Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/1965, n. 1773
CASS
Sentenza 27 luglio 1965

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'analisi separata di alcuni elementi indiziari, l'omesso esame di altri e la mancata valutazione d'insieme necessaria perche ne derivi il carattere di precisione, gravita e concordanza che la legge esige per le prove presuntive, costituisce errore logico-giuridico ed omissione rilevante di motivazione, denunziabili in Sede di legittimita (nella specie, controvertendosi sulla unicita o pluralita di rapporti locativi di un appartamento e di una bottega, intercomunicanti, e sull'accessorieta della seconda al primo, in Azione di rilascio dei vani eccedenti i bisogni del conduttore, era stata ritenuta l'unitarieta in base alla corresponsione di un unico canone e ad una frase del verbale di ispezione giudiziale, omettendosene l'esame dell'intero contesto e senza valutare un'Azione di perequazione canone, in corso di causa, proposta distintamente per le rispettive unita immobiliari con richiesta di separati aumenti). ( Cfr. 305/54).*

V'e contraddittorieta di motivazione quando il ragionamento seguito dal giudice si concreta in apprezzamenti antitetici sullo stesso oggetto considerato sotto lo stesso profilo e le ragioni poste a sostegno della decisione, tra loro inconciliabili, si elidono a vicenda, sicche non e possibile identificare l'iter logico della decisione (nella specie,ritenuto che i due canoni originari erano stati conglobati per effetto dell'unificazione dei rapporti locatizi, si statuiva il diritto del conduttore alla riduzione nella misura del canone corrisposto per i locali adibiti a deposito).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/1965, n. 1773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1773
    Data del deposito : 27 luglio 1965

    Testo completo