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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6387/18, cui è stata riunita quella n. 6455/18, posta in deliberazione all'udienza del 6 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Francesco Papa)
PARTE APPELLANTE
E
quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
(Avv. Fabio Caiaffa)
PARTE APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
E
CP
(Avv. Alessandro Di Giorgio)
PARTE APPELLATA E
Controparte_4
(Avv. Gianluca Fonsi)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16456/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 16546/18 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti di e della Parte_1 CP
per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_4 patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 10 luglio 2009; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ha condannato l'attore e, in CP luogo dello stesso, l'assicurazione (quale Controparte_4 mandataria della al pagamento della somma di € Controparte_2
55.000,00 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione;
ha condannato il e la alla rifusione delle spese di lite in favore del ha Pt_1 CP CP disposto la compensazione delle spese tra le altre parti.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, in qualità di Giudice di Appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta, riformare la Sentenza n. 16456/2018 emessa dal Tribunale di Roma – Dott. Liberati depositata/pubblicata in cancelleria in data 9.8.2018 nel giudizio Rg 25375/2012 e notificata telematicamente il 10 agosto 2018 via pec e per l'effetto: accertare e dichiarare le parti convenute e CP Controparte_1 responsabili, anche in solido tra loro ovvero ciascuno per la quota di responsabilità che risulterà provata alla luce dell'espletanda istruttoria, dei danni subiti dall'attore a seguito del sinistro di cui è causa condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti da parte attrice nella misura di €. 267.317,00 (di cui € 5.600,00 di danno autoveicolo e contributo per nuova immatricolazione, €. 241.717,00 per danno biologico e non patrimoniale e invalidità specifica lavoro, detratta la somma percepita da a titolo di invalidità CP_5 permanente ed €. 20.000,00 per onorari stragiudiziali) per l'attore o di quelle altre somme che comunque risulteranno dovute, oltre interessi di mora dal dovuto e liquidazione dei danni derivanti dalla perdita del valore del credito liquidato in valuta e comunque nei limiti della competenza dell'autorità adita rigettare domanda riconvenzionale del sig. liquidare le spese di lite del doppio grado di CP giudizio in favore della sola parte appellante da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_4 che ha concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
[...] ogni contraria istanza respinta: a) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni meglio esposte nel presente atto;
b) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, liquidare in favore del sig. i soli danni che dovessero risultare dimostrati come Pt_1 conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione il concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, da determinarsi in misura non inferiore al 50%; c) rigettare, in ogni caso, la richiesta di risarcimento del danno morale e del presunto danno da incapacità lavorativa specifica;
d) rigettare, inoltre, le richieste di rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale per i motivi illustrati sub 2; e) infine, rigettare la richieste di interessi, rivalutazione monetaria, interessi da ritardo e lucro cessante, non ricorrendo i presupposti per la liquidazione di tali ulteriori importi. f) con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge”.
Si è costituita anche la quale mandataria della Controparte_1 [...]
che ha chiesto che “l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni CP contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia: in via principale: rigettare l'appello promosso dal Signor per le motivazioni espresse nell'atto di Pt_1 appello promosso dalla . (mandataria della Controparte_1 Controparte_2 accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria formulata dal convenuto/attore in riconvenzionale (nel giudizio di primo grado e odierno appellato) signor CP
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, contenere la condanna della
[...]
. (mandataria della al risarcimento della somma di CP_1 Controparte_2
€ 20.500,00, pari alla differenza tra il valore del veicolo HE Cayenne (tg. CX089PZ) al momento del sinistro - tenuto conto della sua svalutazione derivante dalla messa su strada - detratta la somma (€ 23.500,00) corrisposta dalla Compagnia assicuratrice appellante/appellata nella fase stragiudiziale in favore della (quale vincolataria del risarcimento in virtù del contratto Controparte_6 di leasing e/o vendita con patto di riservato dominio del veicolo HE Cayenne targato CX089PZ), circostanza, quest'ultima, dedotta dalla e non contestata CP_4 dal convenuto, attore in riconvenzionale, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con espressa riserva - nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dal signor - di agire in separato Parte_1 giudizio nei confronti del signor per il recupero delle somme non dovute CP
o corrisposte in eccesso dalla . (quale mandataria Controparte_1 CP
in esecuzione della sentenza e nella fase stragiudiziale. Con vittoria di spese e
[...] compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 1° febbraio 2019 al presente procedimento è stato riunito quello n. 6455/18 avente ad oggetto l'appello proposto dalla Controparte_1 quale mandataria della che ha chiesto, in riforma della Controparte_2 sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di costituzione nel giudizio n. 6387/18.
In entrambi i procedimenti si è costituito che ha contestato la CP fondatezza degli appelli, di cui ha chiesto il rigetto, con la conferma della sentenza di primo grado e con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Nel giudizio riunito si è costituito che ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'appello proposto dalla quale mandataria della Controparte_1 CP
e ha reiterato le domande svolte nel giudizio portante.
[...]
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato promosso - prima innanzi al Giudice di Pace (per i soli danni materiali alla vettura) e poi, a seguito della dichiarazione d'incompetenza per valore, avanti al Tribunale di Roma - da che ha chiesto il Parte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 10 luglio 2009 allorché, mentre percorreva la Via Flaminia in direzione Riano a bordo dell'auto PE Astra tg. BW749FC di sua proprietà e assicurata con la , era stato urtato CP dalla vettura HE tg CX089PZ assicurata con la Controparte_4
e condotta da il quale, provenendo dalla direzione opposta,
[...] CP aveva invaso la sua corsia di marcia;
in sede di costituzione, ha proposto CP domanda riconvenzionale per ottenere la rifusione dei danni patiti dall'auto, assumendo che era stato il a perdere il controllo del mezzo e ad uscire di Pt_1 strada.
Il Tribunale ha respinto la domanda proposta dall'attore, sul presupposto che doveva essergli attribuita l'intera responsabilità del sinistro e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ha condannato il e, in CP Pt_1 luogo della stesso, l'assicurazione (quale Controparte_4 mandataria della al pagamento della somma di € Controparte_2
55.000,00 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione;
ha condannato il e la Compagnia di assicurazione alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_1 del ha disposto la compensazione delle spese tra le altre parti. CP
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame, in quanto l'appello proposto da appare rispettoso dei requisiti Parte_1 prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17).
Occorre innanzitutto segnalare che le vetture coinvolte nel sinistro sono entrambe assicurate con la e che, in particolare, la compagnia Controparte_1 di assicurazione dell'auto del agisce quale mandataria della Pt_1 [...]
cosicchè per maggiore chiarezza espositiva nel corso della Controparte_2 motivazione sarà denominata, in breve, come . CP
Ciò posto, l'appello proposto da è fondato e merita Parte_1 accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della decisione di porre a suo carico l'intera responsabilità del sinistro, merita condivisione.
Invero, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto circa un'ora e dieci minuti dopo l'incidente è emerso che l'urto si è verificato in Via Flaminia tra la PE Corsa condotta dal che era diretto verso Riano, e la Pt_1
HE guidata dal il quale si stava dirigendo verso Roma;
si legge, in CP particolare, nel verbale che “al suolo venivano rilevate tracce di scarrocciamento in corrispondenza del presunto punto d'urto lasciate dalle ruote anteriori sinistre di entrambi i veicoli per una lunghezza di metri 4,40 e larghe metri 0,50 localizzate all'interno della corsia di marcia con direzione Riano a circa 0,80 metri dalla linea di mezzeria, sono altresì presenti tracce di scarrocciamento continua e di larghezza media riconducibili al veicolo B per una lunghezza di metri 2,40 localizzate in prossimità del margine destro della corsia in direzione Riano e tracce di scarroggiamento discontinue e di larghezza media parallele ed oblique rispetto all'asse stradale riconducibili al veicolo A che partono dalla linea di mezzeria e terminano in corrispondenza della banchina sinistra rispetto alla propria direttrice di marcia (da Riano verso Roma)”.
Le citate risultanze, dalle quali emerge che il punto d'urto tra le vetture va collocato all'interno della corsia di marcia del non appaiono affatto Pt_1 contraddette dai testi indicati dalla parte convenuta, ossia e Tes_1 [...]
. Tes_2
Anche a voler prescindere dalla circostanza che la presenza dei predetti al momento del fatto è stata riferita dal e non è stata oggetto di riscontro da parte CP dei Vigili, che li hanno ascoltati, infatti, a distanza di oltre due mesi (il primo) e di quattro mesi (il secondo), le dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale innanzi al Tribunale non hanno portato alcun conforto a sostegno della tesi sostenuta dal avendo affermato che “il contatto è avvenuto in prossimità della linea di CP mezzeria tre le due corsie” ) e che “entrambe le auto erano sulla linea Tes_2 di mezzeria”, così confermando che il conducente della HE viaggiava al centro della strada.
I rilievi effettuati dalla Polizia Municipale hanno consentito di accertare - più accuratamente - che il non solo si trovava sulla mezzeria della strada, ma ha CP invaso, sia pure di poco, la corsia di marcia percorsa dal tenendo, quindi, Pt_1 una condotta di guida non rispondente alle regole del Codice della Strada, che prescrivono di mantenersi sul lato destro della carreggiata.
La circostanza che il convenuto abbia violato le previsioni del Codice della Strada ed abbia tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione, non essendo riuscito a mantenere la vettura all'interno della propria corsia, non esime, tuttavia, dalla valutazione della condotta di guida tenuta dal danneggiato, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. n.23431/2014).
Alla luce del tenore del verbale e delle deposizioni assunte, la condotta di guida tenuta dal appare, invero, anch'essa censurabile atteso che lo stesso, pur Pt_1 rimanendo all'interno della propria corsia di marcia, viaggiava in prossimità della linea di mezzeria, cosicché non è stato in grado di evitare l'urto con la HE cha aveva sbandato verso l'opposta carreggiata.
Nessun elemento a favore della tesi sostenuta dall'attore, che assume di non avere avuto alcuna responsabilità nella verificazione del sinistro può trarsi, peraltro, dalle deposizioni dei testi e Testimone_3 Testimone_4
Invero, il primo, che viaggiava a bordo della PE quale trasportato, è incapace a testimoniare, atteso che ha riportato a sua volta lesioni personali in esito al sinistro (Cass. 19121/19), mentre sussistono dubbi sull'effettiva presenza del secondo al momento del fatto, posto che del suo nominativo non si rinviene traccia nel verbale;
in ogni caso, il si è limitato ad affermare che la HE aveva invaso la Tes_4 corsia percorsa dal “di circa 40 cm, la mi sembrava che procedesse in Pt_1 CP_7 prossimità del margine destro”, fornendo una versione dei fatti che rende praticamente impossibile l'accertata verificazione dell'impatto a circa 80 cm dalla linea di mezzeria.
Resta, quindi, ferma la ricostruzione secondo cui l'attore si trovava a sua volta al centro della strada.
Nel bilanciamento delle rispettive condotte, la responsabilità del sinistro va ascritta nella misura del 30% all'appellante e del 70% all'appellato, dovendosi ritenere più grave la condotta di guida del che ha oltrepassato la linea di CP mezzeria.
Ciò posto e passando alla valutazione dei danni, non è contestato che in esito al sinistro l'attore abbia riportato le lesioni accertate dal Consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado, la cui relazione, frutto di un lavoro corretto e puntuale, non è stata peraltro oggetto di alcuna censura.
L'attore ha riportato i seguenti esiti: “Frattura del peduncolo vertebrale destro e del processo articolare omolaterale di C4, D2. Frattura della parte laterale sinistra dell'osso sacrale in prossimità dell'articolazione sacro-iliaca omolaterale. Frattura del ramo dell'ischio e del ramo superiore del pubico di sinistra. Frattura scomposta del terzo distale diafisario del femore sinistro”, cui sono conseguite un'invalidità permanente pari al 25%, un'inabilità temporanea assoluta di gg. 40 e parziale al 50% di gg. 90.
In conformità della richiesta svolta dalla parte appellante, la liquidazione del danno viene effettuata alla stregua delle Tabelle di Milano, che soddisfano l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11).
Nell'effettuazione del conteggio trovano ingresso i criteri dettati dalla Corte di Cassazione, proprio in relazione alle Tabelle di Milano, secondo cui “attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo” (Cass. 7892/24).
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per l'applicazione integrale delle Tabelle milanesi approvate nel 2024, comprensive della quota diretta a risarcire il danno morale, atteso che la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, ben può desumersi dal tipo di lesione subita (limitativa nel movimento), dalla necessità di intervenire chirurgicamente e dai successivi controlli cui il andrà incontro. Pt_1
Non può, invece, trovare ingresso la personalizzazione del danno, invocata nella misura di € 50.000,00, il cui riconoscimento presuppone che il danneggiato indichi - e provi - le particolarità della propria situazione, tale da giustificare una maggiorazione dei parametri approntati dalle Tabelle per soggetti della medesima età cha abbiano patito danni della stessa entità (Cass. 19922/23).
In ossequio ai parametri sopra enunciati, il danno biologico permanente subito dall'appellante è pari, all'attualità, a complessivi € 121.222,00, comprensivi della sofferenza soggettiva, cui vanno aggiunti € 4.600,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta e € 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale.
In ragione del concorso di colpa come sopra accertato, il danno patito dal che ammonta a complessivi 130.997,00 (€ 121.222,00 + € 4.600,00 + € Pt_1
5.175,00), va liquidato nella misura del 70%, risultando pari a € 91.697,90.
Quanto al danno alla vettura, richiesto dall'attore per la somma complessiva di
€ 5.000,00, risulta dal verbale della Polizia Municipale che la PE ha riportato ingenti danni (distruzione dell'intera fiancata sinistra, distorsione del pianale e del sedile ed altri danni di carattere tecnico), cosicché appare plausibile l'assunto del di non avere provveduto alla riparazione in quanto l'intervento sarebbe Pt_1 risultato antieconomico. L'importo preteso, che corrisponde al valore dell'auto al momento del sinistro, può essere, quindi, riconosciuto nella misura di € 3.500,00, pari al 70% della somma richiesta.
Le ulteriori voci di danno richieste dalla parte appellante non possono essere accordate.
In particolare, con riguardo alla vettura non può essere riconosciuta la somma di € 600,00 a titolo di “contributo immatricolazione”, non risultando che il Pt_1 abbia provveduto ad acquistare un'ulteriore auto.
Il danno da capacità lavorativa specifica, invocato nella misura di € 100.000,00, è rimasto privo di qualsiasi riscontro.
Al riguardo, va rammentato che “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass.).
Nel caso in esame, l'appellante non ha affatto dimostrato la riduzione della propria capacità di lavoro specifica né tantomeno la contrazione dei guadagni, peraltro neppure allegata;
del resto, il nocumento lamentato dal afferisce alla Pt_1 maggiore fatica che lo stesso è costretto a sopportare nell'espletamento dell'attività di muratore, ma trattasi di un profilo che non ha risvolti di carattere patrimoniale e che incide, piuttosto, sul danno non patrimoniale, già oggetto di considerazione anche attraverso il riconoscimento del pregiudizio morale.
Con riguardo alla somma di € 20.000,00 relativa all'assistenza ricevuta nella fase stragiudiziale, la richiesta risulta svolta in modo del tutto generico, con il mero riferimento alla predisposizione della “lettera di intervento e di messa in mora”, ossia a quelle attività - prodromiche all'instaurazione del giudizio - che trovano ristoro nell'ambito della liquidazione delle spese di lite;
vige, inoltre, il principio secondo cui le competenze stragiudiziali hanno natura di danno emergente, cosicché la liquidazione è soggetta agli oneri di allegazione e di prova, che la parte appellante non ha assolto affatto, avendo omesso di fornire qualsiasi riscontro in merito allo svolgimento di ulteriori attività non preordinate all'espletamento della fase giudiziale (Cass. Sezioni Unite 16990/17).
Ciò posto, secondo quanto ammesso dallo stesso appellante fin dall'atto introduttivo, nella liquidazione finale del nocumento patito dalla somma accordata a titolo di danno non patrimoniale, pari come detto all'attualità a complessivi € 91.697,90, occorre tenere conto dell'importo che il ha ricevuto dall' Pt_1 CP_5 essendosi trattato di un infortunio in itinere. (Cass. Sezioni Unite 12566/18).
Dalla documentazione depositata a seguito dell'ordine di esibizione formulato dalla Corte, risulta che l'appellante ha percepito la somma complessiva di € 63.734,00, che dovrà essere detratta dal risarcimento dovuto, in applicazione del principio secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cass. 23927/23).
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata, e la CP
devono essere condannati, in solido tra Controparte_4 loro, al pagamento in favore di a titolo di danno non patrimoniale Parte_1 della somma di € 91.697,00, da cui dovrà essere detratta quella già ricevuta di € 63.734,00. I due importi suindicati devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anni per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento degli indennizzi da parte dell' detratti via via i quali, per il periodo successivo, sulle differenze residue CP_5 troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. Gli appellati vanno, inoltre, condannati in solido tra loro al pagamento della somma di € 3.500,00 a titolo di danno patrimoniale afferente all'autovettura; l'importo suindicato, che copre il pregiudizio patito al momento del fatto, va maggiorato degli interessi compensativi calcolati al tasso legale anno per anno sulla somma via via rivalutata, mentre dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo si applicano i soli interessi legali.
Passando all'esame dell'appello proposto dalla , poi riunito al CP principale e divenuto per l'effetto appello incidentale, va premesso che con statuizione che non è stata oggetto di gravame il Tribunale ha dato atto che tra le Compagnie di assicurazione delle due vetture sussiste l'accordo c.d. Card, che comporta “tra le stesse l'applicazione in ogni caso delle regole della responsabilità diretta” e ha ritenuto, per l'effetto, ammissibile la costituzione della CP avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Anche a voler prescindere da tale statuizione, i rilievi in ordine alla tardività della costituzione - sollevati dalla difesa del in sede di costituzione nella CP presente fase di gravame - vanno in ogni caso disattesi, in quanto nel giudizio di primo grado la non ha proposto domande nuove, ma si è limitata ad CP allegare l'incontestata circostanza relativa all'avvenuto pagamento di un acconto in sede stragiudiziale a titolo di risarcimento per i danni patiti dalla HE.
La prima censura sollevata dalla Compagnia di Assicurazione, secondo cui il giudice di primo grado ha quantificato il danno patito dalla HE (pacificamente non riparabile) nella misura di € 55.000,00, senza tenere conto dell'importo di € 23.500,00 versato dalla alla “ quale vincolataria CP CP_6 CP_6 delle somme dovute per il risarcimento in virtù del contratto d leasing e/o vendita con patto di riservato dominio del veicolo HE Cayenne targato CX089PZ”, è fondata.
Invero, come detto, il pagamento è stato ammesso dallo stesso attore in riconvenzionale che all'udienza del 3 marzo 2018 ha dato atto del versamento dell'acconto; è pacifico che il Tribunale ha poi omesso di considerare l'acconto nella quantificazione dei danni, cosicché la pronuncia va emendata provvedendo alla relativa detrazione.
Merita, altresì, accoglimento la seconda censura relativa al valore della vettura che il giudice di primo grado ha stimato in € 55.000,00, pari al costo di acquisto dell'auto avvenuto nell'ottobre 2005, senza tenere conto della percentuale di svalutazione maturata fino al momento del sinistro occorso nel 2009. Costituisce, invero, un fatto notorio che il valore delle vetture nel periodo successivo all'immatricolazione diminuisce e il conteggio operato dall'appellante, che ha quantificato in ulteriori € 20.500,00 il danno residuo patito dal pari alla CP differenza tra il valore della vettura alla data dell'incidente e all'acconto versato, non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellato.
Ora, per effetto della ripartizione della responsabilità accertata in questa sede, il danneggiato non avrebbe diritto all'intera somma pretesa, posto che lo stesso ha concorso alla verificazione del sinistro nella percentuale del 70%; tuttavia, la CP non ha inteso allinearsi, in questa sede, alla posizione processuale del
[...] Pt_1 avendo insistito per il rigetto dell'appello da quest'ultimo proposto ed avendo testualmente concluso nel senso di “accogliere parzialmente la domanda risarcitoria formulata dal signor contenendo la condanna della CP Controparte_2
(attraverso la mandataria .) al risarcimento della somma di € Controparte_1
20.500,00”, con “espressa riserva - nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dal signor - di agire in separato giudizio Parte_1 nei confronti del signor per il recupero delle somme non dovute o CP corrisposte in eccesso dalla . (quale mandataria Controparte_1 CP
in esecuzione della sentenza e nella fase stragiudiziale”.
[...]
Nel rispetto del principio della domanda, alla quale la Corte deve attenersi, la
- in parziale riforma della sentenza gravata - va condannata, così come CP richiesto, al pagamento della somma di € 20.500,00, pari alla differenza tra il valore dell'auto al momento del fatto e l'importo già ricevuto, oltre agli interessi e alla rivalutazione secondo i criteri già indicati in merito alla detrazione dell'acconto versato.
Viceversa, sempre con riferimento alla voce di danno richiesta dal anche CP nei confronti del conducente della PE, merita accoglimento l'appello principale proposto dal che ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale Pt_1 proposta in primo grado nei suoi confronti, atteso che - alla luce dell'accertamento della responsabilità del conducente della HE nella misura del 70% - la somma versata dalla in data antecedente all'instaurazione del giudizio appare CP sicuramente satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria avanzata nei riguardi dell'odierno appellante.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolte solo in parte le pretese dell'originario attore, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di 1/3, con condanna di e della CP [...] alla rifusione dei restanti 2/3, mentre le spese della C.t.u. Controparte_4 espletata in primo grado vanno poste interamente a carico degli originari convenuti.
Segue la liquidazione come da dispositivo, avuto riguardo al valore tabellare medio, in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione per il giudizio di appello della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Alla luce della posizione processuale assunta dalla , che ha visto CP accolte le censure sollevate in sede di appello ma non ha inteso avvalersi in questa fase dell'accertamento della responsabilità dell'appellato (conseguente alla parziale fondatezza dell'impugnazione proposta dal , ricorrono i presupposti per Pt_1 disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra l'assicurazione e il CP
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza gravata, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in accoglimento dell'appello incidentale Parte_1 formulato dalla quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) condanna e la , in solido CP Controparte_4 tra loro, al pagamento in favore di a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale della somma di € 91.697,00, dalla quale dovrà essere detratto l'importo già ricevuto di € 63.734,00, con rivalutazione e interessi secondo i calcoli indicati in parte motiva;
2) condanna e la , in solido CP Controparte_4 tra loro, al pagamento in favore di a titolo di danno Parte_1 patrimoniale della somma di € 3.500,00, oltre agli interessi compensativi secondo i calcoli indicati in parte motiva;
3) condanna la quale mandataria di CP_4 Controparte_1 CP Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 20.500,00, con
[...] CP interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP
; Parte_1 5) liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 7.2954,00, di cui € 700,00 per esborsi, e del secondo grado in complessivi € 7.546,00, di cui € 600,00 per esborsi e, compensandole nella misura del 1/3, condanna e la CP
, in solido tra loro, alla rifusione in Controparte_4 favore di dei restanti 2/3, oltre accessori di legge e spese Parte_1 generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
6) compensa le spese di lite tra e la quale CP Controparte_1 mandataria di Controparte_2
7) pone le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado a carico solidale di e della . CP Controparte_4
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6387/18, cui è stata riunita quella n. 6455/18, posta in deliberazione all'udienza del 6 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Francesco Papa)
PARTE APPELLANTE
E
quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
(Avv. Fabio Caiaffa)
PARTE APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
E
CP
(Avv. Alessandro Di Giorgio)
PARTE APPELLATA E
Controparte_4
(Avv. Gianluca Fonsi)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16456/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 16546/18 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti di e della Parte_1 CP
per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_4 patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 10 luglio 2009; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ha condannato l'attore e, in CP luogo dello stesso, l'assicurazione (quale Controparte_4 mandataria della al pagamento della somma di € Controparte_2
55.000,00 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione;
ha condannato il e la alla rifusione delle spese di lite in favore del ha Pt_1 CP CP disposto la compensazione delle spese tra le altre parti.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, in qualità di Giudice di Appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta, riformare la Sentenza n. 16456/2018 emessa dal Tribunale di Roma – Dott. Liberati depositata/pubblicata in cancelleria in data 9.8.2018 nel giudizio Rg 25375/2012 e notificata telematicamente il 10 agosto 2018 via pec e per l'effetto: accertare e dichiarare le parti convenute e CP Controparte_1 responsabili, anche in solido tra loro ovvero ciascuno per la quota di responsabilità che risulterà provata alla luce dell'espletanda istruttoria, dei danni subiti dall'attore a seguito del sinistro di cui è causa condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti da parte attrice nella misura di €. 267.317,00 (di cui € 5.600,00 di danno autoveicolo e contributo per nuova immatricolazione, €. 241.717,00 per danno biologico e non patrimoniale e invalidità specifica lavoro, detratta la somma percepita da a titolo di invalidità CP_5 permanente ed €. 20.000,00 per onorari stragiudiziali) per l'attore o di quelle altre somme che comunque risulteranno dovute, oltre interessi di mora dal dovuto e liquidazione dei danni derivanti dalla perdita del valore del credito liquidato in valuta e comunque nei limiti della competenza dell'autorità adita rigettare domanda riconvenzionale del sig. liquidare le spese di lite del doppio grado di CP giudizio in favore della sola parte appellante da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_4 che ha concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
[...] ogni contraria istanza respinta: a) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni meglio esposte nel presente atto;
b) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, liquidare in favore del sig. i soli danni che dovessero risultare dimostrati come Pt_1 conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione il concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, da determinarsi in misura non inferiore al 50%; c) rigettare, in ogni caso, la richiesta di risarcimento del danno morale e del presunto danno da incapacità lavorativa specifica;
d) rigettare, inoltre, le richieste di rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale per i motivi illustrati sub 2; e) infine, rigettare la richieste di interessi, rivalutazione monetaria, interessi da ritardo e lucro cessante, non ricorrendo i presupposti per la liquidazione di tali ulteriori importi. f) con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge”.
Si è costituita anche la quale mandataria della Controparte_1 [...]
che ha chiesto che “l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni CP contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia: in via principale: rigettare l'appello promosso dal Signor per le motivazioni espresse nell'atto di Pt_1 appello promosso dalla . (mandataria della Controparte_1 Controparte_2 accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria formulata dal convenuto/attore in riconvenzionale (nel giudizio di primo grado e odierno appellato) signor CP
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, contenere la condanna della
[...]
. (mandataria della al risarcimento della somma di CP_1 Controparte_2
€ 20.500,00, pari alla differenza tra il valore del veicolo HE Cayenne (tg. CX089PZ) al momento del sinistro - tenuto conto della sua svalutazione derivante dalla messa su strada - detratta la somma (€ 23.500,00) corrisposta dalla Compagnia assicuratrice appellante/appellata nella fase stragiudiziale in favore della (quale vincolataria del risarcimento in virtù del contratto Controparte_6 di leasing e/o vendita con patto di riservato dominio del veicolo HE Cayenne targato CX089PZ), circostanza, quest'ultima, dedotta dalla e non contestata CP_4 dal convenuto, attore in riconvenzionale, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con espressa riserva - nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dal signor - di agire in separato Parte_1 giudizio nei confronti del signor per il recupero delle somme non dovute CP
o corrisposte in eccesso dalla . (quale mandataria Controparte_1 CP
in esecuzione della sentenza e nella fase stragiudiziale. Con vittoria di spese e
[...] compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 1° febbraio 2019 al presente procedimento è stato riunito quello n. 6455/18 avente ad oggetto l'appello proposto dalla Controparte_1 quale mandataria della che ha chiesto, in riforma della Controparte_2 sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di costituzione nel giudizio n. 6387/18.
In entrambi i procedimenti si è costituito che ha contestato la CP fondatezza degli appelli, di cui ha chiesto il rigetto, con la conferma della sentenza di primo grado e con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Nel giudizio riunito si è costituito che ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'appello proposto dalla quale mandataria della Controparte_1 CP
e ha reiterato le domande svolte nel giudizio portante.
[...]
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato promosso - prima innanzi al Giudice di Pace (per i soli danni materiali alla vettura) e poi, a seguito della dichiarazione d'incompetenza per valore, avanti al Tribunale di Roma - da che ha chiesto il Parte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 10 luglio 2009 allorché, mentre percorreva la Via Flaminia in direzione Riano a bordo dell'auto PE Astra tg. BW749FC di sua proprietà e assicurata con la , era stato urtato CP dalla vettura HE tg CX089PZ assicurata con la Controparte_4
e condotta da il quale, provenendo dalla direzione opposta,
[...] CP aveva invaso la sua corsia di marcia;
in sede di costituzione, ha proposto CP domanda riconvenzionale per ottenere la rifusione dei danni patiti dall'auto, assumendo che era stato il a perdere il controllo del mezzo e ad uscire di Pt_1 strada.
Il Tribunale ha respinto la domanda proposta dall'attore, sul presupposto che doveva essergli attribuita l'intera responsabilità del sinistro e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ha condannato il e, in CP Pt_1 luogo della stesso, l'assicurazione (quale Controparte_4 mandataria della al pagamento della somma di € Controparte_2
55.000,00 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione;
ha condannato il e la Compagnia di assicurazione alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_1 del ha disposto la compensazione delle spese tra le altre parti. CP
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame, in quanto l'appello proposto da appare rispettoso dei requisiti Parte_1 prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17).
Occorre innanzitutto segnalare che le vetture coinvolte nel sinistro sono entrambe assicurate con la e che, in particolare, la compagnia Controparte_1 di assicurazione dell'auto del agisce quale mandataria della Pt_1 [...]
cosicchè per maggiore chiarezza espositiva nel corso della Controparte_2 motivazione sarà denominata, in breve, come . CP
Ciò posto, l'appello proposto da è fondato e merita Parte_1 accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della decisione di porre a suo carico l'intera responsabilità del sinistro, merita condivisione.
Invero, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto circa un'ora e dieci minuti dopo l'incidente è emerso che l'urto si è verificato in Via Flaminia tra la PE Corsa condotta dal che era diretto verso Riano, e la Pt_1
HE guidata dal il quale si stava dirigendo verso Roma;
si legge, in CP particolare, nel verbale che “al suolo venivano rilevate tracce di scarrocciamento in corrispondenza del presunto punto d'urto lasciate dalle ruote anteriori sinistre di entrambi i veicoli per una lunghezza di metri 4,40 e larghe metri 0,50 localizzate all'interno della corsia di marcia con direzione Riano a circa 0,80 metri dalla linea di mezzeria, sono altresì presenti tracce di scarrocciamento continua e di larghezza media riconducibili al veicolo B per una lunghezza di metri 2,40 localizzate in prossimità del margine destro della corsia in direzione Riano e tracce di scarroggiamento discontinue e di larghezza media parallele ed oblique rispetto all'asse stradale riconducibili al veicolo A che partono dalla linea di mezzeria e terminano in corrispondenza della banchina sinistra rispetto alla propria direttrice di marcia (da Riano verso Roma)”.
Le citate risultanze, dalle quali emerge che il punto d'urto tra le vetture va collocato all'interno della corsia di marcia del non appaiono affatto Pt_1 contraddette dai testi indicati dalla parte convenuta, ossia e Tes_1 [...]
. Tes_2
Anche a voler prescindere dalla circostanza che la presenza dei predetti al momento del fatto è stata riferita dal e non è stata oggetto di riscontro da parte CP dei Vigili, che li hanno ascoltati, infatti, a distanza di oltre due mesi (il primo) e di quattro mesi (il secondo), le dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale innanzi al Tribunale non hanno portato alcun conforto a sostegno della tesi sostenuta dal avendo affermato che “il contatto è avvenuto in prossimità della linea di CP mezzeria tre le due corsie” ) e che “entrambe le auto erano sulla linea Tes_2 di mezzeria”, così confermando che il conducente della HE viaggiava al centro della strada.
I rilievi effettuati dalla Polizia Municipale hanno consentito di accertare - più accuratamente - che il non solo si trovava sulla mezzeria della strada, ma ha CP invaso, sia pure di poco, la corsia di marcia percorsa dal tenendo, quindi, Pt_1 una condotta di guida non rispondente alle regole del Codice della Strada, che prescrivono di mantenersi sul lato destro della carreggiata.
La circostanza che il convenuto abbia violato le previsioni del Codice della Strada ed abbia tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione, non essendo riuscito a mantenere la vettura all'interno della propria corsia, non esime, tuttavia, dalla valutazione della condotta di guida tenuta dal danneggiato, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. n.23431/2014).
Alla luce del tenore del verbale e delle deposizioni assunte, la condotta di guida tenuta dal appare, invero, anch'essa censurabile atteso che lo stesso, pur Pt_1 rimanendo all'interno della propria corsia di marcia, viaggiava in prossimità della linea di mezzeria, cosicché non è stato in grado di evitare l'urto con la HE cha aveva sbandato verso l'opposta carreggiata.
Nessun elemento a favore della tesi sostenuta dall'attore, che assume di non avere avuto alcuna responsabilità nella verificazione del sinistro può trarsi, peraltro, dalle deposizioni dei testi e Testimone_3 Testimone_4
Invero, il primo, che viaggiava a bordo della PE quale trasportato, è incapace a testimoniare, atteso che ha riportato a sua volta lesioni personali in esito al sinistro (Cass. 19121/19), mentre sussistono dubbi sull'effettiva presenza del secondo al momento del fatto, posto che del suo nominativo non si rinviene traccia nel verbale;
in ogni caso, il si è limitato ad affermare che la HE aveva invaso la Tes_4 corsia percorsa dal “di circa 40 cm, la mi sembrava che procedesse in Pt_1 CP_7 prossimità del margine destro”, fornendo una versione dei fatti che rende praticamente impossibile l'accertata verificazione dell'impatto a circa 80 cm dalla linea di mezzeria.
Resta, quindi, ferma la ricostruzione secondo cui l'attore si trovava a sua volta al centro della strada.
Nel bilanciamento delle rispettive condotte, la responsabilità del sinistro va ascritta nella misura del 30% all'appellante e del 70% all'appellato, dovendosi ritenere più grave la condotta di guida del che ha oltrepassato la linea di CP mezzeria.
Ciò posto e passando alla valutazione dei danni, non è contestato che in esito al sinistro l'attore abbia riportato le lesioni accertate dal Consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado, la cui relazione, frutto di un lavoro corretto e puntuale, non è stata peraltro oggetto di alcuna censura.
L'attore ha riportato i seguenti esiti: “Frattura del peduncolo vertebrale destro e del processo articolare omolaterale di C4, D2. Frattura della parte laterale sinistra dell'osso sacrale in prossimità dell'articolazione sacro-iliaca omolaterale. Frattura del ramo dell'ischio e del ramo superiore del pubico di sinistra. Frattura scomposta del terzo distale diafisario del femore sinistro”, cui sono conseguite un'invalidità permanente pari al 25%, un'inabilità temporanea assoluta di gg. 40 e parziale al 50% di gg. 90.
In conformità della richiesta svolta dalla parte appellante, la liquidazione del danno viene effettuata alla stregua delle Tabelle di Milano, che soddisfano l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11).
Nell'effettuazione del conteggio trovano ingresso i criteri dettati dalla Corte di Cassazione, proprio in relazione alle Tabelle di Milano, secondo cui “attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo” (Cass. 7892/24).
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per l'applicazione integrale delle Tabelle milanesi approvate nel 2024, comprensive della quota diretta a risarcire il danno morale, atteso che la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, ben può desumersi dal tipo di lesione subita (limitativa nel movimento), dalla necessità di intervenire chirurgicamente e dai successivi controlli cui il andrà incontro. Pt_1
Non può, invece, trovare ingresso la personalizzazione del danno, invocata nella misura di € 50.000,00, il cui riconoscimento presuppone che il danneggiato indichi - e provi - le particolarità della propria situazione, tale da giustificare una maggiorazione dei parametri approntati dalle Tabelle per soggetti della medesima età cha abbiano patito danni della stessa entità (Cass. 19922/23).
In ossequio ai parametri sopra enunciati, il danno biologico permanente subito dall'appellante è pari, all'attualità, a complessivi € 121.222,00, comprensivi della sofferenza soggettiva, cui vanno aggiunti € 4.600,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta e € 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale.
In ragione del concorso di colpa come sopra accertato, il danno patito dal che ammonta a complessivi 130.997,00 (€ 121.222,00 + € 4.600,00 + € Pt_1
5.175,00), va liquidato nella misura del 70%, risultando pari a € 91.697,90.
Quanto al danno alla vettura, richiesto dall'attore per la somma complessiva di
€ 5.000,00, risulta dal verbale della Polizia Municipale che la PE ha riportato ingenti danni (distruzione dell'intera fiancata sinistra, distorsione del pianale e del sedile ed altri danni di carattere tecnico), cosicché appare plausibile l'assunto del di non avere provveduto alla riparazione in quanto l'intervento sarebbe Pt_1 risultato antieconomico. L'importo preteso, che corrisponde al valore dell'auto al momento del sinistro, può essere, quindi, riconosciuto nella misura di € 3.500,00, pari al 70% della somma richiesta.
Le ulteriori voci di danno richieste dalla parte appellante non possono essere accordate.
In particolare, con riguardo alla vettura non può essere riconosciuta la somma di € 600,00 a titolo di “contributo immatricolazione”, non risultando che il Pt_1 abbia provveduto ad acquistare un'ulteriore auto.
Il danno da capacità lavorativa specifica, invocato nella misura di € 100.000,00, è rimasto privo di qualsiasi riscontro.
Al riguardo, va rammentato che “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass.).
Nel caso in esame, l'appellante non ha affatto dimostrato la riduzione della propria capacità di lavoro specifica né tantomeno la contrazione dei guadagni, peraltro neppure allegata;
del resto, il nocumento lamentato dal afferisce alla Pt_1 maggiore fatica che lo stesso è costretto a sopportare nell'espletamento dell'attività di muratore, ma trattasi di un profilo che non ha risvolti di carattere patrimoniale e che incide, piuttosto, sul danno non patrimoniale, già oggetto di considerazione anche attraverso il riconoscimento del pregiudizio morale.
Con riguardo alla somma di € 20.000,00 relativa all'assistenza ricevuta nella fase stragiudiziale, la richiesta risulta svolta in modo del tutto generico, con il mero riferimento alla predisposizione della “lettera di intervento e di messa in mora”, ossia a quelle attività - prodromiche all'instaurazione del giudizio - che trovano ristoro nell'ambito della liquidazione delle spese di lite;
vige, inoltre, il principio secondo cui le competenze stragiudiziali hanno natura di danno emergente, cosicché la liquidazione è soggetta agli oneri di allegazione e di prova, che la parte appellante non ha assolto affatto, avendo omesso di fornire qualsiasi riscontro in merito allo svolgimento di ulteriori attività non preordinate all'espletamento della fase giudiziale (Cass. Sezioni Unite 16990/17).
Ciò posto, secondo quanto ammesso dallo stesso appellante fin dall'atto introduttivo, nella liquidazione finale del nocumento patito dalla somma accordata a titolo di danno non patrimoniale, pari come detto all'attualità a complessivi € 91.697,90, occorre tenere conto dell'importo che il ha ricevuto dall' Pt_1 CP_5 essendosi trattato di un infortunio in itinere. (Cass. Sezioni Unite 12566/18).
Dalla documentazione depositata a seguito dell'ordine di esibizione formulato dalla Corte, risulta che l'appellante ha percepito la somma complessiva di € 63.734,00, che dovrà essere detratta dal risarcimento dovuto, in applicazione del principio secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cass. 23927/23).
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata, e la CP
devono essere condannati, in solido tra Controparte_4 loro, al pagamento in favore di a titolo di danno non patrimoniale Parte_1 della somma di € 91.697,00, da cui dovrà essere detratta quella già ricevuta di € 63.734,00. I due importi suindicati devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anni per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento degli indennizzi da parte dell' detratti via via i quali, per il periodo successivo, sulle differenze residue CP_5 troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. Gli appellati vanno, inoltre, condannati in solido tra loro al pagamento della somma di € 3.500,00 a titolo di danno patrimoniale afferente all'autovettura; l'importo suindicato, che copre il pregiudizio patito al momento del fatto, va maggiorato degli interessi compensativi calcolati al tasso legale anno per anno sulla somma via via rivalutata, mentre dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo si applicano i soli interessi legali.
Passando all'esame dell'appello proposto dalla , poi riunito al CP principale e divenuto per l'effetto appello incidentale, va premesso che con statuizione che non è stata oggetto di gravame il Tribunale ha dato atto che tra le Compagnie di assicurazione delle due vetture sussiste l'accordo c.d. Card, che comporta “tra le stesse l'applicazione in ogni caso delle regole della responsabilità diretta” e ha ritenuto, per l'effetto, ammissibile la costituzione della CP avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Anche a voler prescindere da tale statuizione, i rilievi in ordine alla tardività della costituzione - sollevati dalla difesa del in sede di costituzione nella CP presente fase di gravame - vanno in ogni caso disattesi, in quanto nel giudizio di primo grado la non ha proposto domande nuove, ma si è limitata ad CP allegare l'incontestata circostanza relativa all'avvenuto pagamento di un acconto in sede stragiudiziale a titolo di risarcimento per i danni patiti dalla HE.
La prima censura sollevata dalla Compagnia di Assicurazione, secondo cui il giudice di primo grado ha quantificato il danno patito dalla HE (pacificamente non riparabile) nella misura di € 55.000,00, senza tenere conto dell'importo di € 23.500,00 versato dalla alla “ quale vincolataria CP CP_6 CP_6 delle somme dovute per il risarcimento in virtù del contratto d leasing e/o vendita con patto di riservato dominio del veicolo HE Cayenne targato CX089PZ”, è fondata.
Invero, come detto, il pagamento è stato ammesso dallo stesso attore in riconvenzionale che all'udienza del 3 marzo 2018 ha dato atto del versamento dell'acconto; è pacifico che il Tribunale ha poi omesso di considerare l'acconto nella quantificazione dei danni, cosicché la pronuncia va emendata provvedendo alla relativa detrazione.
Merita, altresì, accoglimento la seconda censura relativa al valore della vettura che il giudice di primo grado ha stimato in € 55.000,00, pari al costo di acquisto dell'auto avvenuto nell'ottobre 2005, senza tenere conto della percentuale di svalutazione maturata fino al momento del sinistro occorso nel 2009. Costituisce, invero, un fatto notorio che il valore delle vetture nel periodo successivo all'immatricolazione diminuisce e il conteggio operato dall'appellante, che ha quantificato in ulteriori € 20.500,00 il danno residuo patito dal pari alla CP differenza tra il valore della vettura alla data dell'incidente e all'acconto versato, non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellato.
Ora, per effetto della ripartizione della responsabilità accertata in questa sede, il danneggiato non avrebbe diritto all'intera somma pretesa, posto che lo stesso ha concorso alla verificazione del sinistro nella percentuale del 70%; tuttavia, la CP non ha inteso allinearsi, in questa sede, alla posizione processuale del
[...] Pt_1 avendo insistito per il rigetto dell'appello da quest'ultimo proposto ed avendo testualmente concluso nel senso di “accogliere parzialmente la domanda risarcitoria formulata dal signor contenendo la condanna della CP Controparte_2
(attraverso la mandataria .) al risarcimento della somma di € Controparte_1
20.500,00”, con “espressa riserva - nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dal signor - di agire in separato giudizio Parte_1 nei confronti del signor per il recupero delle somme non dovute o CP corrisposte in eccesso dalla . (quale mandataria Controparte_1 CP
in esecuzione della sentenza e nella fase stragiudiziale”.
[...]
Nel rispetto del principio della domanda, alla quale la Corte deve attenersi, la
- in parziale riforma della sentenza gravata - va condannata, così come CP richiesto, al pagamento della somma di € 20.500,00, pari alla differenza tra il valore dell'auto al momento del fatto e l'importo già ricevuto, oltre agli interessi e alla rivalutazione secondo i criteri già indicati in merito alla detrazione dell'acconto versato.
Viceversa, sempre con riferimento alla voce di danno richiesta dal anche CP nei confronti del conducente della PE, merita accoglimento l'appello principale proposto dal che ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale Pt_1 proposta in primo grado nei suoi confronti, atteso che - alla luce dell'accertamento della responsabilità del conducente della HE nella misura del 70% - la somma versata dalla in data antecedente all'instaurazione del giudizio appare CP sicuramente satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria avanzata nei riguardi dell'odierno appellante.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolte solo in parte le pretese dell'originario attore, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di 1/3, con condanna di e della CP [...] alla rifusione dei restanti 2/3, mentre le spese della C.t.u. Controparte_4 espletata in primo grado vanno poste interamente a carico degli originari convenuti.
Segue la liquidazione come da dispositivo, avuto riguardo al valore tabellare medio, in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione per il giudizio di appello della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Alla luce della posizione processuale assunta dalla , che ha visto CP accolte le censure sollevate in sede di appello ma non ha inteso avvalersi in questa fase dell'accertamento della responsabilità dell'appellato (conseguente alla parziale fondatezza dell'impugnazione proposta dal , ricorrono i presupposti per Pt_1 disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra l'assicurazione e il CP
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza gravata, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in accoglimento dell'appello incidentale Parte_1 formulato dalla quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) condanna e la , in solido CP Controparte_4 tra loro, al pagamento in favore di a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale della somma di € 91.697,00, dalla quale dovrà essere detratto l'importo già ricevuto di € 63.734,00, con rivalutazione e interessi secondo i calcoli indicati in parte motiva;
2) condanna e la , in solido CP Controparte_4 tra loro, al pagamento in favore di a titolo di danno Parte_1 patrimoniale della somma di € 3.500,00, oltre agli interessi compensativi secondo i calcoli indicati in parte motiva;
3) condanna la quale mandataria di CP_4 Controparte_1 CP Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 20.500,00, con
[...] CP interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP
; Parte_1 5) liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 7.2954,00, di cui € 700,00 per esborsi, e del secondo grado in complessivi € 7.546,00, di cui € 600,00 per esborsi e, compensandole nella misura del 1/3, condanna e la CP
, in solido tra loro, alla rifusione in Controparte_4 favore di dei restanti 2/3, oltre accessori di legge e spese Parte_1 generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
6) compensa le spese di lite tra e la quale CP Controparte_1 mandataria di Controparte_2
7) pone le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado a carico solidale di e della . CP Controparte_4
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino