Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 10747/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler
- Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino
- Giudice - Dott. Giulia d'Alessandro
- Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10747 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nato a [...] il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IACA OLGA GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], CF , rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SAGGIO DARIO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11.06.2024, e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Bacoli il 27.07.2014 (Atto n. 19, p. I, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2014), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall' unione coniugale era nata la figlia Per_1
nata a [...] il [...]; che tra i coniugi era intervenuta separazione personale in forza
[...] di accordo di negoziazione assistita del 04.11.2020, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 17.11.2020; che, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, erano trascorsi i termini di legge e pertanto chiedevano al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come meglio specificate e integrate all'udienza del 20.1.2025:
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ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni il giorno del compleanno o dell'onomastico di , oltre il giorno della festa del papà e della mamma. Per il periodo estivo i Per_1 genitori terranno rispettivamente la figlia minore per giorni 15, anche non consecutivi, in considerazione delle esigenze dei genitori, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
2.I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ad i rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Le parti, di comune accordo, fissano un assegno di mantenimento di 300,00€ mensili per la minore, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare ogni anno Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, in considerazione della precaria situazione lavorativa del sig. Pt_1
e del consenso da parte sua alla percezione integrale dell'assegno unico per la minore
[...]
da parte della madre ( 190 euro mensili circa); Per_1
Le spese straordinarie per la figlia , mediche, scolastiche, ricreative concordate dai genitori Per_1 saranno ripartite in ragione della metà a carico di ciascuno e il genitore che avrà anticipato l'esborso avrà diritto al relativo rimborso dietro esibizione della relativa pezza giustificativa, in ogni caso, per tali voci di spesa, si applicherà il Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli del 07.03.2018;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale” All'esito dell'udienza del 20.1.2025, il Giudice assegnava la causa in decisione al Collegio. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Bacoli il 27.07.2014 (atto n.19, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
•omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come integrate dalle parti all'udienza del 20.01.2025;
•prende atto delle ulteriori pattuizioni;
pagina 2 di 3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
•nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.1.2025.
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Carla Hubler
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