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Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01357/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2024, proposto da:
- Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, via Calefati, n. 133;
contro
- Azienda ospedaliero-universitaria consorziale (A.O.U.C) Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Travi e Michele Di Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11;
nei confronti
- Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucrezia Saracino e Bianca Massarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Bari, presso l’Avvocatura sita in Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, n. 1;
- I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” – Istituto tumori di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Bari, presso la Struttura burocratico legale, viale Orazio Flacco, n. 65;
per l’accertamento del diritto di accesso
- agli atti di assegnazione degli incarichi di tutor conferiti al personale ospedaliero nell’ambito del corso di laurea in “Infermieristica” attivato dall’UNIBA nell’A.O.U.C. Policlinico-Giovanni XXIII per l’anno accademico 2024-2025;
- agli atti di attivazione della convenzione proposta dall’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” all’A.O.U.C. Policlinico-Giovanni XXIII per ospitare studenti del corso di laurea in infermieristica per l’espletamento del tirocinio clinico per l’anno accademico 2024-2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e dell’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” - Istituto tumori di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IL RT e uditi per le parti i difensori l'avv. Umberto Conti, per la parte ricorrente, l'avv. Michele Di Landro, per l'azienda ospedaliero, anche su delega orale dell'avv. Maria Grimaldi, per l'istituto oncologico, l'avv. Mariella Lepore, su delega orale dell'avv. Raffaella Travi, per l'azienda ospedaliero, e l'avv. Lucrezia Saracino, per l'Università di Bari;
Premesso che :
- con ricorso notificato unicamente all’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale (A.O.U.C.) Policlinico di Bari e depositato il 27 giugno 2024, l’Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Bari è insorto avverso il silenzio-diniego opposto dall’Azienda resistente all’istanza di accesso avanzata in data 19 aprile 2024 per ottenere l’ostensione degli atti in epigrafe, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990;
- a seguito delle ordinanze di questa Sezione n. 299/2025 e n. 853/2025, rispettivamente, del 5.3.2025 e del 20.6.2025, si è proceduto all’integrazione del contradditorio nei confronti dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e dell’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” – Istituto tumori di Bari;
- all’udienza camerale del 21 ottobre 2025, la causa – previa discussione delle parti – è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che :
- ai sensi dell’art. 4 della l. n. 3/2018, gli ordini delle professioni sanitarie, nel cui ambito si collocano anche quelle infermieristiche, “sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale” e che gli stessi “promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale” ;
- i medesimi ordini sopra citati “assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” , partecipando “alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale” ;
- La Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari hanno stipulato un protocollo d’intesa – in data 22 luglio 2008 – per regolamentare i rapporti, fra l’Ateneo e le aziende sanitarie, sulla formazione del personale sanitario (anche) infermieristico, sull’espletamento del tirocinio pratico-formativo e sul conferimento dell’incarico di tutor , nell’ambito dei corsi di laurea triennali e specialistiche nelle professioni sanitarie;
Considerato che :
- sussiste, nel caso in scrutinio, un interesse giuridicamente qualificato – in capo all’Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Bari – ad esaminare tanto gli atti concernenti l’individuazione, ad opera dell’Azienda resistente, del personale infermieristico alle dipendenze di quest’ultima per la funzione di tutor per l’anno accademico 2024-2025, quanto agli atti di attivazione della convenzione proposta dall’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” all’A.O.U.C. Policlinico-Giovanni XXIII per ospitare gli studenti del corso di laurea in infermieristica per l’espletamento del tirocinio clinico per l’anno accademico 2024-2025;
- non assume rilievo dirimente (tale da integrare la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, come dedotto dalla resistente) la circostanza che la convenzione in parola sia stata effettivamente sottoscritta, dovendo invece riconoscersi – per la natura (pubblica) dell’Ordine ricorrente e le finalità dallo stesso perseguite, così come legislativamente previste – un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti oggetto di richiesta ostensiva, da individuarsi anche nella salvaguardia degli interessi professionali degli iscritti all’Ordine stesso;
- non coglie nel segno neppure l’ulteriore eccezione della resistente (concernente l’asserito difetto di legittimazione passiva per erronea individuazione dell’amministrazione), atteso che ai sensi dell’art. 25, comma 2, della l. n. 241/1990, la richiesta di accesso è rivolta all’amministrazione che ha formato il documento “o che lo detiene stabilmente” ;
- sotto il profilo da ultimo richiamato, è rimasto controverso se l’Azienda resistente detenga o meno gli atti di assegnazione degli incarichi di tutor per l’anno accademico 2024-2025;
- entrambi gli enti controinteressati evocati in giudizio iussu iudicis , pur chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependo il loro difetto di legittimazione passiva, non hanno rappresentato concrete ragioni ostative all’accesso documentale avanzato ed anzi hanno persino depositato in giudizio la Convenzione attuativa tra l’Università degli studi di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari;
Ritenuto che :
- l’evocazione in giudizio dell’Università degli studi di Bari e dell’I.R.C.S.S. “Giovanni Paolo II” di Bari quali possibili controinteressati – ex art. 22 della l. n. 241/1990 – e non quali amministrazioni resistenti, porta a respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dagli stessi sollevata;
- il ricorso va accolto e che pertanto deve ordinarsi all’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale (A.O.U.C.) Policlinico di Bari l’ostensione della documentazione di cui in epigrafe se effettivamente detenuta, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda procedimentale e ai conseguenti sviluppi processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esibizione della documentazione richiesta nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN AL, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
IL RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RT | AN AL |
IL SEGRETARIO