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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/04/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 806/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, tra
(C.F. ), assistito e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 gosti miciliato presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Via De Morelli 34;
Appellante
e
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, assistita e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE
Appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 126/2023 del Giudice di Pace di Gorizia del 28/06/2023 – Opposizione Ordinanza-Ingiunzione ex art. 7 D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: per parte appellante: previo annullamento e/o in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gorizia n. 126/2023, cron. 1539/2023, dd. 28.06.2023, depositata il 03.08.2023, resa dal Giudice di Pace di Gorizia dott. nel procedimento allibrato sub n. 1579/2022 R.G.: In rito Parte_2
e nel merito: - accertare e , l'illegittimità, l'inefficacia e/o in ogni caso l'infondatezza in fatto ed in diritto, dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Gorizia dd. 05.07.2022, Prot. n. 0030720/Area III, notificata all'odierno ricorrente in data 26.07.2022, e ciò anche per i motivi estesi in atti, annullandola e/o assumendo ogni ulteriore e conseguente misura. - In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese del gravame e del primo grado;
In via istruttoria, senza con ciò voler invertire l'onere della prova ed ove serva Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nella serata del 19.06.2021, il IG. si intratteneva presso pubblici esercizi cittadini in compagnia dell'allora Parte_1 compagna, IG.ra ;
2. Vero che il IG. e la IG.ra trascorrevano Parte_3 Parte_1 Parte_3 la serata presso il , in compagnia a lega di lavoro Org_1 Testimone_1 della IG.ra 3. Vero che verso le ore 02.00 del mattino il IG. chiedeva alla _3 Parte_1 compagna di essere riaccompagnato a casa perché stanco;
4. Parte_3 Parte_1 non aveva, in quel periodo, facoltà di guidare l'autovettura, in quanto privo della patente di guida;
5. Vero
1 che la IG.ra rifiutava di accompagnare il IG. a casa, volendo ella permanere ancora Parte_3 Pt_1 fuori;
6. Vero che in tale contesto nasceva una discussione tra il IG. e la IG.ra Parte_1 _3
7. Vero che, allontanatisi i IG.ri e la IG.ra compagnia
[...] Parte_1 Parte_3 dal bar “ , gli stessi si portavano presso altro pubblico esercizio, bar;
Testimone_1 Org_1 Org_2
i giunti, i decideva di andarsene a piedi con il IG. vi Parte_1 Testimone_1 lasciando la IG.ra ;
9. Vero che il IG. si dirigeva quindi a piedi con il IG. Parte_3 Parte_1 vers iaz, luogo in cui qu parcheggiato la propria vettura;
10. Testimone_1 Vero che il IG. propose al IG. un passaggio per essere riportato a casa;
11. Vero Tes_1 Parte_1 che il IG. decise di incamminarsi verso casa, così facendo verso la locale Via Ugo Pellis;
Parte_1 per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis, in via istruttoria dichiarare la inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalla controparte nel ricorso in appello nel merito dichiarare infondate le censure avverse in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 126/2023 del Giudice di Pace di Gorizia. Spese rifuse per il presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 126/2023 del 28/06/2023 (motivazione depositata in data 03/08/2023) il Giudice di Pace di Gorizia, nell'ambito del procedimento sub. 1579/2022 R.G. G.d.P. Gorizia, ha respinto il ricorso promosso da avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. Prot. 30720 del 05/07/2022 mediante cui la Controparte_1 aveva irrogato allo stesso la sanzione amministrativa pec circolato in data 20/06/2021 alla guida di autoveicolo targato 7E con patente sospesa. In particolare, il Giudice delle prime cure aveva ritenuto infondate la questione di nullità dell'ordinanza impugnata e aveva ritenuto, nel merito, come l'Amministrazione costituitasi nel giudizio avesse provato il fondamento della sanzione, dimostrando come fosse alla guida del veicolo targato 7E in data 21/06/2021 Parte_1 nonostante la sospensione della patente di guida.
ha promosso tempestivo appello avverso la suddetta pronuncia. In Parte_1 te, dopo aver riepilogato l'irrogazione della sanzione e lo svolgimento del processo di Primo Grado, ha allegato: a) che la Sezione di Polizia Stradale di Gorizia, con verbale del 14/07/2021, aveva contestato a quale presunto Parte_1 conducente dell'autovettura tg. 7E (di proprietà di tal , la violazione Persona_1 degli artt. 218, 141, co. 2, 189, co. 5, 7, co. 1 e 14 del Codice atti occorsi in Gorizia in data 20/06/2021; b) che l'autorità operante, pur non avendo potuto identificare nell'immediatezza dei fatti l'identità del conducente del suddetto veicolo né contestare l'illecito, era giunta ad ascrivere al ricorrente tali illeciti dopo aver ricondotto la proprietà del mezzo a appreso che lo stesso aveva affidato il mezzo alla figlia Persona_1 _3 (all'epoca sentimentalmente legata a ) e assunto dichiarazioni
[...] Parte_1 edesima, fortemente interessata. Sull oni, Parte_1 ha contestato la decisione del giudice delle prime cure, argomentando come la stessa fosse giunta senza alcun approfondimento istruttorio, sulla base delle sole acquisizioni documentali prodotte dalla e in violazione del principio del contraddittorio e del CP_1 giusto processo. Tra i ver marie informazioni prodotti, infatti, risulterebbero anche quelli relativi alle dichiarazioni di persona fortemente interessata e Parte_3 inattendibile in quanto utilizzatrice del v ni caso, ha inoltre argomentato il ricorrente, la decisione del Giudice di pace sarebbe errata in relazione alla valutazione del quadro probatorio offerto, in quanto lo stesso non offrirebbe prova della responsabilità di in ordine alla sanzione contestata. Parte_1
Notificato il ricorso d'appello ed il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello. Nel proprio atto Controparte_1 dif lata ha ripercorso i punti salienti degli accertamenti
2 eseguiti dalla polizia locale di Gorizia che hanno portato all'individuazione di Pt_1
quale conducente dell'autovettura Opel Corsa targata 7E.
[...] trazione resistente ha poi argomentato come la mancata riproposizione in appello delle censure proposte in primo grado in ordine alla validità dell'ordinanza ingiunzione (tardività della notificazione, imputabilità dell'ordinanza al Prefetto) determini l'abbandono delle stesse da parte del ricorrente e ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate nel ricorso d'appello, non essendo state formulate nell'ambito del giudizio di I grado. L'Amministrazione ha poi
contro
-dedotto rispetto ai motivi d'appello proposti, asserendo la correttezza della valutazione effettuata dal Giudice di Pace.
Alla prima udienza del 29/11/2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice ha dichiarato la procedibilità e l'ammissibilità dell'appello, ha rigettato le istanze istruttorie proposte nel ricorso d'appello a norma del comma II dell'art. 437 c.p.c. e ha disposta l'escussione del teste già sentito come informatore ai Testimone_2 sensi dell'art. 13 L. 689/1981 in data 05/07/2021 – in qualità di testimone, secondo le modalità previste dall'art. 421 c.p.c., nel pieno contraddittorio delle parti.
In data 28/02/2024 è stato sentito quale testimone e nella Testimone_2 successiva udienza del 19/04/2024 le parti hanno discus ni sopra indicate: il Giudice ha dato quindi lettura del dispositivo della sentenza, riservandosi il deposito della stessa.
2. L'appello fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente è da osservarsi come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configuri come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'autorità amministrativa, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento. L'oggetto del giudizio è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione. In questa prospettiva, le vesti sostanziali di attore e di convenuto, anche in punto di onere della prova, sono ascrivibili, rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente. Pertanto, sulla prima incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa mentre all'opponente, al contrario, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito.
Viene poi in rilievo la previsione di cui al comma VI dell'art. 218 Codice della Strada, che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per colui il quale guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata. Costituiscono pertanto presupposti per applicazione della norma il pregresso ritiro della patente e la guida di un veicolo durante il periodo del ritiro.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, si ritiene che la decisione del Giudice delle prime cure non sia immune da censure, non avendo la Pubblica Amministrazione correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante già in primo grado di giudizio.
Pur essendo circostanza non contestata e pacifica che, al momento dell'accertamento del fatto (nelle prime ore del 20 giugno 2021), fosse privo della patente di Parte_1 guida, non risulta provato, neppure secondo un criterio di elevata probabilità, come fosse alla guida del veicolo Opel Corsa targata 7E, di Parte_1 proprietà di padre della compagna del ricorrente nelle Persona_1 Parte_4 prime ore del mattino del 20/06/2021.
3 In assenza di un atto di accertamento di natura fidefacente, la contestazione mossa al ricorrente appellante si fonda infatti sulla lettura combinata di elementi indiziari limitati ed insufficienti a dimostrare il presupposto della contestazione stessa.
Risultano circostanze non contestate che l'autoveicolo in parola fosse stato prestato da alla figlia il giorno 19/06/2021 e che il veicolo in questione sia stato Persona_1 _3 coinvolto in un sinistro stradale, avendo urtato, dopo aver percorso via Garibaldi, zona a traffico limitato, e imboccato Corso Italia in senso contrario rispetto a quello consentito, lo specchietto dell'autovettura in sosta Golf targata FE761NM, di proprietà di Org_3 tale allontanand arsi e senza lasciare alcun dato utile per Persona_2 l'azione di risarcimento alla controparte. La scena veniva ripresa dalle telecamere di sorveglianza comunale e l'Opel Corsa targata 7E veniva poi inseguita, senza successo, da una pattuglia della Stazione Carabinieri Montesanto.
Proseguendo, dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dallo stesso Pt_1
e da si evince come i due, nella serata del 19/06/2021,
[...] Parte_4 rascor mpagnia di alcuni amici per il centro di Gorizia, consumando alcolici presso il bar “ ”, per poi congedarsi a seguito di una Org_1 discussione. A questo punto, le versio divergono: dichiarava Parte_4 agli operanti della Polizia Stradale di non aver più trovato le chiavi dell'auto dopo la discussione, di aver proseguito la serata con alcuni amici, di aver lasciato la macchina nel parcheggio di Via Morelli e di essere rincasata presso il proprio appartamento in Via Pelis 30, accompagnata, alle ore 6.00 del mattino, trovando parcheggiata l'autovettura nei pressi dell'abitazione e addormentato. Il ricorrente invece aveva a suo tempo Parte_1 dichiarato di ess iedi dopo il litigio, non prima di aver accompagnato l'amico al parcheggio e di essere rincasato attorno alle ore 02:30 e di non Testimone_1 aver più rivisto fino al successivo 21 giugno. Parte_3
Ritenuto che, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, le sommarie informazioni testimoniali assunte in sede d'indagine possano trovare ingresso nel processo civile quali prove atipiche, come tali valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c., si ritiene che le dichiarazioni a suo tempo rese da siano di scarsa attendibilità e Parte_4 confusionarie, atteso che la stessa, che tra l'altro aveva pesantemente discusso con
, aveva tutto interesse a non risultare in nessun modo collegata al Parte_1 sinistro che aveva coinvolto l'autovettura del padre e che non era stata in grado di riferire correttamente, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, in merito a che fine avessero fatto le chiavi della propria autovettura né di come fosse rincasata alle ore 6.00 del mattino.
Di contro, neppure le informazioni rese da sentito quale teste nel Testimone_2 presente giudizio, sono idonee a provare la circostanza che fosse alla Parte_1 guida della vettura di proprietà di Il teste hiarazioni Persona_1 fatte a suo tempo, in cui, descrivendo la condotta spregiudicata e pericolosa dell'automobilista alla guida dell'Opel Corsa rossa targata 7E, è stato solamente in grado di riferire come l'autista della vettura viaggiasse solo e fosse un uomo sulla cinquantina, dai capelli corti e scuri. Pur non dubitandosi della genuinità di quanto riferito dal teste persona tra l'altro priva di qualsiasi interesse nelle vicende di cui è causa, Tes_2 infatti, d non merge chiara prova del fatto che alla guida del veicolo alle ore 3:20 del 19/06/2021 ci fosse , non avendo il teste identificato la persona Parte_1 alla guida del veicolo ma semplicemente descritto caratteristiche fisiche piuttosto comuni.
A differenza di quanto argomentato dal Giudice delle prime cure, si ritiene che tali elementi probatori, di natura indiziaria, non presentino caratteristiche di gravità, precisione e concordanza tali da provare adeguato grado di probabilità che Parte_1 circolasse con la propria patente di guida ritirata alle ore 3:20 del 19/05/2021.
4 Sulla scorta di tali argomentazioni l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e annullamento dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Gorizia dd. 05.07.2022, Prot. n. 0030720/Area III.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014.
Si ritiene che a fronte del rigetto, nel primo grado di giudizio, della questione di nullità dell'ordinanza ingiunzione (non oggetto di motivi di gravame) le spese di lite del primo grado di giudizio debbano essere compensate nella misura di un mezzo, liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria;
per il presente grado di giudizio, le spese di lite sono liquidate, attesa la difficoltà complessiva della causa e tenuto conto dell'attività difensiva svolta, in un valore compreso tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in persona del Giudice Unico, dott. Stefano Bergonzi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e deduzione disattesa, così provvede
Accoglie l'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata
Annulla dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Gorizia dd. 05.07.2022, Prot. n. 0030720/Area III.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida:
• per il primo grado, previa compensazione nella misura di 1/2, nella somma complessiva di € 456,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario ed accessori come per legge;
• per il secondo grado, nella complessiva somma di € 1.800 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario ed accessori come per legge
Così deciso Gorizia in data 17/04/2024.
Con riserva di depositare la motivazione della sentenza nel termine di giorni 7
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 806/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, tra
(C.F. ), assistito e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 gosti miciliato presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Via De Morelli 34;
Appellante
e
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, assistita e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE
Appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 126/2023 del Giudice di Pace di Gorizia del 28/06/2023 – Opposizione Ordinanza-Ingiunzione ex art. 7 D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: per parte appellante: previo annullamento e/o in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gorizia n. 126/2023, cron. 1539/2023, dd. 28.06.2023, depositata il 03.08.2023, resa dal Giudice di Pace di Gorizia dott. nel procedimento allibrato sub n. 1579/2022 R.G.: In rito Parte_2
e nel merito: - accertare e , l'illegittimità, l'inefficacia e/o in ogni caso l'infondatezza in fatto ed in diritto, dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Gorizia dd. 05.07.2022, Prot. n. 0030720/Area III, notificata all'odierno ricorrente in data 26.07.2022, e ciò anche per i motivi estesi in atti, annullandola e/o assumendo ogni ulteriore e conseguente misura. - In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese del gravame e del primo grado;
In via istruttoria, senza con ciò voler invertire l'onere della prova ed ove serva Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nella serata del 19.06.2021, il IG. si intratteneva presso pubblici esercizi cittadini in compagnia dell'allora Parte_1 compagna, IG.ra ;
2. Vero che il IG. e la IG.ra trascorrevano Parte_3 Parte_1 Parte_3 la serata presso il , in compagnia a lega di lavoro Org_1 Testimone_1 della IG.ra 3. Vero che verso le ore 02.00 del mattino il IG. chiedeva alla _3 Parte_1 compagna di essere riaccompagnato a casa perché stanco;
4. Parte_3 Parte_1 non aveva, in quel periodo, facoltà di guidare l'autovettura, in quanto privo della patente di guida;
5. Vero
1 che la IG.ra rifiutava di accompagnare il IG. a casa, volendo ella permanere ancora Parte_3 Pt_1 fuori;
6. Vero che in tale contesto nasceva una discussione tra il IG. e la IG.ra Parte_1 _3
7. Vero che, allontanatisi i IG.ri e la IG.ra compagnia
[...] Parte_1 Parte_3 dal bar “ , gli stessi si portavano presso altro pubblico esercizio, bar;
Testimone_1 Org_1 Org_2
i giunti, i decideva di andarsene a piedi con il IG. vi Parte_1 Testimone_1 lasciando la IG.ra ;
9. Vero che il IG. si dirigeva quindi a piedi con il IG. Parte_3 Parte_1 vers iaz, luogo in cui qu parcheggiato la propria vettura;
10. Testimone_1 Vero che il IG. propose al IG. un passaggio per essere riportato a casa;
11. Vero Tes_1 Parte_1 che il IG. decise di incamminarsi verso casa, così facendo verso la locale Via Ugo Pellis;
Parte_1 per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis, in via istruttoria dichiarare la inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalla controparte nel ricorso in appello nel merito dichiarare infondate le censure avverse in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 126/2023 del Giudice di Pace di Gorizia. Spese rifuse per il presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 126/2023 del 28/06/2023 (motivazione depositata in data 03/08/2023) il Giudice di Pace di Gorizia, nell'ambito del procedimento sub. 1579/2022 R.G. G.d.P. Gorizia, ha respinto il ricorso promosso da avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. Prot. 30720 del 05/07/2022 mediante cui la Controparte_1 aveva irrogato allo stesso la sanzione amministrativa pec circolato in data 20/06/2021 alla guida di autoveicolo targato 7E con patente sospesa. In particolare, il Giudice delle prime cure aveva ritenuto infondate la questione di nullità dell'ordinanza impugnata e aveva ritenuto, nel merito, come l'Amministrazione costituitasi nel giudizio avesse provato il fondamento della sanzione, dimostrando come fosse alla guida del veicolo targato 7E in data 21/06/2021 Parte_1 nonostante la sospensione della patente di guida.
ha promosso tempestivo appello avverso la suddetta pronuncia. In Parte_1 te, dopo aver riepilogato l'irrogazione della sanzione e lo svolgimento del processo di Primo Grado, ha allegato: a) che la Sezione di Polizia Stradale di Gorizia, con verbale del 14/07/2021, aveva contestato a quale presunto Parte_1 conducente dell'autovettura tg. 7E (di proprietà di tal , la violazione Persona_1 degli artt. 218, 141, co. 2, 189, co. 5, 7, co. 1 e 14 del Codice atti occorsi in Gorizia in data 20/06/2021; b) che l'autorità operante, pur non avendo potuto identificare nell'immediatezza dei fatti l'identità del conducente del suddetto veicolo né contestare l'illecito, era giunta ad ascrivere al ricorrente tali illeciti dopo aver ricondotto la proprietà del mezzo a appreso che lo stesso aveva affidato il mezzo alla figlia Persona_1 _3 (all'epoca sentimentalmente legata a ) e assunto dichiarazioni
[...] Parte_1 edesima, fortemente interessata. Sull oni, Parte_1 ha contestato la decisione del giudice delle prime cure, argomentando come la stessa fosse giunta senza alcun approfondimento istruttorio, sulla base delle sole acquisizioni documentali prodotte dalla e in violazione del principio del contraddittorio e del CP_1 giusto processo. Tra i ver marie informazioni prodotti, infatti, risulterebbero anche quelli relativi alle dichiarazioni di persona fortemente interessata e Parte_3 inattendibile in quanto utilizzatrice del v ni caso, ha inoltre argomentato il ricorrente, la decisione del Giudice di pace sarebbe errata in relazione alla valutazione del quadro probatorio offerto, in quanto lo stesso non offrirebbe prova della responsabilità di in ordine alla sanzione contestata. Parte_1
Notificato il ricorso d'appello ed il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello. Nel proprio atto Controparte_1 dif lata ha ripercorso i punti salienti degli accertamenti
2 eseguiti dalla polizia locale di Gorizia che hanno portato all'individuazione di Pt_1
quale conducente dell'autovettura Opel Corsa targata 7E.
[...] trazione resistente ha poi argomentato come la mancata riproposizione in appello delle censure proposte in primo grado in ordine alla validità dell'ordinanza ingiunzione (tardività della notificazione, imputabilità dell'ordinanza al Prefetto) determini l'abbandono delle stesse da parte del ricorrente e ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate nel ricorso d'appello, non essendo state formulate nell'ambito del giudizio di I grado. L'Amministrazione ha poi
contro
-dedotto rispetto ai motivi d'appello proposti, asserendo la correttezza della valutazione effettuata dal Giudice di Pace.
Alla prima udienza del 29/11/2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice ha dichiarato la procedibilità e l'ammissibilità dell'appello, ha rigettato le istanze istruttorie proposte nel ricorso d'appello a norma del comma II dell'art. 437 c.p.c. e ha disposta l'escussione del teste già sentito come informatore ai Testimone_2 sensi dell'art. 13 L. 689/1981 in data 05/07/2021 – in qualità di testimone, secondo le modalità previste dall'art. 421 c.p.c., nel pieno contraddittorio delle parti.
In data 28/02/2024 è stato sentito quale testimone e nella Testimone_2 successiva udienza del 19/04/2024 le parti hanno discus ni sopra indicate: il Giudice ha dato quindi lettura del dispositivo della sentenza, riservandosi il deposito della stessa.
2. L'appello fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente è da osservarsi come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configuri come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'autorità amministrativa, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento. L'oggetto del giudizio è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione. In questa prospettiva, le vesti sostanziali di attore e di convenuto, anche in punto di onere della prova, sono ascrivibili, rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente. Pertanto, sulla prima incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa mentre all'opponente, al contrario, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito.
Viene poi in rilievo la previsione di cui al comma VI dell'art. 218 Codice della Strada, che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per colui il quale guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata. Costituiscono pertanto presupposti per applicazione della norma il pregresso ritiro della patente e la guida di un veicolo durante il periodo del ritiro.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, si ritiene che la decisione del Giudice delle prime cure non sia immune da censure, non avendo la Pubblica Amministrazione correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante già in primo grado di giudizio.
Pur essendo circostanza non contestata e pacifica che, al momento dell'accertamento del fatto (nelle prime ore del 20 giugno 2021), fosse privo della patente di Parte_1 guida, non risulta provato, neppure secondo un criterio di elevata probabilità, come fosse alla guida del veicolo Opel Corsa targata 7E, di Parte_1 proprietà di padre della compagna del ricorrente nelle Persona_1 Parte_4 prime ore del mattino del 20/06/2021.
3 In assenza di un atto di accertamento di natura fidefacente, la contestazione mossa al ricorrente appellante si fonda infatti sulla lettura combinata di elementi indiziari limitati ed insufficienti a dimostrare il presupposto della contestazione stessa.
Risultano circostanze non contestate che l'autoveicolo in parola fosse stato prestato da alla figlia il giorno 19/06/2021 e che il veicolo in questione sia stato Persona_1 _3 coinvolto in un sinistro stradale, avendo urtato, dopo aver percorso via Garibaldi, zona a traffico limitato, e imboccato Corso Italia in senso contrario rispetto a quello consentito, lo specchietto dell'autovettura in sosta Golf targata FE761NM, di proprietà di Org_3 tale allontanand arsi e senza lasciare alcun dato utile per Persona_2 l'azione di risarcimento alla controparte. La scena veniva ripresa dalle telecamere di sorveglianza comunale e l'Opel Corsa targata 7E veniva poi inseguita, senza successo, da una pattuglia della Stazione Carabinieri Montesanto.
Proseguendo, dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dallo stesso Pt_1
e da si evince come i due, nella serata del 19/06/2021,
[...] Parte_4 rascor mpagnia di alcuni amici per il centro di Gorizia, consumando alcolici presso il bar “ ”, per poi congedarsi a seguito di una Org_1 discussione. A questo punto, le versio divergono: dichiarava Parte_4 agli operanti della Polizia Stradale di non aver più trovato le chiavi dell'auto dopo la discussione, di aver proseguito la serata con alcuni amici, di aver lasciato la macchina nel parcheggio di Via Morelli e di essere rincasata presso il proprio appartamento in Via Pelis 30, accompagnata, alle ore 6.00 del mattino, trovando parcheggiata l'autovettura nei pressi dell'abitazione e addormentato. Il ricorrente invece aveva a suo tempo Parte_1 dichiarato di ess iedi dopo il litigio, non prima di aver accompagnato l'amico al parcheggio e di essere rincasato attorno alle ore 02:30 e di non Testimone_1 aver più rivisto fino al successivo 21 giugno. Parte_3
Ritenuto che, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, le sommarie informazioni testimoniali assunte in sede d'indagine possano trovare ingresso nel processo civile quali prove atipiche, come tali valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c., si ritiene che le dichiarazioni a suo tempo rese da siano di scarsa attendibilità e Parte_4 confusionarie, atteso che la stessa, che tra l'altro aveva pesantemente discusso con
, aveva tutto interesse a non risultare in nessun modo collegata al Parte_1 sinistro che aveva coinvolto l'autovettura del padre e che non era stata in grado di riferire correttamente, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, in merito a che fine avessero fatto le chiavi della propria autovettura né di come fosse rincasata alle ore 6.00 del mattino.
Di contro, neppure le informazioni rese da sentito quale teste nel Testimone_2 presente giudizio, sono idonee a provare la circostanza che fosse alla Parte_1 guida della vettura di proprietà di Il teste hiarazioni Persona_1 fatte a suo tempo, in cui, descrivendo la condotta spregiudicata e pericolosa dell'automobilista alla guida dell'Opel Corsa rossa targata 7E, è stato solamente in grado di riferire come l'autista della vettura viaggiasse solo e fosse un uomo sulla cinquantina, dai capelli corti e scuri. Pur non dubitandosi della genuinità di quanto riferito dal teste persona tra l'altro priva di qualsiasi interesse nelle vicende di cui è causa, Tes_2 infatti, d non merge chiara prova del fatto che alla guida del veicolo alle ore 3:20 del 19/06/2021 ci fosse , non avendo il teste identificato la persona Parte_1 alla guida del veicolo ma semplicemente descritto caratteristiche fisiche piuttosto comuni.
A differenza di quanto argomentato dal Giudice delle prime cure, si ritiene che tali elementi probatori, di natura indiziaria, non presentino caratteristiche di gravità, precisione e concordanza tali da provare adeguato grado di probabilità che Parte_1 circolasse con la propria patente di guida ritirata alle ore 3:20 del 19/05/2021.
4 Sulla scorta di tali argomentazioni l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e annullamento dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Gorizia dd. 05.07.2022, Prot. n. 0030720/Area III.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014.
Si ritiene che a fronte del rigetto, nel primo grado di giudizio, della questione di nullità dell'ordinanza ingiunzione (non oggetto di motivi di gravame) le spese di lite del primo grado di giudizio debbano essere compensate nella misura di un mezzo, liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria;
per il presente grado di giudizio, le spese di lite sono liquidate, attesa la difficoltà complessiva della causa e tenuto conto dell'attività difensiva svolta, in un valore compreso tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in persona del Giudice Unico, dott. Stefano Bergonzi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e deduzione disattesa, così provvede
Accoglie l'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata
Annulla dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Gorizia dd. 05.07.2022, Prot. n. 0030720/Area III.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida:
• per il primo grado, previa compensazione nella misura di 1/2, nella somma complessiva di € 456,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario ed accessori come per legge;
• per il secondo grado, nella complessiva somma di € 1.800 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario ed accessori come per legge
Così deciso Gorizia in data 17/04/2024.
Con riserva di depositare la motivazione della sentenza nel termine di giorni 7
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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