Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2002, n. 16575
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Sentenza 25 novembre 2002

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In tema di contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1712, secondo comma, cod. civ. il ritardo del mandante nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, qualora si estenda per un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, comporta approvazione dell'atto compiuto dal mandatario, anche se non conforme alle istruzioni o eccedente i limiti del mandato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2002, n. 16575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16575
    Data del deposito : 25 novembre 2002

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