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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 407/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 2 luglio 2025
All'udienza del 2/07/2025 alle ore 9.55 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Antonio Manfrida, per delega dell'avv. Maria Chiara Zampogna, nell'interesse dell'opponente avv. Davide Vigna il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 407/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Davide Vigna (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._1
Chiara Zampogna
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2/07/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 25/03/2021 (n. 89/2021 R.G.Pat.) il GIP del Tribunale di Reggio
Calabria ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , imputato Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n. 2086/2020 R.G.N.R. e n. 386/2023 R.G.T.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Davide Vigna.
Il giudizio di prime cure in fase dibattimentale si è concluso con la sentenza di assoluzione n. 580/2024 resa dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale e l'avv.
Davide Vigna in data 16/12/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso di € 5.284,50 oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le quattro fasi e con parametri medi ai sensi del D.M. n. 147/2022 ed aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 per il particolare impegno, per il pregio dell'opera prestata, per i risultati ottenuti e per la gravità delle imputazioni.
Con decreto depositato in data 14/02/2025 (poi emendato da un errore materiale con decreto del 25/02/2025) il Tribunale di Palmi in composizione collegiale ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.760,00 oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), con esclusione della fase introduttiva (“che per il giudizio non risulta compiuta attività riconducibile alla “fase introduttiva”) e riconoscendo il minimo dei parametri (“trattandosi di procedimento non complesso”).
Con ricorso depositato in data 28/03/2025 l'avv. Davide Vigna ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
1. non ha valorizzato adeguatamente il pregio dell'attività defensoriale non riconoscendo l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014 in ragione dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni e dei risultati ottenuti;
2. non ha motivato il discostamento dei parametri medi.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata, seppur nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
2 L'attività defensoriale prestata dall'opponente nella fase dibattimentale collegiale è perimetrata a quanto espletato nelle documentate 5 udienze celebrate tra il 15/05/2023 ed il 21/05/2024 nonché nella redazione della lista testi depositata in data 5/05/2023. In particolare:
- udienza del 15/05/2023, nessuna attività, smistamento a diverso
Collegio;
- udienza del 20/06/2023, apertura del dibattimento ed ammissione dei mezzi di prova;
- udienza del 14/11/2023, escussione testimoni e Testimone_1
Testimone_2
- udienza del 12/03/2024, escussione testimoni , Testimone_3
e , acquisizione perizia della CTU dott.ssa Tes_4 Testimone_5
Per_1
- udienza del 21/05/2024, esame imputato, discussione e decisione.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio, fase istruttoria e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
3 Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
E' noto, altresì, che in seguito all'abolizione delle tariffe professionali la quantificazione del compenso spettante al difensore anche in fase di liquidazione giudiziale è regolata dal sistema dei c.d. parametri introdotto con D.M. n. 140/2012 e poi parzialmente modificato con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022 (quest'ultimo applicabile alla fattispecie ratione temporis).
La nuova normativa correla il compenso del difensore per il giudizio dibattimentale all'attività svolta nell'ambito di quattro fasi omnicomprensive (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria e fase decisoria), in rapporto all'organo giudicante, con indicazione di un parametro c.d. medio di ordinario riferimento e la previsione di un meccanismo di aumenti o riduzioni rispettivamente sino al 50% in relazione alle diverse fasi (art. 12 “…Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.” – nell'attuale
4 formulazione dell'art. 12 la locuzione di regola è stata soppressa e le percentuali di riduzioni ed aumenti sono state unificate nel 50%).
Il c.d. parametro medio ha natura meramente orientativa per il giudice il quale, per un verso, non è vincolato al suo rispetto ben potendo liberamente determinare il compenso nell'ambito delle oscillazioni indicate dal D.M. e, per altro verso, è esentato da una specifica motivazione laddove applichi il parametro medio o non si discosti sensibilmente da esso.
La Suprema Corte al riguardo ha, anche di recente, confermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma
2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. n. 20183 del 31/07/2018).
Sulla base dei predetti principi – per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio – nella liquidazione del compenso con il beneficio del c.d. gratuito patrocinio il giudice non può attribuire un aumento ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014 sul parametro medio poiché ciò determinerebbe il superamento della soglia di cui all'art. 82
TU spese di giustizia;
inoltre, il parametro medio del gratuito patrocinio deve ritenersi identificato nella media ponderata tra il “parametro medio” (che costituisce il massimo) ed il “parametro minimo” (che costituisce il minimo) sicchè proprio con riferimento a questa misura ponderata deve essere applicato il criterio della non necessità di specifica motivazione in caso di discostamento non significativo.
Ciò posto, nel caso in esame il Collegio penale proprio in applicazione dei predetti criteri ha riconosciuto al difensore dell'imputato il compenso senza disporre l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014.
La pretesa di aumento articolata in questa sede oppositiva è infondata.
Per altro verso, il Collegio ha riconosciuto al difensore il compenso prossimo ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022.
L'esame degli atti di causa, dell'attività processuale espletata dal difensore (5 udienze, delle quali tre con escussione testi), delle questioni giuridiche trattate (per come riportate anche nella sentenza e che hanno condotto all'assoluzione dell'imputato) non giustificano nel caso in esame la valutazione ai minimi del compenso, risultando più
5 adeguata al pregio ordinario dell'attività il riconoscimento del compenso c.d. medio ponderato.
Pertanto, per la fase dibattimentale il compenso deve essere così rimodulato:
- fase di studio € 354,75,
- fase istruttoria 1.063,50,
- fase decisoria € 1.063,50,
Il compenso complessivo per l'attività dibattimentale su indicata è di € 3.048,75, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR
115/2002 così risultando conclusivamente di € 2.032,50.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, al minimo dei parametri (per la semplicità in fatto e diritto del motivo accolto e per la presenza di un motivo rigettato).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in composizione monocratica in data 14/02/2025 (poi emendato da un errore materiale con decreto del 25/02/2025) liquida in favore dell'avvocato Davide Vigna, quale compenso per l'attività svolta nella fase dibattimentale di primo grado in difesa del sig. , imputato nell'ambito Parte_1 del procedimento penale n. 2086/2020 R.G.N.R. e n. 386/2023 R.G.T., l'importo complessivo di € 2.032,50, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Davide Vigna Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 2 luglio 2025
All'udienza del 2/07/2025 alle ore 9.55 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Antonio Manfrida, per delega dell'avv. Maria Chiara Zampogna, nell'interesse dell'opponente avv. Davide Vigna il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 407/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Davide Vigna (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._1
Chiara Zampogna
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2/07/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 25/03/2021 (n. 89/2021 R.G.Pat.) il GIP del Tribunale di Reggio
Calabria ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , imputato Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n. 2086/2020 R.G.N.R. e n. 386/2023 R.G.T.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Davide Vigna.
Il giudizio di prime cure in fase dibattimentale si è concluso con la sentenza di assoluzione n. 580/2024 resa dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale e l'avv.
Davide Vigna in data 16/12/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso di € 5.284,50 oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le quattro fasi e con parametri medi ai sensi del D.M. n. 147/2022 ed aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 per il particolare impegno, per il pregio dell'opera prestata, per i risultati ottenuti e per la gravità delle imputazioni.
Con decreto depositato in data 14/02/2025 (poi emendato da un errore materiale con decreto del 25/02/2025) il Tribunale di Palmi in composizione collegiale ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.760,00 oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), con esclusione della fase introduttiva (“che per il giudizio non risulta compiuta attività riconducibile alla “fase introduttiva”) e riconoscendo il minimo dei parametri (“trattandosi di procedimento non complesso”).
Con ricorso depositato in data 28/03/2025 l'avv. Davide Vigna ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
1. non ha valorizzato adeguatamente il pregio dell'attività defensoriale non riconoscendo l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014 in ragione dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni e dei risultati ottenuti;
2. non ha motivato il discostamento dei parametri medi.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata, seppur nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
2 L'attività defensoriale prestata dall'opponente nella fase dibattimentale collegiale è perimetrata a quanto espletato nelle documentate 5 udienze celebrate tra il 15/05/2023 ed il 21/05/2024 nonché nella redazione della lista testi depositata in data 5/05/2023. In particolare:
- udienza del 15/05/2023, nessuna attività, smistamento a diverso
Collegio;
- udienza del 20/06/2023, apertura del dibattimento ed ammissione dei mezzi di prova;
- udienza del 14/11/2023, escussione testimoni e Testimone_1
Testimone_2
- udienza del 12/03/2024, escussione testimoni , Testimone_3
e , acquisizione perizia della CTU dott.ssa Tes_4 Testimone_5
Per_1
- udienza del 21/05/2024, esame imputato, discussione e decisione.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio, fase istruttoria e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
3 Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
E' noto, altresì, che in seguito all'abolizione delle tariffe professionali la quantificazione del compenso spettante al difensore anche in fase di liquidazione giudiziale è regolata dal sistema dei c.d. parametri introdotto con D.M. n. 140/2012 e poi parzialmente modificato con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022 (quest'ultimo applicabile alla fattispecie ratione temporis).
La nuova normativa correla il compenso del difensore per il giudizio dibattimentale all'attività svolta nell'ambito di quattro fasi omnicomprensive (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria e fase decisoria), in rapporto all'organo giudicante, con indicazione di un parametro c.d. medio di ordinario riferimento e la previsione di un meccanismo di aumenti o riduzioni rispettivamente sino al 50% in relazione alle diverse fasi (art. 12 “…Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.” – nell'attuale
4 formulazione dell'art. 12 la locuzione di regola è stata soppressa e le percentuali di riduzioni ed aumenti sono state unificate nel 50%).
Il c.d. parametro medio ha natura meramente orientativa per il giudice il quale, per un verso, non è vincolato al suo rispetto ben potendo liberamente determinare il compenso nell'ambito delle oscillazioni indicate dal D.M. e, per altro verso, è esentato da una specifica motivazione laddove applichi il parametro medio o non si discosti sensibilmente da esso.
La Suprema Corte al riguardo ha, anche di recente, confermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma
2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. n. 20183 del 31/07/2018).
Sulla base dei predetti principi – per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio – nella liquidazione del compenso con il beneficio del c.d. gratuito patrocinio il giudice non può attribuire un aumento ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014 sul parametro medio poiché ciò determinerebbe il superamento della soglia di cui all'art. 82
TU spese di giustizia;
inoltre, il parametro medio del gratuito patrocinio deve ritenersi identificato nella media ponderata tra il “parametro medio” (che costituisce il massimo) ed il “parametro minimo” (che costituisce il minimo) sicchè proprio con riferimento a questa misura ponderata deve essere applicato il criterio della non necessità di specifica motivazione in caso di discostamento non significativo.
Ciò posto, nel caso in esame il Collegio penale proprio in applicazione dei predetti criteri ha riconosciuto al difensore dell'imputato il compenso senza disporre l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014.
La pretesa di aumento articolata in questa sede oppositiva è infondata.
Per altro verso, il Collegio ha riconosciuto al difensore il compenso prossimo ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022.
L'esame degli atti di causa, dell'attività processuale espletata dal difensore (5 udienze, delle quali tre con escussione testi), delle questioni giuridiche trattate (per come riportate anche nella sentenza e che hanno condotto all'assoluzione dell'imputato) non giustificano nel caso in esame la valutazione ai minimi del compenso, risultando più
5 adeguata al pregio ordinario dell'attività il riconoscimento del compenso c.d. medio ponderato.
Pertanto, per la fase dibattimentale il compenso deve essere così rimodulato:
- fase di studio € 354,75,
- fase istruttoria 1.063,50,
- fase decisoria € 1.063,50,
Il compenso complessivo per l'attività dibattimentale su indicata è di € 3.048,75, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR
115/2002 così risultando conclusivamente di € 2.032,50.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, al minimo dei parametri (per la semplicità in fatto e diritto del motivo accolto e per la presenza di un motivo rigettato).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in composizione monocratica in data 14/02/2025 (poi emendato da un errore materiale con decreto del 25/02/2025) liquida in favore dell'avvocato Davide Vigna, quale compenso per l'attività svolta nella fase dibattimentale di primo grado in difesa del sig. , imputato nell'ambito Parte_1 del procedimento penale n. 2086/2020 R.G.N.R. e n. 386/2023 R.G.T., l'importo complessivo di € 2.032,50, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Davide Vigna Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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