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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 88 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato MADONIA Parte_1
MARCELLO
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato non costituito - All'udienza del 30/01/2025 parte appellante ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica dell'atto di appello ed, in subordine, ha concluso come in atti. Fatto e Diritto Con la sentenza n. 4072/2022 del 15.12.2022 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da con il ricorso depositato il Controparte_1
14.01.2020, condannando , rimasto contumace, al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente dell'importo di € 3.862,00, oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive scaturire dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, osservando che le allegazioni di cui al ricorso risultavano adeguatamente confermate dalla prova per testi e ritenendo corretti i conteggi prodotti dal lavoratore. Avverso questa sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 1°.02.2023, contestando la durata del rapporto e dolendosi dell'omessa verifica contabile, a mezzo disponenda CTU, della correttezza dei predetti conteggi. non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 30.01.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., il procuratore dell'appellante ha dichiarato di non essere in grado di documentare la
1 notifica del ricorso in appello, a causa di un guasto delle proprie attrezzature informatiche, ed ha chiesto di essere rimesso in termini per tale adempimento. Indi la Corte ha deciso come da dispositivo in calce.
*** L'appello va dichiarato improcedibile non essendo stata fornita alcuna prova della notifica del ricorso in appello, né essendo l'appellante in grado in offrirla, anche tardivamente, come dichiarato in udienza dallo stesso procuratore della parte, che ha chiesto la concessione di un nuovo termine per l'adempimento di tale incombente. Giova a tal proposito richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 20604/2008 (seguita da numerose conformi, tra le quali, da ultimo, nell'ambito della Sezione Lavoro, ord. n. 27079 del 2020; ord. n. 14839 del 2018, ord. n. 16319 del 2014; Cass., n. 20613 del 2013 ed ancora, Cass. n. 6876 del 2015, con riguardo ad un procedimento di appello;
Cass. n. 17325/2016, con riguardo all'opposizione di cui all'art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012), che, innovando il precedente prevalente orientamento, ha affermato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l'appello, così come l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur tempestivamente proposti nel termine previsto dalla legge, sono improcedibili ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, assegnare alla parte un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga;
si determinano infatti, secondo le Sezioni Unite, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. Criterio decisivo per l'adozione dell'indicata soluzione è stato, per le Sezioni Unite in discorso, la massima valorizzazione della ragionevole durata del processo, elevata a rango di principio costituzionale (art. 111 Cost.) e sopranazionale (art. 6 CEDU), tanto da imporre all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, "deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" (così Cass. SS.UU. n. 20604/2008 in motivazione, che richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 4636 del 2007). Nulla va disposto sulle spese che restano a carico della parte appellante.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4072/2022 resa il 15.12.2022 dal Tribunale di Parte_1
Palermo. Nulla sulle spese. Così deciso in Palermo il 30.01.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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