TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Controversie di lavoro e previdenza sociale
Proc. N. R.G. 2544/2025
Il giorno 9 dicembre 2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
GE AR ON, sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Romano, per delega dell'Avv. Giovanni
Taccone, discute la causa, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo e alle note depositate in atti e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento del ricorso.
Per L' CP_1 parte resistente, l'Avv.Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. IL FF e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, che riporta alla memoria e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezioneper le Controversie di Lavoro e Previdenza in persona del GOP, dott.ssa GE AR ON nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n.
RG 2544/2025, all'udienza di discussione del 9 dicembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 (CF: C.F. 1 '
), giusta dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: C.F. 2
procura in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to
Codice Fiscale_3 ) e dall'Avv.to Dario Ilaria Raffanti (
), in forza di procuraC.F._4 Cosimo Adornato (c.f. generale alle liti a rogito del Persona_1 in Roma rep. N.
37875 7313 del 22/03/2024, in atti
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,47, assenti le parti dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, in data 31.07.2025, adiva il Tribunale di Palmi, alfine di chiedere l'annullamentola della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca N. 094 76 2025 00002165 000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn.. 394 2016 0005135559 000. 394 2017 0003895814 000, per l'asserito mancato versamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2010 - 2011 - 2012 2013 , gestione lavoratore autonomo. Eccepiva,
-
l'intervenuta prescrizione del credito presupposto alla comunicazione di iscrizione ipotecaria per il decorso del termine quinquennale in assenza/inesistenza di donei atti interruttivi ritualmente notificati.
Pertanto, concludeva chiedendo:" Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca N. 094 76 2025
00002165 000 Fascicolo N. 2025/39784 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e correlate somme aggiuntive per l'anno 2010
- 2011 - 2012 - 2013 afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede CP_1 di Reggio Calabria, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
"
Instaurato il contraddittorio l' CP_1 regolarmente citato si costituiva eccependo, ancora la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito.infondatezza della prescrizione. Pertanto, concludeva
chiedendo di respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto con conferma degli avvisi di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese"
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate la causa è
statatrattenuta a sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Deve preliminarmente rammentarsi che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L n. 122/2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' CP_1 il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito
("contro l'iscrizione al ruolo") laddove si contesti la legittimità della pretesa
(art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
E' altresì noto che "... così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [e qui anche avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva.
Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall' CP_3
[...] per pretese diverse da quelle tributarie, si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)" (Cass. 10326/2014).
Più di recente, i giudici di legittimità hanno precisato che: "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di moral
(ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché
l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n.
594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)" [...] A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007). Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria. La differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili" (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti, ha inteso proporre tanto un'opposizione di merito ("contro l'iscrizione al ruolo", ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, maturata prima della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali, quanto domanda, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o "eventuale") notificazione degli avvisi stessi.
Infatti, "laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo..." (Cass. n. 29294/2019). Non sembra, del resto, potersi dubitare che anche l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. 20489/2018).
È il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 30, co. 4 DL 78/2010 "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Pertanto (come già previsto dall'art. 26 co. 1° D.P.R. n. 602/1973, per la notificazione delle cartelle di pagamento), la notificazione dell'avviso di addebito può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento", nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, nella data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (cfr. Cass. 14327/2009).
Non trovano allora applicazione le norme dettate dall'art. 149 cpc e dalla L. n.
890/1982 ma unicamente quelle concernenti il servizio postale ordinario (v.
Cass. nn. 17723/2006, 17598/2010, 20027/2011, 270/2012, 9111/2012,
20506/2017).
Dunque, in queste ipotesi è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto e a far fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato. "... La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione [o l' CP_1 produca la copia della cartella di pagamento [o dell'avviso di addebito], la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass. n. 15795/2016; Cass. n. 6395/2014; n.
23902/2017; Cass. n. 4275/2018).
Il fatto che l'avviso di ricevimento non indichi l'atto notificato è irrilevante,
perché tale indicazione non è prevista dalla legge e perché ciò che è stato notificato va al destinatario e il mittente ne perde il possesso, onde è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quella raccomandata, un atto diverso (dall'originale o dalla copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla (v. Cass.
22687/2017, n. 10630/2015, n. 157762/2013, n. 22133/2004, n. 12078/2003, n.
4878/1992).
In tale sistema è l'ufficiale postale a garantire, nell'avviso di ricevimento, la regolare esecuzione della notifica e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6295/2014; Cass. n. 4275/2018).
Anche la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un accertamento preliminare di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cc ed eventualmente impugnabile soltanto in tal modo, attesa la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. 27 maggio
2011 n. 11708; Cass. 19 marzo 2014 n. 6395; Cass., 7 marzo 2018, n. 5404). Alla luce della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi che l' CP_1 ha fornito la prova della notifica degli avvisi di addebito, oggetto di contestazione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite a parte resistente che liquida nella complessiva somma di € 1630,00, oltre IVA e CPA, ove dovute.
Palmi 9 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE AR ON
SEZIONE LAVORO
Controversie di lavoro e previdenza sociale
Proc. N. R.G. 2544/2025
Il giorno 9 dicembre 2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
GE AR ON, sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Romano, per delega dell'Avv. Giovanni
Taccone, discute la causa, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo e alle note depositate in atti e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento del ricorso.
Per L' CP_1 parte resistente, l'Avv.Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. IL FF e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, che riporta alla memoria e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezioneper le Controversie di Lavoro e Previdenza in persona del GOP, dott.ssa GE AR ON nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n.
RG 2544/2025, all'udienza di discussione del 9 dicembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 (CF: C.F. 1 '
), giusta dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: C.F. 2
procura in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to
Codice Fiscale_3 ) e dall'Avv.to Dario Ilaria Raffanti (
), in forza di procuraC.F._4 Cosimo Adornato (c.f. generale alle liti a rogito del Persona_1 in Roma rep. N.
37875 7313 del 22/03/2024, in atti
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,47, assenti le parti dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, in data 31.07.2025, adiva il Tribunale di Palmi, alfine di chiedere l'annullamentola della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca N. 094 76 2025 00002165 000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn.. 394 2016 0005135559 000. 394 2017 0003895814 000, per l'asserito mancato versamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2010 - 2011 - 2012 2013 , gestione lavoratore autonomo. Eccepiva,
-
l'intervenuta prescrizione del credito presupposto alla comunicazione di iscrizione ipotecaria per il decorso del termine quinquennale in assenza/inesistenza di donei atti interruttivi ritualmente notificati.
Pertanto, concludeva chiedendo:" Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca N. 094 76 2025
00002165 000 Fascicolo N. 2025/39784 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e correlate somme aggiuntive per l'anno 2010
- 2011 - 2012 - 2013 afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede CP_1 di Reggio Calabria, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
"
Instaurato il contraddittorio l' CP_1 regolarmente citato si costituiva eccependo, ancora la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito.infondatezza della prescrizione. Pertanto, concludeva
chiedendo di respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto con conferma degli avvisi di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese"
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate la causa è
statatrattenuta a sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Deve preliminarmente rammentarsi che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L n. 122/2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' CP_1 il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito
("contro l'iscrizione al ruolo") laddove si contesti la legittimità della pretesa
(art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
E' altresì noto che "... così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [e qui anche avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva.
Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall' CP_3
[...] per pretese diverse da quelle tributarie, si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)" (Cass. 10326/2014).
Più di recente, i giudici di legittimità hanno precisato che: "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di moral
(ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché
l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n.
594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)" [...] A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007). Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria. La differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili" (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti, ha inteso proporre tanto un'opposizione di merito ("contro l'iscrizione al ruolo", ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, maturata prima della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali, quanto domanda, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o "eventuale") notificazione degli avvisi stessi.
Infatti, "laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo..." (Cass. n. 29294/2019). Non sembra, del resto, potersi dubitare che anche l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. 20489/2018).
È il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 30, co. 4 DL 78/2010 "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Pertanto (come già previsto dall'art. 26 co. 1° D.P.R. n. 602/1973, per la notificazione delle cartelle di pagamento), la notificazione dell'avviso di addebito può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento", nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, nella data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (cfr. Cass. 14327/2009).
Non trovano allora applicazione le norme dettate dall'art. 149 cpc e dalla L. n.
890/1982 ma unicamente quelle concernenti il servizio postale ordinario (v.
Cass. nn. 17723/2006, 17598/2010, 20027/2011, 270/2012, 9111/2012,
20506/2017).
Dunque, in queste ipotesi è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto e a far fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato. "... La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione [o l' CP_1 produca la copia della cartella di pagamento [o dell'avviso di addebito], la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass. n. 15795/2016; Cass. n. 6395/2014; n.
23902/2017; Cass. n. 4275/2018).
Il fatto che l'avviso di ricevimento non indichi l'atto notificato è irrilevante,
perché tale indicazione non è prevista dalla legge e perché ciò che è stato notificato va al destinatario e il mittente ne perde il possesso, onde è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quella raccomandata, un atto diverso (dall'originale o dalla copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla (v. Cass.
22687/2017, n. 10630/2015, n. 157762/2013, n. 22133/2004, n. 12078/2003, n.
4878/1992).
In tale sistema è l'ufficiale postale a garantire, nell'avviso di ricevimento, la regolare esecuzione della notifica e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6295/2014; Cass. n. 4275/2018).
Anche la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un accertamento preliminare di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cc ed eventualmente impugnabile soltanto in tal modo, attesa la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. 27 maggio
2011 n. 11708; Cass. 19 marzo 2014 n. 6395; Cass., 7 marzo 2018, n. 5404). Alla luce della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi che l' CP_1 ha fornito la prova della notifica degli avvisi di addebito, oggetto di contestazione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite a parte resistente che liquida nella complessiva somma di € 1630,00, oltre IVA e CPA, ove dovute.
Palmi 9 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE AR ON