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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 26.11.2024 ex art.281-quinquies
c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Parte_1 C.F._1
Soricone in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Tripisciano n.3,
e
(p.i.: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Serafina Sabina Vaccaro in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via
Alberico II n.8,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dagli avvocati Giorgio Scaglione e Sara Nannavecchia in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, alla Via Circonvallazione Trionfale n.34,
e
(c.f.: ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sabino in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Giambattista Vico n.22,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Controparte_4 P.IVA_4
Mascetti e Giorgia Caminiti in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Latina, al Viale P.L. Nervi
Giambattista Vico n.22.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno da cosa in custodia.
Svolgimento del giudizio. Con atto di citazione notificato il 20.5.2021 ha convenuto in giudizio la Parte_1 per ottenerne la condanna al risarcimento del Controparte_1 danno causato da infiltrazioni di acqua in unità immobiliare di proprietà esclusiva.
La citante ha riferito: che è proprietaria di unità abitativa situata in , alla Via del CP_2
Leone n.2, interno n.4; che il cespite adiacente è di proprietà della società convenuta;
che nel mese di maggio dell'anno 2020 nell'immobile di proprietà ha riscontrato infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento limitrofo;
che l'evento descritto ha danneggiato pareti ed arredi;
che è stata pure indotta a trasferirsi in altra casa;
che ha diritto al risarcimento del danno subito (esistenziale ed economico); che la società deve essere condannata all'eliminazione della causa del fenomeno dannoso.
La Società convenuta ha replicato: che la propria abitazione è occupata da nomadi;
che le infiltrazioni denunciate dalla controparte provengono da altre unità immobiliari, di proprietà dell' o di che l'ente di gestione dello stabile e la CP_3 Persona_1 società somministrante non hanno interrotto, pur sollecitate, il flusso idrico nella tubazione rifornente il proprio immobile;
che la responsabilità delle infiltrazioni è quindi attribuibile all' a al CP_3 Persona_1 Controparte_2
e ad con loro chiamata nel processo (art. 106 c.p.c.). Controparte_4
L'Ente di gestione ha esposto: che il fatto è attribuibile esclusivamente alla
[...]
; che per di più la perdita della tubazione interna all'unità Controparte_1 immobiliare della società ha pregiudicato la stabilità dell'intero edificio.
L' ha enunciato: che è estranea alla vicenda presupposta;
che dall'unità CP_3 immobiliare di proprietà esclusiva, libera da persone, non si propagano liquidi. ha argomentato: che l'utenza è stata manomessa e riattivata;
che non è Controparte_4 responsabile dell'evento dannoso.
Durante il processo è stata compiuta una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.11.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c. (cfr. decreto [4.11.2024]).
Motivi della decisione.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
pertanto, deve considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione o chi si trova con essa in relazione diretta (cfr. C. n.26086/2005); qualora un soggetto diverso dal proprietario di un fondo, che lo detenga in forza di abusiva occupazione, esegua sul fondo medesimo opere modificative dello stato dei luoghi e produttive di danno al vicino, per infiltrazioni di acque, il predetto vicino non può invocare l'obbligazione risarcitoria del proprietario sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051
c.c., in quanto questa presuppone la custodia della cosa, difettante nella specie (cfr. C.
n.1458/1976 [per il principio espresso in diversa fattispecie]).
Dai principi richiamati si ricava che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare. Nel caso l'assenza di un effettivo potere di controllo della proprietaria ( ) Controparte_1 del bene è comprovata dai documenti prodotti: denuncia presentata dall' (cfr. doc. CP_3
n.3 fasc. parte convenuta) e comunicazione di sgombero (cfr. doc. n.11 fasc. parte convenuta).
La non applicabilità nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. implica l'esigenza di verificare l'esistenza dei presupposti dell'art. 2043 c.c..
Nell'ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un tubo di adduzione dell'acqua posto all'interno di una abitazione, il proprietario della stessa, se privo della disponibilità giuridica e materiale dell'appartamento, può essere ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. per aver mancato, in violazione degli obblighi generali di diligenza, di approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno causato dalla sua cosa;
affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità per danni, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica nel caso in cui il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto un altro soggetto in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, inseritosi in una serie causale determinata da una sua attività lecita, si astenga dall'impedire che la situazione di pericolo si traduca in situazione di danno (cfr.
