Sentenza 25 novembre 2002
Massime • 1
In tema di contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1712, secondo comma, cod. civ. il ritardo del mandante nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, qualora si estenda per un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, comporta approvazione dell'atto compiuto dal mandatario, anche se non conforme alle istruzioni o eccedente i limiti del mandato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2002, n. 16575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16575 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRANSMEC SRL, corrente in Rivalta Torinese, Interporto, in persona del suo legale rappresentante Sig. Enrico De Ferrari, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G D ROMAGNOSI 1/A, presso lo studio dell'avvocato VA MELIADÒ, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato NEVIO SCAPINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TESSITURE MECCANICHE SETERIE VA NE SRL, con sede in Villa Guardia (Co), in persona del legale rappresentante signor Angelo Onnis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITTORIO GELPI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21/99 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione 3^ Civile, emessa il 13/11/98 e depositata l'11/01/99 (R.G. 108/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato VA MELIADÒ;
udito l'Avvocato Giuliano BOLOGNA;
udito A P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VA GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. tessiture meccaniche seterie VA ON conveniva innanzi al tribunale di Torino la srl Transmec e, deducendo che la medesima nell'ambito di contratto di trasporto "con clausola di pagamento contrassegno certificato" aveva ricevuto dalla destinataria della merce trasportata, Harbour France in Allauch due assegni di F.F. 14.938,56 e 17.316,80, che erano risultati scoperti, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale in F.F.34.136,80 oltre accessori.
La società convenuta si difendeva, sostenendo che la fattispecie era regolata dalla legge francese, alla stregua della quale non vi è responsabilità del vettore che in presenza di clausola "contre remboursement" accetti in pagamento assegni bancari. Il Tribunale accoglieva la domanda;
l'accoglimento veniva confermato dalla corte di appello di Torino con sentenza resa il 13.11.1998 su gravame della Transmec.
Considerava la corte che ben a ragione il tribunale aveva ritenuto raggiunta la prova delle disposizioni impartite alla società convenuta circa le modalità di pagamento della merce trasportata in quanto la detta società aveva dichiarato di non contestare i fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, l'esistenza della clausola di "pagamento contrassegno certificato sconto 5%"; che, quand'anche la clausola fosse stata di "semplice remboursement 5% e quindi non certifiè", sarebbe stato ravvisabile inadempimento in relazione all'obbligo della società - mandataria per la riscossione di credito pecuniario - di esigere ex art. 1277 c.c. danaro e rifiutare gli assegni;
che a nulla valeva invocare l'art. 1712 c.c. in quanto la società istante non poteva lamentare la difforme esecuzione dell'incarico se non dopo la restituzione degli assegni impagati, così come aveva fatto.
Propone ricorso per cassazione la Transmec srl, deducendo tre motivi sostenuti con memoria;
resiste con controricorso la srl tessiture meccaniche seterie VA ones.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione "delle norme che regolano la prova" per avere la corte di merito ritenuto che per effetto dell'espressa dichiarazione di non contestare i fatti dedotti in citazione, contenuta nella comparsa costitutiva della convenuta, si è conseguita la prova della clausola di pagamento "contrassegno certificato"; si sostiene che non di omessa contestazione in realtà si tratta, bensì di dichiarazione che a causa della sua provenienza dal difensore non è dotata dell'efficacia probatoria della confessione e vale come semplice indizio, inidoneo a concretare da solo prova, tanto più che, come la corte non si è data cura di verificare, è contrastato da elementi di segno contrario desumibili dalla documentazione prodotta.
Il motivo è infondato.
Muovendo dal rilievo che la contestazione costituisce presupposto funzionale dell'onere della prova, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, salvo i casi in cui la prova scritta sia richiesta "ad substantiam" o "ad probationem", per considerare pacifico il fatto ed utilizzarlo ai fini decisori senza bisogno che sia provato è necessario che la parte, contro la quale viene dedotto, lo ammetta espressamente oppure fondi il proprio sistema difensivo su argomenti logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (Cass. 13.10.1999 n. 11513; Cass. 9. 6.1999 n. 5699;
Cass. 20.10.2000 n. 13904). Non merita, conseguentemente, censura la corte di merito per avere ritenuto pacifico il fatto che il vettore potesse ricevere in pagamento della merce trasportata esclusivamente assegni "certificati" ossia garantiti ed averlo posto a fondamento della decisione, ancorché non sia stato provato, avendo formato oggetto di dichiarazione espressa di non contestazione e, quindi, di ammissione unitamente ad altri fatti dedotti nella citazione introduttiva. Solo se non avesse ritenuto pacifico il fatto e perciò bisognevole di prova, la corte avrebbe dovuto porsi la questione dell'efficacia probatoria delle ammissioni di sussistenza di esso evincibili dagli scritti difensivi ed avrebbe dovuto risolverla alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le ammissioni del procuratore "ad litem" valgono come semplici indizi valutabili discrezionalmente dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento in concorso con gli altri elementi risultanti dagli atti (Cass. 17.5.1995 n. 5412; Cass. 18.4.200On. 4974). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 1692 e 1277 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; si sostiene che la corte di merito avrebbe dovuto ravvisare deroga al risposto dell'art. 1277 nel fatto che le bolle di accompagnamento e le fatture recassero la dizione "contre remboursement" senza l'aggettivo "certifiè", conseguentemente escludendo che il vettore potesse ricevere unicamente danaro contante in pagamento della merce trasportata;
si aggiunge che la corte non ha esaminato la questione, sollevata con i motivi di appello, se il vettore potesse rifiutare la riconsegna della merce al destinatario per il fatto che il medesimo pretendeva di pagare con assegni invece che in contanti in presenza della clausola "contre remboursement". Il motivo rimane assorbito, presupponendo l'accoglimento del primo motivo.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, sostenendosi che la corte di merito ha ritenuto apoditticamente che la mancata protesta della società mittente - per avere ricevuto dalla società mandataria assegni invece di danaro contante o di assegni garantiti - poteva assumere valore di approvazione solo dopo che gli assegni, posti all'incasso, non erano stati pagati, senza considerare che la natura dell'affare era tale che la protesta doveva essere immediata in mancanza di usi contrari.
Neppure questo motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 1712, 2^ comma, c.c., ricevuta la comunicazione dell'esecuzione del mandato, il ritardo del mandante nella risposta per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi importa approvazione dell'operato del mandatario anche se non conforme alle istruzioni o eccedente dai limiti del mandato. La norma è incentrata sul ritardo da valutare in relazione alla natura dell'affare ed agli usi;
il giudice può ritenere che si è verificata accettazione dell'operato del mandatario eccedente o difforme solo dopo avere accertato se il mandante si sia espresso in ordine ad esso entro i termini richiesti dalla natura dell'affare o risultanti dagli usi.
Orbene tale accertamento è stato compiuto in relazione alla natura dell'affare (non è dedotta l'esistenza di usi in materia) dalla corte di merito, la quale è pervenuta alla conclusione che "ragionevolmente deve ritenersi che la mancata protesta poteva assumere valore di approvazione solo dopo che gli assegni, posti all'incasso, erano stati respinti"; il che equivale a dire a condizione che non fossero scoperti.
Si può, pertanto, affermare che, qualora il vettore, il quale si è assunta l'obbligazione accessoria di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, diventando mandatario del mittente, riceva in pagamento assegni che successivamente risultino privi di copertura in luogo di danaro contante, non importa approvazione del suo operato il fatto che il mittente-mandante non rifiuti immediatamente gli assegni, ma li metta all'incasso e, solo dopo che gli siano tornati insoluti, dichiari di non approvare l'operato del vettore.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese 60,00, oltre onorari liquidati in euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 24 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2002