Art. 10.
Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - puo', nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sulla alienazione dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 .
Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - puo', nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sulla alienazione dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 .