Articolo 10 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Articolo 9Articolo 10 bis
Versione
12 gennaio 1957
Art. 10.
Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - puo', nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sulla alienazione dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 .
Entrata in vigore il 12 gennaio 1957
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