C. n.22588/2004).
Individuata la norma regolatrice va esaminata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
L'art. 2043 c.c. presuppone la preventiva dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale fra il fatto doloso o colposo (omessa vigilanza di un proprio bene con conseguente illegittima occupazione), riferibile al preteso danneggiante e connotato di antigiuridicità in quanto lesivo di un bene protetto, e l'evento dannoso dedotto in giudizio, con la precisazione che per nesso causale si deve intendere quel particolare rapporto fra un atto o fatto -omissivo o commissivo, colposo o doloso- e un dato evento dannoso, in relazione al quale si possa affermare che quel dato evento dannoso non si sarebbe verificato in assenza del primo;
quindi è onere del danneggiato allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda sia a livello soggettivo (colpa o dolo) sia a livello oggettivo (condotta, evento, danno ingiusto e nesso di causalità).
L'occupazione dell'unità immobiliare di proprietà della società convenuta deve ritenersi provata (come sopra detto). La condotta attiva colposa della società citata è caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari (cd. "omissione nell'azione"), da distinguere dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo (cfr. C. n.25289/2023); la proprietaria (
[...]
), consapevole dell'occupazione del cespite e del possibile disinteresse Controparte_1 nel suo utilizzo, non si è concretamente attivata per impedirne la persistenza (come provato dall'assenza di utili atti giudiziari).
Per l'esistenza dell'evento dannoso e la derivazione dalla casa della
[...]
, il consulente tecnico di ufficio ha accertato: “[…] Le osservazioni del Controparte_1
Legale di parte convenuta, non possono essere accolte […] le infiltrazioni sono provenute dalla parete a confine dell'interno 5 e non dall'alto […] si sono verificate le lamentate infiltrazioni e che le stesse, attualmente risultano cessate e che le stesse provenivano da Co una perdita delle tubature all'interno della proprietà della convenuta . CP_6
[…] le pareti del soggiorno e della cucina […] risultano danneggiate […] ha
[...] impregnato le pareti interne dell'appartamento dell'attrice, provocando una imbibizione delle stesse […] ha compromesso anche l'impianto elettrico sottotraccia […]”.
L'accertamento (sinteticamente) riprodotto consente immediatamente di escludere una responsabilità dell' per i danni discussi, con rigetto della domanda proposta nei CP_3 suoi confronti dalla società convenuta.
Va quindi verificata l'esistenza di un danno risarcibile perché è consolidata l'idea che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. Esattamente ciò che si imputa nella responsabilità extracontrattuale è un danno (come insieme di conseguenze risarcibili) e non il fatto lesivo in quanto tale e un fatto lesivo senza la prova rigorosa di un danno-conseguenza non genera alcuna obbligazione risarcitoria.
L'ausiliario ha allora appurato: “[…] le pareti del soggiorno e della cucina […] risultano danneggiate […] ha impregnato le pareti interne dell'appartamento dell'attrice, provocando una imbibizione delle stesse […] ha compromesso anche l'impianto elettrico sottotraccia […] A) Ripristino lavori edili 5.428,23 […]”.
Deriva che la deve essere condannata, per il Controparte_1 risarcimento del danno dell'unità abitativa dell'attrice, al pagamento della somma
(attualizzata [debito di valore]) di euro 5.717,75 (euro 5.428,23 [oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del deposito dell'elaborato]).
Va invece confutata l'esistenza, in favore della citante, di un danno patrimoniale derivante dal danneggiamento di arredi – mobili, per l'inesistenza di una prova del nesso di causalità tra infiltrazioni e danni lamentati (ossia per la citante esisteva un preciso onere di dimostrazione dello stato dei beni in un momento anteriore l'esposizione degli stessi all'umidità).
Per il danno biologico, il certificato medico prodotto dalla parte, rimandando ad una condizione di stress risalente al 2015 (“[…] da oramai sei anni […]”) (cfr. doc. n.8 fasc. parte attrice), non congiunge la menzionata condizione all'illecito presupposto.
Di seguito va scrutinata l'esistenza di un pregiudizio per l'attrice derivante dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (cfr.
C. n.7875/2009 e C. n. 26899/2014 [per fattispecie diverse]); il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei
Diritti Umani (art. 8) e la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa.
La consulenza tecnica di ufficio mostra (ancora prima di un eventuale trasferimento della parte) il deterioramento del soggiorno e della cucina dell'abitazione con conseguente lesione del diritto dell'attrice al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane. Per la liquidazione del danno indicato deve essere utilizzato il criterio equitativo (art.1226 c.c.) non essendo possibile individuarne l'esatto ammontare, con necessità di attribuire rilievo alle concrete caratteristiche della vicenda:
1)danno riscontrato e 2)danneggiamento di ambienti usualmente e quotidianamente utilizzati dalla generalità dei consociati (cucina e soggiorno).
Discende che alla parte attrice deve essere liquidato, per il risarcimento di tale voce di danno, l'importo (attualizzato) di euro 4.000.
Oltre va esaminata la domanda della danneggiata finalizzata alla condanna della
[...]
all'eliminazione della causa del fenomeno dannoso. Controparte_1
Il proprietario di un immobile deve astenersi da tutto ciò che pregiudichi il diritto del vicino, sicché tutto quanto, nella esplicazione del diritto di proprietà, venga a costituire pregiudizio per il bene altrui, deve essere eliminato ad opera esclusiva di chi vi ha dato causa (cfr. C. n.1689/1966); l'obbligo dell'ente commerciale ( Controparte_1
di rimuovere la situazione dannosa sussisterebbe anche là dove la domanda
[...] introduttiva (per l'esecuzione di lavori tesi all'eliminazione delle cause di infiltrazioni) venisse ricondotta nell'art. 2058 c.c., da intendere come rimedio generale nelle situazioni in cui gli effetti di un illecito non rimosso siano destinati a permanere nel futuro. Ebbene la parte attrice ha addotto la cessazione delle infiltrazioni, precludendo una condanna della società convenuta all'eliminazione di un fenomeno non più attuale.
Per la domanda proposta dalla nei confronti di Controparte_1
e (ritenute uniche Controparte_4 CP_3 Controparte_2 responsabili dell'evento dannoso) va ricordato (per similitudine) che nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia
(la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno (cfr. C.
n.24294/2016).
L'elaborato dell'ausiliario ha escluso la responsabilità dell' (come sopra) ed il CP_3
non è responsabile dell'adduzione di acqua Controparte_2 all'interno dell'unità abitativa di proprietà della;
Controparte_1 la richiesta di distacco inoltrata dalla ad Controparte_1
è stata trasmessa il 31.3.2021 / 6.4.2021 (cfr. doc. n. 7 fasc. parte) Controparte_4 mentre l'evento dannoso è risalente (almeno) all'anno 2000 o antecedentemente alla richiesta di distacco (cfr. doc. n.11 fasc. parte attrice e doc. n.8 fasc. parte convenuta), con impossibilità di affermare una responsabilità della somministrante, anche per la difficoltà di ipotizzare una regolarità causale tra mancato distacco ed infiltrazioni.
Per le spese di lite delle parti chiamate nel processo, le spese processuali da loro sostenute debbono essere rifuse dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (cfr. C. n.31868/2023), con condanna della
[...]
; le spese della consulenza tecnica di ufficio (in assenza di una Controparte_1 prova del pagamento) devono essere poste, definitivamente ed integralmente, a carico della società soccombente.
P.q.m.
definitivamente pronunciando: -condanna la a pagare, in favore di , Controparte_1 Parte_1 la somma (attualizzata) di euro 9.717,95 per il risarcimento del danno (come in motivazione);
-rigetta le altre domande;
-condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 5.077 per compensi
[...] professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in euro 5.077 per Controparte_2 compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.), da distrarre in favore dei difensori;
-condanna la alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in euro 5.077 Controparte_3 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 5.077 per compensi professionali Controparte_4
(oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-pone le spese della consulenza tecnica di ufficio, definitivamente ed integralmente, a carico della . Controparte_1
Velletri, lì 14.3.2025 Il Giudice
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 26.11.2024 ex art.281-quinquies
c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Parte_1 C.F._1
Soricone in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Tripisciano n.3,
e
(p.i.: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Serafina Sabina Vaccaro in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via
Alberico II n.8,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dagli avvocati Giorgio Scaglione e Sara Nannavecchia in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, alla Via Circonvallazione Trionfale n.34,
e
(c.f.: ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sabino in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Giambattista Vico n.22,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Controparte_4 P.IVA_4
Mascetti e Giorgia Caminiti in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Latina, al Viale P.L. Nervi
Giambattista Vico n.22.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno da cosa in custodia.
Svolgimento del giudizio. Con atto di citazione notificato il 20.5.2021 ha convenuto in giudizio la Parte_1 per ottenerne la condanna al risarcimento del Controparte_1 danno causato da infiltrazioni di acqua in unità immobiliare di proprietà esclusiva.
La citante ha riferito: che è proprietaria di unità abitativa situata in , alla Via del CP_2
Leone n.2, interno n.4; che il cespite adiacente è di proprietà della società convenuta;
che nel mese di maggio dell'anno 2020 nell'immobile di proprietà ha riscontrato infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento limitrofo;
che l'evento descritto ha danneggiato pareti ed arredi;
che è stata pure indotta a trasferirsi in altra casa;
che ha diritto al risarcimento del danno subito (esistenziale ed economico); che la società deve essere condannata all'eliminazione della causa del fenomeno dannoso.
La Società convenuta ha replicato: che la propria abitazione è occupata da nomadi;
che le infiltrazioni denunciate dalla controparte provengono da altre unità immobiliari, di proprietà dell' o di che l'ente di gestione dello stabile e la CP_3 Persona_1 società somministrante non hanno interrotto, pur sollecitate, il flusso idrico nella tubazione rifornente il proprio immobile;
che la responsabilità delle infiltrazioni è quindi attribuibile all' a al CP_3 Persona_1 Controparte_2
e ad con loro chiamata nel processo (art. 106 c.p.c.). Controparte_4
L'Ente di gestione ha esposto: che il fatto è attribuibile esclusivamente alla
[...]
; che per di più la perdita della tubazione interna all'unità Controparte_1 immobiliare della società ha pregiudicato la stabilità dell'intero edificio.
L' ha enunciato: che è estranea alla vicenda presupposta;
che dall'unità CP_3 immobiliare di proprietà esclusiva, libera da persone, non si propagano liquidi. ha argomentato: che l'utenza è stata manomessa e riattivata;
che non è Controparte_4 responsabile dell'evento dannoso.
Durante il processo è stata compiuta una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.11.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c. (cfr. decreto [4.11.2024]).
Motivi della decisione.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
pertanto, deve considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione o chi si trova con essa in relazione diretta (cfr. C. n.26086/2005); qualora un soggetto diverso dal proprietario di un fondo, che lo detenga in forza di abusiva occupazione, esegua sul fondo medesimo opere modificative dello stato dei luoghi e produttive di danno al vicino, per infiltrazioni di acque, il predetto vicino non può invocare l'obbligazione risarcitoria del proprietario sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051
c.c., in quanto questa presuppone la custodia della cosa, difettante nella specie (cfr. C.
n.1458/1976 [per il principio espresso in diversa fattispecie]).
Dai principi richiamati si ricava che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare. Nel caso l'assenza di un effettivo potere di controllo della proprietaria ( ) Controparte_1 del bene è comprovata dai documenti prodotti: denuncia presentata dall' (cfr. doc. CP_3
n.3 fasc. parte convenuta) e comunicazione di sgombero (cfr. doc. n.11 fasc. parte convenuta).
La non applicabilità nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. implica l'esigenza di verificare l'esistenza dei presupposti dell'art. 2043 c.c..
Nell'ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un tubo di adduzione dell'acqua posto all'interno di una abitazione, il proprietario della stessa, se privo della disponibilità giuridica e materiale dell'appartamento, può essere ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. per aver mancato, in violazione degli obblighi generali di diligenza, di approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno causato dalla sua cosa;
affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità per danni, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica nel caso in cui il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto un altro soggetto in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, inseritosi in una serie causale determinata da una sua attività lecita, si astenga dall'impedire che la situazione di pericolo si traduca in situazione di danno (cfr.
C. n.22588/2004).
Individuata la norma regolatrice va esaminata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
L'art. 2043 c.c. presuppone la preventiva dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale fra il fatto doloso o colposo (omessa vigilanza di un proprio bene con conseguente illegittima occupazione), riferibile al preteso danneggiante e connotato di antigiuridicità in quanto lesivo di un bene protetto, e l'evento dannoso dedotto in giudizio, con la precisazione che per nesso causale si deve intendere quel particolare rapporto fra un atto o fatto -omissivo o commissivo, colposo o doloso- e un dato evento dannoso, in relazione al quale si possa affermare che quel dato evento dannoso non si sarebbe verificato in assenza del primo;
quindi è onere del danneggiato allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda sia a livello soggettivo (colpa o dolo) sia a livello oggettivo (condotta, evento, danno ingiusto e nesso di causalità).
L'occupazione dell'unità immobiliare di proprietà della società convenuta deve ritenersi provata (come sopra detto). La condotta attiva colposa della società citata è caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari (cd. "omissione nell'azione"), da distinguere dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo (cfr. C. n.25289/2023); la proprietaria (
[...]
), consapevole dell'occupazione del cespite e del possibile disinteresse Controparte_1 nel suo utilizzo, non si è concretamente attivata per impedirne la persistenza (come provato dall'assenza di utili atti giudiziari).
Per l'esistenza dell'evento dannoso e la derivazione dalla casa della
[...]
, il consulente tecnico di ufficio ha accertato: “[…] Le osservazioni del Controparte_1
Legale di parte convenuta, non possono essere accolte […] le infiltrazioni sono provenute dalla parete a confine dell'interno 5 e non dall'alto […] si sono verificate le lamentate infiltrazioni e che le stesse, attualmente risultano cessate e che le stesse provenivano da Co una perdita delle tubature all'interno della proprietà della convenuta . CP_6
[…] le pareti del soggiorno e della cucina […] risultano danneggiate […] ha
[...] impregnato le pareti interne dell'appartamento dell'attrice, provocando una imbibizione delle stesse […] ha compromesso anche l'impianto elettrico sottotraccia […]”.
L'accertamento (sinteticamente) riprodotto consente immediatamente di escludere una responsabilità dell' per i danni discussi, con rigetto della domanda proposta nei CP_3 suoi confronti dalla società convenuta.
Va quindi verificata l'esistenza di un danno risarcibile perché è consolidata l'idea che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. Esattamente ciò che si imputa nella responsabilità extracontrattuale è un danno (come insieme di conseguenze risarcibili) e non il fatto lesivo in quanto tale e un fatto lesivo senza la prova rigorosa di un danno-conseguenza non genera alcuna obbligazione risarcitoria.
L'ausiliario ha allora appurato: “[…] le pareti del soggiorno e della cucina […] risultano danneggiate […] ha impregnato le pareti interne dell'appartamento dell'attrice, provocando una imbibizione delle stesse […] ha compromesso anche l'impianto elettrico sottotraccia […] A) Ripristino lavori edili 5.428,23 […]”.
Deriva che la deve essere condannata, per il Controparte_1 risarcimento del danno dell'unità abitativa dell'attrice, al pagamento della somma
(attualizzata [debito di valore]) di euro 5.717,75 (euro 5.428,23 [oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del deposito dell'elaborato]).
Va invece confutata l'esistenza, in favore della citante, di un danno patrimoniale derivante dal danneggiamento di arredi – mobili, per l'inesistenza di una prova del nesso di causalità tra infiltrazioni e danni lamentati (ossia per la citante esisteva un preciso onere di dimostrazione dello stato dei beni in un momento anteriore l'esposizione degli stessi all'umidità).
Per il danno biologico, il certificato medico prodotto dalla parte, rimandando ad una condizione di stress risalente al 2015 (“[…] da oramai sei anni […]”) (cfr. doc. n.8 fasc. parte attrice), non congiunge la menzionata condizione all'illecito presupposto.
Di seguito va scrutinata l'esistenza di un pregiudizio per l'attrice derivante dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (cfr.
C. n.7875/2009 e C. n. 26899/2014 [per fattispecie diverse]); il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei
Diritti Umani (art. 8) e la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa.
La consulenza tecnica di ufficio mostra (ancora prima di un eventuale trasferimento della parte) il deterioramento del soggiorno e della cucina dell'abitazione con conseguente lesione del diritto dell'attrice al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane. Per la liquidazione del danno indicato deve essere utilizzato il criterio equitativo (art.1226 c.c.) non essendo possibile individuarne l'esatto ammontare, con necessità di attribuire rilievo alle concrete caratteristiche della vicenda:
1)danno riscontrato e 2)danneggiamento di ambienti usualmente e quotidianamente utilizzati dalla generalità dei consociati (cucina e soggiorno).
Discende che alla parte attrice deve essere liquidato, per il risarcimento di tale voce di danno, l'importo (attualizzato) di euro 4.000.
Oltre va esaminata la domanda della danneggiata finalizzata alla condanna della
[...]
all'eliminazione della causa del fenomeno dannoso. Controparte_1
Il proprietario di un immobile deve astenersi da tutto ciò che pregiudichi il diritto del vicino, sicché tutto quanto, nella esplicazione del diritto di proprietà, venga a costituire pregiudizio per il bene altrui, deve essere eliminato ad opera esclusiva di chi vi ha dato causa (cfr. C. n.1689/1966); l'obbligo dell'ente commerciale ( Controparte_1
di rimuovere la situazione dannosa sussisterebbe anche là dove la domanda
[...] introduttiva (per l'esecuzione di lavori tesi all'eliminazione delle cause di infiltrazioni) venisse ricondotta nell'art. 2058 c.c., da intendere come rimedio generale nelle situazioni in cui gli effetti di un illecito non rimosso siano destinati a permanere nel futuro. Ebbene la parte attrice ha addotto la cessazione delle infiltrazioni, precludendo una condanna della società convenuta all'eliminazione di un fenomeno non più attuale.
Per la domanda proposta dalla nei confronti di Controparte_1
e (ritenute uniche Controparte_4 CP_3 Controparte_2 responsabili dell'evento dannoso) va ricordato (per similitudine) che nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia
(la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno (cfr. C.
n.24294/2016).
L'elaborato dell'ausiliario ha escluso la responsabilità dell' (come sopra) ed il CP_3
non è responsabile dell'adduzione di acqua Controparte_2 all'interno dell'unità abitativa di proprietà della;
Controparte_1 la richiesta di distacco inoltrata dalla ad Controparte_1
è stata trasmessa il 31.3.2021 / 6.4.2021 (cfr. doc. n. 7 fasc. parte) Controparte_4 mentre l'evento dannoso è risalente (almeno) all'anno 2000 o antecedentemente alla richiesta di distacco (cfr. doc. n.11 fasc. parte attrice e doc. n.8 fasc. parte convenuta), con impossibilità di affermare una responsabilità della somministrante, anche per la difficoltà di ipotizzare una regolarità causale tra mancato distacco ed infiltrazioni.
Per le spese di lite delle parti chiamate nel processo, le spese processuali da loro sostenute debbono essere rifuse dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (cfr. C. n.31868/2023), con condanna della
[...]
; le spese della consulenza tecnica di ufficio (in assenza di una Controparte_1 prova del pagamento) devono essere poste, definitivamente ed integralmente, a carico della società soccombente.
P.q.m.
definitivamente pronunciando: -condanna la a pagare, in favore di , Controparte_1 Parte_1 la somma (attualizzata) di euro 9.717,95 per il risarcimento del danno (come in motivazione);
-rigetta le altre domande;
-condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 5.077 per compensi
[...] professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in euro 5.077 per Controparte_2 compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.), da distrarre in favore dei difensori;
-condanna la alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in euro 5.077 Controparte_3 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 5.077 per compensi professionali Controparte_4
(oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-pone le spese della consulenza tecnica di ufficio, definitivamente ed integralmente, a carico della . Controparte_1
Velletri, lì 14.3.2025 Il Giudice