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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI Sezione Distaccata di Sassari SEZIONE CIVILE La Corte composta dai Magistrati
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 267/2025 promossa da:
, rappresentate e difese dall'Avv. ALICICCO DANIELE Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. FIORI FRANCESCA Parte_3
APPELLANTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIACCALUGA LUCA Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per , e : “si insiste sui motivi indicati negli atti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello. Si insiste sulla richiesta di rinnovo dell'attività istruttoria e, in particolare, sull'audizione del dott. e del teste . Per_1 Testimone_1
Per : “conferma della sentenza”. Controparte_1
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 102/25 del 12.3.2025, il GUP presso il Tribunale di Sassari, a seguito di rito abbreviato, assolveva dai reati a lui ascritti1 per non aver commesso il Controparte_1 fatto. Questa la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure sulla base del fascicolo del P.M. In data 25.7.2022 alle ore 19:40 all'interno del capannone della raccolta e smistamento della plastica dello stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti gestito dalla Gesam s.r.l., sito in Sassari in Z.I. Truncu Reale era stato rinvenuto il cadavere del dipendente , il quale non si Persona_2 trovava dalla fine del turno di quel giorno (ore 14:00) e la cui autovettura era stata lasciata sul luogo di lavoro. Il capannone era di pianta rettangolare e di superficie complessiva a m² 4.034,00, costituito da tre locali: 1) il c.d. bocca impianto, sito al piano terra e nel quale vi era il macchinario denominato
“apri sacco” collegato ad un nastro trasportatore che conduceva i rifiuti di plastica al piano superiore e nel quale veniva utilizzato per la movimentazione dei materiali un mezzo leggero denominato “merlo”;
2) il settore pressa, sito allo stesso piano del “bocca impianto” e con lo stesso comunicante, nel quale venivano pressati i rifiuti plastici e nel quale veniva utilizzato un muletto;
3) il settore della cernita, sito al piano superiore nel quale venivano lavorati i materiali plastici. La procedura di smaltimento era la seguente: gli automezzi, dopo essere entrati attraverso il cancello carraio del capannone, scaricavano i sacchi di rifiuti nel piazzale sito all'interno del
“bocca impianto”. Dopo aver separato eventuali rifiuti non processabili, i sacchi di plastica, mediante l'utilizzo del “merlo”, venivano collocati nel macchinario “apri sacco”, il quale apriva e svuotava i sacchi, il cui contenuto veniva poi condotto attraverso un nastro trasportatore al piano superiore per le ulteriori fasi della lavorazione da effettuarsi nella cabina di cernita. Tale locale cernita era costituito da un ambiente chiuso e climatizzato nel quale vi erano dei nastri trasportatori ai cui lati operavano gli addetti del settore e dal quale era parzialmente pagina 2 di 10 visibile il sottostante “bocca impianto”. Il settore cernita era raggiungibile tramite una scala visibile dall'ingresso del capannone e da un'altra scala collocata a fianco alla pressa (v. annotazione dello SPRESAL, carte 39 e ss). Il cadavere di , con gli abiti di lavoro ancora addosso e il cellulare in tasca, era stato Per_2 rinvenuto dal dipendente all'interno della “bocca impianto” nascosto fra i sacchi Testimone_2 di plastica accatastati sulla parte destra del capannone guardando dall'esterno. Alla sinistra del capannone vi era il “merlo”, alla destra del “merlo” l'apri sacco, e alla destra dell'apri sacco una porzione di pavimento libera da rifiuti e il cumulo di sacchetti di plastica.
Veniva sentito nell'immediatezza il dipendente che si occupava di smistare la plastica Tes_2 nella cabina di cernita e che dichiarava di aver ricevuto una chiamata alle ore 18:50 dal collega in cui veniva avvertito della scomparsa di e affermava di averlo visto per Controparte_2 Per_3
l'ultima volta intorno alle ore 11:30 in cabina di cernita. Dichiarava di essere tornato sul luogo di lavoro per cercarlo e di averlo trovato nel capannone “mi sono accorto che dalle buste sbucavano dei guanti identici a quelli che usiamo a lavoro;
avvicinandomi, mi sono reso conto che c'era . Aveva il volto coperto da qualche sacco di immondizia, sul corpo ne aveva Per_3 due”.
In data 25.7.2022 l'ultimo conferimento di rifiuti nel “bocca impianto” del capannone platica era stato effettuato da , il quale aveva fatto accesso all'impianto alle ore 13:05 Persona_4
e se ne era andato alle ore 13:24. Alle ore 13:20 l'impianto si era fermato per le attività di pulizia.
Il dipendente , sentito a s.i.t. in data 8.8.2022, riferiva che alle ore 13:30 del Controparte_3
25.7.2025, mentre stava spazzando il “bocca impianto”, era entrato all'interno Persona_2 dell'apri sacco per effettuare le pulizie ed il si era spostato a bordo del “merlo” per caricare CP_1 il vetro in un'altra zona dell'impianto, anche se non lo aveva visto partire trovandosi all'interno dell'apri sacco. Dichiarava che alle ore 13:50 era uscito dall'apri sacco ed aveva visto la scopa utilizzata dal appoggiata alla parete dell'apri sacco e il pavimento pulito, mentre non Per_2 aveva visto il . Per_2
Il dipendente , sentito a s.i.t. in data 13.10.2022, riferiva che, intorno alle ore Persona_5
13:30 del 25.7.2022, si era spostato dal settore cernita al piano terra per dare una mano nell'attività di pulizia del piazzale interno. In quel frangente erano già presenti sul posto i colleghi e . Parte_5 Parte_6
Il dipendente sentito a s.i.t. in data 10.8.2022, riferiva di aver inviato un messaggio Persona_6
WhatsApp a alle ore 15:10 del 25.7.2022 e che tale messaggio risultava essere Persona_2 stato ricevuto dal destinatario alle ore 18:55, come se prima di tale momento il cellulare della vittima non avesse ricezione.
pagina 3 di 10 La dipendente , sentita a s.i.t. in data 10.8.2022, dichiarava che all'interno CP_4 dell'impianto venivano utilizzati anche camion, altri muletti ed altri “merli” e tali mezzi si spostavano spesso da un settore all'altro secondo necessità. Il giorno dei fatti, oltre il mezzo meccanico “merlo” utilizzato dall'imputato vi era un muletto che veniva utilizzato da
[...]
e Pt_7 Testimone_1
L'ultimo mezzo che aveva fatto ingresso all'interno del capannone della plastica, nei pressi del luogo in cui era stato trovato il cadavere di , era quello condotto da Per_2 Persona_4 della ditta Ambiente Italia, uscito dall'impianto alle ore 13:24. Alle ore 15:30 del 27.7.2022, il dott. , consulente tecnico del P.M., aveva Persona_7 cominciato il riscontro diagnostico sul cadavere al fine di precisare la causa di morte. In data 2.8.2022 procedeva all'accertamento medico legale sulle cause del decesso della vittima. In data 6.8.2022, nella giornata in cui la P.G. avrebbe dovuto svolgere attività investigative presso l'impianto Gesam, lo stesso era stato interessato da un incendio di origine dolosa.
La polizia giudiziaria aveva, dunque, seguito due ipotesi investigative:
1) la prima era relativa all'omicidio colposo del , che sarebbe stato investito intorno Per_2 alle ore 13:30 dal (odierno imputato), il quale, chiamato ad effettuare un carico CP_1 presso il settore vetro, a causa della fretta dovuta all'approssimarsi della fine del turno e all'abitudine di guidare il “merlo” a velocità elevate, nella manovra di retromarcia per uscire dal “bocca impianto” del capannone della plastica, avrebbe girato verso destra e investito il che, in quel frangente, era intento a pulire l'area. Accortosi Per_2 dell'accaduto, avrebbe prima tentato delle manovre di rianimazione e, non essendo stato visto da nessuno, avrebbe poi nascosto il corpo nel cumulo di sacchi di plastica presenti alla destra del “bocca impianto”;
2) la seconda era relativa all'omicidio volontario del posto in essere da , Per_2 CP_5 collega con cui il aveva avuto una discussione. Per_2
Alla luce di tali elementi probatori, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione sia con riferimento all'incendio doloso sia al reato di cui all'art. 589 c.p. ascritto a e a al reato CP_1 di cui all'art. 575 c.p. ascritto a d al reato di cui all'art. 412 c.p. ascritto ad entrambi. A seguito della opposizione delle persone offese, il GIP aveva disposto l'archiviazione in relazione a tutti i reati tranne che per i reati di cui agli artt. 589 e 412 c.p. ascritti all'odierno imputato, per cui aveva disposto l'imputazione coatta. Il Pubblico Ministero aveva, pertanto, chiesto il rinvio a giudizio del CP_1
Il primo Giudice riteneva che la tesi per cui l'imputato avesse investito il e occultato il suo Per_2 cadavere appariva una mera ipotesi investigativa, sfornita di solide basi probatorie, in quanto non vi era alcun testimone oculare del fatto né vi era prova certa sul luogo, sul tempo né sulle cause di morte della vittima. Pertanto, assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto.
*** Avverso tale sentenza hanno proposto appello le parti civili, censurando la decisione del Giudice per i seguenti motivi:
pagina 4 di 10 - erronea valutazione sull'orario e sulla causa del decesso;
- contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai sommari informatori e dal teste
- mancata valutazione di prove a carico dell'imputato. Pertanto, previa rinnovazione delle prove testimoniali del Dott. e di Persona_7 [...]
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, hanno chiesto: Tes_1
1) affermare la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui Controparte_1 ascritti;
2) condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno concluso come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e la sentenza di primo grado dev'essere integralmente confermata. Deve affermarsi che, in punto di fatto e di responsabilità, la ricostruzione e le argomentazioni logico-giuridiche del primo Giudice meritano integrale conferma e resistono alle critiche espresse dagli appellanti.
1. Sull'orario del decesso e sulla causa di morte di Persona_2
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione da parte del Giudice sull'orario e sulla causa della morte della vittima, travisando quanto detto dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, il dott. . Persona_7
Tale motivo di appello deve essere rigettato. Nella relazione tecnica medico legale, p. 21, si legge che “per quanto concerne l'epoca della morte, si fa presente che il corpo, rinvenuto senza vita dai colleghi nel capannone dei rifiuti plastici alle h 19:40 del 25/07/2022, perveniva all'osservazione del sottoscritto per la prima volta il 27/07/2022, dopo due giorni di esposizione alle elevate temperature estive, già con importanti fenomeni putrefattivi (stadio cromatico-enfisematoso, con iniziale epidermolisi). All'osservazione delle fotografie del sopralluogo del 25/07/22, è possibile apprezzare cornee lucenti, ipostasi diffuse rosso-violacee in sede dorsale, improntabili alla digito-pressione; stomaco vuoto. Questi segni sono indicativi di un decesso avvenuto non oltre le 6 ore, data l'improntabilità delle ipostasi, quindi intorno alle h 13:40 e dunque immediatamente dopo che lo stesso era avvistato in vita (h 13:20-13:30)”. All'udienza del 12.2.2025, il dott. veniva sentito per chiarire l'aspetto relativo alla Per_1 collocazione dell'orario di morte di . In tale occasione, il consulente spiegava che Persona_2
“le ipostasi hanno un tempo di formazione ed un tempo di fissità dopo le quali non sono più improntabili. Il tempo di formazione, come dicevo, è dalle due alle tre ore, dalle due alle tre ore iniziano a formarsi, sono tenui, poco visibili e migrabili. Dalle tre alle sei ore sono ancora improntabili […] dopo le sei ore, in linea di massima, considerate le variabilità individuali e ambientali, perché ci possono essere delle variabili, ma non ci discostiamo di tanto, non sono più improntabili”. Da tali risultanze probatorie emerge che il consulente aveva preso in considerazione le fotografie effettuate dalla Polizia Scientifica il giorno della morte del per poter individuare l'orario del Per_2
pagina 5 di 10 decesso, ma aveva erroneamente considerato che queste fossero state scattate alle ore 19:40 (orario, invece, del rinvenimento del cadavere). Risulta, invece, che la Polizia Scientifica aveva cominciato il sopralluogo intorno alle ore 21:30, pertanto le fotografie erano state scattate presumibilmente intorno a tale orario. Dalla relazione medica emerge anche che le ipostasi presenti nel corpo della vittima non erano più improntabili, ne consegue che la morte del era avvenuta “non oltre le 6 ore” rispetto a Per_2 tali fotografie. Contrariamente a quanto dichiarato dagli appellanti quanto all'orario del decesso, appare corretta la fascia oraria dalle 15:30 in poi in cui il Giudice collocava la morte del , secondo i Per_2 criteri del consulente e comunque “non oltre le sei ore” dalle fotografie scattate dalla Polizia Scientifica (ore 21:30), ed in ogni caso, riteneva non vi fosse alcuna certezza in merito al momento esatto della morte della vittima. Infatti, anche collocato il decesso intorno alle ore 13:40, come indicato dagli appellanti, la circostanza non sarebbe sufficiente per affermare la responsabilità del non essendo stato CP_1 in alcun modo possibile ricostruire la dinamica del sinistro e gli elementi costitutivi del reato colposo contestato per le ragioni in seguito descritte. Per tali motivi, non si ritiene necessaria una nuova audizione del dott. , che già precisava i Per_1 criteri utilizzati per la sua relazione nonché il range orario del decesso all'udienza del 12.2.2025. Anche la seconda censura relativa alla causa del decesso e alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese a s.i.t. da , che aveva trovato il corpo senza vita del , è Testimone_2 Per_2 priva di pregio. Nelle dichiarazioni rese a s.i.t. nel 26.9.2022 da si legge, infatti, che “inizialmente si è Tes_2 pensato che avesse avuto un malore e che nel cadere fosse stato ricoperto dai sacchi, col passare del tempo tale condizione mi è apparsa irrazionale poiché il corpo era appoggiato al pavimento libero da immondezza e che i sacchi dei rifiuti erano appoggiati tanto per ricoprire il corpo”. In proposito osserva questa Corte che tale valutazione proveniente da un collega del , Per_2 privo di competenze specifiche in ordine alla causa e alle modalità del decesso esaminate, invece, dal consulente tecnico, non appare sufficiente a smentire quanto affermato dal Per_1 nella relazione medico legale. Pertanto, appare corretto il ragionamento del Giudice secondo cui la causa della morte non poteva ritenersi certa, in quanto il consulente aveva ipotizzato sia un investimento da parte di un mezzo meccanico sia una caduta da un'altezza pari o superiore a 10 metri su una superficie non piana, come da un macchinario. Ipotesi alternative entrambe valide, ma non sufficientemente dimostrate. In ogni caso, correttamente il Giudice riteneva che, anche ritenendo provata quale causa di morte quella dell'investimento da parte di un mezzo, non vi era prova certa che si trattasse del
“merlo” condotto dall'imputato, in quanto le varie zone dell'impianto, dove risultava che il Per_2 si spostava spesso a causa delle sue mansioni, e persino nello stesso piano terra del capannone pagina 6 di 10 plastica, vi erano altri mezzi leggeri con cui poteva essere investita la vittima, come il muletto utilizzato dai dipendenti e Parte_7 Testimone_1
Le censure formulate dalle parti civili non possono, quindi, trovare accoglimento.
2. Sulle dichiarazioni del teste e dei sommari informatori Con il secondo motivo di appello, gli appellanti si sono altresì doluti della erronea valutazione delle dichiarazioni del teste degli altri sommari informatori. Anche tale doglianza non merita pregio per le ragioni dappresso.
2.1. Sulle chiavi del mezzo meccanico “merlo” Quanto alla contradditoria dichiarazione del teste i non aver mai usato il “merlo” e di averlo visto un paio di volte, ma di sapere che le chiavi di accensione erano sempre lasciate all'interno del mezzo, con possibilità di utilizzo da parte di tutti, si osserva che, durante la sua deposizione all'udienza del 12.2.2025, egli dichiarava di sapere che la chiave veniva lasciata inserita all'interno del mezzo “perché lo usavano anche poi magari altra gente, dopo le due che andavamo via noi”. Osserva questa Corte che nessuna contraddizione sussiste nelle dichiarazioni del che, in quanto dipendente della azienda Gesam, pur non usando personalmente il mezzo, tuttavia, conosceva il modus operandi di chi lavorava nel suo stesso turno e sapeva come lavoravano i colleghi con cui egli era a stretto contatto, autorizzati ad utilizzare il mezzo meccanico (compreso il . CP_1
2.2. Sulla visibilità del punto di rinvenimento del cadavere Relativamente alla visibilità del luogo in cui si trovava il cadavere del al momento del suo Per_2 rinvenimento dal punto in cui venivano effettuate le pulizie dai dipendenti , e Per_5 Pt_5 enivano rese le seguenti dichiarazioni a s.i.t.: Pt_6
1) il dipendente dichiarava che “alle ore 13:20 si sono staccati i Persona_5 macchinari al fine di poter effettuare le pulizie e manutenzione dei macchinari. La mia mansione, come ogni giorno, è stata quella della pulizia della calamita dell'alluminio. Per effettuare tale operazione mi reco al piano superiore alla cernita in cui è presente un macchinario che separa il ferro dalla plastica e altro materiale di scarto. In tale luogo ho la visuale sul vaglio rotante, il balistico e tutti i macchinari selettori dei vari tipi di plastica. Inoltre, anche se parzialmente nascosto dai vari nastri trasportatori, è visibile il “bocca impianto” e il cumulo di plastica in cui è stato trovato . Ricordo di non aver Persona_8 guardato in quella direzione poiché impegnato nelle pulizie e alla manutenzione dei macchinari […]. Presumo quindi che fossero le 13:30 circa” (dichiarazioni s.i.t del 13.10.2022, all. 13, p. 1564); 2) il dipendente dichiarava che “il giorno, verso le ore 13:30 mi sono Parte_6 recato negli spogliatoi del settore plastica […]. Sono uscito dagli spogliatoi per recarmi presso la mia postazione di lavoro per ultimare le operazioni di pulizia, di preciso ho pulito la zona del vaglio cioè quella situata oltre la pressa, ricordo che nel recarmi nella mia zona di lavoro ho incontrato che, scendendo le scale in ferro, Persona_5
pagina 7 di 10 proveniva dalla cabina di cernita, si stava recando negli spogliatoi, quindi gli ho detto che avevo appena incontrato che mangiava, lui ha deciso di non andare negli CP_5 spogliatoi e si è unito a me per ultimare le pulizie nel mio settore, ricordo che eravamo noi due e (dichiarazioni s.i.t. del 17.10.2022, all. 15, p. 1569); Parte_5
3) il dipendente dichiarava che “alle ore 13:10 è stato bloccato il bocca Parte_5 impianto e dopo circa 10 minuti si sono bloccati anche i nastri che trasportano la plastica nel settore cernita. Una volta bloccati i nastri mi sono recato nel piazzale sottostante, esattamente tra le scale che collegano il piazzale interno fino al lato opposto al bocca impianto per effettuare le pulizie generali. Nel piazzale con me erano presenti Parte_6
un altro collega, ma non ricordo chi fosse. Scendendo le scale che collegano
[...] il settore cernita al piano inferiore, intorno alle ore 13:30 ricordo di aver dato uno sguardo al bocca impianto notando la presenza di che stava spazzando e Persona_8 Per_9 il quale non ricordo cosa stesse facendo. È stato l'unico e ultimo momento in cui ho visto
. Premetto che nel luogo in cui faccio le pulizie è visibile il corridoio che Persona_8 porta al bocca impianto ma non ho fatto caso se in quel mentre era presente il merlo al lavoro o se fosse successo qualcosa di anomalo. […]. Alle ore 14:05/14:10, percorrendo il corridoio che separa il bocca impianto ed il muro del capannone, mi sono recato presso gli uffici per apporre la firma di uscita. Nel tragitto non ho notato nulla di anomalo. Ricordo che una volta uscito dal capannone per dirigermi presso gli uffici ho notato il , alla Pt_4 cui guida vi era il , che lavorava sul vetro” (dichiarazioni s.i.t. del 11.10.2022, CP_1 all. 31, p. 1619-1620). Contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, osserva questa Corte che nessuna contraddizione sussiste tra tali dichiarazioni esaminate, in quanto i dipendenti Pt_5 Per_5
e iferivano concordemente che il luogo del rinvenimento era visibile dal posto in cui Pt_6 essi lavoravano. Infatti, anche se elle dichiarazioni rese a s.i.t. il 23.9.2022 dichiarava che “dall'ingresso Pt_5 degli spogliatoi non è visibile il bocca impianto in quanto vi sono i macchinari e la pressa che ne impediscono la visuale” egli stesso chiariva nelle successive dichiarazioni dell'ottobre 2022 che
“che nel luogo in cui faccio le pulizie è visibile il corridoio che porta al bocca impianto” concordemente a quanto affermato dal e dal Per_5 Pt_6
2.3. Sulle dichiarazioni del relativamente alla presenza del Persona_4 nel settore plastica Gli appellanti hanno altresì evidenziato il contrasto fra le dichiarazioni del e quelle rese dal in merito alla presenza di quest'ultimo intorno alle ore 13:04-13:25 presso il Per_4 capannone plastica. Sul punto, il , impiegato della società dichiarava che Persona_4 Controparte_6
“dopo essere entrato ed aver effettuato la pesa in Gesam mi sono recato al punto di scarico della plastica. La manovra di ingresso nel capannone è avvenuta come sempre in retromarcia, ma non ricordo chi tra i dipendenti di Gesam mi abbia fatto cenno di entrare. […] Le operazioni di manovra e di scarico il 25/07/2022, considerato il formulario che mi viene mostrato, sono durate
pagina 8 di 10 complessivamente circa 10 minuti […]. Seppure non ricordo chi mi abbia fatto entrare dentro il capannone, ricordo bene che durante le operazioni di scarico intorno a me non vi era nessuno, infatti dal mio ingresso in Gesam alla mia uscita sono passati poco meno di 20 minuti […].” Inoltre, affermava che il mezzo in questione era dotato di GPS (dichiarazioni s.i.t. del 10.8.2022, all. 8, p. 1551-1552). Il dipendente ffermava che “l'ultimo camion che abbiam fatto il giorno è latte e lattine, della Ambiente Italia, che arrivava da Sassari”, ma non ricordava chi fosse (cfr. Per_4 testimonianza udienza del 12.2.2025, p. 53). Pertanto, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, il non negava la presenza del sul posto, al contrario, non lo ricordava, affermando solamente la presenza in loco Per_4 del camion della ditta Ambiente Italia. Ne consegue che correttamente il Giudice riteneva le dichiarazioni del teste precise e concordanti con quelle degli altri sommari informatori.
3. Sulle ulteriori prove a carico dell'imputato Gli appellanti si sono altresì doluti, con l'ultimo motivo di appello, della mancata valutazione di ulteriori prove a carico dell'imputato. A loro dire, il avrebbe reso dichiarazioni contrastanti CP_1 al fine di collocarsi fuori dal capannone alle 13:30, smentite poi dalle dichiarazioni del teste e aveva effettuato undici chiamate al cellulare del tra le 17:00 e le 17:43, prima di venire a Per_2 conoscenza della morte del collega, nel tentativo di rinvenire il cellulare del collega. Inoltre, secondo gli appellanti, il avrebbe tolto la scheda SIM dal suo cellulare nel momento del CP_1 sequestro dei cellulari e sarebbe andato via dall'impianto dopo le ore 14:00, in contrasto con l'orario di fine turno dichiarato. Anche tale ultima doglianza non merita pregio. Durante l'interrogatorio condotto dal P.M. l'imputato dichiarava che il giorno 25.7.2022 egli CP_1 era l'unico soggetto autorizzato all'uso del “merlo” e che intorno alle ore 13:30 si era diretto verso il settore vetro a bordo di tale mezzo, in retromarcia e virando verso destra e di aver visto, dopo aver effettuato tale manovra, il in terra. Dichiarava, inoltre, che il ra Parte_8 all'interno del macchinario “apri sacco” e di essere tornato presso il settore plastica intorno alle ore 14:05. Il dipendente dichiarava a s.i.t. in data 10.8.2022 che “posso riferire con Persona_10 certezza che, quando alle ore 13:30 mi sono affacciato al vaglio per guardare giù e cercare
, non ho scorto nessuno, non c'era e neppure non era presente in Per_3 Per_3 Per_9 quello spazio neppure il merlo né che solitamente lo guida. Alle ore 14:00, mentre CP_1 andavo via, ricordo di aver notato che il merlo era parcheggiato sul lato destro della macchina aprisacchi, ricordo anche che, io e pochi altri operai, abbiamo percorso quel tratto che costeggia la pila delle buste di plastica che ancora devono essere smistate e che nessuno di noi ha notato la presenza di a terra”. Per_3
Anche il dipendente confermava la presenza del presso il settore vetro intorno alle Pt_5 CP_1 ore 14:05/14:10 (cfr. dichiarazioni s.i.t. del 11.10.2022, all. 31, p. 1620).
pagina 9 di 10 Il teste ffermava che nel momento in cui effettuava lo scarico dei rifiuti, il Per_4 CP_1 doveva stare presso il nastro trasportatore che porta alla cernita per buttare le lattine all'interno (dunque presso il settore plastica). Da tali risultanze probatorie può ritenersi provata la presenza del presso il settore vetro CP_1
(dichiarazione , o comunque l'assenza dello stesso dal settore dello smaltimento della Pt_5 plastica (dichiarazione ) nell'arco orario dalle 13:30 alle 14:05, come dichiarato in Per_10 modo preciso dal stesso. CP_1
Trattasi di dichiarazioni non contrastanti tra loro, in quanto ben appare possibile che il non avesse udito l'ordine (impartito tramite walkie talkie) all'imputato di recarsi presso il settore vetro, in quanto in quel momento egli si trovava all'interno dell'“apri sacco” per pulirlo e non riusciva a sentire ciò che accadeva all'esterno a causa del rumore provocato dal macchinario. Né appare in contrasto con quanto dichiarato dalla segretaria , la quale precisava CP_4 che i dipendenti segnavano le ore 14:00 come orario di fine lavoro solo perché l'azienda non retribuiva gli straordinari: infatti, il si trovava ancora presso l'impianto quantomeno intorno CP_1 alle 14:05. Alle stesse conclusioni si giunge anche considerando il fatto che il aveva effettuato undici CP_1 chiamate verso il telefono del con la finalità, secondo la tesi degli appellanti, di rinvenire il Per_2 suo cellulare e avrebbe tolto la sua scheda SIM nel momento in cui la polizia aveva provveduto al sequestro dei cellulari. In proposito, le circostanze, sfornite di ulteriori elementi, appaiono solo elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza, come anche l'affermazione sulla imprudenza dell'imputato nel guidare il mezzo “merlo”. La richiesta degli appellanti di nuova audizione del teste già sentito in primo Testimone_1 grado per l'utilizzo del “merlo”, deve essere, pertanto, rigettata.
In conclusione, si concorda pienamente con la valutazione del primo Giudice che affermava che, anche ove si ritenesse che il avesse provocato la morte mediante investimento ed CP_1 occultato il cadavere del , non è stato in alcun modo possibile ricostruire la dinamica del Per_2 sinistro, non potendosi ritenere provati gli elementi costitutivi del reato di omicidio colposo. Ne consegue la assoluzione di per assenza di elementi sufficienti per Controparte_1 pervenire ad una affermazione di penale responsabilità. Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado con condanna degli appellanti , e al pagamento in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 573 e 605 c.p.p., rigetta gli appelli, conferma la sentenza di primo grado e condanna
, e al pagamento in solido delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 Parte_3 presente giudizio. Motivazione nei termini di legge. Sassari, il 23.10.2025 Il Presidente - est.
Dott.ssa MA NI
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Capo A) del delitto di cui all'art. 589 co. 2 c.p. perché, quale dipendente della società Gesam S.r.l. abilitato alla guida del mezzo meccanico su ruote marca “ ”, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché inosservanza Pt_4 delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all'interno dell'impianto gestito dalla Gesam S.r.l. di trattamento della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani non pericolosi in cui lavorava cagionava la morte del proprio collega di lavoro;
alla guida del mezzo meccanico predetto, infatti, nel capannone dell'impianto adibito Persona_2 allo smistamento della plastica, non avvedendosi della presenza di lo tamponava, determinando con l'urto Persona_2 una violenta compressione del tronco del con una struttura smussa, rigida e ad elevata resistenza, cagionandone in Pt_2 tal modo il decesso per “shock traumatico acuto da grave traumatismo somatico per tamponamento”. Commesso in Sassari, il 25 luglio 2022. Capo B) del delitto di cui all'art. 412 c.p. nel capannone descritto al capo A, occultava il cadavere di Persona_2 dopo averne cagionato la morte, nascondendolo sotto sacchi contenenti materiale prevalentemente plastico. Commesso in Sassari, il 25 luglio 2022.
Dott.ssa MA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 267/2025 promossa da:
, rappresentate e difese dall'Avv. ALICICCO DANIELE Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. FIORI FRANCESCA Parte_3
APPELLANTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIACCALUGA LUCA Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per , e : “si insiste sui motivi indicati negli atti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello. Si insiste sulla richiesta di rinnovo dell'attività istruttoria e, in particolare, sull'audizione del dott. e del teste . Per_1 Testimone_1
Per : “conferma della sentenza”. Controparte_1
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 102/25 del 12.3.2025, il GUP presso il Tribunale di Sassari, a seguito di rito abbreviato, assolveva dai reati a lui ascritti1 per non aver commesso il Controparte_1 fatto. Questa la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure sulla base del fascicolo del P.M. In data 25.7.2022 alle ore 19:40 all'interno del capannone della raccolta e smistamento della plastica dello stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti gestito dalla Gesam s.r.l., sito in Sassari in Z.I. Truncu Reale era stato rinvenuto il cadavere del dipendente , il quale non si Persona_2 trovava dalla fine del turno di quel giorno (ore 14:00) e la cui autovettura era stata lasciata sul luogo di lavoro. Il capannone era di pianta rettangolare e di superficie complessiva a m² 4.034,00, costituito da tre locali: 1) il c.d. bocca impianto, sito al piano terra e nel quale vi era il macchinario denominato
“apri sacco” collegato ad un nastro trasportatore che conduceva i rifiuti di plastica al piano superiore e nel quale veniva utilizzato per la movimentazione dei materiali un mezzo leggero denominato “merlo”;
2) il settore pressa, sito allo stesso piano del “bocca impianto” e con lo stesso comunicante, nel quale venivano pressati i rifiuti plastici e nel quale veniva utilizzato un muletto;
3) il settore della cernita, sito al piano superiore nel quale venivano lavorati i materiali plastici. La procedura di smaltimento era la seguente: gli automezzi, dopo essere entrati attraverso il cancello carraio del capannone, scaricavano i sacchi di rifiuti nel piazzale sito all'interno del
“bocca impianto”. Dopo aver separato eventuali rifiuti non processabili, i sacchi di plastica, mediante l'utilizzo del “merlo”, venivano collocati nel macchinario “apri sacco”, il quale apriva e svuotava i sacchi, il cui contenuto veniva poi condotto attraverso un nastro trasportatore al piano superiore per le ulteriori fasi della lavorazione da effettuarsi nella cabina di cernita. Tale locale cernita era costituito da un ambiente chiuso e climatizzato nel quale vi erano dei nastri trasportatori ai cui lati operavano gli addetti del settore e dal quale era parzialmente pagina 2 di 10 visibile il sottostante “bocca impianto”. Il settore cernita era raggiungibile tramite una scala visibile dall'ingresso del capannone e da un'altra scala collocata a fianco alla pressa (v. annotazione dello SPRESAL, carte 39 e ss). Il cadavere di , con gli abiti di lavoro ancora addosso e il cellulare in tasca, era stato Per_2 rinvenuto dal dipendente all'interno della “bocca impianto” nascosto fra i sacchi Testimone_2 di plastica accatastati sulla parte destra del capannone guardando dall'esterno. Alla sinistra del capannone vi era il “merlo”, alla destra del “merlo” l'apri sacco, e alla destra dell'apri sacco una porzione di pavimento libera da rifiuti e il cumulo di sacchetti di plastica.
Veniva sentito nell'immediatezza il dipendente che si occupava di smistare la plastica Tes_2 nella cabina di cernita e che dichiarava di aver ricevuto una chiamata alle ore 18:50 dal collega in cui veniva avvertito della scomparsa di e affermava di averlo visto per Controparte_2 Per_3
l'ultima volta intorno alle ore 11:30 in cabina di cernita. Dichiarava di essere tornato sul luogo di lavoro per cercarlo e di averlo trovato nel capannone “mi sono accorto che dalle buste sbucavano dei guanti identici a quelli che usiamo a lavoro;
avvicinandomi, mi sono reso conto che c'era . Aveva il volto coperto da qualche sacco di immondizia, sul corpo ne aveva Per_3 due”.
In data 25.7.2022 l'ultimo conferimento di rifiuti nel “bocca impianto” del capannone platica era stato effettuato da , il quale aveva fatto accesso all'impianto alle ore 13:05 Persona_4
e se ne era andato alle ore 13:24. Alle ore 13:20 l'impianto si era fermato per le attività di pulizia.
Il dipendente , sentito a s.i.t. in data 8.8.2022, riferiva che alle ore 13:30 del Controparte_3
25.7.2025, mentre stava spazzando il “bocca impianto”, era entrato all'interno Persona_2 dell'apri sacco per effettuare le pulizie ed il si era spostato a bordo del “merlo” per caricare CP_1 il vetro in un'altra zona dell'impianto, anche se non lo aveva visto partire trovandosi all'interno dell'apri sacco. Dichiarava che alle ore 13:50 era uscito dall'apri sacco ed aveva visto la scopa utilizzata dal appoggiata alla parete dell'apri sacco e il pavimento pulito, mentre non Per_2 aveva visto il . Per_2
Il dipendente , sentito a s.i.t. in data 13.10.2022, riferiva che, intorno alle ore Persona_5
13:30 del 25.7.2022, si era spostato dal settore cernita al piano terra per dare una mano nell'attività di pulizia del piazzale interno. In quel frangente erano già presenti sul posto i colleghi e . Parte_5 Parte_6
Il dipendente sentito a s.i.t. in data 10.8.2022, riferiva di aver inviato un messaggio Persona_6
WhatsApp a alle ore 15:10 del 25.7.2022 e che tale messaggio risultava essere Persona_2 stato ricevuto dal destinatario alle ore 18:55, come se prima di tale momento il cellulare della vittima non avesse ricezione.
pagina 3 di 10 La dipendente , sentita a s.i.t. in data 10.8.2022, dichiarava che all'interno CP_4 dell'impianto venivano utilizzati anche camion, altri muletti ed altri “merli” e tali mezzi si spostavano spesso da un settore all'altro secondo necessità. Il giorno dei fatti, oltre il mezzo meccanico “merlo” utilizzato dall'imputato vi era un muletto che veniva utilizzato da
[...]
e Pt_7 Testimone_1
L'ultimo mezzo che aveva fatto ingresso all'interno del capannone della plastica, nei pressi del luogo in cui era stato trovato il cadavere di , era quello condotto da Per_2 Persona_4 della ditta Ambiente Italia, uscito dall'impianto alle ore 13:24. Alle ore 15:30 del 27.7.2022, il dott. , consulente tecnico del P.M., aveva Persona_7 cominciato il riscontro diagnostico sul cadavere al fine di precisare la causa di morte. In data 2.8.2022 procedeva all'accertamento medico legale sulle cause del decesso della vittima. In data 6.8.2022, nella giornata in cui la P.G. avrebbe dovuto svolgere attività investigative presso l'impianto Gesam, lo stesso era stato interessato da un incendio di origine dolosa.
La polizia giudiziaria aveva, dunque, seguito due ipotesi investigative:
1) la prima era relativa all'omicidio colposo del , che sarebbe stato investito intorno Per_2 alle ore 13:30 dal (odierno imputato), il quale, chiamato ad effettuare un carico CP_1 presso il settore vetro, a causa della fretta dovuta all'approssimarsi della fine del turno e all'abitudine di guidare il “merlo” a velocità elevate, nella manovra di retromarcia per uscire dal “bocca impianto” del capannone della plastica, avrebbe girato verso destra e investito il che, in quel frangente, era intento a pulire l'area. Accortosi Per_2 dell'accaduto, avrebbe prima tentato delle manovre di rianimazione e, non essendo stato visto da nessuno, avrebbe poi nascosto il corpo nel cumulo di sacchi di plastica presenti alla destra del “bocca impianto”;
2) la seconda era relativa all'omicidio volontario del posto in essere da , Per_2 CP_5 collega con cui il aveva avuto una discussione. Per_2
Alla luce di tali elementi probatori, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione sia con riferimento all'incendio doloso sia al reato di cui all'art. 589 c.p. ascritto a e a al reato CP_1 di cui all'art. 575 c.p. ascritto a d al reato di cui all'art. 412 c.p. ascritto ad entrambi. A seguito della opposizione delle persone offese, il GIP aveva disposto l'archiviazione in relazione a tutti i reati tranne che per i reati di cui agli artt. 589 e 412 c.p. ascritti all'odierno imputato, per cui aveva disposto l'imputazione coatta. Il Pubblico Ministero aveva, pertanto, chiesto il rinvio a giudizio del CP_1
Il primo Giudice riteneva che la tesi per cui l'imputato avesse investito il e occultato il suo Per_2 cadavere appariva una mera ipotesi investigativa, sfornita di solide basi probatorie, in quanto non vi era alcun testimone oculare del fatto né vi era prova certa sul luogo, sul tempo né sulle cause di morte della vittima. Pertanto, assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto.
*** Avverso tale sentenza hanno proposto appello le parti civili, censurando la decisione del Giudice per i seguenti motivi:
pagina 4 di 10 - erronea valutazione sull'orario e sulla causa del decesso;
- contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai sommari informatori e dal teste
- mancata valutazione di prove a carico dell'imputato. Pertanto, previa rinnovazione delle prove testimoniali del Dott. e di Persona_7 [...]
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, hanno chiesto: Tes_1
1) affermare la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui Controparte_1 ascritti;
2) condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno concluso come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e la sentenza di primo grado dev'essere integralmente confermata. Deve affermarsi che, in punto di fatto e di responsabilità, la ricostruzione e le argomentazioni logico-giuridiche del primo Giudice meritano integrale conferma e resistono alle critiche espresse dagli appellanti.
1. Sull'orario del decesso e sulla causa di morte di Persona_2
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione da parte del Giudice sull'orario e sulla causa della morte della vittima, travisando quanto detto dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, il dott. . Persona_7
Tale motivo di appello deve essere rigettato. Nella relazione tecnica medico legale, p. 21, si legge che “per quanto concerne l'epoca della morte, si fa presente che il corpo, rinvenuto senza vita dai colleghi nel capannone dei rifiuti plastici alle h 19:40 del 25/07/2022, perveniva all'osservazione del sottoscritto per la prima volta il 27/07/2022, dopo due giorni di esposizione alle elevate temperature estive, già con importanti fenomeni putrefattivi (stadio cromatico-enfisematoso, con iniziale epidermolisi). All'osservazione delle fotografie del sopralluogo del 25/07/22, è possibile apprezzare cornee lucenti, ipostasi diffuse rosso-violacee in sede dorsale, improntabili alla digito-pressione; stomaco vuoto. Questi segni sono indicativi di un decesso avvenuto non oltre le 6 ore, data l'improntabilità delle ipostasi, quindi intorno alle h 13:40 e dunque immediatamente dopo che lo stesso era avvistato in vita (h 13:20-13:30)”. All'udienza del 12.2.2025, il dott. veniva sentito per chiarire l'aspetto relativo alla Per_1 collocazione dell'orario di morte di . In tale occasione, il consulente spiegava che Persona_2
“le ipostasi hanno un tempo di formazione ed un tempo di fissità dopo le quali non sono più improntabili. Il tempo di formazione, come dicevo, è dalle due alle tre ore, dalle due alle tre ore iniziano a formarsi, sono tenui, poco visibili e migrabili. Dalle tre alle sei ore sono ancora improntabili […] dopo le sei ore, in linea di massima, considerate le variabilità individuali e ambientali, perché ci possono essere delle variabili, ma non ci discostiamo di tanto, non sono più improntabili”. Da tali risultanze probatorie emerge che il consulente aveva preso in considerazione le fotografie effettuate dalla Polizia Scientifica il giorno della morte del per poter individuare l'orario del Per_2
pagina 5 di 10 decesso, ma aveva erroneamente considerato che queste fossero state scattate alle ore 19:40 (orario, invece, del rinvenimento del cadavere). Risulta, invece, che la Polizia Scientifica aveva cominciato il sopralluogo intorno alle ore 21:30, pertanto le fotografie erano state scattate presumibilmente intorno a tale orario. Dalla relazione medica emerge anche che le ipostasi presenti nel corpo della vittima non erano più improntabili, ne consegue che la morte del era avvenuta “non oltre le 6 ore” rispetto a Per_2 tali fotografie. Contrariamente a quanto dichiarato dagli appellanti quanto all'orario del decesso, appare corretta la fascia oraria dalle 15:30 in poi in cui il Giudice collocava la morte del , secondo i Per_2 criteri del consulente e comunque “non oltre le sei ore” dalle fotografie scattate dalla Polizia Scientifica (ore 21:30), ed in ogni caso, riteneva non vi fosse alcuna certezza in merito al momento esatto della morte della vittima. Infatti, anche collocato il decesso intorno alle ore 13:40, come indicato dagli appellanti, la circostanza non sarebbe sufficiente per affermare la responsabilità del non essendo stato CP_1 in alcun modo possibile ricostruire la dinamica del sinistro e gli elementi costitutivi del reato colposo contestato per le ragioni in seguito descritte. Per tali motivi, non si ritiene necessaria una nuova audizione del dott. , che già precisava i Per_1 criteri utilizzati per la sua relazione nonché il range orario del decesso all'udienza del 12.2.2025. Anche la seconda censura relativa alla causa del decesso e alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese a s.i.t. da , che aveva trovato il corpo senza vita del , è Testimone_2 Per_2 priva di pregio. Nelle dichiarazioni rese a s.i.t. nel 26.9.2022 da si legge, infatti, che “inizialmente si è Tes_2 pensato che avesse avuto un malore e che nel cadere fosse stato ricoperto dai sacchi, col passare del tempo tale condizione mi è apparsa irrazionale poiché il corpo era appoggiato al pavimento libero da immondezza e che i sacchi dei rifiuti erano appoggiati tanto per ricoprire il corpo”. In proposito osserva questa Corte che tale valutazione proveniente da un collega del , Per_2 privo di competenze specifiche in ordine alla causa e alle modalità del decesso esaminate, invece, dal consulente tecnico, non appare sufficiente a smentire quanto affermato dal Per_1 nella relazione medico legale. Pertanto, appare corretto il ragionamento del Giudice secondo cui la causa della morte non poteva ritenersi certa, in quanto il consulente aveva ipotizzato sia un investimento da parte di un mezzo meccanico sia una caduta da un'altezza pari o superiore a 10 metri su una superficie non piana, come da un macchinario. Ipotesi alternative entrambe valide, ma non sufficientemente dimostrate. In ogni caso, correttamente il Giudice riteneva che, anche ritenendo provata quale causa di morte quella dell'investimento da parte di un mezzo, non vi era prova certa che si trattasse del
“merlo” condotto dall'imputato, in quanto le varie zone dell'impianto, dove risultava che il Per_2 si spostava spesso a causa delle sue mansioni, e persino nello stesso piano terra del capannone pagina 6 di 10 plastica, vi erano altri mezzi leggeri con cui poteva essere investita la vittima, come il muletto utilizzato dai dipendenti e Parte_7 Testimone_1
Le censure formulate dalle parti civili non possono, quindi, trovare accoglimento.
2. Sulle dichiarazioni del teste e dei sommari informatori Con il secondo motivo di appello, gli appellanti si sono altresì doluti della erronea valutazione delle dichiarazioni del teste degli altri sommari informatori. Anche tale doglianza non merita pregio per le ragioni dappresso.
2.1. Sulle chiavi del mezzo meccanico “merlo” Quanto alla contradditoria dichiarazione del teste i non aver mai usato il “merlo” e di averlo visto un paio di volte, ma di sapere che le chiavi di accensione erano sempre lasciate all'interno del mezzo, con possibilità di utilizzo da parte di tutti, si osserva che, durante la sua deposizione all'udienza del 12.2.2025, egli dichiarava di sapere che la chiave veniva lasciata inserita all'interno del mezzo “perché lo usavano anche poi magari altra gente, dopo le due che andavamo via noi”. Osserva questa Corte che nessuna contraddizione sussiste nelle dichiarazioni del che, in quanto dipendente della azienda Gesam, pur non usando personalmente il mezzo, tuttavia, conosceva il modus operandi di chi lavorava nel suo stesso turno e sapeva come lavoravano i colleghi con cui egli era a stretto contatto, autorizzati ad utilizzare il mezzo meccanico (compreso il . CP_1
2.2. Sulla visibilità del punto di rinvenimento del cadavere Relativamente alla visibilità del luogo in cui si trovava il cadavere del al momento del suo Per_2 rinvenimento dal punto in cui venivano effettuate le pulizie dai dipendenti , e Per_5 Pt_5 enivano rese le seguenti dichiarazioni a s.i.t.: Pt_6
1) il dipendente dichiarava che “alle ore 13:20 si sono staccati i Persona_5 macchinari al fine di poter effettuare le pulizie e manutenzione dei macchinari. La mia mansione, come ogni giorno, è stata quella della pulizia della calamita dell'alluminio. Per effettuare tale operazione mi reco al piano superiore alla cernita in cui è presente un macchinario che separa il ferro dalla plastica e altro materiale di scarto. In tale luogo ho la visuale sul vaglio rotante, il balistico e tutti i macchinari selettori dei vari tipi di plastica. Inoltre, anche se parzialmente nascosto dai vari nastri trasportatori, è visibile il “bocca impianto” e il cumulo di plastica in cui è stato trovato . Ricordo di non aver Persona_8 guardato in quella direzione poiché impegnato nelle pulizie e alla manutenzione dei macchinari […]. Presumo quindi che fossero le 13:30 circa” (dichiarazioni s.i.t del 13.10.2022, all. 13, p. 1564); 2) il dipendente dichiarava che “il giorno, verso le ore 13:30 mi sono Parte_6 recato negli spogliatoi del settore plastica […]. Sono uscito dagli spogliatoi per recarmi presso la mia postazione di lavoro per ultimare le operazioni di pulizia, di preciso ho pulito la zona del vaglio cioè quella situata oltre la pressa, ricordo che nel recarmi nella mia zona di lavoro ho incontrato che, scendendo le scale in ferro, Persona_5
pagina 7 di 10 proveniva dalla cabina di cernita, si stava recando negli spogliatoi, quindi gli ho detto che avevo appena incontrato che mangiava, lui ha deciso di non andare negli CP_5 spogliatoi e si è unito a me per ultimare le pulizie nel mio settore, ricordo che eravamo noi due e (dichiarazioni s.i.t. del 17.10.2022, all. 15, p. 1569); Parte_5
3) il dipendente dichiarava che “alle ore 13:10 è stato bloccato il bocca Parte_5 impianto e dopo circa 10 minuti si sono bloccati anche i nastri che trasportano la plastica nel settore cernita. Una volta bloccati i nastri mi sono recato nel piazzale sottostante, esattamente tra le scale che collegano il piazzale interno fino al lato opposto al bocca impianto per effettuare le pulizie generali. Nel piazzale con me erano presenti Parte_6
un altro collega, ma non ricordo chi fosse. Scendendo le scale che collegano
[...] il settore cernita al piano inferiore, intorno alle ore 13:30 ricordo di aver dato uno sguardo al bocca impianto notando la presenza di che stava spazzando e Persona_8 Per_9 il quale non ricordo cosa stesse facendo. È stato l'unico e ultimo momento in cui ho visto
. Premetto che nel luogo in cui faccio le pulizie è visibile il corridoio che Persona_8 porta al bocca impianto ma non ho fatto caso se in quel mentre era presente il merlo al lavoro o se fosse successo qualcosa di anomalo. […]. Alle ore 14:05/14:10, percorrendo il corridoio che separa il bocca impianto ed il muro del capannone, mi sono recato presso gli uffici per apporre la firma di uscita. Nel tragitto non ho notato nulla di anomalo. Ricordo che una volta uscito dal capannone per dirigermi presso gli uffici ho notato il , alla Pt_4 cui guida vi era il , che lavorava sul vetro” (dichiarazioni s.i.t. del 11.10.2022, CP_1 all. 31, p. 1619-1620). Contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, osserva questa Corte che nessuna contraddizione sussiste tra tali dichiarazioni esaminate, in quanto i dipendenti Pt_5 Per_5
e iferivano concordemente che il luogo del rinvenimento era visibile dal posto in cui Pt_6 essi lavoravano. Infatti, anche se elle dichiarazioni rese a s.i.t. il 23.9.2022 dichiarava che “dall'ingresso Pt_5 degli spogliatoi non è visibile il bocca impianto in quanto vi sono i macchinari e la pressa che ne impediscono la visuale” egli stesso chiariva nelle successive dichiarazioni dell'ottobre 2022 che
“che nel luogo in cui faccio le pulizie è visibile il corridoio che porta al bocca impianto” concordemente a quanto affermato dal e dal Per_5 Pt_6
2.3. Sulle dichiarazioni del relativamente alla presenza del Persona_4 nel settore plastica Gli appellanti hanno altresì evidenziato il contrasto fra le dichiarazioni del e quelle rese dal in merito alla presenza di quest'ultimo intorno alle ore 13:04-13:25 presso il Per_4 capannone plastica. Sul punto, il , impiegato della società dichiarava che Persona_4 Controparte_6
“dopo essere entrato ed aver effettuato la pesa in Gesam mi sono recato al punto di scarico della plastica. La manovra di ingresso nel capannone è avvenuta come sempre in retromarcia, ma non ricordo chi tra i dipendenti di Gesam mi abbia fatto cenno di entrare. […] Le operazioni di manovra e di scarico il 25/07/2022, considerato il formulario che mi viene mostrato, sono durate
pagina 8 di 10 complessivamente circa 10 minuti […]. Seppure non ricordo chi mi abbia fatto entrare dentro il capannone, ricordo bene che durante le operazioni di scarico intorno a me non vi era nessuno, infatti dal mio ingresso in Gesam alla mia uscita sono passati poco meno di 20 minuti […].” Inoltre, affermava che il mezzo in questione era dotato di GPS (dichiarazioni s.i.t. del 10.8.2022, all. 8, p. 1551-1552). Il dipendente ffermava che “l'ultimo camion che abbiam fatto il giorno è latte e lattine, della Ambiente Italia, che arrivava da Sassari”, ma non ricordava chi fosse (cfr. Per_4 testimonianza udienza del 12.2.2025, p. 53). Pertanto, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, il non negava la presenza del sul posto, al contrario, non lo ricordava, affermando solamente la presenza in loco Per_4 del camion della ditta Ambiente Italia. Ne consegue che correttamente il Giudice riteneva le dichiarazioni del teste precise e concordanti con quelle degli altri sommari informatori.
3. Sulle ulteriori prove a carico dell'imputato Gli appellanti si sono altresì doluti, con l'ultimo motivo di appello, della mancata valutazione di ulteriori prove a carico dell'imputato. A loro dire, il avrebbe reso dichiarazioni contrastanti CP_1 al fine di collocarsi fuori dal capannone alle 13:30, smentite poi dalle dichiarazioni del teste e aveva effettuato undici chiamate al cellulare del tra le 17:00 e le 17:43, prima di venire a Per_2 conoscenza della morte del collega, nel tentativo di rinvenire il cellulare del collega. Inoltre, secondo gli appellanti, il avrebbe tolto la scheda SIM dal suo cellulare nel momento del CP_1 sequestro dei cellulari e sarebbe andato via dall'impianto dopo le ore 14:00, in contrasto con l'orario di fine turno dichiarato. Anche tale ultima doglianza non merita pregio. Durante l'interrogatorio condotto dal P.M. l'imputato dichiarava che il giorno 25.7.2022 egli CP_1 era l'unico soggetto autorizzato all'uso del “merlo” e che intorno alle ore 13:30 si era diretto verso il settore vetro a bordo di tale mezzo, in retromarcia e virando verso destra e di aver visto, dopo aver effettuato tale manovra, il in terra. Dichiarava, inoltre, che il ra Parte_8 all'interno del macchinario “apri sacco” e di essere tornato presso il settore plastica intorno alle ore 14:05. Il dipendente dichiarava a s.i.t. in data 10.8.2022 che “posso riferire con Persona_10 certezza che, quando alle ore 13:30 mi sono affacciato al vaglio per guardare giù e cercare
, non ho scorto nessuno, non c'era e neppure non era presente in Per_3 Per_3 Per_9 quello spazio neppure il merlo né che solitamente lo guida. Alle ore 14:00, mentre CP_1 andavo via, ricordo di aver notato che il merlo era parcheggiato sul lato destro della macchina aprisacchi, ricordo anche che, io e pochi altri operai, abbiamo percorso quel tratto che costeggia la pila delle buste di plastica che ancora devono essere smistate e che nessuno di noi ha notato la presenza di a terra”. Per_3
Anche il dipendente confermava la presenza del presso il settore vetro intorno alle Pt_5 CP_1 ore 14:05/14:10 (cfr. dichiarazioni s.i.t. del 11.10.2022, all. 31, p. 1620).
pagina 9 di 10 Il teste ffermava che nel momento in cui effettuava lo scarico dei rifiuti, il Per_4 CP_1 doveva stare presso il nastro trasportatore che porta alla cernita per buttare le lattine all'interno (dunque presso il settore plastica). Da tali risultanze probatorie può ritenersi provata la presenza del presso il settore vetro CP_1
(dichiarazione , o comunque l'assenza dello stesso dal settore dello smaltimento della Pt_5 plastica (dichiarazione ) nell'arco orario dalle 13:30 alle 14:05, come dichiarato in Per_10 modo preciso dal stesso. CP_1
Trattasi di dichiarazioni non contrastanti tra loro, in quanto ben appare possibile che il non avesse udito l'ordine (impartito tramite walkie talkie) all'imputato di recarsi presso il settore vetro, in quanto in quel momento egli si trovava all'interno dell'“apri sacco” per pulirlo e non riusciva a sentire ciò che accadeva all'esterno a causa del rumore provocato dal macchinario. Né appare in contrasto con quanto dichiarato dalla segretaria , la quale precisava CP_4 che i dipendenti segnavano le ore 14:00 come orario di fine lavoro solo perché l'azienda non retribuiva gli straordinari: infatti, il si trovava ancora presso l'impianto quantomeno intorno CP_1 alle 14:05. Alle stesse conclusioni si giunge anche considerando il fatto che il aveva effettuato undici CP_1 chiamate verso il telefono del con la finalità, secondo la tesi degli appellanti, di rinvenire il Per_2 suo cellulare e avrebbe tolto la sua scheda SIM nel momento in cui la polizia aveva provveduto al sequestro dei cellulari. In proposito, le circostanze, sfornite di ulteriori elementi, appaiono solo elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza, come anche l'affermazione sulla imprudenza dell'imputato nel guidare il mezzo “merlo”. La richiesta degli appellanti di nuova audizione del teste già sentito in primo Testimone_1 grado per l'utilizzo del “merlo”, deve essere, pertanto, rigettata.
In conclusione, si concorda pienamente con la valutazione del primo Giudice che affermava che, anche ove si ritenesse che il avesse provocato la morte mediante investimento ed CP_1 occultato il cadavere del , non è stato in alcun modo possibile ricostruire la dinamica del Per_2 sinistro, non potendosi ritenere provati gli elementi costitutivi del reato di omicidio colposo. Ne consegue la assoluzione di per assenza di elementi sufficienti per Controparte_1 pervenire ad una affermazione di penale responsabilità. Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado con condanna degli appellanti , e al pagamento in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 573 e 605 c.p.p., rigetta gli appelli, conferma la sentenza di primo grado e condanna
, e al pagamento in solido delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 Parte_3 presente giudizio. Motivazione nei termini di legge. Sassari, il 23.10.2025 Il Presidente - est.
Dott.ssa MA NI
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Capo A) del delitto di cui all'art. 589 co. 2 c.p. perché, quale dipendente della società Gesam S.r.l. abilitato alla guida del mezzo meccanico su ruote marca “ ”, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché inosservanza Pt_4 delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all'interno dell'impianto gestito dalla Gesam S.r.l. di trattamento della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani non pericolosi in cui lavorava cagionava la morte del proprio collega di lavoro;
alla guida del mezzo meccanico predetto, infatti, nel capannone dell'impianto adibito Persona_2 allo smistamento della plastica, non avvedendosi della presenza di lo tamponava, determinando con l'urto Persona_2 una violenta compressione del tronco del con una struttura smussa, rigida e ad elevata resistenza, cagionandone in Pt_2 tal modo il decesso per “shock traumatico acuto da grave traumatismo somatico per tamponamento”. Commesso in Sassari, il 25 luglio 2022. Capo B) del delitto di cui all'art. 412 c.p. nel capannone descritto al capo A, occultava il cadavere di Persona_2 dopo averne cagionato la morte, nascondendolo sotto sacchi contenenti materiale prevalentemente plastico. Commesso in Sassari, il 25 luglio 2022.