuali) di supporto.
Per completezza le parti richiamano e dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di
Venezia, per la regolamentazione delle spese straordinarie attinenti ai figli;
le detrazioni fiscali relative saranno divise tra i genitori al 50%.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 2) e nulla hanno da richiedere reciprocamente per il loro mantenimento e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto regolamentato al punto 2) non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
7) Compensarsi integralmente le spese di lite.” Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto con cumulo di domande di separazione e divorzio, depositato in data
03.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, il
28.06.2008 a San Donà di Piave, atto trascritto nei Registro degli atti di matrimonio civile all'anno 2008 parte I n. 26 del Comune di San Donà di Piave;
che da tale unione erano nati il 19.07.2010, e il 13.11.2013, minori. Per_1 Per_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio,
rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per ilo 12.11.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Il Giudice, ritenuto di accogliere la richiesta, provvedeva con decreto del 23.07.2024 e, presso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rassegnate congiuntamente con note depositate il 04.11.024 le condizioni di cui si chiede l'omologa, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione formulata dalle parti merita di essere accolta, in quanto le condizioni concordate sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Gli accordi relativi ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , ubicata nel comune Controparte_1
di San Donà di Piave (VE), alla Via Monte Olimpo n. 100, continuerà a rimanere nella esclusiva disponibilità della stessa,
alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e da cui il IG. asporterà i Parte_1
propri beni ed effetti personali e quanto da oggi riposto nel garage annesso, entro e non oltre la fine di settembre 2024;
3) I figli minori, e , saranno affidati a entrambi i genitori, secondo la disciplina Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Previo e salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, di cui uno con il pernotto dall'uscita di scuola dei minori e fino alle ore 21.00, ora in cui verranno riaccompagnati presso la madre, salvo il giorno con il pernotto, in cui verranno riaccompagnati a scuola il giorno successivo e almeno due week- end al mese, dal venerdì o dal sabato alla domenica, previo accordo diverso con la madre, e compatibilmente con le esigenze di lavoro paterne e con gli impegni di studio dei figli o bisogni ludico-ricreativi degli stessi;
potrà ancora tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare previamente tra genitori entro il mese di maggio di ogni anno, con facoltà di recupero delle stesse, non godute, a febbraio e a Pasqua. Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite paritariamente tra i genitori con rotazione annuale;
i tempi dei c.d. “ponti” o altre festività da trascorrere con i figli saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori: gli stessi si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior rilievo, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, talenti, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni ordinarie e di routine verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che i figli trascorreranno con ognuno di loro;
4) Il IGnor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Parte_1
assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con base il mese di maggio di ogni anno, e da versare alla madre entro il giorno 30
di ogni mese, con bonifico bancario sul di lei conto corrente, già peraltro noto al padre e ciò
a fara data dal mese di giugno 2024; l'assegno unico verrà destinato al 100% alla madre, quale genitore prevalente collocatario;
il padre provvederà, altresì, a corrispondere la somma pari al 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative, sportive e scolastiche
(comprensive di quelle di trasporto), nonché di quelle relative alle attività estive sostitutive di quelle scolastiche (iscrizioni a centri estivi) e delle attività scolastiche (eventuali) di supporto.
Per completezza le parti richiamano e dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di
Venezia, per la regolamentazione delle spese straordinarie attinenti ai figli;
le detrazioni fiscali relative saranno divise tra i genitori al 50%.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 2) e nulla hanno da richiedere reciprocamente per il loro mantenimento e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto regolamentato al punto 2)
non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Provvede con separata ordinanza in merito al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2793/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF , rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1
presente procedimento dall'Avv. MAINO FRANCESCO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MANTOVANI ELISABETTA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , ubicata nel comune Controparte_1
di San Donà di Piave (VE), alla Via Monte Olimpo n. 100, continuerà a rimanere nella esclusiva disponibilità della stessa,
alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e da cui il IG. asporterà i Parte_1
propri beni ed effetti personali e quanto da oggi riposto nel garage annesso, entro e non oltre la fine di settembre 2024;
3) I figli minori, e , saranno affidati a entrambi i genitori, secondo la disciplina Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Previo e salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, di cui uno con il pernotto dall'uscita di scuola dei minori e fino alle ore 21.00, ora in cui verranno riaccompagnati presso la madre, salvo il giorno con il pernotto, in cui verranno riaccompagnati a scuola il giorno successivo e almeno due week-
end al mese, dal venerdì o dal sabato alla domenica, previo accordo diverso con la madre, e compatibilmente con le esigenze di lavoro paterne e con gli impegni di studio dei figli o bisogni ludico-ricreativi degli stessi;
potrà ancora tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare previamente tra genitori entro il mese di maggio di ogni anno, con facoltà di recupero delle stesse, non godute, a febbraio e a Pasqua. Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite paritariamente tra i genitori con rotazione annuale;
i tempi dei c.d. “ponti” o altre festività da trascorrere con i figli saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori: gli stessi si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior rilievo, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, talenti, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni ordinarie e di routine verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che i figli trascorreranno con ognuno di loro;
4) Il IGnor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Parte_1
assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con base il mese di maggio di ogni anno, e da versare alla madre entro il giorno 30 di ogni mese, con bonifico bancario sul di lei conto corrente, già peraltro noto al padre e ciò
a fara data dal mese di giugno 2024; l'assegno unico verrà destinato al 100% alla madre,
quale genitore prevalente collocatario;
il padre provvederà, altresì, a corrispondere la somma pari al 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative, sportive e scolastiche
(comprensive di quelle di trasporto), nonché di quelle relative alle attività estive sostitutive di quelle scolastiche (iscrizioni a centri estivi) e delle attività scolastiche (eventuali) di supporto.
Per completezza le parti richiamano e dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di
Venezia, per la regolamentazione delle spese straordinarie attinenti ai figli;
le detrazioni fiscali relative saranno divise tra i genitori al 50%.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 2) e nulla hanno da richiedere reciprocamente per il loro mantenimento e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto regolamentato al punto 2) non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
7) Compensarsi integralmente le spese di lite.” Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto con cumulo di domande di separazione e divorzio, depositato in data
03.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, il
28.06.2008 a San Donà di Piave, atto trascritto nei Registro degli atti di matrimonio civile all'anno 2008 parte I n. 26 del Comune di San Donà di Piave;
che da tale unione erano nati il 19.07.2010, e il 13.11.2013, minori. Per_1 Per_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio,
rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per ilo 12.11.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Il Giudice, ritenuto di accogliere la richiesta, provvedeva con decreto del 23.07.2024 e, presso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rassegnate congiuntamente con note depositate il 04.11.024 le condizioni di cui si chiede l'omologa, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione formulata dalle parti merita di essere accolta, in quanto le condizioni concordate sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Gli accordi relativi ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra , ubicata nel comune Controparte_1
di San Donà di Piave (VE), alla Via Monte Olimpo n. 100, continuerà a rimanere nella esclusiva disponibilità della stessa,
alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e da cui il IG. asporterà i Parte_1
propri beni ed effetti personali e quanto da oggi riposto nel garage annesso, entro e non oltre la fine di settembre 2024;
3) I figli minori, e , saranno affidati a entrambi i genitori, secondo la disciplina Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Previo e salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, di cui uno con il pernotto dall'uscita di scuola dei minori e fino alle ore 21.00, ora in cui verranno riaccompagnati presso la madre, salvo il giorno con il pernotto, in cui verranno riaccompagnati a scuola il giorno successivo e almeno due week- end al mese, dal venerdì o dal sabato alla domenica, previo accordo diverso con la madre, e compatibilmente con le esigenze di lavoro paterne e con gli impegni di studio dei figli o bisogni ludico-ricreativi degli stessi;
potrà ancora tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare previamente tra genitori entro il mese di maggio di ogni anno, con facoltà di recupero delle stesse, non godute, a febbraio e a Pasqua. Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite paritariamente tra i genitori con rotazione annuale;
i tempi dei c.d. “ponti” o altre festività da trascorrere con i figli saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori: gli stessi si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior rilievo, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, talenti, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni ordinarie e di routine verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che i figli trascorreranno con ognuno di loro;
4) Il IGnor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Parte_1
assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con base il mese di maggio di ogni anno, e da versare alla madre entro il giorno 30
di ogni mese, con bonifico bancario sul di lei conto corrente, già peraltro noto al padre e ciò
a fara data dal mese di giugno 2024; l'assegno unico verrà destinato al 100% alla madre, quale genitore prevalente collocatario;
il padre provvederà, altresì, a corrispondere la somma pari al 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative, sportive e scolastiche
(comprensive di quelle di trasporto), nonché di quelle relative alle attività estive sostitutive di quelle scolastiche (iscrizioni a centri estivi) e delle attività scolastiche (eventuali) di supporto.
Per completezza le parti richiamano e dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di
Venezia, per la regolamentazione delle spese straordinarie attinenti ai figli;
le detrazioni fiscali relative saranno divise tra i genitori al 50%.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 2) e nulla hanno da richiedere reciprocamente per il loro mantenimento e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto regolamentato al punto 2)
non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Provvede con separata ordinanza in merito al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero