Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 702-1/2025
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, in persona del dott. Raffaele Lapenta, letto il ricorso per la concessione di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in corso di causa (già accordato inaudita altera parte) proposto da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 nei confronti di Controparte_1
V A
[...]Controparte_2
Stante la contumacia della convenuta, non sono emersi elementi ulteriori e diversi da quelli rappresentati dalla società ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, pertanto, nulla osta alla conferma del sequestro conservativo come già disposto in data 27.03.2025; di seguito si riportano le motivazioni del provvedimento. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente,
azienda metalmeccanica con sede in Parte_1
Curno (BG), è provato che la sig.ra , Controparte_1 odierna convenuta, è stata assunta a tempo determinato dal 14.02.2024 al 14.02.2025 (lettera assunzione di cui al doc. 2 fasc. ricorrente) con mansioni di impiegata addetta alla segreteria in sostituzione della sig.ra in Testimone_1 congedo per maternità. Le dichiarazioni rese dalle colleghe e (prodotte ai docc. 4 e 5 fasc. Tes_2 Testimone_1 ricorrente) rendono conto delle incombenze demandate alla
, tra le quali quella di provvedere al pagamento dei CP_1 fornitori della datrice di lavoro con accesso al conto corrente
Ad una valutazione sommaria che caratterizza i procedimenti cautelari, sussistono ragionevoli motivi per ritenere la responsabile dell'indebita sottrazione di CP_1 somme della datrice di lavoro per complessivi € 174.753,40 pari al valore dei bonifici dalla stessa eseguiti in favore del sig. e nonostante la dichiarata Persona_1 CP_3 totale assenza di crediti di questi ultimi (sconosciuti alla
– v. dichiarazione , nei confronti Parte_1 Tes_1 della ricorrente;
in particolare, quanto all'importo liquidato alla pare che lo stesso fosse stato bonificato a CP_3 titolo di pagamento del canone di locazione di un veicolo in uso al convivente della , tale CP_1 Persona_2
(v. docc.
8-9 fasc. ricorrente).
[...]
La distrazione delle somme è avvenuta con contegno fraudolento con probabile falsificazione degli estratti conto bancari e dei bonifici effettuati (docc. 10 e ss fasc. ricorrente), oltretutto, parte ricorrente dimostra che la già in CP_1 passato si era resa responsabile di identica condotta fraudolenta nei confronti di altri precedenti datori di lavoro (v., in particolare, sentenza 1068/2024 di condanna della convenuta alla restituzione di € 97.298,02 in favore della ex datrice di lavoro Zani 1951 s.r.l. – v. doc. 14 fasc. ricorrente). Pare, infine, che la abbia trasferito all'estero il CP_1 proprio conto corrente, presumibilmente allo scopo di sottrarlo a qualsivoglia azione di recupero crediti da parte di oltretutto, le somme distratte sono state Parte_1 bonificate a soggetti terzi, così da rendere obiettivamente difficoltoso il recupero delle stesse da parte della società ricorrente. Sussistono, pertanto, i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la conferma del provvedimento di sequestro conservativo già concesso inaudita altera parte in favore della società ricorrente, utile ad elidere il pregiudizio che la stessa potrebbe subire a fronte delle presumibili difficoltà nelle operazioni di recupero di quanto indebitamente sottratto dalla , già colpevole di CP_1 analoga condotta in passato ai danni di altra azienda.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, dott. Raffaele Lapenta:
- conferma il sequestro conservativo già concesso inaudita altera parte: delle unità immobiliari in comune di Stezzano (BG), via per Azzano san Paolo n. 31, catastalmente individuati al Foglio 3, Particella 2237, Subalterni 4 e 25, costituenti, rispettivamente, abitazione di tipo economico (A3) e deposito (C6), ivi in via Azzano san Paolo 31; dei seguenti conti correnti e carte bancarie intestate a Controparte_1 identificati dai seguenti IBAN: LT883250063071101611 (c/o ); [...]; CP_4
IBAN [...], sino alla concorrenza della somma complessiva di € 180.000,00. Bergamo, 14.04.2025 Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta