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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1067/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 9.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da Persona_1 intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GIOVANNI ZARA (c.f.
ed elettivamente domiciliata unitamente al proprio difensore presso lo C.F._2 studio dell'avv. Valentina De Pascale, sito in Napoli, alla via Marco Pacuvio n. 33;
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
”, in persona del Ministro p.t.,
[...] rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
NAPOLI (c.f. ed ope legis domiciliata presso la sua sede in Napoli alla via A. Diaz P.IVA_1
n. 11;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 madre di (ucciso a Castel Volturno il 15.7.1984, da soggetti rimasti ignoti), Persona_1 proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., depositata in data 12.2.2020 nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. 7462/2019, con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata. In riforma dell'ordinanza impugnata,
l'appellante chiedeva “di ammettere i mezzi istruttori richiesti, mediante l'acquisizione degli atti Contr amministrativi e delle istanze…nonché l'acquisizione delle nuove indagini aperte presso la di
Napoli relative all'omicidio di;
di dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia Persona_1 prescrizione o tardività in merito al diritto di accesso ai benefici…; di accertare e dichiarare il suo diritto soggettivo” ad ottenere i benefici di legge, con condanna del Controparte_1 all'adozione dei provvedimenti a tal fine necessari, oltre al risarcimento del danno da ritardo ex art.
2-bis legge n. 241/1990 e alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nella suddetta ordinanza, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda per due ordini di ragioni: da un lato, l'istanza era stata presentata all'Amministrazione soltanto in data 9.10.2014 e, quindi, ben oltre il termine decennale di prescrizione ordinaria, decorrente per il giudice dall'11.12.1998, cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 407/1998 (recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); e, dall'altro lato, il diritto doveva ritenersi, comunque, insussistente per mancanza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 1 legge n.
302/1990 per il riconoscimento dei benefici in esame, vale a dire la riconducibilità dell'evento lesivo ai fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p., non essendovi elementi concreti in base ai quali ricondurre l'omicidio di Persona_1
ad un atto commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni ex art. 416 bis
[...]
c.p.
Per questi motivi
, il Tribunale riteneva legittimo il provvedimento di diniego adottato dal con decreto n. 3 del 2019 e rigettava la domanda di pagamento dei benefici. Controparte_1
Sotto altro profilo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo della P.A. nell'adozione del provvedimento, ritenendola una questione riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurando, con i primi due Parte_1 motivi, la declaratoria di intervenuta prescrizione del suo diritto, in virtù dell'applicazione del generale termine di prescrizione decennale, fatta (erroneamente) decorrere dal primo giudice dalla data di entrata in vigore della legge n. 407/1998 che ha esteso il beneficio anche alle vittime di eventi di matrice mafiosa, ovvero dall'11.12.1998. Nella prospettiva dell'appellante, infatti, la
2 possibilità di esercitare il diritto in questione, con conseguente inizio della decorrenza della prescrizione, sorgerebbe soltanto al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 1 legge n. 302/1990, ossia solo da quando emergono elementi tali da far ritenere integrati i fatti costitutivi della fattispecie. Prima di tale momento, il diritto non sarebbe esercitabile in quanto mai sorto. Nel caso in esame, quindi, poiché le indagini condotte all'epoca dell'omicidio non consentirono di individuare né il movente, né gli autori del delitto (cfr. provvedimento di archiviazione del
12.9.1986, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere rimasti ignoti gli autori del fatto;
cfr. informativa prot. n. 0259542/2-7 del 29.5.15 del Comando Provinciale Carabinieri di
Caserta), l'elemento oggettivo a cui viene ricollegato il beneficio (ossia il collegamento del delitto con finalità mafiose) sarebbe emerso per la prima volta soltanto a seguito delle dichiarazioni
“riferite dal collaboratore di giustizia deceduto nel 2015, in una trasmissione Persona_2 televisiva mandata in onda nel mese di settembre 2014, nella quale ha raccontato, per la prima volta, che l'omicidio di fu provocato da un gruppo camorristico del napoletano che per Persona_1 errore aveva sparato contro l'auto su cui viaggiava (cfr. comparsa Persona_1 conclusionale appello pag. 1). Con un terzo motivo, poi, l'appellante, reiterando le richieste istruttorie già formulate in primo grado, ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 702 ter c.p.c. nonché dell'art. 3 Cost., per avere omesso il Tribunale di valutare i mezzi istruttori chiesti nel giudizio di primo grado e per disparità di trattamento rispetto ad altri familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata. Sotto tale aspetto, quindi, ha invocato la mancata acquisizione, da parte del primo giudice, delle prove richieste, tra cui, in particolare, le risultanze delle nuove indagini in corso presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli in merito all'omicidio di
(ancora coperte da segreto istruttorio) e i decreti di accoglimento adottati dal Persona_1
in relazione ad istanze proposte da altri familiari di vittime della criminalità Controparte_1 organizzata, nonostante la tardiva presentazione dell'istanza. Con il quarto motivo, infine,
l'appellante ha censurato l'ordinanza in esame anche in merito alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, della domanda di risarcimento del danno da ritardo della P.A., deducendo che non è ipotizzabile una giurisdizione esclusiva in materia di silenzio della P.A. “che possa estendere il limite intrinseco dell'azione sul silenzio-inadempimento anche a tutela delle posizioni di diritto soggettivo” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, invocando la correttezza della decisione impugnata.
All'udienza del 9.7.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 L'appello è infondato e va rigettato, ritenendo questa Corte di dover applicare al caso di specie il criterio della “ragione più liquida”, quale strumento in grado di perseguire obiettivi di efficienza decisionale, in armonia con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111
Cost.; tale principio, “…infatti, abilita il giudice ad individuare in chiave selettiva la questione di più agevole e pronta soluzione, prescindendo da qualsiasi ordine logico di esame prefissato, così da comportare un risparmio di attività cognitivo-decisorie là dove la definizione di una certa questione consente di pretermettere la valutazione di altre” (cfr. Cass. S.U., n. 24172/2025).
Orbene, esaminando le questioni secondo il principio della ragione più liquida, deve darsi priorità alla trattazione del terzo motivo di appello, concernente la mancata acquisizione delle prove relative al requisito oggettivo, rappresentato dalla riconducibilità dell'evento ad un delitto commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., giacché le questioni ivi prospettate risultano idonee a definire la controversia e ad assorbire il primo e il secondo motivo di impugnazione, formulati in merito alla prescrizione e all'erronea individuazione del dies a quo da parte del Tribunale.
La giurisprudenza consolidata afferma, infatti, che “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa nel merito” (Cass. n. 5102/2024; Cass. n. 9304/2020; in senso analogo, Corte
d'appello di Brescia n. 26/2025).
Ciò posto, con il terzo motivo, l'appellante ha censurato l'ordinanza nella parte in cui ha rigettato la domanda per carenza del requisito della riconducibilità dell'evento ad un delitto commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., senza acquisire le risultanze delle nuove indagini presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nonché gli atti amministrativi e le relative istanze presentate da altri familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata.
Il motivo è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Innanzitutto, questa Corte condivide la statuizione del giudice di primo grado - non specificamente impugnata dall'appellante - relativa all'insussistenza del requisito della riconducibilità dell'evento ad un delitto commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., non essendovi un accertamento giudiziario sul punto, né, tantomeno, altri elementi concreti dai quali desumere la finalità mafiosa dell'omicidio di Per_1
4 . La stessa parte appellante ha, infatti, evidenziato che “ad accertare la dinamica, il Persona_1 movente e i responsabili dell'omicidio, non c'è ad oggi alcuna sentenza” e che “alla data del
29.05.2015, i due presupposti previsti dall'art. 1 legge n. 302/1990 non erano ancora emersi e quindi non si era ancora configurato il diritto della sig.ra ad accedere ai benefici” (cfr. Pt_1 pagg. 1 e 4 dell'atto di appello). Anche nell'informativa prot. n. 0259542/2-7 del 29.5.2015 il
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta dichiarava che “le indagini all'epoca condotte…non consentirono di individuare né il movente, né gli autori del delitto…pertanto questo Comando non è in grado di riferire se l'evento delittuoso sia riconducibile a fatti di criminalità organizzata…”.
Sotto il profilo istruttorio, il Collegio ritiene corretta la mancata acquisizione del materiale probatorio richiesto dalla parte appellante al giudice di primo grado e che esso non possa essere acquisito neppure nel presente giudizio di appello.
Per quanto concerne l'acquisizione delle risultanze delle nuove indagini presso la DDA di
Napoli, va rilevato che si tratta di richiesta genericamente formulata e, quindi, avente carattere meramente esplorativo. Invero, l'appellante non ha individuato specificamente la documentazione di cui chiede l'acquisizione (cfr. art. 94 disp. att. c.p.c.), né ha dimostrato la natura indispensabile o, comunque, la rilevanza probatoria di specifici documenti, limitandosi a chiedere, sulla base di dichiarazioni televisive rilasciate da un pentito, l'acquisizione dell'intero materiale di indagine.
Del resto, “in tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto” (Cass. n. 19760/2025).
Parimenti, non può essere accolta - e, quindi, correttamente essa è stata disattesa dal primo giudice - la richiesta di acquisizione delle istanze e dei provvedimenti riguardanti altri familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata: seppure il avesse accolto istanze CP_1 presentate da altri soggetti oltre il termine di prescrizione, si tratterebbe comunque di una circostanza meramente fattuale riferita ad altre parti, priva di qualsivoglia rilievo probatorio nella fattispecie in esame. In altri termini, l'eventuale provvedimento favorevole, ottenuto da altri familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata, in fattispecie diverse di cui non è stata neppure provata l'identità rispetto alla posizione di , non comporterebbe una disparità Parte_1 di trattamento e, in ogni caso, non giustificherebbe automaticamente l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante.
5 Ne consegue che, allo stato degli atti e salva l'eventuale pronuncia di una futura sentenza di condanna all'esito della riapertura delle indagini, la domanda di volta all'erogazione Parte_1 dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 in favore di familiari delle vittime di criminalità organizzata non può essere accolta, mancando il requisito oggettivo contemplato dall'art. 1 legge n.
302/1990.
Il rigetto del terzo motivo di appello e, quindi, della domanda nel merito, determina l'assorbimento dei motivi di gravame sulla prescrizione.
Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha ipotizzato la sussistenza della giurisdizione ordinaria sul risarcimento del danno da ritardo della P.A., questa
Corte condivide la statuizione del giudice di primo grado circa la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 1, c.p.a., in forza del quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo”.
D'altronde, l'art. 7 c.p.a. prevede che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo…”.
Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato Parte_1
seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, liquidate Controparte_1 nella misura di cui al dispositivo, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile) sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, detratta la fase istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa nel giudizio R.G. n. 7462/2019 in data
12.2.2020, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellato , che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese Controparte_1
6 generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1067/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 9.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da Persona_1 intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GIOVANNI ZARA (c.f.
ed elettivamente domiciliata unitamente al proprio difensore presso lo C.F._2 studio dell'avv. Valentina De Pascale, sito in Napoli, alla via Marco Pacuvio n. 33;
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
”, in persona del Ministro p.t.,
[...] rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
NAPOLI (c.f. ed ope legis domiciliata presso la sua sede in Napoli alla via A. Diaz P.IVA_1
n. 11;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 madre di (ucciso a Castel Volturno il 15.7.1984, da soggetti rimasti ignoti), Persona_1 proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., depositata in data 12.2.2020 nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. 7462/2019, con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata. In riforma dell'ordinanza impugnata,
l'appellante chiedeva “di ammettere i mezzi istruttori richiesti, mediante l'acquisizione degli atti Contr amministrativi e delle istanze…nonché l'acquisizione delle nuove indagini aperte presso la di
Napoli relative all'omicidio di;
di dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia Persona_1 prescrizione o tardività in merito al diritto di accesso ai benefici…; di accertare e dichiarare il suo diritto soggettivo” ad ottenere i benefici di legge, con condanna del Controparte_1 all'adozione dei provvedimenti a tal fine necessari, oltre al risarcimento del danno da ritardo ex art.
2-bis legge n. 241/1990 e alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nella suddetta ordinanza, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda per due ordini di ragioni: da un lato, l'istanza era stata presentata all'Amministrazione soltanto in data 9.10.2014 e, quindi, ben oltre il termine decennale di prescrizione ordinaria, decorrente per il giudice dall'11.12.1998, cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 407/1998 (recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); e, dall'altro lato, il diritto doveva ritenersi, comunque, insussistente per mancanza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 1 legge n.
302/1990 per il riconoscimento dei benefici in esame, vale a dire la riconducibilità dell'evento lesivo ai fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p., non essendovi elementi concreti in base ai quali ricondurre l'omicidio di Persona_1
ad un atto commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni ex art. 416 bis
[...]
c.p.
Per questi motivi
, il Tribunale riteneva legittimo il provvedimento di diniego adottato dal con decreto n. 3 del 2019 e rigettava la domanda di pagamento dei benefici. Controparte_1
Sotto altro profilo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo della P.A. nell'adozione del provvedimento, ritenendola una questione riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurando, con i primi due Parte_1 motivi, la declaratoria di intervenuta prescrizione del suo diritto, in virtù dell'applicazione del generale termine di prescrizione decennale, fatta (erroneamente) decorrere dal primo giudice dalla data di entrata in vigore della legge n. 407/1998 che ha esteso il beneficio anche alle vittime di eventi di matrice mafiosa, ovvero dall'11.12.1998. Nella prospettiva dell'appellante, infatti, la
2 possibilità di esercitare il diritto in questione, con conseguente inizio della decorrenza della prescrizione, sorgerebbe soltanto al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 1 legge n. 302/1990, ossia solo da quando emergono elementi tali da far ritenere integrati i fatti costitutivi della fattispecie. Prima di tale momento, il diritto non sarebbe esercitabile in quanto mai sorto. Nel caso in esame, quindi, poiché le indagini condotte all'epoca dell'omicidio non consentirono di individuare né il movente, né gli autori del delitto (cfr. provvedimento di archiviazione del
12.9.1986, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere rimasti ignoti gli autori del fatto;
cfr. informativa prot. n. 0259542/2-7 del 29.5.15 del Comando Provinciale Carabinieri di
Caserta), l'elemento oggettivo a cui viene ricollegato il beneficio (ossia il collegamento del delitto con finalità mafiose) sarebbe emerso per la prima volta soltanto a seguito delle dichiarazioni
“riferite dal collaboratore di giustizia deceduto nel 2015, in una trasmissione Persona_2 televisiva mandata in onda nel mese di settembre 2014, nella quale ha raccontato, per la prima volta, che l'omicidio di fu provocato da un gruppo camorristico del napoletano che per Persona_1 errore aveva sparato contro l'auto su cui viaggiava (cfr. comparsa Persona_1 conclusionale appello pag. 1). Con un terzo motivo, poi, l'appellante, reiterando le richieste istruttorie già formulate in primo grado, ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 702 ter c.p.c. nonché dell'art. 3 Cost., per avere omesso il Tribunale di valutare i mezzi istruttori chiesti nel giudizio di primo grado e per disparità di trattamento rispetto ad altri familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata. Sotto tale aspetto, quindi, ha invocato la mancata acquisizione, da parte del primo giudice, delle prove richieste, tra cui, in particolare, le risultanze delle nuove indagini in corso presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli in merito all'omicidio di
(ancora coperte da segreto istruttorio) e i decreti di accoglimento adottati dal Persona_1
in relazione ad istanze proposte da altri familiari di vittime della criminalità Controparte_1 organizzata, nonostante la tardiva presentazione dell'istanza. Con il quarto motivo, infine,
l'appellante ha censurato l'ordinanza in esame anche in merito alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, della domanda di risarcimento del danno da ritardo della P.A., deducendo che non è ipotizzabile una giurisdizione esclusiva in materia di silenzio della P.A. “che possa estendere il limite intrinseco dell'azione sul silenzio-inadempimento anche a tutela delle posizioni di diritto soggettivo” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, invocando la correttezza della decisione impugnata.
All'udienza del 9.7.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 L'appello è infondato e va rigettato, ritenendo questa Corte di dover applicare al caso di specie il criterio della “ragione più liquida”, quale strumento in grado di perseguire obiettivi di efficienza decisionale, in armonia con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111
Cost.; tale principio, “…infatti, abilita il giudice ad individuare in chiave selettiva la questione di più agevole e pronta soluzione, prescindendo da qualsiasi ordine logico di esame prefissato, così da comportare un risparmio di attività cognitivo-decisorie là dove la definizione di una certa questione consente di pretermettere la valutazione di altre” (cfr. Cass. S.U., n. 24172/2025).
Orbene, esaminando le questioni secondo il principio della ragione più liquida, deve darsi priorità alla trattazione del terzo motivo di appello, concernente la mancata acquisizione delle prove relative al requisito oggettivo, rappresentato dalla riconducibilità dell'evento ad un delitto commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., giacché le questioni ivi prospettate risultano idonee a definire la controversia e ad assorbire il primo e il secondo motivo di impugnazione, formulati in merito alla prescrizione e all'erronea individuazione del dies a quo da parte del Tribunale.
La giurisprudenza consolidata afferma, infatti, che “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa nel merito” (Cass. n. 5102/2024; Cass. n. 9304/2020; in senso analogo, Corte
d'appello di Brescia n. 26/2025).
Ciò posto, con il terzo motivo, l'appellante ha censurato l'ordinanza nella parte in cui ha rigettato la domanda per carenza del requisito della riconducibilità dell'evento ad un delitto commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., senza acquisire le risultanze delle nuove indagini presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nonché gli atti amministrativi e le relative istanze presentate da altri familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata.
Il motivo è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Innanzitutto, questa Corte condivide la statuizione del giudice di primo grado - non specificamente impugnata dall'appellante - relativa all'insussistenza del requisito della riconducibilità dell'evento ad un delitto commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., non essendovi un accertamento giudiziario sul punto, né, tantomeno, altri elementi concreti dai quali desumere la finalità mafiosa dell'omicidio di Per_1
4 . La stessa parte appellante ha, infatti, evidenziato che “ad accertare la dinamica, il Persona_1 movente e i responsabili dell'omicidio, non c'è ad oggi alcuna sentenza” e che “alla data del
29.05.2015, i due presupposti previsti dall'art. 1 legge n. 302/1990 non erano ancora emersi e quindi non si era ancora configurato il diritto della sig.ra ad accedere ai benefici” (cfr. Pt_1 pagg. 1 e 4 dell'atto di appello). Anche nell'informativa prot. n. 0259542/2-7 del 29.5.2015 il
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta dichiarava che “le indagini all'epoca condotte…non consentirono di individuare né il movente, né gli autori del delitto…pertanto questo Comando non è in grado di riferire se l'evento delittuoso sia riconducibile a fatti di criminalità organizzata…”.
Sotto il profilo istruttorio, il Collegio ritiene corretta la mancata acquisizione del materiale probatorio richiesto dalla parte appellante al giudice di primo grado e che esso non possa essere acquisito neppure nel presente giudizio di appello.
Per quanto concerne l'acquisizione delle risultanze delle nuove indagini presso la DDA di
Napoli, va rilevato che si tratta di richiesta genericamente formulata e, quindi, avente carattere meramente esplorativo. Invero, l'appellante non ha individuato specificamente la documentazione di cui chiede l'acquisizione (cfr. art. 94 disp. att. c.p.c.), né ha dimostrato la natura indispensabile o, comunque, la rilevanza probatoria di specifici documenti, limitandosi a chiedere, sulla base di dichiarazioni televisive rilasciate da un pentito, l'acquisizione dell'intero materiale di indagine.
Del resto, “in tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto” (Cass. n. 19760/2025).
Parimenti, non può essere accolta - e, quindi, correttamente essa è stata disattesa dal primo giudice - la richiesta di acquisizione delle istanze e dei provvedimenti riguardanti altri familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata: seppure il avesse accolto istanze CP_1 presentate da altri soggetti oltre il termine di prescrizione, si tratterebbe comunque di una circostanza meramente fattuale riferita ad altre parti, priva di qualsivoglia rilievo probatorio nella fattispecie in esame. In altri termini, l'eventuale provvedimento favorevole, ottenuto da altri familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata, in fattispecie diverse di cui non è stata neppure provata l'identità rispetto alla posizione di , non comporterebbe una disparità Parte_1 di trattamento e, in ogni caso, non giustificherebbe automaticamente l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante.
5 Ne consegue che, allo stato degli atti e salva l'eventuale pronuncia di una futura sentenza di condanna all'esito della riapertura delle indagini, la domanda di volta all'erogazione Parte_1 dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 in favore di familiari delle vittime di criminalità organizzata non può essere accolta, mancando il requisito oggettivo contemplato dall'art. 1 legge n.
302/1990.
Il rigetto del terzo motivo di appello e, quindi, della domanda nel merito, determina l'assorbimento dei motivi di gravame sulla prescrizione.
Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha ipotizzato la sussistenza della giurisdizione ordinaria sul risarcimento del danno da ritardo della P.A., questa
Corte condivide la statuizione del giudice di primo grado circa la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 1, c.p.a., in forza del quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo”.
D'altronde, l'art. 7 c.p.a. prevede che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo…”.
Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato Parte_1
seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, liquidate Controparte_1 nella misura di cui al dispositivo, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile) sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, detratta la fase istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa nel giudizio R.G. n. 7462/2019 in data
12.2.2020, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellato , che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese Controparte_1
6 generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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