TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10659 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 17364/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/05/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 26.11.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 27/11/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. VEPPO MATTIA e dall'avv. MESSINA FEDERICA con studio in
Milano alla Via Podgora n. 5 presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.06.2024
pagina 1 di 7
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
• modificare il punto 1.a. disporre che la figlia possa pernottare nella abitazione del padre su semplice richiesta e/o Persona_1
accordo tra le parti;
• modificare il punto 3: disporre la riduzione del contributo mensile dovuto ai tre figli per le ragioni espresse in atti, rideterminandolo in complessivi Euro 400,00 [Euro 100,00 per , Euro 200,00 CP_2
per ed Euro 100,00 per figlia . Persona_1 Per_2
• modificare il punto 4: disporre la riduzione del contributo mensile dovuto ai tre figli per i mesi di luglio e agosto per le ragioni espresse in atti, rideterminandolo in complessivi Euro 400,00 [Euro
100,00 per , Euro 200,00 per ed Euro 100,00 per figlia CP_2 Persona_1 Per_2
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 12.05.2024 il chiedeva la modifica delle condizioni di cui Pt_1
alla sentenza di divorzio n. 7247/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.07.2019 e passata in giudicato in data 30.08.2019; in particolare chiedeva che venisse disposto che la figlia Persona_1
potesse pernottare nella abitazione del padre su semplice richiesta e/o accordo tra le parti;
che fosse disposta la riduzione del contributo mensile dovuto per i tre figli, rideterminandolo in complessivi Euro
500,00 (Euro 200,00 per , Euro 200,00 per ed Euro 100,00 per figlia , CP_2 Persona_1 Per_2 chiedendo altresì che l'assegno dovuto ai figli e potesse essere versato direttamente ai CP_2 Per_2
figli stessi in quanto maggiorenni;
che fosse disposta la riduzione del contributo mensile dovuto ai tre figli per i mesi di luglio e agosto, rideterminandolo in complessivi Euro 500,00 (Euro 200,00 per
, Euro 200,00 per ed Euro 100,00 per figlia;
CP_2 Persona_1 Per_2
pagina 2 di 7 allegava a sostegno delle sue richieste le proprie sopravvenute difficoltà economiche che gli impedivano di ottemperare gli obblighi di cui alla sentenza di divorzio, rendendosi comunque disponibile a versare ancora un contributo per i figli e , in quanto ancora studenti, ed CP_2 Per_1
anche per la figlia seppure di importo minore, atteso che ella aveva concluso gli studi e Per_2
iniziato a lavorare, all'udienza di prima comparizione fissata con decreto del 31.05.2024, tenutasi in data 18.11.2024 innanzi al GOT delegato, compariva il solo ricorrente e nessuno per la resistente, nonostante la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc. Il Got delegato raccoglieva le dichiarazioni del e all'esito il difensore di questi, ritenute le dichiarazioni del proprio assistito esaustive e Pt_1
che la causa non necessitava di attività istruttoria, avendo già provveduto al deposito dei documenti attestanti le allegazioni del proprio assistito, precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo, con la sola modifica relativa al contributo di mantenimento per il figlio da stabilirsi in € 100,00 CP_2
mensili (e non in € 200 come indicato nel ricorso) e con la rinuncia alla domanda di pagamento diretto ai figli. Chiedeva quindi che la causa fosse rimessa in decisione, rinunciando altresì alla pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Pertanto, il GOT rimetteva gli atti al Giudice delegato per quanto di competenza, con ordinanza del 26.11.2023 il Presidente relatore, rilevato che la convenuta non si era costituita nonostante la regolarità della notifica avvenuta ex art. 140 c.p.c. con RR ricevuta dal portiere dello stabile in data 9.7.2024 e che il difensore del ricorrente aveva chiesto che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione rinunciando alla pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenendo che il ricorrente fosse stato ampiamente sentito sui fatti di causa e che la causa non necessitasse di istruttoria, dichiarava la contumacia della e rimetteva la causa al Controparte_1
collegio per la decisione sulle conclusioni come precisate dal ricorrente alla udienza del 18.11.2024 e sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Considerato in diritto
Preliminarmente di dà atto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di cui al ricorso di pagamento del contributo di mantenimento per i figli maggiorenni e direttamente agli Per_2 CP_2
stessi. Pertanto, il collegio nulla deve statuire in merito.
pagina 3 di 7 Ha insistito, invece, nelle proprie domande volte ad ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzio n. 7247/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.07.2019, in particolare, in merito al quantum di mantenimento disposto a suo carico per i tre figli, chiedendo ridursi tale contributo da euro 1.500 previsti in divorzio (500,00 per ciascun figlio) ad euro 400,00 complessivi
(specificamente: 100,00 euro mensili per , 100,00 euro mensili per e 200,00 euro CP_2 Per_2
mensili per la figlia , ancora minorenne), chiedendo che il suddetto importo vada previsto Per_1
anche per i mesi di luglio e agosto (rispetto alle condizioni di cui al divorzio in cui era stato previsto in aggiunta al contributo di mantenimento di euro 1.500 la corresponsione di un contributo extra per le vacanze dei figli pari ad euro 500,00 complessivi, per un totale per ciascuno dei due mesi di € 2.000).
A sostengo della propria richiesta di modifica il ha allegato il peggioramento della Pt_1
propria situazione economico-lavorativa. Infatti, egli, di professione venditore ambulante di frutta e verdura, avrebbe significativamente ridotto i propri ricavi a causa delle ripercussioni negative dovute alla Pandemia da Covid-19, riuscendo a percepire da ultimo solo la somma mensile di euro 1.500, del tutto incapiente rispetto agli obblighi dallo stesso assunti spontaneamente con gli accordi divorzili.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti emerge quanto segue:
-PF2021: nel 2020 il per come riportato nel quadro RG (Redditi di impresa in regime di Pt_1
contabilità semplificato) ha avuto ricavi per 87.583 ma costi totali ammontanti ad euro 189.516 riportando così rilevanti perdite;
-PF 2022: nel 2021 il ha avuto ricavi effettivi di euro 6.681 (ricavi totali euro 194.049 – Pt_1
160.642 di costi – 26.726 di perdite di impresa portate in diminuzione al reddito).
Ha poi dichiarato di vivere con una nuova compagna in una casa in locazione, il cui canone locatizio ammonta a 500 euro mensili, comprese le spese;
di avere in corso un debito con la Compass che al momento ha bloccato perché non riesce a farvi fronte: la rata di rimborso mensile è di circa 150 euro e la scadenza è prevista tra circa due anni;
di avere delle cartelle esattoriali da pagare per un debito di 30.000 euro cui però al momento non sta provvedendo, per multe e contravvenzioni al codice della strada e per irregolarità nello svolgimento della sua attività di ambulante.
Effettivamente le ripetute restrizioni dovute ai vari lockdown imposti dal Governo italiano a causa della pandemia hanno inciso in modo significativo sulle attività commerciali e quindi anche sulla professione svolta dal Pt_1
pagina 4 di 7 Inoltre, rispetto al momento della pronuncia di divorzio, la figlia che allora aveva 19 Per_2
anni, oggi ne ha 24 e, per come dichiarato dal padre, ha concluso il proprio percorso di studi da almeno
6/7 anni dopo aver conseguito il diploma di terza media e aver frequentato un'accademia teatrale della durata di tre anni ed ha iniziato a lavorare, svolgendo lavori saltuari. Il figlio , in allora ancora CP_2
minorenne, è divenuto maggiorenne e ha compiuto i 21 anni di età. La sua situazione è meno chiara: il padre ha riferito che avrebbe finito di studiare da due anni e che avrebbe iniziato a lavorare in un bar.
