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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 418/2023 R.G.
IL TRIBUNALE di PIACENZA composto dai Magistrati:
dott.ssa Marisella Gatti Presidente rel. est.
dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
dott.ssa Federica Ceresini G.O.P.
nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a Piacenza in [...] TE C.F._1
09.04.1992, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Clara Fazzi e dall'Avv. Alberto Giorgis, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Vigevano, Via Cairoli n. 43, come da procura allegata al ricorso su foglio separato.
RICORRENTE
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Lucia Fogliazza e dall'Avv. Lorenza Perotti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fogliazza sito in Piacenza, Via G.B. Scalabrini, n.
44, come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione su foglio separato.
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2024;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti, sentite le parti,
ha emesso la seguente ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2023, regolarmente notificato,
chiedeva la modifica delle condizioni di affidamento del figlio minore TE
(nato il [...]), così come determinate, previo accordo delle parti, dal PE
Tribunale di Piacenza in data 14.7.2021, a conclusione del procedimento R.G. n.
185/2021, laddove veniva, in particolare, disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso l'abitazione materna, con regolamento di frequentazione padre-figlio ed obbligo in capo al padre di versare un contributo per il mantenimento del figlio minore pari ad Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno del ricorso, assumeva la necessità di doversi attuare TE
una modifica delle suddette condizioni dando atto, in particolare:
che, cessata la convivenza tra le parti, le stesse concordavano verbalmente sia le modalità di visita e di frequentazione del minore con entrambi i genitori, sia il contributo al mantenimento che il padre avrebbe dovuto versare per il figlio, ma quanto concordato verbalmente non veniva rispettato dal signor il quale si rifiutava di pagare il CP_1
contributo al mantenimento concordato e si dimostrava disinteressato nei confronti del figlio, di tal che la OR si vedeva costretta a depositare ricorso per TE
disciplinare le questioni riguardanti il figlio con conseguente instaurazione di PE un procedimento all'esito del quale le parti depositavano conclusioni congiunte che venivano recepite dal Tribunale di Piacenza in data 14.7.2021;
che, dopo la definizione del predetto giudizio, il signor non dava CP_1
seguito a quanto concordato, in particolare in relazione alle modalità di visita e di frequentazione con il minore, che si riducevano progressivamente fino ad arrivare ad una vera e propria assenza protratta per mesi;
che il figlio soffriva molto per l'assenza del padre, tanto che la PE
ricorrente, anche per il tramite del suo difensore, richiedeva più volte al resistente di essere maggiormente presente nella vita del figlio;
che, poiché il signor attribuiva questa sua assenza ad un cambio di CP_1
lavoro che gli comportava orari diversi e meno elastici, la OR si rendeva TE
disponibile a valutare insieme a lui una modifica delle modalità di visita e di frequentazione che tenesse conto di queste sopraggiunte esigenze lavorative, senza però mai ottenere da lui un riscontro positivo o una proposta alternativa;
che la situazione degenerava ulteriormente a causa delle gravi ingerenze dei nonni paterni, che con le loro condotte suscitavano nel nipote ansia e preoccupazione ogniqualvolta doveva stare con loro nei giorni in realtà di competenza del padre;
che il resistente non dimostrava mai interesse per lo stato di salute del figlio, né per il suo rendimento scolastico, né tantomeno per le attività, gli interessi e le passioni del figlio;
che l'atteggiamento di distacco manifestato dal signor con il passare del CP_1
tempo portava , già molto legato alla figura materna, ad essere estremamente PE
protettivo nei confronti della stessa e sempre più insofferente verso i nonni paterni;
che la situazione raggiungeva l'apice della sua gravità in data 4.8.22 quando, a seguito di un litigio intercorso tra i genitori del signor e la OR , CP_1 TE
motivato unicamente dalla decisione del minore di non voler stare con i nonni e di voler andare a casa con la madre, il signor interrompeva improvvisamente ogni CP_1
frequentazione con il figlio, disinteressandosene sia dal punto di vista affettivo che materiale, e lo stesso facevano i nonni paterni, mentre nei giorni successivi a tale episodio il signor comunicava alla ricorrente di essere disposto a non vedere CP_1 PE
per essere così libero di non sentirla più e di non doverle più corrispondere alcunché, anteponendo così il proprio interesse ed ignorando le conseguenze di una tale decisione sul benessere psico-fisico del bambino;
che la OR , oltre a provvedere autonomamente alla gestione di TE
, doveva consolarlo e rassicurarlo ogniqualvolta lo stesso manifestasse disagio PE
per la totale assenza del padre;
che, con il passare del tempo e con l'aiuto della madre, ritrovava un PE
nuovo equilibrio, acquisiva maggior sicurezza e serenità; la situazione proseguiva immutata fino a quando il signor dopo mesi di assenza, chiedeva alla OR CP_1
di poter parlare da solo con il figlio, ma si rifiutava e riferiva TE PE
ripetutamente alla madre di non voler sentire il padre, iniziando nuovamente a manifestare ansia e preoccupazione, soprattutto per il timore, più volte esplicitato alla ricorrente, che il padre potesse portarlo via dalla madre;
che in data 9.1.2023 il signor si faceva trovare sotto casa della ricorrente CP_1 mentre quest'ultima stava per accompagnare a scuola e pretendeva di parlare PE
con il figlio che, invece, tremante ed in lacrime, chiedeva di andarsene;
che non era intenzione della ricorrente impedire al padre di recuperare il rapporto con il figlio, purché però ciò non pregiudicasse la serenità ed il benessere di , PE
ritenendo a tal fine necessaria la presenza di un soggetto a ciò preposto durante gli incontri padre-figlio, che potesse aiutare a superare l'ansia e la rabbia che aveva nei PE
confronti del padre;
che il signor in data 20.1.2023, strumentalizzava la figura del figlio CP_1
utilizzandolo come arma di ricatto a seguito della legittima richiesta della ricorrente di fornirle la documentazione necessaria per la redazione dell'ISEE;
che il signor non provvedeva al pagamento del contributo al CP_1
mantenimento per il figlio e nulla più versava per le spese fuori assegno e per tutto quanto avrebbe dovuto essere di comune accordo diviso al 50% tra i genitori.
Sulla base di tali motivi, chiedeva disporsi l'affidamento TE
esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione dello stesso presso PE
l'abitazione materna, regolamento di frequentazione padre-figlio con le modalità ritenute più opportune e più consone all'interesse del minore e, quanto alle condizioni economiche, chiedeva la conferma di quelle già previste nelle conclusioni congiunte depositate nel procedimento R.G. n. 185/21.
Con comparsa in data 28 aprile 2023 si costituiva in giudizio , CP_1
che, contestando le ragioni poste a fondamento del ricorso avversario, concludeva chiedendo che fosse confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi PE
i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna, con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in comparsa di costituzione e con impegno da parte di entrambi i genitori: a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente gli indirizzi ed i recapiti di eventuali loro nuove residenze e le eventuali variazioni di queste;
a comunicarsi reciprocamente, con un anticipo di almeno una settimana rispetto alla data di partenza, il luogo ed il recapito in cui trascorreranno gli eventuali periodi di vacanza con il figlio;
a favorire la frequentazione del figlio con i parenti materni e paterni in modo che vengano mantenuti i relativi legami affettivi ed a prestare l'assenso all'espatrio del figlio minore e al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti a ciò necessari, fermo PE restando che prima di un eventuale viaggio all'estero il genitore interessato avrebbe dovuto preventivamente ottenere l'approvazione dell'altro. Domandava, inoltre, di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento del figlio in misura pari ad Euro
150,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, come determinate dal Protocollo del Tribunale di Pavia. Chiedeva, infine, di confermare il versamento dell'Assegno Unico Universale per il figlio integralmente a favore della ricorrente.
All'udienza in data 10.5.2023 venivano sentite entrambe le parti, presenti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, ed il Collegio, anche alla luce di quanto rappresentato dalle parti in ordine alla difficoltà di rapporto tra il minore ed il PE padre, ravvisava l'opportunità di disporre CTU psicologica e psicodiagnostica, nominando consulente la Dott.ssa e fissando l'udienza del 14.6.2023 per il Persona_2 giuramento ed il conferimento dell'incarico.
Depositata in data 19.10.2023 la relazione peritale del CTU, alla successiva udienza collegiale del 15.11.2023, preso atto della disponibilità manifestata da entrambe le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di recuperare la comunicazione genitoriale nell'interesse del figlio minore, il Collegio invitava le parti ad avviare un percorso di mediazione familiare, demandando al Servizio Sociale territorialmente competente di promuovere gli interventi diretti al recupero del rapporto padre-figlio, in conformità alle indicazioni conclusive della CTU.
All'udienza del 12.6.2024, il Collegio, alla luce di quanto rappresentato nella relazione da ultimo trasmessa dai Servizi Sociali, demandava ulteriormente agli stessi
Servizi di valutare la possibilità di avviare un percorso di sostegno genitoriale anche per il padre del minore, nonché di predisporre nuovamente incontri padre-figlio soltanto in forma protetta e se ritenuti non disturbanti per il minore, ordinando al padre di provvedere puntualmente al versamento del contributo al mantenimento per il figlio, come già disposto all'esito del procedimento R.G. n. 185/2021.
Infine, all'udienza dell'11.12.2024, venivano nuovamente sentite le parti, assistite dai rispettivi Difensori. In particolare, il resistente contestava il lavoro svolto dall'equipe dei Servizi Sociali e si dichiarava contrario all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, non ritenendolo opportuno, neppure su invito del Tribunale. La ricorrente evidenziava l'atteggiamento oppositivo manifestato da nei confronti del padre PE da quando quest'ultimo si era dimostrato assente e discontinuo nella frequentazione con il figlio. I Difensori delle parti insistevano come da rispettivi atti ed il Collegio si riservava.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la domanda proposta dalla ricorrente di modifica delle condizioni relative all'affidamento del figlio minore (nato il [...]) ed al regolamento di frequentazione padre-figlio nei PE
modi e per i motivi di seguito evidenziati.
Quanto all'affidamento del figlio minore (attualmente di anni dieci), PE
rileva in primo luogo evidenziare che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.09.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.01.2017, n. 977). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023,
n. 23333; Cass., 6/7/2022, n. 21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. sent. 4056 del 9 febbraio 2023). Nel caso di specie, alla luce delle valutazioni espresse dal Servizio Sociale territorialmente competente, deve ritenersi che la madre, all'esito degli interventi di sostegno attuati dallo stesso Servizio, risulti adeguata al suo ruolo genitoriale nell'interesse del figlio minore, laddove l'adeguatezza della figura materna ha trovato conferma anche nelle valutazioni espresse dalla CTU, che non ha rilevato criticità in relazione alle capacità genitoriali di (cfr. elaborato peritale pp. 10, 27). TE
Per contro, relativamente al padre sono emersi profili di inadeguatezza genitoriale, in un quadro in cui lo stesso, pur a seguito degli interventi di sostegno messi in atto dai Servizi Sociali, si è progressivamente sottratto alla relazione con il figlio, fino ad interromperla completamente dal mese di maggio 2024, al fine di evitare la relazione conflittuale genitoriale, manifestando nel contempo disinteresse al recupero del rapporto con il figlio minore. In particolare, con riguardo alla figura paterna, la stessa CTU Dott.ssa nell'elaborato peritale depositato in data 19.10.2023 ha rilevato alcune Persona_2
criticità in termini di capacità genitoriali del signor più precisamente CP_1
evidenziando: scarse capacità riflessive (non riuscendo il padre ad elaborare le cause che hanno generato e mantenuto l'assenza di rapporto con il figlio); difficoltà nel fronteggiare le difficoltà relazionali, mettendo in atto comportamenti di evitamento (ciò che di fatto è accaduto quando il conflitto nel rapporto con la OR ha avuto ripercussioni TE
nella continuità del rapporto con il figlio); scarse capacità riflessive riguardo i sentimenti, le aspettative ed i bisogni del figlio;
tendenza ad esternalizzare la causa del conflitto non riuscendo ad avere contezza delle ripercussioni delle proprie condotte sulla salute psico- fisica del bambino. Il resistente, inoltre, si è rifiutato, anche su invito del Tribunale, ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, non riconoscendo l'importanza di tale percorso nell'ottica di un possibile recupero del rapporto con il figlio, così come suggerito anche dalla stessa equipe dei Servizi Sociali (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 4.12.2024).
A ciò va altresì aggiunto che dall'esame delle risultanze processuali emerge chiaramente la sofferenza del minore per l'assenza della figura paterna e tale sofferenza risulta strettamente connessa alla percezione maturata nel bambino di essere stato abbandonato dal padre, tanto da mostrare un'attivazione emotiva sul versante della rabbia verso la figura paterna che, allo stato, appare difficilmente riconfigurabile, come rilevato dallo psicologo dell' nella “relazione sui percorsi di sostegno Parte_2 psicologico rivolti al minore e al padre”, allegata alla relazione dei Persona_3
Servizi Sociali del 4.12.2024, laddove lo stesso psicologo rimarca altresì che “Il padre, invece, sembra esternalizzare le responsabilità in merito alla qualità della relazione con il figlio e non appare motivato ad un percorso di sostegno alla genitorialità”.
Emergono, pertanto, gravi profili di inadeguatezza della figura paterna, come confermato dai Servizi Sociali nelle relazioni ancora da ultimo trasmesse, con CP_2 un'evidente difficoltà del padre nel saper riconoscere il punto di vista del figlio , PE
in un quadro in cui il rapporto padre-figlio risente inevitabilmente della discontinuità e dell'assenza imputabili al resistente, da intendersi quale mancata assunzione di responsabilità rispetto al proprio ruolo genitoriale. Al riguardo, rileva infatti evidenziare che neppure il Servizio Sociale territorialmente competente, a causa delle disponibilità del tutto estemporanee e prive di continuità del signor è riuscito a lavorare sul CP_1
recupero e sul consolidamento della relazione padre-figlio.
Alla luce della valutazione complessiva di tutte siffatte risultanze – all'esito della messa in campo di ogni strumento diretto a consentire il recupero di un adeguato rapporto genitoriale – deve giungersi ad una valutazione di inadeguatezza ed inaffidabilità del padre al fine di garantire una presenza costante nella vita del figlio, in un quadro in cui il resistente non risulta essere stato adempiente, in via continuativa, neppure agli obblighi di mantenimento, lasciando così ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento in capo alla madre, che, per contro, appare genitore adeguato ed attento alle esigenze del figlio, garantendo allo stesso ogni sostegno.
Nel contempo, rileva altresì considerare che il figlio minore ha più volte PE
manifestato la sua indisponibilità ad incontrare il padre, anche tramite incontri protetti, come emerge chiaramente dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali competenti.
Nel quadro descritto, la misura dell'affidamento esclusivo è giustificata dall'esigenza prevalente della tutela del figlio minore, intesa in funzione del soddisfacimento della sue imprescindibili esigenze di cura, educazione e crescita serena ed equilibrata, che allo stato solo la madre riesce a garantire, quale unico genitore che si fa carico del figlio minore oramai da mesi, sotto ogni profilo, affettivo e materiale, in un contesto in cui le condotte tenute dal padre sono indicative di inadeguatezza in capo a quest'ultimo nell'esercizio della genitorialità, ciò che rende oltremodo indicato un percorso di sostegno genitoriale ed il ricorso a figure professionali al fine di un recupero graduale del rapporto padre-figlio, percorso rispetto al quale non si è tuttavia CP_1
dichiarato, allo stato, disponibile (cfr. verb. ud. 11.12.2024). Sulla base della considerazione di tutti siffatti elementi ritiene pertanto il Collegio che si configurino le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo del minore PE alla madre, in quanto maggiormente rispondente all'interesse del figlio, con collocazione e residenza abituale presso la madre, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nell'attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno del nucleo, incaricando altresì gli stessi Servizi di regolamentare la frequentazione o i contatti padre- figlio, in forma protetta, se valutati non disturbanti per il minore e con le modalità ritenute più adeguate nell'esclusivo interesse dello stesso, anche eventualmente previo percorso di sostegno alla capacità genitoriale del padre e di sostegno psicologico del minore.
Quanto al regolamento economico – in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter,
c. 4, c.c. – occorre valutare la situazione economica e reddituale di ciascuno dei genitori.
Al riguardo, nel caso di specie, rileva evidenziare che il resistente risulta da tempo inadempiente agli obblighi economici, non versando alla ricorrente il contributo per il mantenimento di – come ammesso dallo stesso sia all'udienza PE CP_1 collegiale del 10.5.2023 (“Non ho versato il mantenimento perché non vedevo mio figlio.
Ho sospeso il mantenimento ad agosto 2022; poi ho versato gennaio e febbraio 2023; poi non ho più versato”) sia all'udienza collegiale del 15.11.2023 (“Il signor CP_1 rappresenta di non versare alcunchè per il figlio avendo una situazione debitoria”), in un quadro in cui, stante l'interruzione dei rapporti con il figlio, ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento del minore risulta gravare esclusivamente sulla madre, la quale risulta occupata in qualità di operaia verniciatrice con modesto reddito, avendo la stessa dichiarato di percepire una retribuzione mensile pari a circa 1.150,00 Euro, a fronte del fatto che il padre ha costituito altro nucleo familiare da cui è nato un altro figlio ed ha dichiarato di essere allo stato disoccupato, percependo tuttavia un'indennità di disoccupazione in misura pari ad Euro 1.065,00 mensili ma dovendo sostenere il pagamento dei ratei mensili relativi ai plurimi finanziamenti dallo stesso stipulati.
A fronte di ciò, in un quadro in cui il resistente, pur dichiarando di essere allo stato privo di stabile occupazione, è ancora in giovane età e titolare di piena capacità lavorativa, tenuto conto altresì delle aumentate esigenze del figlio – allo stato di anni dieci – con il progredire dell'età e della circostanza che gli oneri di accudimento, cura ed educazione risultano gravare interamente sulla madre, ritiene il Collegio che debbano trovare conferma le previsioni in punto di contributo al mantenimento di cui al provvedimento del Tribunale di Piacenza in data 14.7.2021, pronunciato, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, a definizione del procedimento R.G. n. 185/2021, risultando congruo confermare a carico del resistente un contributo mensile di Euro
300,00 per il mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Pavia.
Con riguardo all'assegno unico universale per i figli a carico, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari ed il cui principio regolatore generale – come chiarito dal messaggio INPS n. 1714 del 20.4.2022
– è che esso sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salvi eventuali diversi accordi tra le parti. Ritiene il Collegio che nel caso di specie - tenuto conto dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre – deve essere confermata l'erogazione dell'Assegno
Unico per il figlio minore interamente alla madre.
Con riferimento alle spese processuali, a seguito dell'accoglimento del ricorso deve essere pronunciata la condanna del resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza così decide:
1. Dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, PE
con residenza abituale presso la stessa, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nell'attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno del nucleo, incaricando altresì gli stessi Servizi di regolamentare la frequentazione o i contatti padre-figlio, in forma protetta, se valutati non disturbanti per il minore e con le modalità ritenute più adeguate nell'esclusivo interesse dello stesso, anche eventualmente all'esito di adeguati percorsi di sostegno della capacità genitoriale del padre e di sostegno psicologico del minore;
2. Conferma quanto disposto con il provvedimento del Tribunale di Piacenza in data 14.7.2021 in merito al contributo a carico di per il CP_1 mantenimento del figlio minore , determinato nell'importo mensile PE di Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, così come individuate sulla base del Protocollo del Tribunale di Pavia;
3. Assegno Unico da erogarsi integralmente alla madre TE
affidataria esclusiva del minore;
4. Condanna al pagamento a favore di delle CP_1 TE
spese processuali, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA. Spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Si comunichi alle Parti ed al P.M. in sede, nonché al Servizio Sociale territorialmente competente per quanto di competenza. CP_2
Piacenza, 18 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti