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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 669/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 14/04/2025, sostituita dal de- posito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 669 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. IVA Parte_1
) in persona le legale rappresentante p.t. rappresentato e di- P.IVA_1 Parte_1 feso, giusta procura in atti, dall'avv. Erminio Cioffi Squitieri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sala Consilina alla piazza Umberto 1° ,3 p
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Antonio Cozza, presso lo studio del quale elettivamente domicilia n Polla (Sa) al Corso Vittorio Emanuele 1
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato con legge 18/06/2009 n. 69, pubbli- cata sulla Gazzetta Ufficiale del 19/06/2009, entrata in vigore il 04/07/2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).
1
Con ricorso depositato in data 22/06/2023 Parte_1
n persona del proprio legale rappresentante proponeva opposizione avverso il de-
[...]
creto ingiuntivo n. 184/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 12/05/2023, con il quale veniva alla stessa ingiunto il pagamento in favore di Parte_2
faella della somma di € 660,00, a titolo di canoni di locazione non pagati per i mesi feb- braio, marzo e aprile 2023, oltre interessi come da domanda nonché la somma di €
21,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, con attribuzione all'avv. Vincenzo Antonio
Cozza.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il contratto di locazione stipulato con la VI oggetto di cessione alla Associazione Croce Dianum Amica.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1) preliminarmente sospendere la provvi- soria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto in- giuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria. Con vittoria di spese.”
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/10/2023 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della notifica Controparte_2 dell'atto di opposizione, essendo la stessa effettuata a mezzo PEC in assenza della firma digitale dei relativi allegati inviati in formato pdf in luogo del prescritto formato p7m; nel merito, eccepiva la mancata comunicazione della cessione del contratto al locatore, motivo per il quale, non essendo la a conoscenza della stessa, non ha mai libera- CP_1 to l'originario cedente che, quindi, è tenuto al pagamento dei canoni insoluti ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/1978.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1. Preliminarmente dichiarare la inammis- sibilità, la improponibilità e la improcedibilità della domanda e dell'azione così come proposte;
2. Sempre in via del tutto preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 184/2023 del 12 maggio 2023 R.G. 470/2023 stante la morosità e la mancata contestazione della stessa;
3. rigettare la proposta opposizione perché in- fondata sia in fatto che in diritto oltre che pretestuosa per le ragioni in premessa con- fermando il decreto n. 184/2023; 4. condannare parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio nei confronti del sottoscritto avvocato che se ne di- chiara antistatario.”
Con ordinanza del 7/11/2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cele- bratasi in pari data, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
2
opposto, veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la proposizione della procedura di mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del
03/06/2024.
Stante il mancato deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
03/06/2024, la causa veniva quindi rinviata ex art. 127-ter, co. 4, c.p.c. alla successiva udienza cartolare del 10/09/2024.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 11/09/2024, la causa veniva infine rinviata per discussione e decisione all'udienza cartolare del 14/04/2025 con termine per il de- posito di note scritte fino al giorno stesso.
Spirato il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 14/04/2025, celebrata in modalità car- tolare, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudi- zio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azio- nata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito
(cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fonda- tezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004,
n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione con- trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitando- si alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui prete- sa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che, ai fini della decisione della presente controversia, è preliminarmente opportuno individuare i fatti e le circostanze la cui esi-
3
stenza deve ritenersi certa, in quanto provati o non specificatamente contestati dalle par- ti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. Risulta così certo che:
- il credito azionato in via monitoria da deriva dal man- Controparte_1
cato pagamento dei canoni di locazione ad uso commerciale dell'immobile sito nel Comune di Sala Consilina alla via Mezzacapo 61 in forza di contratto stipu- lato in data 22/07/2020 tra (locatrice) e la Controparte_1 [...]
; Parte_3
- il contratto de quo veniva successivamente ceduto all'Associazione Croce Dia- num Amica.
Tanto premesso, parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'estinzione del credito azionato nel procedimento monitorio, né tantomeno ha dedotto nulla al riguardo.
La stessa, infatti, si è limitata ad eccepire l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto sulla base dell'assunto per cui il credito azionato - derivante dall'omesso pagamento di canoni di locazione maturati in data successiva alla predetta cessione del contratto - avrebbe dovuto cedere ad esclusivo carico della cessionaria Associazione Croce Dia- num Amica.
Ebbene, occorre dare atto, come già evidenziato con provvedimento del 07/11/2023 che, nel caso di specie, non trova applicazione la disciplina codicistica dettata in tema di ces- sione di contratto, ma quella specifica di cui alla L. 392/78.
La regola codicistica prevede che una parte non possa cedere il contratto a terzi, salvo che l'altra parte non vi acconsenta. La ratio della disposizione è da individuare nella vo- lontà del legislatore di bilanciare l'interesse del cedente a liberarsi dagli obblighi deri- vanti dal negozio oggetto di cessione con quello del ceduto a non vedere modificata la propria controparte contrattuale senza il suo preventivo consenso, atteso che da ciò po- trebbe derivargli un pregiudizio, in quanto il cessionario potrebbe risultare insolvente o comunque dare meno garanzie circa l'adempimento degli obblighi derivati dal contratto.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 1407 c.c., il cedente è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del contraente ceduto dal momento stesso in cui il contratto diviene efficace, salvo che questi non dichiari espressamente di non liberarlo.
Nel caso del contratto di locazione ad uso commerciale, invece, l'art. 36 L. 392/78 fissa una regola diversa, prevedendo la possibilità per il conduttore di cedere liberamente il contratto, ferma la sua responsabilità verso il locatore per gli obblighi nascenti da esso,
a meno che il locatore medesimo non dichiari espressamente di liberarlo.
4
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, l'articolo de quo è stato pensato dal legi- slatore come una deroga alla disciplina codicistica della cessione del contratto per ga- rantire una più rapida e facile circolazione dell'azienda che sia esercitata in un immobile condotto in locazione, assicurando al suo titolare la possibilità di cedere, unitamente ad essa, il contratto di locazione dell'immobile aziendale senza il consenso del locatore, al contempo controbilanciando tale facoltà con la responsabilità di quest'ultimo nei con- fronti del locatore in caso di inadempimento del cessionario, salvo che il locatore lo ab- bia espressamente liberato (Cass. 9486/2007; Cass. 2880972019).
Ebbene, nel caso di specie, da un lato, il conduttore non ha provato di aver ritualmente comunicato al locatore la cessione del contratto di locazione e, dall'altro, in conseguen- za di ciò, il locatore non ha mai liberato il cedente dalle obbligazioni assunte, così con- servando il diritto di “agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte” ai sensi dell'art. 36 L. 392/78,
Alla luce di tutto quanto detto, ne discende che l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 184/2023, reso dal Tribunale di Lagonegro in data
12/05/2023, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di parte opponente e, considerate la natura, il valore (fino a €
1.100,00) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in complessivi € 662,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e
C.P.A. con attribuzione all'avvocato Vincenzo Antonio Cozza, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.
Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 184/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 12/05/2023, dichiarandolo definiti- vamente esecutivo;
- condanna in persona le lega- Parte_1
le rappresentante p.t. al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali oltre
5
rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attri- buzione all'avv. Vincenzo Antonio Cozza per dichiarato anticipo.
Così deciso in Lagonegro, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 14/04/2025, sostituita dal de- posito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 669 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. IVA Parte_1
) in persona le legale rappresentante p.t. rappresentato e di- P.IVA_1 Parte_1 feso, giusta procura in atti, dall'avv. Erminio Cioffi Squitieri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sala Consilina alla piazza Umberto 1° ,3 p
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Antonio Cozza, presso lo studio del quale elettivamente domicilia n Polla (Sa) al Corso Vittorio Emanuele 1
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato con legge 18/06/2009 n. 69, pubbli- cata sulla Gazzetta Ufficiale del 19/06/2009, entrata in vigore il 04/07/2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).
1
Con ricorso depositato in data 22/06/2023 Parte_1
n persona del proprio legale rappresentante proponeva opposizione avverso il de-
[...]
creto ingiuntivo n. 184/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 12/05/2023, con il quale veniva alla stessa ingiunto il pagamento in favore di Parte_2
faella della somma di € 660,00, a titolo di canoni di locazione non pagati per i mesi feb- braio, marzo e aprile 2023, oltre interessi come da domanda nonché la somma di €
21,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, con attribuzione all'avv. Vincenzo Antonio
Cozza.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il contratto di locazione stipulato con la VI oggetto di cessione alla Associazione Croce Dianum Amica.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1) preliminarmente sospendere la provvi- soria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto in- giuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria. Con vittoria di spese.”
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/10/2023 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della notifica Controparte_2 dell'atto di opposizione, essendo la stessa effettuata a mezzo PEC in assenza della firma digitale dei relativi allegati inviati in formato pdf in luogo del prescritto formato p7m; nel merito, eccepiva la mancata comunicazione della cessione del contratto al locatore, motivo per il quale, non essendo la a conoscenza della stessa, non ha mai libera- CP_1 to l'originario cedente che, quindi, è tenuto al pagamento dei canoni insoluti ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/1978.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1. Preliminarmente dichiarare la inammis- sibilità, la improponibilità e la improcedibilità della domanda e dell'azione così come proposte;
2. Sempre in via del tutto preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 184/2023 del 12 maggio 2023 R.G. 470/2023 stante la morosità e la mancata contestazione della stessa;
3. rigettare la proposta opposizione perché in- fondata sia in fatto che in diritto oltre che pretestuosa per le ragioni in premessa con- fermando il decreto n. 184/2023; 4. condannare parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio nei confronti del sottoscritto avvocato che se ne di- chiara antistatario.”
Con ordinanza del 7/11/2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cele- bratasi in pari data, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
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opposto, veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la proposizione della procedura di mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del
03/06/2024.
Stante il mancato deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
03/06/2024, la causa veniva quindi rinviata ex art. 127-ter, co. 4, c.p.c. alla successiva udienza cartolare del 10/09/2024.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 11/09/2024, la causa veniva infine rinviata per discussione e decisione all'udienza cartolare del 14/04/2025 con termine per il de- posito di note scritte fino al giorno stesso.
Spirato il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 14/04/2025, celebrata in modalità car- tolare, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudi- zio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azio- nata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito
(cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fonda- tezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004,
n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione con- trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitando- si alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui prete- sa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che, ai fini della decisione della presente controversia, è preliminarmente opportuno individuare i fatti e le circostanze la cui esi-
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stenza deve ritenersi certa, in quanto provati o non specificatamente contestati dalle par- ti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. Risulta così certo che:
- il credito azionato in via monitoria da deriva dal man- Controparte_1
cato pagamento dei canoni di locazione ad uso commerciale dell'immobile sito nel Comune di Sala Consilina alla via Mezzacapo 61 in forza di contratto stipu- lato in data 22/07/2020 tra (locatrice) e la Controparte_1 [...]
; Parte_3
- il contratto de quo veniva successivamente ceduto all'Associazione Croce Dia- num Amica.
Tanto premesso, parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'estinzione del credito azionato nel procedimento monitorio, né tantomeno ha dedotto nulla al riguardo.
La stessa, infatti, si è limitata ad eccepire l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto sulla base dell'assunto per cui il credito azionato - derivante dall'omesso pagamento di canoni di locazione maturati in data successiva alla predetta cessione del contratto - avrebbe dovuto cedere ad esclusivo carico della cessionaria Associazione Croce Dia- num Amica.
Ebbene, occorre dare atto, come già evidenziato con provvedimento del 07/11/2023 che, nel caso di specie, non trova applicazione la disciplina codicistica dettata in tema di ces- sione di contratto, ma quella specifica di cui alla L. 392/78.
La regola codicistica prevede che una parte non possa cedere il contratto a terzi, salvo che l'altra parte non vi acconsenta. La ratio della disposizione è da individuare nella vo- lontà del legislatore di bilanciare l'interesse del cedente a liberarsi dagli obblighi deri- vanti dal negozio oggetto di cessione con quello del ceduto a non vedere modificata la propria controparte contrattuale senza il suo preventivo consenso, atteso che da ciò po- trebbe derivargli un pregiudizio, in quanto il cessionario potrebbe risultare insolvente o comunque dare meno garanzie circa l'adempimento degli obblighi derivati dal contratto.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 1407 c.c., il cedente è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del contraente ceduto dal momento stesso in cui il contratto diviene efficace, salvo che questi non dichiari espressamente di non liberarlo.
Nel caso del contratto di locazione ad uso commerciale, invece, l'art. 36 L. 392/78 fissa una regola diversa, prevedendo la possibilità per il conduttore di cedere liberamente il contratto, ferma la sua responsabilità verso il locatore per gli obblighi nascenti da esso,
a meno che il locatore medesimo non dichiari espressamente di liberarlo.
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Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, l'articolo de quo è stato pensato dal legi- slatore come una deroga alla disciplina codicistica della cessione del contratto per ga- rantire una più rapida e facile circolazione dell'azienda che sia esercitata in un immobile condotto in locazione, assicurando al suo titolare la possibilità di cedere, unitamente ad essa, il contratto di locazione dell'immobile aziendale senza il consenso del locatore, al contempo controbilanciando tale facoltà con la responsabilità di quest'ultimo nei con- fronti del locatore in caso di inadempimento del cessionario, salvo che il locatore lo ab- bia espressamente liberato (Cass. 9486/2007; Cass. 2880972019).
Ebbene, nel caso di specie, da un lato, il conduttore non ha provato di aver ritualmente comunicato al locatore la cessione del contratto di locazione e, dall'altro, in conseguen- za di ciò, il locatore non ha mai liberato il cedente dalle obbligazioni assunte, così con- servando il diritto di “agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte” ai sensi dell'art. 36 L. 392/78,
Alla luce di tutto quanto detto, ne discende che l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 184/2023, reso dal Tribunale di Lagonegro in data
12/05/2023, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di parte opponente e, considerate la natura, il valore (fino a €
1.100,00) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in complessivi € 662,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e
C.P.A. con attribuzione all'avvocato Vincenzo Antonio Cozza, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.
Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 184/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 12/05/2023, dichiarandolo definiti- vamente esecutivo;
- condanna in persona le lega- Parte_1
le rappresentante p.t. al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali oltre
5
rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attri- buzione all'avv. Vincenzo Antonio Cozza per dichiarato anticipo.
Così deciso in Lagonegro, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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