La figlia , invece, è ancora minorenne e frequenta, per come riportato dallo stesso padre, la Per_1
scuola superiore.
Il comportamento processuale della resistente che sebbene correttamente ed effettivamente notiziata del presente giudizio non ha inteso costituirsi appare indice del disinteresse della stessa ad insistere per il rigetto della domanda di modifica.
Ella inoltre non pare aver risposto alla comunicazione inoltrata con lettera raccomandata dal difensore del prima dell'istaurazione del presente procedimento (vedi doc. 4 allegato al Pt_1
ricorso), né si è attivata per chiedere l'esecuzione dell'obbligo del ricorrente visto che questi, come dallo stesso dichiarato, non sta più pagando alcunché per i figli da oltre un anno né a titolo di contributo ordinario, né straordinario. Nonostante tutto questo, la non ha intrapreso nessuna azione CP_1
contro il né si è costituita in questo giudizio facendo valere le proprie pretese, con ciò Pt_1
manifestando un comportamento di assenza di interesse a vedersi confermato il diritto a percepire a titolo di contributo per il mantenimento paterno per i figli le somme concordate nel 2019.
Per tutti questi motivi il Tribunale ritiene che le domande del debbano essere accolte e Pt_1
dunque che il contributo di mantenimento per i figli debba essere ridotto da euro 1.500 mensili ad euro
500,00 mensili per i 12 mesi dell'anno (200,00 euro per la figlia , 100 euro per e 200 Per_1 Per_2
euro per ), fermo il 50% delle spese straordinarie per i figli. CP_2
Infatti, non si ritiene accoglibile la domanda del per come successivamente modificata Pt_1
in ordine alla richiesta di ulteriore riduzione del contributo per il figlio (inizialmente chiesta in CP_2
200,00 euro mensili e successivamente ulteriormente ridotta ad euro 100,00 mensili all'udienza del
18.11.2024); infatti, per come sopra riportato ha ancora solo 21 anni e avrebbe interrotto gli CP_2
studi solo da pochi anni, non potendosi quindi ritenere, sulla base delle poche informazioni in possesso dello stesso padre, che questo abbia raggiunto una minima condizione di autosufficienza economica.
pagina 5 di 7 Quanto alla ulteriore domanda del in ordine alla modifica altresì delle proprie Pt_1
frequentazioni con la figlia minorenne il Tribunale ritiene di provvedere in conformità, avendo Per_1 la figlia 15 anni e potendosi ella mettere d'accordo direttamente con il padre, dandone notizia prontamente alla madre, non presentandoo questa statuizione profili di contrarietà all'ordine pubblico e non essendo in contrasto con l'interesse della ragazzina. Inoltre, la previsione del pernottamento presso la casa del padre, esclusa in sede di divorzio in quanto il padre non aveva ancora reperito una idonea soluzione abitativa, può essere allo stato prevista, avendo egli una casa di abitazione condotta in locazione atta ad accogliere la figlia nel caso questa sia disponibile a recarvisi.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 7247/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.07.2019 e passata in giudicato in data
30.08.2019:
1. Dispone che la figlia possa vedere ed anche pernottare nella abitazione del padre Per_1
previo accordo diretto con lo stesso e comunicazione alla madre,
2. Riquantifica l'ammontare del contributo di mantenimento per i figli dovuto dal e da Pt_1
versarsi alla in euro 500,00 mensili, per tutti i mesi dell'anno, a decorrere dalla CP_1
domanda, e quindi dal rateo maggio 2024, da pagarsi entro il 5 di ogni mese con prossima rivalutazione ISTAT a maggio 2025, in particolare il padre verserà:
- Euro 100,00 mensili per la figlia Per_2
- Euro 200,00 mensili per il figlio;
CP_2
- Euro 200,00 mensili per la figlia;
Per_1
Fermo il pagamento per tutti e tre i figli del 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano.
