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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2014/2024 V.G., promosso da:
nato a [...], in data [...], ed ivi residente in [...]
Concezione n.82, , e nata a CodiceFiscale_1 Parte_2
Caltanissetta, in data 07/08/1972, residente a [...],
C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni C.F._2
Claudio Maggio;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 26/2/2025, sostituita con il deposito di note, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 13.12.2024, e Parte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Riesi in data Parte_2
21 settembre 1992, e che dall'unione era nato un figlio, in data 20.02.2006,
[...]
oggi maggiorenne;
premesso, altresì, di essersi separati consensualmente Per_1
con decreto n. 5361/2020, dell'08.10.2020, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel ricorso, le parti si sono limitate a chiedere unicamente una pronuncia sullo status giuridico, non prevedendo condizioni e dichiarando di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Riesi (CL) in data 21 settembre 1992, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n.
5361/2020, dell'08.10.2020 reso da questo Tribunale e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Riesi (CL) il 21 settembre 1992, tra , nato a IN (CL), in [...] Parte_1
19.03.1970 e nata a [...], in data [...], trascritto nel Parte_2 registro degli Atti di matrimonio del Comune di Riesi dell'anno 1992 parte II, n. 60, serie A, ufficio I.
Si osserva con riferimento al figlio nato dall'unione coniugale, non incluso nello stato di famiglia di nessuno dei due genitori, che lo stesso è ormai maggiorenne e che già in sede di separazione consensuale le parti avevano dato atto che il Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta con la sentenza n. 28/2019 ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2014/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Riesi (CL) il 21 settembre 1992, tra , nato a [...], in data [...] e Parte_1
nata a [...], in data [...], trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di matrimonio del Comune di Riesi dell'anno 1992 parte II, n. 60, serie A, ufficio
I,.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Riesi di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 19/5/2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2014/2024 V.G., promosso da:
nato a [...], in data [...], ed ivi residente in [...]
Concezione n.82, , e nata a CodiceFiscale_1 Parte_2
Caltanissetta, in data 07/08/1972, residente a [...],
C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni C.F._2
Claudio Maggio;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 26/2/2025, sostituita con il deposito di note, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 13.12.2024, e Parte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Riesi in data Parte_2
21 settembre 1992, e che dall'unione era nato un figlio, in data 20.02.2006,
[...]
oggi maggiorenne;
premesso, altresì, di essersi separati consensualmente Per_1
con decreto n. 5361/2020, dell'08.10.2020, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel ricorso, le parti si sono limitate a chiedere unicamente una pronuncia sullo status giuridico, non prevedendo condizioni e dichiarando di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Riesi (CL) in data 21 settembre 1992, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n.
5361/2020, dell'08.10.2020 reso da questo Tribunale e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Riesi (CL) il 21 settembre 1992, tra , nato a IN (CL), in [...] Parte_1
19.03.1970 e nata a [...], in data [...], trascritto nel Parte_2 registro degli Atti di matrimonio del Comune di Riesi dell'anno 1992 parte II, n. 60, serie A, ufficio I.
Si osserva con riferimento al figlio nato dall'unione coniugale, non incluso nello stato di famiglia di nessuno dei due genitori, che lo stesso è ormai maggiorenne e che già in sede di separazione consensuale le parti avevano dato atto che il Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta con la sentenza n. 28/2019 ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2014/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Riesi (CL) il 21 settembre 1992, tra , nato a [...], in data [...] e Parte_1
nata a [...], in data [...], trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di matrimonio del Comune di Riesi dell'anno 1992 parte II, n. 60, serie A, ufficio
I,.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Riesi di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 19/5/2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata