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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 867/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 8.1.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRAVAGLINI Nicola, Via T.Gentile 40 - Monenero di Bisaccia (Cb)
CONTRO
CP_1 avv. DI RENZO Ida, Via Kennedy 40 - Moscufo (Pe)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 18.5.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso un decreto ex art. 633 c.p.c. (n.97/20 da questo Ufficio in funzione di magistratura del lavoro, recante l'ingiunzione del pagamento in favore di (già dipendente della predetta società) della CP_1 complessiva somma di €2.470,70 per mensilità retributive non corrisposte di novembre e dicembre 2023 nonché TFR.
La società opponente eccepiva in particolare:
• di aver attraversato “alla fine dell'anno 2023 un periodo di incapienza finanziaria causato da svariate lavorazioni per conto terzi mai saldate da parte di alcuni clienti”;
• che tali negative contingenze economiche traevano origine da ritardi nella produzione riconducibili proprio alla “non puntuale professionalità dei dipendenti della “ , che non solo hanno eseguito le lavorazioni di Parte_1 competenza con rdi, ma che in diversi casi hanno disatteso completamente le indicazioni del datore di lavoro”;
• infine, l'avvenuto pagamento in contanti, “a ciascuno dei propri dipendenti”, ed anche alla lavoratrice opposta, della somma di €1.000,00.
si costituiva in giudizio insistendo per la conferma del d.i. opposto CP_1
e contestando le eccezioni avversarie.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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L'opposizione è infondata e va rigettata, in considerazione:
• della irrilevanza delle circostanze rappresentate da parte resistente relativamente alle dedotte difficoltà economiche;
• della genericità dell'allegazione di una mancanza di professionalità della lavoratrice opposta (peraltro inverosimilmente prospettata non solo con riferimento alla predetta, ma alla totalità dei dipendenti dell'azienda), tuttavia senza alcuna concreta specificazione in ordine ai comportamenti colposi che sarebbero stati tenuti, sulla entità e continuità degli stessi e sulla imputabilità alla lavoratrice medesima;
né risulta essere stata avanzata dalla società alcuna domanda di danni (né nei confronti dell'odierna lavoratrice opposta, né nei confronti di altri dipendenti);
2 • del difetto di prova documentale dell'eccepito pagamento di €1.000,00 a (tutti) i dipendenti.
In particolare, deve ritenersi non ammissibile la prova testimoniale richiesta dalla parte resistente, considerato, quanto ai capitoli 4 e 5, il disposto degli artt.2726 e 2721 c.c. e ritenuta la insussistenza, nel caso di specie, di situazioni eccezionali, ricollegabili alla “qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”, che sole potrebbero far ritenere ammissibile la prova, anche considerato il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti disposto dall'art.1 comma 911 L. 205/2017.
Deve inoltre precisarsi che la circostanza relativa alle difficoltà economiche deve ritenersi irrilevante, l'impossibilità liberatoria di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. dovendo rivestire i caratteri di un assoluto impedimento derivante da una causa non imputabile al debitore, né tale situazione può derivare dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto:
• “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013-Rv. 628305; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9645 del 20/05/2004-Rv. 572982).
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Il d.i. opposto è fondato peraltro su buste paga emesse dalla stessa parte datoriale.
Con riferimento alle buste paga occorre difatti richiamare il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale le stesse hanno natura di confessione stragiudiziale sicché, ex artt.2734 e 2735 c.c., hanno piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, laddove queste siano chiare e non contraddittorie:
• “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017, Rv. 642870 - 01);
“I prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l'imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12769 del 02/09/2003, Rv. 566460 - 01);
“In tema di pubblico impiego privatizzato, all'ente pubblico si applica la normativa generale sull'efficacia probatoria delle buste paga propria del lavoro privato, sicché le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga; buste-paga e simili), stante l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite e alla loro specifica normativa, fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 - 01, che in motivazione ha precisato che “anche all'ente pubblico-
3 datore di lavoro si applichi la normativa generale sull'efficacia probatoria delle buste paga propria del lavoro privato, secondo cui, trattandosi di documenti formati dallo stesso datore di lavoro, i dati in essi contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore oppure contro il datore di lavoro. In particolare, se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo le buste paga devono essere regolamentari, ma i dati in essi contenuti possono essere validamente contestati dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa
o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, che ne dimostrino l'inesattezza la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (arg. ex Cass. 18 luglio 1985, n. 4243; Cass. 29 maggio 1998, n. 5361; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658; Cass. 26 aprile 2012, n. 6501). Invece, data l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite e alla loro specifica normativa, le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga e similari) fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (arg. ex Cass. 21 gennaio 1989, n. 364 nonché Cass. 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005, n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536)”).
Ed infatti l'art.2735 (Confessione stragiudiziale) c.c. dispone al comma 1 che
“1. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice”; sicchè ai sensi dell'art.2733 (Confessione giudiziale) comma 2 c.c. “Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili”. Invece “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15849 del 14/12/2001, Rv. 551162 - 01).
Del resto il mancato pagamento delle retribuzioni e del TFR è sostanzialmente non contestato da parte opponente, salvo per la deduzione del pagamento in contanti che, per le motivazioni sopra esposte, risulta come detto giudizialmente non rilevante.
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L'opposizione dev'essere pertanto rigettata ed il d.i. opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (n.97/2024) e per l'effetto lo dichiara esecutivo;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 CP_1 opposizione che liquida in complessivi €1.030,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.DI RENZO Ida.
Così deciso in Pescara in data 8.1.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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