Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2836\2022 R.G. avente ad oggetto: Usucapione, e vertente
T R A
, ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) e ( ), tutti rapp.ti e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. MURRU MARCO, come da procura in atti;
-Attori-
E
( e Controparte_1 C.F._4 ON
( ), entrambi rapp.ti e difesi dall' avv.to MANNA SIMONE, C.F._5 come da procura in atti;
-Convenuti-
NONCHE'
( ) rapp.to e difeso dall'avv. ORPIANESI CP_3 C.F._6
CARLO;
-terzo chiamato in causa-
( ), CP_4 C.F._7
- terzo chiamato in causa contumace- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.11.2024. ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione ritualmente notificato il 16.11.2022, , e Pt_1 Pt_2 [...] hanno convenuto in giudizio chiedendo di accertare e Parte_3 Controparte_1 dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di piena proprietà “della corte/frustolo di terreno sito nel comune di Penna San Giovanni con soprastante locale di sgombero riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 19
p.lla 15 subb.1, e sub.3” di proprietà dell'odierno convenuto e goduto in via esclusiva e in modo pieno ed indisturbato dai e, precedentemente, dai Parte_1 propri dante causa, per oltre trent'anni.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 24.1.2023, il ha CP_1 dedotto di aver acquistato nel 2012 e 2013, assieme al coniuge ON
(non citata in giudizio dagli attori), l'immobile confinante con quello dei Parte_1 anch'esso sito in via Umberto I, ai civici nn. 7, 9 e 11, dai sig.ri e CP_4
con annesso il cortile oggetto del presente giudizio petitorio. CP_3
Con la suddetta costituzione, gli odierni convenuti hanno preliminarmente eccepito la nullità della citazione ai sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., nonché
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 (in quanto controversia vertente su diritti reali) nei confronti del litisconsorte necessario , pretermesso nel CP_2 tentativo esperito in data 24.2.2022 tra gli attori e il comunque CP_1 contestato da quest'ultimo per il rifiuto di entrare in mediazione espresso dagli istanti. Nel merito, i convenuti hanno contestato le deduzioni avversarie, sostenendo di aver acquistato detto immobile in buona fede ed a titolo oneroso con due autonomi atti di compravendita, rispettivamente, nel 2012 e nel 2013 da parte dei precedenti titolari e (nei confronti dei quali i CP_3 CP_4 convenuti hanno altresì chiesto la loro chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c.), per poi procedere a lavori di ristrutturazione del medesimo compendio e ripulitura del fondo oggetto oggi conteso. I coniugi hanno concluso per il rigetto delle CP_1 domande attoree e per la condanna dei al risarcimento dei danni Parte_1 derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziaria effettuata dagli attori.
Con decreto del 9.2.2023, il Giudice ha differito l'udienza di prima comparizione al
21.6.2023 così da consentire la citazione dei terzi chiamati in causa e CP_3
CP_4
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 16.5.2023, ha CP_3 contestato quanto dedotto dagli attori, condividendo l'eccezione di nullità dell'atto di citazione già formulata dai concludendo per il rigetto delle domande CP_1 attoree.
All'esito dell'udienza del 21.6.2023, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., rinviando all'udienza del 15.11.2023, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 21.11.2023, preso atto della tempestiva eccezione di improcedibilità dell'azione per difetto dell'esperimento del tentativo della mediazione obbligatoria, come formulata dai convenuti nella propria comparsa di costituzione, gli attori sono stati invitati ad attivare la procedura di mediazione nei confronti dei convenuti e dei terzi chiamati in causa, rinviando all'udienza del
8.5.2024, nella cui sede, accertato l'esito negativo del tentativo di conciliazione stragiudiziale, con decreto del 13.5.2024, si è rinviato all'udienza del 26.6.2024
2 Nr. 2836\2022 R.G.
per l'assunzione della prova testimoniale, all'esito della quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024.
Con decreto dell'11.11.2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti con le proprie note scritte depositate per l'udienza di p.c., la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale del 23.12.2024, il procuratore del avv. CP_3
Orpianesi, ha comunicato di aver “appreso, pochi giorni prima di redigere questa memoria, che il convenuto rimasto contumace, è deceduto in CP_4 data 16 luglio 2024 a Civitanova Marche (MC)” (v. pag. 2), così come, con la memoria di replica del 30.1.2025, l'avv. Murru, procuratore degli attori, ha comunicato il decesso dell'attore , avvenuto il 3.1.2025. Entrambi i Parte_2 procuratori, con i rispettivi atti, si sono rimessi al Giudice in merito all'applicabilità dell'art. 300 c.p.c.
----- -----
Preliminarmente va osservato che, a seguito della morte (o della sopravvenuta incapacità) della parte costituita o del contumace, l'art. 300 c.p.c. prevede esiti differenti del procedimento giudiziario. Nel caso di specie, trova applicazione l'ultimo comma dell'anzidetta norma processuale, ai sensi del quale, il decesso delle parte contumace, e dell'attore costituito CP_4 Parte_2 entrambi comunicati dopo la precisazione delle conclusioni (rispettivamente, in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica ex art. 190 c.p.c.), non produce alcun effetto sul processo (se non nel caso di riapertura dell'istruttoria).
Per quanto attiene al merito della pretesa attorea, va anzitutto osservato che chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del "corpus"
(ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), sia l'"animus possidendi" per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini dell'usucapione, infatti, è necessaria l'esternazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui.
Nel caso di specie, è riscontrabile il difetto di allegazione riguardo ad entrambi gli elementi appena citati, posto che le deduzioni e gli elementi istruttori addotti dagli attori comprovano al più la sussistenza di una condotta meramente detentrice tenuta dai medesimi nei confronti dell'immobile in oggetto, non riscontrandosi invece attività uti dominus idonee a fondare il diritto dominicale dedotto in sede introduttiva del presente giudizio.
Dirimenti per la risoluzione della presente controversia è stato l'accertamento negativo, anche a seguito della prova testimoniale del 26.6.2024, circa la sussistenza del requisito del curpus nella condotta tenuta dagli attori, vale a dire,
3 Nr. 2836\2022 R.G.
l'attività svolta dal possessore tale da rappresentare un'espressione di una pacifica, indiscussa, piena ed esclusiva signoria sulla cosa, corrispondente alle facoltà ed al potere spettante solo al proprietario della stessa.
Difatti, in sede di prova orale è emerso che l'attività posta in essere dagli attori è circoscritta alla ripulitura e coltivazione del (piccolo) fondo, oltre all'utilizzo del
“locale di sgombero sovrastante il frustolo di terreno” come locale di ricovero degli attrezzi, vale a dire, attività non idonee a manifestare di per sé sole l'inequivocabile volontà di esercitare un possesso corrispondente al diritto di proprietà reale su cosa altrui.
L'attività di coltivazione del fondo e il mero utilizzo di un locale per il ricovero degli strumenti di lavoro non rappresentano attività sintomatiche di una indiscussa e piena signoria sulle cose stesse in quanto ad essa è sempre contrapponibile la mera tolleranza del proprietario.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione non è sufficiente la sola coltivazione del fondo perché la coltivazione da sola non esprime l'intento del coltivatore di possedere uti dominus il bene. L'attività di coltivazione del fondo e l'utilizzo dello stesso per l'allevamento di animali può essere infatti ben compatibile con una relazione materiale tra il soggetto ed il bene fondata su un titolo convenzionale ovvero sulla mera tolleranza del proprietario.
Dunque, la coltivazione non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus il bene, occorrendo all'uopo che tale attività sia accompagnata da ulteriori indizi, comunque non emersi nel corso dell'istruttoria, posto che parte attrice ha limitato le proprie deduzioni di merito - circa la sussistenza dei presupposti utili ad usucapire il bene- alla mera circostanza di aver acquistato (per successione mortis causa) l'immobile confinante a detto frustolo.
Infine, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della presente domanda, va rilevato che dall'istruttoria è emerso che l'attività di coltivazione era svolta dal solo
(fratello di e nonno di e , mentre Persona_1 Pt_2 Pt_1 Parte_3 il solo utilizzava il locale di sgombero sovrastante il frustolo. Parte_1
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice applicando i valori medi dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 euro nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato il
4 Nr. 2836\2022 R.G.
16.11.2022 da , Marco e nei confronti di e Pt_1 Parte_3 Controparte_1
così provvede: ON
- Respinge la domanda attorea;
- Condanna gli attori al pagamento in favore della parte convenuta e del terzo chiamato le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte, in euro CP_3
5.077 per onorari, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Macerata, il 05/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
5