Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
om
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2495/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALICE ALBERTO e dell'avv. GALICE VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
RICORRENTE
contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CHERCHI PATRIZIO e dell'avv. DI TOMMASO ANTONIO, entrambi del
Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
RESISTENTI
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“previa declaratoria che non si accetta il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove di controparte e previo rigetto delle domande e/o eccezioni tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, nel merito: si conclude come in ricorso introduttivo, conclusioni da aversi ivi per integralmente trascritte, con richiesta, altresì, di conferma del concesso sequestro conservativo, con vittoria integrale di spese, onorari di causa, con IVA, CIP, percentuale spese generali rifuse anche relativamente alla fase cautelare per i motivi esposti.
In via istruttoria subordinata: si chiede, in quanto occorra, ammissione di prova per interrogatorio formale dei EN e per testi sui capitoli di prova già indicati nel ricorso introduttivo, con i testi ivi indicati”.
Per le parti EN:
In via preliminare, dichiarare in capo alla convenuta il difetto di legittimazione passiva CP_2
alla causa, in quanto non parte del rapporto azionato, con conseguente condanna alle spese di lite in favore della medesima;
- Nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e comunque rigettare il ricorso promosso dal sign. per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 16 aprile 2024 allegando Parte_1
di aver mutuato a e a la complessiva somma di €355.000,00 mediante CP_1 CP_2
consegna, in data 13/07/2021, di due assegni bancari ed affermando che le richieste di restituzione dell'importo erano rimaste senza esito, ha promosso la controversia in esame al fine di ottenere la condanna dei EN alla restituzione del dovuto, in via immediata o nel termine fissato dal giudice adito.
Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, fissata per il giorno 24 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha depositato ricorso per sequestro conservativo in corso di causa.
pagina 2 di 6 Con comparsa in data 09 luglio 2024 si sono costituiti in giudizio i EN, limitatamente alla fase cautelare, eccependo il difetto di legittimazione passiva della e chiedendo la declaratoria di CP_2
inammissibilità e/o nullità e/o comunque il rigetto del ricorso promosso dall' Parte_1
Con ordinanza in data 16/07/2024, in accoglimento del ricorso, veniva autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti di spettanza dei EN e CP_1 CP_2 sino alla concorrenza dell'importo di €355.000,00.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 11 ottobre 2024, i EN si costituivano per l'intero giudizio ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente e CP_2
reiterando, nel merito, la richiesta di declaratoria di inammissibilità e/o nullità e comunque di rigetto del ricorso avversario.
Ritenuta matura per la decisione la causa veniva rinviata per la discussione e, all'esito, viene qui in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda del ricorrente merita accoglimento, dovendo essere qui ribadito quanto già Parte_2 affermato nell'ordinanza di sequestro del 16/07/2024 sia con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sia con riferimento all'eccepita nullità del ricorso, sia con CP_2
riferimento agli elementi documentali a sostegno della domanda in esame.
Quanto al primo profilo va invero osservato come la legittimazione passiva di trovi CP_2
riscontro nella scrittura privata datata 13 luglio 2021, dalla quale emerge che gli assegni vennero consegnati “a e ” e nella quale si legge altresì che “ e CP_1 CP_2 CP_1
rispondono in solido per l'intero finanziamento infruttifero”. CP_2
Risulta quindi con tutta evidenza come anche la abbia assunto direttamente e personalmente, in CP_2
solido con l'obbligo di provvedere alla restituzione delle somme portate dagli assegni CP_1 consegnati nell'occasione, avendo ella sottoscritto la menzionata scrittura. Sottoscrizione non disconosciuta dalla resistente e che, pur se apposta dopo la sigla “p.c.”, non può che essere apprezzata quale consapevole accettazione sia del titolo della dazione, sia dell'impegno restitutorio.
Non può quindi dubitarsi della legittimazione passiva di CP_2
Va poi anche ribadita l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa dei EN nella comparsa di costituzione nella fase cautelare – integralmente richiamata nella successiva comparsa di costituzione in giudizio – risultando compiutamente illustrati nell'atto introduttivo sia l'oggetto della domanda, sia i fatti costitutivi e le ragioni giuridiche poste a fondamento della stessa.
Nel merito, poi, la domanda del ricorrente trova pieno sostegno documentale.
pagina 3 di 6 La difesa di ha infatti dato prova della dazione delle somme di cui chiede la Parte_1
restituzione avendo documentato sia la consegna degli assegni, sia il corrispondente prelevamento degli importi - per complessivi €355.000,00 - dal proprio conto corrente (v: docc. 1, 2 e 3 ric. dai quali risulta che gli assegni incassati di cui al doc. 3 ric. sono i medesimi di cui al frontespizio assegni ed alle matrici dimesse sub doc. 2 ric., il cui numero è stato riportato anche nella scrittura sub doc. 1 ric.), e risultando peraltro riconosciuto dalla stessa difesa dei EN l'avvenuto incasso delle somme.
Quanto poi al titolo della dazione, esso emerge con chiarezza dalla scrittura privata in data 13 luglio
2021 già dianzi richiamata, dalla quale risulta che gli assegni vennero consegnati dall' in Parte_1 qualità di prestito; titolo all'evidenza accettato dai EN, la cui sottoscrizione della scrittura, in uno con il successivo incasso delle somme, consente di ritenere concluso fra le parti un accordo sussumibile nella fattispecie del contratto di mutuo di cui all'art. 1813 c.c..
Proprio il tenore della scrittura 13 luglio 2021, laddove fa richiamo alla figura del “prestito” induce quindi ad escludere che la dazione possa essere avvenuta a diverso titolo.
Può dunque ritenersi che il ricorrente abbia pienamente assolto all'onere probatorio che su di lui incombeva, avendo fornito riscontro degli elementi costitutivi della pretesa azionata, ossia della consegna delle somme e del titolo fondante l'obbligo di restituzione (v: Cass. civ. 08/07/2024, n.
18516).
Sussiste pertanto, all'evidenza, l'obbligo dei EN di restituire le somme loro mutuate dall' obbligo incontestatamente non assolto, nonostante le richieste avanzate dal ricorrente Parte_1
(v: doc. 5 res.). Né peraltro i EN hanno fornito alcun elemento atto a comprovare l'estinzione della loro obbligazione.
Può dunque trovare accoglimento la domanda del ricorrente sussistendo il diritto del Parte_1
creditore ad esigere immediatamente l'adempimento anche in ragione delle deteriorate condizioni economiche degli obbligati (v: Cass. civ. 08/04/2022, n. 11437).
Va invero osservato che i EN non risultano attualmente titolari di cespiti immobiliari (v: doc. 7 ric.) e non hanno fornito alcun concreto elemento atto a comprovare la loro condizione economico patrimoniale, sicché risulta del tutto indimostrato che abbia visto un miglioramento rispetto a quella in essere al tempo della dazione delle somme, emergendo unicamente come il resistente CP_1
svolga attività di taxista (v: doc. 6 ric.).
Consta piuttosto come il ricorrente abbia visto erosa la consistenza patrimoniale dei EN, emergendo dalla documentazione in atti come proprio in data 13 luglio 2021 – ossia lo stesso giorno in pagina 4 di 6 cui risulta avvenuta la dazione degli assegni giusta quanto indicato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti (doc. 1 ric. cit.) – sia stata trascritta la vendita effettuata dai EN dell'unico cespite immobiliare di loro proprietà (v: doc. 7 ric).
Va inoltre osservato come il ricorrente abbia depositato messaggio whatsapp (v: doc. 4 ric.), riportante quale riferimento nominativo quello di nel quale viene confermato l'impegno alla CP_1
restituzione delle somme (veniva addirittura comunicata l'avvenuta disposizione di bonifico), documento non disconosciuto dal resistente nella costituzione depositata in sede cautelare.
In accoglimento della domanda del ricorrente i convenuti e Parte_1 CP_1 CP_2 devono quindi essere condannati alla immediata restituzione della somma di €355.000,00 loro
[...]
mutuata; importo sul quale, trattandosi di mutuo infruttifero (come ben possibile ex art. 1815 c.c.), dovranno essere corrisposti, ex art. 1224 c.c., gli interessi legali dalla data della messa in mora –
11.04.2024 – sino alla data di instaurazione del presente procedimento, nonché gli interessi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, ex art. 1284 co 4 c.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo anche con riferimento alla fase del procedimento cautelare, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
NA
I EN e , in solido fra loro, a restituire al ricorrente CP_1 CP_2 Parte_1
la somma loro mutuata di €355.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora –
11.04.2024 – sino alla data di instaurazione del presente procedimento, ex art. 1224 c.c., ed oltre agli interessi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo ex art. 1284 co 4 c.c.
NA
I EN e alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 CP_2
spese che liquida, comprensive di quelle della fase cautelare, in €1.848,00 per Parte_1 anticipazioni (€1241,00+€607,00) ed in €23.000,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge.
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Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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