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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11692 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 25279/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Caponetti Parte_1
e dall'avv. Luca Caponetti per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 12 luglio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e, premesso di essere detenuto ininterrottamente sin dal 22 dicembre 1999 presso vari istituti penitenziari, da ultimo quello di Parma, ha dedotto di avere svolto nel periodo di detenzione, specificamente da gennaio 2008 a settembre 2013, attività lavorativa con mansioni di piantone, cat. B, riconducibile al livello 6s del CCNL Turismo pubblici esercizi, applicato dall'amministrazione penitenziaria ai fini dell'inquadramento dei lavoratori e dell'individuazione delle relative spettanze. In particolare, il ricorrente ha rappresentato di avere percepito la relativa
“mercede”, tuttavia erogata in misura inferiore a quella dovuta, da quantificarsi, ai sensi dell'articolo 22 legge n. 354/1975 - a opera di apposita commissione ministeriale -, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei corrispondenti settori, in relazione alle concrete mansioni svolte. Posto che, tuttavia, i compensi per il lavoro carcerario non sono stati oggetti di aggiornamento, ritenendo di essere stata retribuito in misura inferiore a quanto spettante il ricorrente ha domandato la condanna del Ministero della giustizia a corrispondergli l'importo complessivo di € 16.771,31, per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato all'atto introduttivo, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti;
nel merito, l'amministrazione resistente ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha domandato il rigetto, rilevando che nei conteggi sono state incluse voci non spettanti al lavoratore detenuto, in quanto derivanti dall'applicazione diretta della contrattazione collettiva di settore, e che, in ogni caso, non può essere riconosciuta sui crediti rivendicati anche la rivalutazione monetaria. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, preme osservare che non sono in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente l'istituto indicato in ricorso, il periodo lavorativo, le mansioni disimpegnate, né l'orario di lavoro, dati fattuali peraltro tutti risultanti dalle buste paga rilasciate dall'amministrazione penitenziaria, che non risultano oggetto di contestazione né da parte attorea, che si è limitata a domandare la corretta retribuzione ritenuta spettante, né, specificamente, dalla parte resistente. Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
3. La controversia verte, pertanto, essenzialmente, su questioni di diritto, specificamente sull'ammontare della c.d. “mercede” o remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate, sul presupposto che questi abbia costantemente percepito un trattamento economico complessivo inferiore a quello dovuto. Tanto premesso, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata in memoria di costituzione. A tale riguardo, di recente la Suprema Corte ha avallato una linea interpretativa ben delineata in ordine alla durata continuativa del rapporto di lavoro dei detenuti e sulla decorrenza del termine di prescrizione, così motivando: “Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17484 del 25 giugno 2024).
3.1 Successivamente, con la pronuncia n. 22076 del 5 agosto 2024, la Corte regolatrice si è nuovamente espressa in materia di svolgimento di attività lavorativa del detenuto, evidenziando anzitutto che, in chiave di continuità con l'indirizzo nomofilattico, “Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Alla stregua di queste precisazioni, poi, ha ribadito che: “[…] tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
3.2 Ancora più di recente, ricomponendo i precedenti arresti interpretativi in modo unitario, il Supremo Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5510 del 2 marzo 2025).
3.3 Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, va osservato che in memoria di costituzione il si è limitato a dedurre che “nel caso CP_1 di specie si rappresenta che l'odierno ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa in favore dell'Amministrazione nel mese di settembre 2013, circostanza chiaramente desumibile dalla documentazione ex adverso depositata. Emerge chiaramente, pertanto, l'interruzione del rapporto lavorativo, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”, evidenziando che “In definitiva, atteso che sono intercorsi più di cinque anni dall'ultima prestazione oggetto della domanda di controparte (settembre 2013) e la data della notifica del presente ricorso, e alla luce della menzionata interruzione del rapporto di lavoro, appare dunque evidente come sia maturata la prescrizione – mai validamente interrotta – per tutti i crediti asseritamente spettanti al ricorrente”. Queste allegazioni, tuttavia, non assumono alcun rilievo ai fini di supportare la prospettazione in ordine all'effettiva cessazione del rapporto, rispetto a cui, come visto, non rilevano né mere interruzioni di fatto, per quanto protratte nel tempo, né il mutamento di compiti espletati, mentre non sono state minimamente prospettate, né in alcun modo risultano, scarcerazioni per cessazione dello stato di reclusione, ovvero altri elementi fattuali – eventualmente di tipo impeditivo per ragioni fisiche (ad es. inidoneità) o giuridiche (ad es. età) – idonei a inferire che l'interruzione fattuale equivalga a cessazione effettiva del rapporto. Conclusione che, invero, non può essere inferita in modo automatico, giacché in ragione della permanenza all'interno della casa di reclusione il ricorrente poteva e può tuttora essere chiamato a rendere la prestazione lavorativa, dovendosi così ritenere il rapporto ancora in corso, per quanto sospeso in punto di fatto. 3.4 Né può essere accolta la prospettazione difensiva del che, CP_1 alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 16743 del 14 giugno 2021, assume essere meritevole di tutela il legittimo affidamento del debitore che ha subito per lungo tempo l'inerzia del proprio creditore, dovendosi così ravvisare
“un affidamento dell'altra parte nell'abbandono della relativa pretesa, idoneo come tale a determinare la perdita della situazione soggettiva nella misura in cui il suo esercizio si riveli un abuso”. Una simile interpretazione del quadro normativo ordinamentale è stata affermata in tema di locazione di immobili a uso abitativo, pervenendo in quell'ambito a ritenere integrato un abuso del diritto nella condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole e apprezzabile affidamento nella remissione del debito per facta concludentia, abbia formulato un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato: ciò in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali, nonché dal dovere negativo di neminem laedere, e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio. Una simile interpretazione, che ricava la sussistenza di un atto abdicativo implicito nel mancato esercizio per un certo tempo di un diritto, tuttavia, appare in contrasto con il principio generale secondo cui tutti i diritti possono essere esercitati nei limiti della prescrizione – o dell'eventuale decadenza –, non potendosi riscontrare una volontà abdicativa dal mero trascorrere del tempo, in assenza di elementi estrinseci di contenuto univoco. In questo ambito di idee, la Suprema Corte ha successivamente precisato, infatti, sempre in tema di locazione immobili urbani a uso diverso da quello abitativo, che la condotta del locatore il quale, dopo essere stato inerte nell'escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente a integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo a una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte (cfr. Cass., sez. 3., n. 11219 del 26 aprile 2024). In termini maggiormente incisivi, poi, la stessa terza sezione della Corte di legittimità ha in modo univoco affermato che se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come “rinuncia tacita all'azione”) non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale (cfr. Cass., sez. 3, n. 3172 del 7 febbraio 2025). Nel caso di specie il ricorrente ha esercitato il suo diritto entro il termine di prescrizione, senza che in ogni caso siano evincibili circostanze indicative di rinuncia, non essendo sufficiente, per la perenzione del diritto, il mero affidamento della controparte sul mancato esercizio dell'azione: peraltro, non si comprende quale danno possa essere cagionato a una pubblica amministrazione da una richiesta di pagamento ritardata – nei limiti, ovviamente, della prescrizione –, non potendosi certamente paragonare la situazione del caso controverso a quella in cui versa il debitore di varie annualità di canoni di locazione al cui sia richiesto in un'unica soluzione l'adempimento integrale.
4. Nel merito, occorre muovere dalla considerazione che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 354/1975; in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 663/1986), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_3 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.” Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
“mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi – in misura, comunque, non inferiore a un terzo rispetto alle previsioni dei C.C.N.L. – , ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 della legge n. 354/1975 aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
5. Tuttavia, in mancanza di prova del successivo adeguamento della mercede da parte della competente commissione – non emergente dagli atti di causa e, per la verità, nemmeno allegato dall'amministrazione –, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è da individuare nella misura posta sin dall'inizio dal predetto articolo 22, vale a dire una remunerazione
“non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”, in origine indicata quale mero limite minimo inderogabile e, successivamente, dopo l'intervento normativo introdotto dal d. lgs. n. 124/2018, quale parametro normativo di riferimento. Invero, l'articolo 22, nella sua attuale versione, individua direttamente quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili. La Corte Costituzionale - con sentenza n. 1087/1988 - aveva già ritenuto giustificata una compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò implicasse l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione. Nella sentenza della Corte, in particolare, si legge che il lavoro svolto nello stabilimento alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria
“ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali. Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti. L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare. È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Poste in risalto tali differenze, la Corte ha avvertito, però, che non si potesse prescindere dalla protezione offerta dai precetti costituzionali degli artt. 35 e 36 poiché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”. Così argomentando, si era di fatto stabilito che la disciplina di cui al citato articolo 22 non fosse, viceversa, applicabile ai soggetti che svolgevano lavoro extramurario - quali i detenuti che si trovassero in stato di semilibertà e lavorassero fuori dello stabilimento oppure i detenuti che lavorassero alle dipendenze di imprese private, sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto - essendo tali rapporti piuttosto disciplinati dal diritto comune, sì da potersi esigere una retribuzione pari a quella prevista dai contratti collettivi di settore (così, Corte Cost, sentenza citata). Diverso è, tuttavia, il caso in esame, nel quale parte ricorrente ha dedotto di avere svolto, per tutto il periodo, mansioni lavorative all'interno di un istituto penitenziario. La remunerazione di tale lavoro deve, pertanto, essere parametrata ai 2/3 della retribuzione prevista dal C.C.N.L. di settore. Invero, è certamente sindacabile da parte del giudice l'eventuale violazione del precetto costituzionale di una remunerazione equa, nonché del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. Come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori- detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)” (cfr. Cass. pen., sez. 1, n. 36250 dell'8 luglio 2004). Condividendosi tali principi, si ha definitiva conferma che la percentuale della mercede o remunerazione debba essere calcolata in relazione ai contratti collettivi via via succedutisi durante il periodo di lavoro “e non solo a quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”.
6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda di parte ricorrente, relativamente al riconoscimento delle differenze retributive spettanti sulla paga ordinaria, diretta e differita, è fondata, nei limiti della differenza tra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dalle buste paga, e la misura corrispondente ai 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria, qui individuabile, in relazione alle mansioni disimpegnate, nel CCNL pubblici esercizi, per il livello rivendicato nell'atto introduttivo. Del resto, l'amministrazione resistente non ha contestato l'individuazione del C.C.N.L., né del relativo livello di inquadramento e retribuzione, pur dettagliati in ricorso e nei relativi documenti allegati, dati peraltro emergenti anche dalla dichiarazione dell'amministrazione penitenziaria sui vari CCNL applicabili in ragione della varia tipologia di mansioni esercitate (cfr. doc. n. 12 del ricorso) e dalle stesse tabelle allegate alla circolare n. 282390 del 6 settembre 2017 (cfr. doc. n. 2, prodotto dallo stesso resistente). CP_1
Con detta circolare, in particolare, per il periodo successivo all'ottobre 2017 – quindi, estraneo all'ambito temporale del presente giudizio –, l'amministrazione penitenziaria ha provveduto, ai sensi del novellato articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario, all'adeguamento delle retribuzioni dei detenuti lavoranti, provvedendo all'inquadramento delle mansioni nei vari livelli della contrattazione collettiva e all'indicazione del trattamento retributivo previsto dalle parti sociali. Per tale operazione di classificazione, peraltro, l'amministrazione ha dato conto dell'applicazione della contrattazione ritenuta maggiormente rappresentativa e, peraltro, reperibile sul sito del C.N.E.L., istituzionalmente deputato alla raccolta dei CCNL. Ferma questa premessa di inquadramento generale, va rilevato che parte resistente ha contestato sul piano contabile i conteggi sul presupposto che sarebbero state incluse voci non dovute, quali ratei di 14^ mensilità e permessi contrattuali, non dovuti in assenza di applicazione diretta al rapporto del contratto collettivo di riferimento. Tuttavia, come ben si evince dalle tabelle retributive prodotte in allegato, recanti la retribuzione contrattuale lorda, abbattuta del 30% (cfr. doc. n. 11 del ricorso) e raffrontandole con i conteggi elaborati in ricorso si ricava chiaramente che il ricorrente non abbia rivendicato altro che i compensi legati alla retribuzione ordinaria e alla 13^ mensilità. Di conseguenza, i conteggi prodotti da parte ricorrente in allegato al ricorso, nei quali è stata applicata la corretta fonte negoziale collettiva e il livello di inquadramento effettivamente spettante, tengono conto di detti parametri e, specificamente, le spettanze sono state calcolate nella misura dei 2/3 della retribuzione ordinaria normalmente prevista per i lavoratori, sulla scorta dei C.C.N.L. di settore cui sono paragonabili le mansioni effettivamente svolte all'interno dell'istituto di detenzione, quale differenza tra quanto maturato in busta paga ed effettivamente percepito e quanto dovuto in base alla contrattazione collettiva di settore ridotta di un terzo. I maggiori emolumenti riconosciuti giustificano anche il diritto a una corrispondente riliquidazione del TFR. Di talché, i conteggi in questione sono corretti e condivisibili, in quanto predisposti sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti quanto alle mansioni, alle giornate e agli orari di lavoro, e delle tabelle retributive del CCNL di riferimento, calcolando gli emolumenti spettanti mediante l'abbattimento ai 2/3 delle voci retributive calcolate, in ossequio al disposto dell'articolo 22 della legge n. 354/1975. D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente, come sarebbe stato onerata, i conteggi analitici predisposti da controparte in allegato al ricorso, salva la deduzione generale circa l'inclusione
– non effettiva, però – di voci ulteriori rispetto al dovuto, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018).
7. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l'amministrazione resistente deve essere condannata a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di maggiore retribuzione complessiva, la somma di € 16.771,31. Sull'importo dovuto vanno computati unicamente gli interessi legali, dovendosi considerare che “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17869 dell'11 agosto 2014).
8. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 16.771,31, oltre interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, il alla refusione a parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Roma, 17 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 25279/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Caponetti Parte_1
e dall'avv. Luca Caponetti per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 12 luglio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e, premesso di essere detenuto ininterrottamente sin dal 22 dicembre 1999 presso vari istituti penitenziari, da ultimo quello di Parma, ha dedotto di avere svolto nel periodo di detenzione, specificamente da gennaio 2008 a settembre 2013, attività lavorativa con mansioni di piantone, cat. B, riconducibile al livello 6s del CCNL Turismo pubblici esercizi, applicato dall'amministrazione penitenziaria ai fini dell'inquadramento dei lavoratori e dell'individuazione delle relative spettanze. In particolare, il ricorrente ha rappresentato di avere percepito la relativa
“mercede”, tuttavia erogata in misura inferiore a quella dovuta, da quantificarsi, ai sensi dell'articolo 22 legge n. 354/1975 - a opera di apposita commissione ministeriale -, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei corrispondenti settori, in relazione alle concrete mansioni svolte. Posto che, tuttavia, i compensi per il lavoro carcerario non sono stati oggetti di aggiornamento, ritenendo di essere stata retribuito in misura inferiore a quanto spettante il ricorrente ha domandato la condanna del Ministero della giustizia a corrispondergli l'importo complessivo di € 16.771,31, per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato all'atto introduttivo, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti;
nel merito, l'amministrazione resistente ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha domandato il rigetto, rilevando che nei conteggi sono state incluse voci non spettanti al lavoratore detenuto, in quanto derivanti dall'applicazione diretta della contrattazione collettiva di settore, e che, in ogni caso, non può essere riconosciuta sui crediti rivendicati anche la rivalutazione monetaria. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, preme osservare che non sono in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente l'istituto indicato in ricorso, il periodo lavorativo, le mansioni disimpegnate, né l'orario di lavoro, dati fattuali peraltro tutti risultanti dalle buste paga rilasciate dall'amministrazione penitenziaria, che non risultano oggetto di contestazione né da parte attorea, che si è limitata a domandare la corretta retribuzione ritenuta spettante, né, specificamente, dalla parte resistente. Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
3. La controversia verte, pertanto, essenzialmente, su questioni di diritto, specificamente sull'ammontare della c.d. “mercede” o remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate, sul presupposto che questi abbia costantemente percepito un trattamento economico complessivo inferiore a quello dovuto. Tanto premesso, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata in memoria di costituzione. A tale riguardo, di recente la Suprema Corte ha avallato una linea interpretativa ben delineata in ordine alla durata continuativa del rapporto di lavoro dei detenuti e sulla decorrenza del termine di prescrizione, così motivando: “Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17484 del 25 giugno 2024).
3.1 Successivamente, con la pronuncia n. 22076 del 5 agosto 2024, la Corte regolatrice si è nuovamente espressa in materia di svolgimento di attività lavorativa del detenuto, evidenziando anzitutto che, in chiave di continuità con l'indirizzo nomofilattico, “Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Alla stregua di queste precisazioni, poi, ha ribadito che: “[…] tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
3.2 Ancora più di recente, ricomponendo i precedenti arresti interpretativi in modo unitario, il Supremo Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5510 del 2 marzo 2025).
3.3 Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, va osservato che in memoria di costituzione il si è limitato a dedurre che “nel caso CP_1 di specie si rappresenta che l'odierno ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa in favore dell'Amministrazione nel mese di settembre 2013, circostanza chiaramente desumibile dalla documentazione ex adverso depositata. Emerge chiaramente, pertanto, l'interruzione del rapporto lavorativo, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”, evidenziando che “In definitiva, atteso che sono intercorsi più di cinque anni dall'ultima prestazione oggetto della domanda di controparte (settembre 2013) e la data della notifica del presente ricorso, e alla luce della menzionata interruzione del rapporto di lavoro, appare dunque evidente come sia maturata la prescrizione – mai validamente interrotta – per tutti i crediti asseritamente spettanti al ricorrente”. Queste allegazioni, tuttavia, non assumono alcun rilievo ai fini di supportare la prospettazione in ordine all'effettiva cessazione del rapporto, rispetto a cui, come visto, non rilevano né mere interruzioni di fatto, per quanto protratte nel tempo, né il mutamento di compiti espletati, mentre non sono state minimamente prospettate, né in alcun modo risultano, scarcerazioni per cessazione dello stato di reclusione, ovvero altri elementi fattuali – eventualmente di tipo impeditivo per ragioni fisiche (ad es. inidoneità) o giuridiche (ad es. età) – idonei a inferire che l'interruzione fattuale equivalga a cessazione effettiva del rapporto. Conclusione che, invero, non può essere inferita in modo automatico, giacché in ragione della permanenza all'interno della casa di reclusione il ricorrente poteva e può tuttora essere chiamato a rendere la prestazione lavorativa, dovendosi così ritenere il rapporto ancora in corso, per quanto sospeso in punto di fatto. 3.4 Né può essere accolta la prospettazione difensiva del che, CP_1 alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 16743 del 14 giugno 2021, assume essere meritevole di tutela il legittimo affidamento del debitore che ha subito per lungo tempo l'inerzia del proprio creditore, dovendosi così ravvisare
“un affidamento dell'altra parte nell'abbandono della relativa pretesa, idoneo come tale a determinare la perdita della situazione soggettiva nella misura in cui il suo esercizio si riveli un abuso”. Una simile interpretazione del quadro normativo ordinamentale è stata affermata in tema di locazione di immobili a uso abitativo, pervenendo in quell'ambito a ritenere integrato un abuso del diritto nella condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole e apprezzabile affidamento nella remissione del debito per facta concludentia, abbia formulato un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato: ciò in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali, nonché dal dovere negativo di neminem laedere, e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio. Una simile interpretazione, che ricava la sussistenza di un atto abdicativo implicito nel mancato esercizio per un certo tempo di un diritto, tuttavia, appare in contrasto con il principio generale secondo cui tutti i diritti possono essere esercitati nei limiti della prescrizione – o dell'eventuale decadenza –, non potendosi riscontrare una volontà abdicativa dal mero trascorrere del tempo, in assenza di elementi estrinseci di contenuto univoco. In questo ambito di idee, la Suprema Corte ha successivamente precisato, infatti, sempre in tema di locazione immobili urbani a uso diverso da quello abitativo, che la condotta del locatore il quale, dopo essere stato inerte nell'escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente a integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo a una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte (cfr. Cass., sez. 3., n. 11219 del 26 aprile 2024). In termini maggiormente incisivi, poi, la stessa terza sezione della Corte di legittimità ha in modo univoco affermato che se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come “rinuncia tacita all'azione”) non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale (cfr. Cass., sez. 3, n. 3172 del 7 febbraio 2025). Nel caso di specie il ricorrente ha esercitato il suo diritto entro il termine di prescrizione, senza che in ogni caso siano evincibili circostanze indicative di rinuncia, non essendo sufficiente, per la perenzione del diritto, il mero affidamento della controparte sul mancato esercizio dell'azione: peraltro, non si comprende quale danno possa essere cagionato a una pubblica amministrazione da una richiesta di pagamento ritardata – nei limiti, ovviamente, della prescrizione –, non potendosi certamente paragonare la situazione del caso controverso a quella in cui versa il debitore di varie annualità di canoni di locazione al cui sia richiesto in un'unica soluzione l'adempimento integrale.
4. Nel merito, occorre muovere dalla considerazione che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 354/1975; in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 663/1986), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_3 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.” Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
“mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi – in misura, comunque, non inferiore a un terzo rispetto alle previsioni dei C.C.N.L. – , ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 della legge n. 354/1975 aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
5. Tuttavia, in mancanza di prova del successivo adeguamento della mercede da parte della competente commissione – non emergente dagli atti di causa e, per la verità, nemmeno allegato dall'amministrazione –, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è da individuare nella misura posta sin dall'inizio dal predetto articolo 22, vale a dire una remunerazione
“non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”, in origine indicata quale mero limite minimo inderogabile e, successivamente, dopo l'intervento normativo introdotto dal d. lgs. n. 124/2018, quale parametro normativo di riferimento. Invero, l'articolo 22, nella sua attuale versione, individua direttamente quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili. La Corte Costituzionale - con sentenza n. 1087/1988 - aveva già ritenuto giustificata una compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò implicasse l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione. Nella sentenza della Corte, in particolare, si legge che il lavoro svolto nello stabilimento alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria
“ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali. Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti. L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare. È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Poste in risalto tali differenze, la Corte ha avvertito, però, che non si potesse prescindere dalla protezione offerta dai precetti costituzionali degli artt. 35 e 36 poiché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”. Così argomentando, si era di fatto stabilito che la disciplina di cui al citato articolo 22 non fosse, viceversa, applicabile ai soggetti che svolgevano lavoro extramurario - quali i detenuti che si trovassero in stato di semilibertà e lavorassero fuori dello stabilimento oppure i detenuti che lavorassero alle dipendenze di imprese private, sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto - essendo tali rapporti piuttosto disciplinati dal diritto comune, sì da potersi esigere una retribuzione pari a quella prevista dai contratti collettivi di settore (così, Corte Cost, sentenza citata). Diverso è, tuttavia, il caso in esame, nel quale parte ricorrente ha dedotto di avere svolto, per tutto il periodo, mansioni lavorative all'interno di un istituto penitenziario. La remunerazione di tale lavoro deve, pertanto, essere parametrata ai 2/3 della retribuzione prevista dal C.C.N.L. di settore. Invero, è certamente sindacabile da parte del giudice l'eventuale violazione del precetto costituzionale di una remunerazione equa, nonché del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. Come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori- detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)” (cfr. Cass. pen., sez. 1, n. 36250 dell'8 luglio 2004). Condividendosi tali principi, si ha definitiva conferma che la percentuale della mercede o remunerazione debba essere calcolata in relazione ai contratti collettivi via via succedutisi durante il periodo di lavoro “e non solo a quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”.
6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda di parte ricorrente, relativamente al riconoscimento delle differenze retributive spettanti sulla paga ordinaria, diretta e differita, è fondata, nei limiti della differenza tra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dalle buste paga, e la misura corrispondente ai 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria, qui individuabile, in relazione alle mansioni disimpegnate, nel CCNL pubblici esercizi, per il livello rivendicato nell'atto introduttivo. Del resto, l'amministrazione resistente non ha contestato l'individuazione del C.C.N.L., né del relativo livello di inquadramento e retribuzione, pur dettagliati in ricorso e nei relativi documenti allegati, dati peraltro emergenti anche dalla dichiarazione dell'amministrazione penitenziaria sui vari CCNL applicabili in ragione della varia tipologia di mansioni esercitate (cfr. doc. n. 12 del ricorso) e dalle stesse tabelle allegate alla circolare n. 282390 del 6 settembre 2017 (cfr. doc. n. 2, prodotto dallo stesso resistente). CP_1
Con detta circolare, in particolare, per il periodo successivo all'ottobre 2017 – quindi, estraneo all'ambito temporale del presente giudizio –, l'amministrazione penitenziaria ha provveduto, ai sensi del novellato articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario, all'adeguamento delle retribuzioni dei detenuti lavoranti, provvedendo all'inquadramento delle mansioni nei vari livelli della contrattazione collettiva e all'indicazione del trattamento retributivo previsto dalle parti sociali. Per tale operazione di classificazione, peraltro, l'amministrazione ha dato conto dell'applicazione della contrattazione ritenuta maggiormente rappresentativa e, peraltro, reperibile sul sito del C.N.E.L., istituzionalmente deputato alla raccolta dei CCNL. Ferma questa premessa di inquadramento generale, va rilevato che parte resistente ha contestato sul piano contabile i conteggi sul presupposto che sarebbero state incluse voci non dovute, quali ratei di 14^ mensilità e permessi contrattuali, non dovuti in assenza di applicazione diretta al rapporto del contratto collettivo di riferimento. Tuttavia, come ben si evince dalle tabelle retributive prodotte in allegato, recanti la retribuzione contrattuale lorda, abbattuta del 30% (cfr. doc. n. 11 del ricorso) e raffrontandole con i conteggi elaborati in ricorso si ricava chiaramente che il ricorrente non abbia rivendicato altro che i compensi legati alla retribuzione ordinaria e alla 13^ mensilità. Di conseguenza, i conteggi prodotti da parte ricorrente in allegato al ricorso, nei quali è stata applicata la corretta fonte negoziale collettiva e il livello di inquadramento effettivamente spettante, tengono conto di detti parametri e, specificamente, le spettanze sono state calcolate nella misura dei 2/3 della retribuzione ordinaria normalmente prevista per i lavoratori, sulla scorta dei C.C.N.L. di settore cui sono paragonabili le mansioni effettivamente svolte all'interno dell'istituto di detenzione, quale differenza tra quanto maturato in busta paga ed effettivamente percepito e quanto dovuto in base alla contrattazione collettiva di settore ridotta di un terzo. I maggiori emolumenti riconosciuti giustificano anche il diritto a una corrispondente riliquidazione del TFR. Di talché, i conteggi in questione sono corretti e condivisibili, in quanto predisposti sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti quanto alle mansioni, alle giornate e agli orari di lavoro, e delle tabelle retributive del CCNL di riferimento, calcolando gli emolumenti spettanti mediante l'abbattimento ai 2/3 delle voci retributive calcolate, in ossequio al disposto dell'articolo 22 della legge n. 354/1975. D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente, come sarebbe stato onerata, i conteggi analitici predisposti da controparte in allegato al ricorso, salva la deduzione generale circa l'inclusione
– non effettiva, però – di voci ulteriori rispetto al dovuto, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018).
7. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l'amministrazione resistente deve essere condannata a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di maggiore retribuzione complessiva, la somma di € 16.771,31. Sull'importo dovuto vanno computati unicamente gli interessi legali, dovendosi considerare che “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17869 dell'11 agosto 2014).
8. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 16.771,31, oltre interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, il alla refusione a parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Roma, 17 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo