1. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell' articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico- legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.
2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestivita' delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema- tipo approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prile cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unita' sanitarie locali.
Nota all' art. 12, comma 1 :
L' art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) affida all'unita' sanitaria locale territorialmente competente le incombenze indicate nel presente comma.