3. Nulla sulle spese.
pagina 6 di 7 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/05/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 26.11.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 27/11/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. VEPPO MATTIA e dall'avv. MESSINA FEDERICA con studio in
Milano alla Via Podgora n. 5 presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.06.2024
pagina 1 di 7
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
• modificare il punto 1.a. disporre che la figlia possa pernottare nella abitazione del padre su semplice richiesta e/o Persona_1
accordo tra le parti;
• modificare il punto 3: disporre la riduzione del contributo mensile dovuto ai tre figli per le ragioni espresse in atti, rideterminandolo in complessivi Euro 400,00 [Euro 100,00 per , Euro 200,00 CP_2
per ed Euro 100,00 per figlia . Persona_1 Per_2
• modificare il punto 4: disporre la riduzione del contributo mensile dovuto ai tre figli per i mesi di luglio e agosto per le ragioni espresse in atti, rideterminandolo in complessivi Euro 400,00 [Euro
100,00 per , Euro 200,00 per ed Euro 100,00 per figlia CP_2 Persona_1 Per_2
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 12.05.2024 il chiedeva la modifica delle condizioni di cui Pt_1
alla sentenza di divorzio n. 7247/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.07.2019 e passata in giudicato in data 30.08.2019; in particolare chiedeva che venisse disposto che la figlia Persona_1
potesse pernottare nella abitazione del padre su semplice richiesta e/o accordo tra le parti;
che fosse disposta la riduzione del contributo mensile dovuto per i tre figli, rideterminandolo in complessivi Euro
500,00 (Euro 200,00 per , Euro 200,00 per ed Euro 100,00 per figlia , CP_2 Persona_1 Per_2 chiedendo altresì che l'assegno dovuto ai figli e potesse essere versato direttamente ai CP_2 Per_2
figli stessi in quanto maggiorenni;
che fosse disposta la riduzione del contributo mensile dovuto ai tre figli per i mesi di luglio e agosto, rideterminandolo in complessivi Euro 500,00 (Euro 200,00 per
, Euro 200,00 per ed Euro 100,00 per figlia;
CP_2 Persona_1 Per_2
pagina 2 di 7 allegava a sostegno delle sue richieste le proprie sopravvenute difficoltà economiche che gli impedivano di ottemperare gli obblighi di cui alla sentenza di divorzio, rendendosi comunque disponibile a versare ancora un contributo per i figli e , in quanto ancora studenti, ed CP_2 Per_1
anche per la figlia seppure di importo minore, atteso che ella aveva concluso gli studi e Per_2
iniziato a lavorare, all'udienza di prima comparizione fissata con decreto del 31.05.2024, tenutasi in data 18.11.2024 innanzi al GOT delegato, compariva il solo ricorrente e nessuno per la resistente, nonostante la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc. Il Got delegato raccoglieva le dichiarazioni del e all'esito il difensore di questi, ritenute le dichiarazioni del proprio assistito esaustive e Pt_1
che la causa non necessitava di attività istruttoria, avendo già provveduto al deposito dei documenti attestanti le allegazioni del proprio assistito, precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo, con la sola modifica relativa al contributo di mantenimento per il figlio da stabilirsi in € 100,00 CP_2
mensili (e non in € 200 come indicato nel ricorso) e con la rinuncia alla domanda di pagamento diretto ai figli. Chiedeva quindi che la causa fosse rimessa in decisione, rinunciando altresì alla pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Pertanto, il GOT rimetteva gli atti al Giudice delegato per quanto di competenza, con ordinanza del 26.11.2023 il Presidente relatore, rilevato che la convenuta non si era costituita nonostante la regolarità della notifica avvenuta ex art. 140 c.p.c. con RR ricevuta dal portiere dello stabile in data 9.7.2024 e che il difensore del ricorrente aveva chiesto che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione rinunciando alla pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenendo che il ricorrente fosse stato ampiamente sentito sui fatti di causa e che la causa non necessitasse di istruttoria, dichiarava la contumacia della e rimetteva la causa al Controparte_1
collegio per la decisione sulle conclusioni come precisate dal ricorrente alla udienza del 18.11.2024 e sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Considerato in diritto
Preliminarmente di dà atto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di cui al ricorso di pagamento del contributo di mantenimento per i figli maggiorenni e direttamente agli Per_2 CP_2
stessi. Pertanto, il collegio nulla deve statuire in merito.
pagina 3 di 7 Ha insistito, invece, nelle proprie domande volte ad ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzio n. 7247/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.07.2019, in particolare, in merito al quantum di mantenimento disposto a suo carico per i tre figli, chiedendo ridursi tale contributo da euro 1.500 previsti in divorzio (500,00 per ciascun figlio) ad euro 400,00 complessivi
(specificamente: 100,00 euro mensili per , 100,00 euro mensili per e 200,00 euro CP_2 Per_2
mensili per la figlia , ancora minorenne), chiedendo che il suddetto importo vada previsto Per_1
anche per i mesi di luglio e agosto (rispetto alle condizioni di cui al divorzio in cui era stato previsto in aggiunta al contributo di mantenimento di euro 1.500 la corresponsione di un contributo extra per le vacanze dei figli pari ad euro 500,00 complessivi, per un totale per ciascuno dei due mesi di € 2.000).
A sostengo della propria richiesta di modifica il ha allegato il peggioramento della Pt_1
propria situazione economico-lavorativa. Infatti, egli, di professione venditore ambulante di frutta e verdura, avrebbe significativamente ridotto i propri ricavi a causa delle ripercussioni negative dovute alla Pandemia da Covid-19, riuscendo a percepire da ultimo solo la somma mensile di euro 1.500, del tutto incapiente rispetto agli obblighi dallo stesso assunti spontaneamente con gli accordi divorzili.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti emerge quanto segue:
-PF2021: nel 2020 il per come riportato nel quadro RG (Redditi di impresa in regime di Pt_1
contabilità semplificato) ha avuto ricavi per 87.583 ma costi totali ammontanti ad euro 189.516 riportando così rilevanti perdite;
-PF 2022: nel 2021 il ha avuto ricavi effettivi di euro 6.681 (ricavi totali euro 194.049 – Pt_1
160.642 di costi – 26.726 di perdite di impresa portate in diminuzione al reddito).
Ha poi dichiarato di vivere con una nuova compagna in una casa in locazione, il cui canone locatizio ammonta a 500 euro mensili, comprese le spese;
di avere in corso un debito con la Compass che al momento ha bloccato perché non riesce a farvi fronte: la rata di rimborso mensile è di circa 150 euro e la scadenza è prevista tra circa due anni;
di avere delle cartelle esattoriali da pagare per un debito di 30.000 euro cui però al momento non sta provvedendo, per multe e contravvenzioni al codice della strada e per irregolarità nello svolgimento della sua attività di ambulante.
Effettivamente le ripetute restrizioni dovute ai vari lockdown imposti dal Governo italiano a causa della pandemia hanno inciso in modo significativo sulle attività commerciali e quindi anche sulla professione svolta dal Pt_1
pagina 4 di 7 Inoltre, rispetto al momento della pronuncia di divorzio, la figlia che allora aveva 19 Per_2
anni, oggi ne ha 24 e, per come dichiarato dal padre, ha concluso il proprio percorso di studi da almeno
6/7 anni dopo aver conseguito il diploma di terza media e aver frequentato un'accademia teatrale della durata di tre anni ed ha iniziato a lavorare, svolgendo lavori saltuari. Il figlio , in allora ancora CP_2
minorenne, è divenuto maggiorenne e ha compiuto i 21 anni di età. La sua situazione è meno chiara: il padre ha riferito che avrebbe finito di studiare da due anni e che avrebbe iniziato a lavorare in un bar.
La figlia , invece, è ancora minorenne e frequenta, per come riportato dallo stesso padre, la Per_1
scuola superiore.
Il comportamento processuale della resistente che sebbene correttamente ed effettivamente notiziata del presente giudizio non ha inteso costituirsi appare indice del disinteresse della stessa ad insistere per il rigetto della domanda di modifica.
Ella inoltre non pare aver risposto alla comunicazione inoltrata con lettera raccomandata dal difensore del prima dell'istaurazione del presente procedimento (vedi doc. 4 allegato al Pt_1
ricorso), né si è attivata per chiedere l'esecuzione dell'obbligo del ricorrente visto che questi, come dallo stesso dichiarato, non sta più pagando alcunché per i figli da oltre un anno né a titolo di contributo ordinario, né straordinario. Nonostante tutto questo, la non ha intrapreso nessuna azione CP_1
contro il né si è costituita in questo giudizio facendo valere le proprie pretese, con ciò Pt_1
manifestando un comportamento di assenza di interesse a vedersi confermato il diritto a percepire a titolo di contributo per il mantenimento paterno per i figli le somme concordate nel 2019.
Per tutti questi motivi il Tribunale ritiene che le domande del debbano essere accolte e Pt_1
dunque che il contributo di mantenimento per i figli debba essere ridotto da euro 1.500 mensili ad euro
500,00 mensili per i 12 mesi dell'anno (200,00 euro per la figlia , 100 euro per e 200 Per_1 Per_2
euro per ), fermo il 50% delle spese straordinarie per i figli. CP_2
Infatti, non si ritiene accoglibile la domanda del per come successivamente modificata Pt_1
in ordine alla richiesta di ulteriore riduzione del contributo per il figlio (inizialmente chiesta in CP_2
200,00 euro mensili e successivamente ulteriormente ridotta ad euro 100,00 mensili all'udienza del
18.11.2024); infatti, per come sopra riportato ha ancora solo 21 anni e avrebbe interrotto gli CP_2
studi solo da pochi anni, non potendosi quindi ritenere, sulla base delle poche informazioni in possesso dello stesso padre, che questo abbia raggiunto una minima condizione di autosufficienza economica.
pagina 5 di 7 Quanto alla ulteriore domanda del in ordine alla modifica altresì delle proprie Pt_1
frequentazioni con la figlia minorenne il Tribunale ritiene di provvedere in conformità, avendo Per_1 la figlia 15 anni e potendosi ella mettere d'accordo direttamente con il padre, dandone notizia prontamente alla madre, non presentandoo questa statuizione profili di contrarietà all'ordine pubblico e non essendo in contrasto con l'interesse della ragazzina. Inoltre, la previsione del pernottamento presso la casa del padre, esclusa in sede di divorzio in quanto il padre non aveva ancora reperito una idonea soluzione abitativa, può essere allo stato prevista, avendo egli una casa di abitazione condotta in locazione atta ad accogliere la figlia nel caso questa sia disponibile a recarvisi.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 7247/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.07.2019 e passata in giudicato in data
30.08.2019:
1. Dispone che la figlia possa vedere ed anche pernottare nella abitazione del padre Per_1
previo accordo diretto con lo stesso e comunicazione alla madre,
2. Riquantifica l'ammontare del contributo di mantenimento per i figli dovuto dal e da Pt_1
versarsi alla in euro 500,00 mensili, per tutti i mesi dell'anno, a decorrere dalla CP_1
domanda, e quindi dal rateo maggio 2024, da pagarsi entro il 5 di ogni mese con prossima rivalutazione ISTAT a maggio 2025, in particolare il padre verserà:
- Euro 100,00 mensili per la figlia Per_2
- Euro 200,00 mensili per il figlio;
CP_2
- Euro 200,00 mensili per la figlia;
Per_1
Fermo il pagamento per tutti e tre i figli del 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano.
3. Nulla sulle spese.
pagina 6 di 7 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7