Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 517/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Camilla Badano e Luca Perdomi,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Soliman e Silvia
Petrini,
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del
27.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 21.1.2025 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con alle Controparte_1
Per_ condizioni ivi enucleate, anche concernenti le figlie della coppia e (nate Per_2
rispettivamente il 25.12.2006 e il 28.10.2010);
con comparsa di risposta del 24.4.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, prestando adesione alla domanda di divorzio, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 27.5.2025 i coniugi, personalmente comparsi, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del proprio divorzio e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale;
*** esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Busalla (GE) il 8.7.2002, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 16.12.2019, omologata da questo Tribunale il 23.1.2020;
- dalla separazione personale essi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle figlie della coppia, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti,
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Busalla (GE) il 8.7.2002;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- la figlia minore rimane affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con sua Per_2
collocazione abitativa prevalente con la madre, allo stato presso l'immobile sito in Ronco
Scrivia (GE), Via Isolabuona 27/2, che permane assegnato alla signora;
Pt_1
- il padre potrà frequentare la figlia a weekend alternati dal sabato mattina sino alla Per_2
domenica alle ore 21,00 nonché per un giorno infrasettimanale, pernotto compreso, da collocarsi preferibilmente nel giorno di mercoledì;
- per le principali festività varrà il criterio dell'alternanza;
- ciascuno dei genitori potrà trascorrere 15 giorni di vacanza con nel periodo estivo, da Per_2
concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- restano salvi diversi accordi tra le parti in ordine al regime di frequentazioni con la minore, da assumere in ogni caso nel preminente suo interesse;
Per_
- la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, convive con la madre nell'immobile sopra indicato e ivi permarrà finché lo vorrà;
- il sig. verserà, a far data dal mese di giugno 2025, alla sig.ra Controparte_1 [...]
Per_
a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario delle figlie e la Pt_1 Per_2
3 somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
Per_
- le spese straordinarie per le figlie e (per la cui individuazione si rinvia al verbale Per_2
della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente
e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_
- l'assegno unico per le figlie e potrà continuare a essere integralmente percepito Per_2
dalla madre, sig.ra ; Parte_1
- le parti concordano che entro il 15.7.2025 provvederanno a estinguere il mutuo acceso presso Monte dei Paschi di Siena gravante sull'immobile in Ronco Scrivia (GE), Via Isolabuona
27/2 con le seguenti modalità: ciascuno dei due si farà carico del 50% del mutuo che residui al 15.7.2025; il sig. provvederà altresì a farsi carico interamente della rata del mese CP_1
di giugno 2025 del predetto mutuo;
- le parti dichiarano espressamente di fare salve le reciproche pretese – che si riservano di far valere in eventuali altre sedi anche processuali – inerenti: i) poste creditorie pregresse fin qui maturate a titolo di rivalutazione ISTAT e mantenimento ordinario delle figlie;
ii) le pattuizioni accessorie di cui alla separazione non oggetto di puntuale adempimento;
iii) la disposizione/reimpiego dei beni cointestati alle parti stesse”.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio, e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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