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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2721 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo
[...] rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con il ricorso introduttivo, ha impugnato la comunicazione Parte_1
del 18.10.2018, con la quale l' le ha contestato un indebito di € CP_1 CP_3
767,51 relativo all'indennità di malattia e maternità per il periodo 24.01.2012–
10.04.2013, collegando l'indebito alla cancellazione di giornate lavorative per gli anni 2011–2012 dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
La ricorrente deduce: di avere effettivamente lavorato come bracciante agricola per 51 giornate negli anni 2010 e 2013 e, per gli anni 2011 e 2012, alle dipendenze del Consorzio PAC
Produttori Associati Capo d'Orlando, per 51 giornate annue;
di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici e di avere percepito, sulla base di tali iscrizioni, le prestazioni previdenziali contestate;
di non avere mai ricevuto un formale provvedimento di cancellazione o di disconoscimento delle giornate lavorate.
L' , costituitosi con memoria difensiva, ha eccepito in via preliminare: (a) la CP_1 carenza di legittimazione processuale della ricorrente sul rapporto di lavoro;
(b) la pretermissione del litisconsorte necessario, datore di lavoro;
(c) l'intervenuta decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. 7/1970, conv. in l. 83/1970, per mancata impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli;
(d) la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per asserita genericità. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, richiamando il verbale ispettivo del 19.6.2014 e la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione sul sito . CP_1
Nel corso del giudizio è stata prodotta la sentenza n. 144/2024 del Tribunale di
Patti – Sezione Lavoro, n. RG 2708/18, pronunciata tra le medesime parti, che ha accertato il lavoro svolto da per 51 giornate nell'anno 2011 alle Parte_1 dipendenze del Consorzio PAC e ha ordinato la sua reiscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno.
Sulle eccezioni preliminari dell'
[...] di legittimazione processuale dell'assicurata CP_4
L'eccezione è infondata.
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente il rapporto previdenziale tra lavoratrice e e, in particolare, la legittimità del provvedimento di richiesta di CP_1 restituzione delle prestazioni di malattia e maternità corrisposte alla ricorrente. Il rapporto di lavoro agricolo costituisce mero antecedente fattuale del diritto alla prestazione previdenziale e non incide sulla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che intercorre direttamente tra assicurata e ente previdenziale.
È principio consolidato che, nelle controversie aventi ad oggetto il diritto del lavoratore a prestazioni previdenziali nei confronti dell' , il datore di lavoro CP_1 non è parte necessaria del rapporto processuale, salva l'eventuale chiamata in causa ai sensi degli artt. 106 o 107 c.p.c. da parte dell'ente o del giudice. Ne consegue che è pienamente legittimata ad agire nei confronti Parte_1 dell' per contestare la richiesta di restituzione delle somme, sicché CP_1
l'eccezione va rigettata.
Litisconsorzio necessario con il datore di lavoro
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del Consorzio PAC, datore di lavoro.
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, il litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e ente previdenziale ricorre solo quando il lavoratore chieda la condanna del datore al versamento di contributi in favore dell' , per CP_1
l'esigenza di assicurare un risultato utile e non contraddittorio fra i rapporti. Nel caso di specie la ricorrente non chiede la condanna del datore al pagamento di contributi, bensì l'accertamento della illegittimità dell'indebito previdenziale contestato dall' . CP_1
Ne deriva l'insussistenza del litisconsorzio necessario e, quindi, l'ammissibilità del ricorso anche in assenza del datore di lavoro nel contraddittorio.
Nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.
L' deduce la violazione dell'art. 414 c.p.c. per asserita mancanza di specifica CP_1 esposizione dei fatti. L'eccezione non merita accoglimento.
Il ricorso introduttivo indica: le generalità della ricorrente e dell'ente resistente;
gli anni e le giornate di lavoro svolte, con riferimento al datore di lavoro
(Consorzio PAC) e alla documentazione prodotta (estratto contributivo, DMAG, buste paga, dichiarazioni di responsabilità);
l'atto del 18.10.2018, la data e il contenuto della comunicazione di indebito;
CP_1 le ragioni di illegittimità dedotte (mancanza di valido provvedimento di cancellazione, decorso del tempo, disciplina speciale dell'indebito previdenziale).
Tali allegazioni risultano pienamente idonee a consentire all' di esercitare il CP_1 proprio diritto di difesa ed al giudice di individuare con chiarezza il petitum e la causa petendi, sì da escludere qualsivoglia violazione dell'art. 414 c.p.c.
Sulla eccezione di decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. 7/1970
L' invoca l'art. 22 d.l. 7/1970, conv. in l. 83/1970, sostenendo che l'azione CP_1 giudiziaria della lavoratrice sarebbe preclusa per mancata impugnazione, nel termine di 120 giorni, dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
La censura non può essere condivisa.
Ambito oggettivo dell'art. 22 d.l. 7/1970
La norma citata prevede un termine decadenziale di 120 giorni per l'azione giudiziaria diretta a contestare i provvedimenti definitivi di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. La giurisprudenza di legittimità ne ha ribadito nel tempo la perdurante vigenza e la natura di decadenza sostanziale, posta a tutela dell'interesse pubblico alla certezza delle determinazioni sulla platea degli assicurati.
Nel presente giudizio, tuttavia, l'oggetto immediato della domanda non è
l'impugnazione del provvedimento di cancellazione, bensì l'illegittimità della richiesta di restituzione di prestazioni previdenziali già erogate sulla base di iscrizioni (e successive prestazioni) che, per quanto riguarda almeno l'anno 2011, sono state oggetto di giudicato favorevole alla lavoratrice, come si dirà infra.
La decadenza ex art. 22, quindi, non può essere estesa sino a precludere ogni futura contestazione di atti consequenziali dell' (nella specie, l'atto di CP_1 indebito), specie quando l'ente non abbia provato la piena regolarità e conoscibilità, da parte dell'assicurata, del presunto provvedimento di cancellazione che sta alla base dell'indebito.
Mancanza di prova di una valida comunicazione della cancellazione
Dagli atti emerge che l' si limita a richiamare la pubblicazione sul proprio CP_1 sito degli elenchi di variazione, allegando un elenco privo di sottoscrizione, la cui efficacia probatoria è stata formalmente disconosciuta dalla ricorrente.
La sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Patti, pronunciata tra le stesse parti, ha già accertato che:
l' non ha fornito prova della data di pubblicazione dell'elenco di variazione CP_1 né della sua validità formale;
l'annotazione apposta in calce all'elenco di variazione, priva di sottoscrizione, non costituisce prova idonea a dimostrare una valida notifica o pubblicazione del provvedimento di cancellazione. Tale decisione, divenuta definitiva, integra giudicato esterno vincolante ex art. 2909 c.c. quantomeno con riferimento all'anno 2011, sia quanto all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa sia quanto alla carenza di un valido provvedimento di cancellazione opponibile alla lavoratrice.
In difetto di prova di una corretta e conoscibile pubblicazione o comunicazione della cancellazione, il termine decadenziale di 120 giorni non può ritenersi decorso nei confronti della ricorrente.
L'eccezione di decadenza va, pertanto, rigettata.
Sul rapporto di lavoro e sulla iscrizione negli elenchi anagrafici
Per l'anno 2011, la circostanza che abbia effettivamente lavorato Parte_1 per 51 giornate come bracciante agricola alle dipendenze del Consorzio PAC e che abbia diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici risulta ormai coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 144/2024, pronunciata inter partes.
In tale decisione il Tribunale ha affermato, tra l'altro, che: il verbale ispettivo del 18.6.2014, pur contestando la modalità di assunzione e configurando una ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro, non disconosce l'effettività della prestazione lavorativa della ricorrente;
dalla testimonianza escussa, ritenuta pienamente attendibile, risulta che
[...]
ha lavorato regolarmente per il numero di giornate rivendicato, Parte_1 eseguendo le direttive del presidente del Consorzio e percependo la relativa retribuzione;
in assenza di un formale e valido atto di disconoscimento emesso e comunicato dall' , la cancellazione dalle liste è da ritenersi illegittima. CP_1
L' , nel presente giudizio, non ha allegato né fornito elementi nuovi tali da CP_1 infirmare o mettere in discussione le statuizioni già consacrate nel giudicato.
Quanto all'anno 2012, l'ente si limita a richiamare il medesimo verbale ispettivo e la pubblicazione degli elenchi di variazione, senza dimostrare: la data certa e le modalità della pubblicazione con valore di notifica;
un effettivo disconoscimento dell'attività lavorativa della ricorrente, distinto dalla sola contestazione della struttura organizzativa del Consorzio e dalla qualificazione giuridica del rapporto (somministrazione irregolare). Va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'iscrizione negli elenchi anagrafici assolve ad una funzione di agevolazione probatoria che viene meno quando l' disconosca il rapporto di lavoro a seguito di accertamenti ispettivi, nel CP_1 qual caso il lavoratore assume l'onere di provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto.
Nel caso in esame, però: per il 2011 l'esistenza del rapporto e il diritto alla reiscrizione sono stati accertati con giudicato;
per il 2012 la ricorrente ha allegato e prodotto DMAG, buste paga e dichiarazioni di responsabilità, mentre l' non ha svolto una contestazione specifica dei fatti CP_1 dedotti, limitandosi a richiamare in modo generico il verbale ispettivo e la presunta cancellazione.
Alla luce del complessivo quadro probatorio, deve ritenersi dimostrata la effettiva prestazione lavorativa della ricorrente anche per l'anno 2012; sicché, quantomeno in assenza di un provvedimento di cancellazione valido e regolarmente comunicato, la posizione assicurativa non può ritenersi legittimamente modificata dall' . CP_1
Sulla natura dell'indebito e sulla ripetibilità delle somme
Regime speciale dell'indebito previdenziale
In materia di previdenza obbligatoria, la ripetizione delle somme indebitamente erogate dall' non è disciplinata in via esclusiva dall'art. 2033 c.c., ma da una CP_1 normativa speciale, costituita dall'art. 52 l. 88/1989 – come interpretato autenticamente dall'art. 13 l. 412/1991 – che limita significativamente il potere di recupero dell'ente previdenziale.
In sintesi, tali disposizioni prevedono che: le prestazioni possono essere rettificate “in ogni momento” in caso di errore dell'ente; tuttavia, quando le prestazioni risultino non dovute per errore imputabile all' CP_1
e siano state corrisposte sulla base di un formale e definitivo provvedimento comunicato all'interessato, non si fa luogo al recupero delle somme, salvo il caso di dolo dell'assicurato o di sua colpa grave (ad esempio per mancata comunicazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione). La giurisprudenza ha esteso tali principi, nati in ambito pensionistico, anche alle prestazioni temporanee e, in particolare, alle indennità di disoccupazione agricola, malattia e maternità, ogniqualvolta l'indebito derivi da un errore valutativo o amministrativo dell'ente e non da un comportamento fraudolento dell'assicurato.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie risulta pacifico che: la ricorrente ha percepito le prestazioni di malattia e maternità sulla base di iscrizioni agli elenchi anagrafici disposte dall' stesso, e di provvedimenti di CP_1 liquidazione che l'ente non assume essere stati ottenuti con mendacio o frode da parte della lavoratrice;
l'indebito viene contestato a distanza di diversi anni, in via meramente conseguenziale rispetto alla successiva cancellazione di giornate lavorative, cancellazione che – per l'anno 2011 – è stata ritenuta illegittima con giudicato e che, per il 2012, non risulta supportata da un atto formale regolarmente comunicato alla ricorrente;
non è stato allegato né provato alcun dolo della ricorrente, né una sua colpa grave nella percezione delle somme, essendosi la stessa limitata a richiedere e percepire prestazioni corrispondenti alle giornate risultanti dalle iscrizioni d'ufficio operate dall' . CP_1
Ne consegue che l'eventuale “errore” nella erogazione delle prestazioni è, per definizione, imputabile esclusivamente all'ente e rientra nell'area di rischio che la normativa speciale intende addossare all' , proprio per esigenze di certezza e CP_1 affidamento del cittadino sulle determinazioni pubbliche in materia di prestazioni sociali.
Inoltre, per l'anno 2011, il presupposto stesso dell'indebito – ossia la cancellazione delle giornate – risulta radicalmente insussistente in forza del giudicato che ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi e, quindi, alla fruizione delle correlate prestazioni previdenziali.
Pertanto: sotto il profilo sostanziale, le prestazioni erogate devono ritenersi dovute, almeno per l'anno 2011 e, in difetto di prova contraria, anche per il 2012; sotto il profilo previdenziale-speciale, quand'anche si volesse ipotizzare un indebito per errori di valutazione dell' , le somme non sono comunque CP_1 ripetibili ai sensi dell'art. 52 l. 88/1989 e dell'art. 13 l. 412/1991, in assenza di dolo o colpa grave dell'assicurata.
L'atto impugnato risulta, dunque, illegittimo e va annullato, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo di restituzione in capo a e con Parte_1 obbligo dell' di restituire le somme eventualmente già trattenute o recuperate CP_1 in esecuzione della comunicazione di indebito.
Conclusioni sul merito
Alla luce delle considerazioni che precedono: le eccezioni preliminari sollevate dall' (carenza di legittimazione, CP_1 litisconsorzio necessario, nullità ex art. 414 c.p.c., decadenza ex art. 22 d.l.
7/1970) devono essere rigettate;
è accertata l'illegittimità del provvedimento con cui l' ha contestato a CP_1 [...]
un indebito di € 767,51 a titolo di indennità di malattia e maternità; Parte_1 deve dichiararsi che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme percepite e che l' è tenuto a restituire quanto eventualmente già trattenuto, CP_1 oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell' , CP_1 con distrazione in favore del procuratore anticipatario, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_5 ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla il Parte_1 provvedimento del 18.10.2018 recante contestazione di indebito per CP_1 complessivi € 767,51 a titolo di indennità di malattia e maternità;
2. dichiara che non è tenuta alla restituzione delle somme Parte_1 percepite a tale titolo;
3. condanna l' a restituire a le somme eventualmente CP_1 Parte_1 già recuperate o trattenute in esecuzione del provvedimento annullato, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta o pagamento al saldo;
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 600,00 CP_1 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo