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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Camodeca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roseto Capo Spulico, alla via Lazio n. 36, in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - NON COMPARSA
pagina 1 di 4 Oggetto: intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio al fine di ottenere la Parte_1 Controparte_1
convalida dell'intimato sfratto per morosità, la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e l'ordine di immediato rilascio dell'immobile; nel caso di opposizione, l'emissione dell'ordinanza al rilascio.
Il ricorrente, in particolare, deduceva di aver concesso in locazione a parte resistente l'immobile sito in Amendolara, in viale Calabria n. 35 - identificato al Catasto del predetto comune al foglio 58, particella 134, sub 5 - verso il pagamento del canone mensile di € 300,00; che il contratto aveva la durata di anni quattro, con decorrenza dal 01.04.2022; che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone di locazione per cinque mesi, per la somma di € 1.500,00.
Pertanto, come visto, parte ricorrente introduceva il presente procedimento per ottenere la convalida dello sfratto per morosità.
2. Non si costituiva in giudizio tenuto conto che l'ordinanza Controparte_1
dell'11.04.2025, con cui veniva mutato il rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, non veniva notificata.
3. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte ricorrente;
il Giudice con ordinanza dell'11.04.2025, considerato che la notifica ex art. 143 c.p.c. fosse incompatibile con la struttura del procedimento per convalida e che la parte intimata non era comparsa, fissava per la prosecuzione del giudizio, nelle forme del rito locatizio, l'udienza del 17.06.2025.
Co note scritte depositate in data 24.04.2025 parte resistente dichiarava di rinunciare all'azione, pertanto all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si rileva che il procuratore di parte attrice, munito di apposita procura speciale, con note scritte depositate in data 24.04.2025, come visto, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione.
5. Ciò detto, per completezza della decisione, è opportuno evidenziare le differenze tra la rinuncia agli atti e la rinuncia all'azione.
pagina 2 di 4 Ebbene, le due fattispecie, che necessitano della dichiarazione personale delle parti o della procura speciale rilasciata dalla parte al proprio procuratore, si distinguono in base alla possibilità,
o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda e in base alla necessità di accettazione delle controparti.
Per quanto riguarda la rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., si segnala che la stessa comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione.
Detta rinuncia non richiede alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Inoltre, la rinuncia all'azione, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo e alla cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (Cass., sez. I, sent. n.
18255/2004).
6. Per tali motivi va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione.
pagina 3 di 4 Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Si segnala, inoltre, che la cessazione della materia del contendere ben può essere dichiarata dal giudice nei casi in cui il componimento della lite emerga in modo non controverso, come avvenuto nel caso di specie, ove parte attrice ha rinunciato espressamente all'azione.
7. Nulla sulle spese, attesa la mancata comparizione della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione;
2) nulla sulle spese.
Castrovillari, 23.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Camodeca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roseto Capo Spulico, alla via Lazio n. 36, in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - NON COMPARSA
pagina 1 di 4 Oggetto: intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio al fine di ottenere la Parte_1 Controparte_1
convalida dell'intimato sfratto per morosità, la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e l'ordine di immediato rilascio dell'immobile; nel caso di opposizione, l'emissione dell'ordinanza al rilascio.
Il ricorrente, in particolare, deduceva di aver concesso in locazione a parte resistente l'immobile sito in Amendolara, in viale Calabria n. 35 - identificato al Catasto del predetto comune al foglio 58, particella 134, sub 5 - verso il pagamento del canone mensile di € 300,00; che il contratto aveva la durata di anni quattro, con decorrenza dal 01.04.2022; che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone di locazione per cinque mesi, per la somma di € 1.500,00.
Pertanto, come visto, parte ricorrente introduceva il presente procedimento per ottenere la convalida dello sfratto per morosità.
2. Non si costituiva in giudizio tenuto conto che l'ordinanza Controparte_1
dell'11.04.2025, con cui veniva mutato il rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, non veniva notificata.
3. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte ricorrente;
il Giudice con ordinanza dell'11.04.2025, considerato che la notifica ex art. 143 c.p.c. fosse incompatibile con la struttura del procedimento per convalida e che la parte intimata non era comparsa, fissava per la prosecuzione del giudizio, nelle forme del rito locatizio, l'udienza del 17.06.2025.
Co note scritte depositate in data 24.04.2025 parte resistente dichiarava di rinunciare all'azione, pertanto all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si rileva che il procuratore di parte attrice, munito di apposita procura speciale, con note scritte depositate in data 24.04.2025, come visto, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione.
5. Ciò detto, per completezza della decisione, è opportuno evidenziare le differenze tra la rinuncia agli atti e la rinuncia all'azione.
pagina 2 di 4 Ebbene, le due fattispecie, che necessitano della dichiarazione personale delle parti o della procura speciale rilasciata dalla parte al proprio procuratore, si distinguono in base alla possibilità,
o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda e in base alla necessità di accettazione delle controparti.
Per quanto riguarda la rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., si segnala che la stessa comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione.
Detta rinuncia non richiede alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Inoltre, la rinuncia all'azione, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo e alla cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (Cass., sez. I, sent. n.
18255/2004).
6. Per tali motivi va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione.
pagina 3 di 4 Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Si segnala, inoltre, che la cessazione della materia del contendere ben può essere dichiarata dal giudice nei casi in cui il componimento della lite emerga in modo non controverso, come avvenuto nel caso di specie, ove parte attrice ha rinunciato espressamente all'azione.
7. Nulla sulle spese, attesa la mancata comparizione della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione;
2) nulla sulle spese.
Castrovillari, 23.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4