Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 332/2023 R.G. promossa
Da
( ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del ministro p.t. -
[...]
, in persona del Parte_2
legale rappresentate p.t., patrocinati ex lege dall'avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania
Appellanti contro
( ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Gambuzza
Appellata
OGGETTO: appello- mobilità provinciale- diritto al trasferimento in una sede non pubblicata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.08.2021, - docente di scuola di Controparte_1
secondo grado con contratto a tempo indeterminato, titolare nella Provincia di
, senza sede dall'a.s. 2019/20, utilizzata in servizio presso l'Istituto Pt_2
Superiore “Archimede” di Rosolini nella classe di concorso A046 (Scienze
Giuridiche ed Economiche) per l'a.s. 2020/2021 - esponeva di aver presentato domanda di mobilità provinciale per l'a.s. 2020/2021 (recte, 2021/2022), indicando quale prima sede di preferenza l'Istituto Superiore “Bartolo” di
Pachino; che l , il 7.04.2021, Controparte_2
aveva pubblicato gli elenchi delle sedi scolastiche relative alle cessazioni dal servizio dall'1.09.2021 e nel suddetto elenco non figurava, ancorché già risultante vacante a seguito di pensionamento, la cattedra interna ed intera,
SRIS01400G QUOTA 100 NN A046; che, a seguito di segnalazione dell'errore da parte dell'Istituto “Bartolo”, in data 13.04.2021, l aveva provveduto CP_2
alla rettifica in autotutela delle cessazioni e pubblicato i nuovi elenchi, ove figurava la cattedra della classe di concorso A046 dell'Istituto “Bartolo”.
Lamentava che, tuttavia, detta disponibilità non era stata comunicata al SIDI e pertanto la cattedra in questione risultava non disponibile ai fini della mobilità provinciale. Chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa - previo annullamento, riforma e/o disapplicazione della graduatoria di cui al Decreto
n. 6482 del 7.06.2021 dell Controparte_3
, che non contemplava il posto disponibile per la classe di concorso
[...]
A046 presso l'istituto Bartolo di Pachino, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale - di “accertare, ritenere e dichiarare che l
[...]
ha errato nel non inserire la cattedra A 046 libera Controparte_2
presso l'istituto Bartolo di Pachino nella mobilità provinciale;
accertare, ritenere e dichiarare illegittima ed errata la mancata assegnazione alla ricorrente della cattedra per la Classe di Concorso A046 esistente presso
l' ; per l'effetto, ritenere e dichiarare nulli e/o Parte_3 3
disapplicare gli atti impugnati e condannare il e l CP_4 [...]
ad assegnare la ricorrente medesima sulla cattedra per Controparte_5
la classe A046 esistente presso l' ”. Parte_3
Con sentenza n. 120 dell'11 aprile 2023, il giudice adito, in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento per la mobilità provinciale a.s. 2021-2022 presso l'Istituto “Bartolo” di Pachino.
Condannava l'amministrazione scolastica al pagamento delle spese di lite.
Rilevava che risultava incontestato che la cattedra della classe di concorso
A046 presso il citato , a seguito di pensionamento, si era resa Parte_3
disponibile per l'a.s. 2021-2022 e che, tuttavia, essa non era stata assegnata a causa di una mera omissione della comunicazione di detta disponibilità sulla piattaforma SIDI. Reputava irrilevante l'individuazione dell'ufficio responsabile della suddetta omissione, giacché la stessa aveva cagionato, in ogni caso, un danno ingiusto alla docente, la quale aveva diritto alla corretta gestione delle procedure di mobilità e delle graduatorie da parte della P.A.
Riteneva che la circostanza dedotta dall'amministrazione scolastica relativa alla esistenza di docenti posizionati in graduatoria mobilità con un punteggio superiore alla ricorrente per la medesima classe di concorso non escludesse il diritto della stessa all'assegnazione della cattedra. Evidenziava, sul punto, che non risultavano “evidenze di scelta da parte dei predetti docenti, con punteggio superiore, dell' ” e che l'utilizzazione provvisoria della Parte_3 Pt_4
presso l comprovava la fondatezza della pretesa avanzata dalla Parte_3
docente.
Avverso la sentenza proponeva appello l'amministrazione soccombente con atto depositato il 4.05.2023. Al gravame resisteva . Controparte_1
La causa veniva posta in decisione in data 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'amministrazione appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità e di merito citata nell'atto di appello, assume che il giudizio avrebbe dovuto svolgersi in contraddittorio con gli altri docenti partecipanti alla procedura contestata, avendo l'odierna appellata chiesto l'accertamento giudiziale del diritto a essere inserita nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità
(assegnazione della cattedra per la Classe di Concorso A046 presso l'
[...]
). Parte_3
1.1 Con il secondo motivo la difesa erariale ribadisce la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica.
Deduce che alcuna responsabilità può essere ascritta all'
[...]
in ordine al mancato inserimento, negli elenchi elaborati Controparte_3
dal sistema informatico ministeriale SIDI, della cattedra presso l'Istituto M.
Bartolo di Pachino per la classe di concorso A046 tra i posti in organico di diritto disponibili per l'a.s. 2021/2022, in quanto, come comunicato all'appellata con nota n. 8064 dell'8.07.2021, l'inserimento della cessazione del servizio è avvenuto “oltre il termine consentito per motivi tecnici addotti dall'Istituzione scolastica...”. Precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'O.M. n. 106 del 29.03.2021, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili era il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti era fissata al 7 giugno 2021.
Evidenzia che, in ogni caso, il preteso posto presso l' Parte_3
non sarebbe spettato all'odierna appellata.
[...]
Richiamate le previsioni di cui all'allegato 1 del CCNI mobilità del personale docente, educativo e ATA, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20,
2020/21, 2021/22, che disciplina l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e 5
nei passaggi del personale docente ed educativo, evidenzia che, come già rilevato in primo grado, nella graduatoria degli aspiranti che avevano partecipato alla mobilità per l'a.s. 2021/2022, classe di concorso A046, in provincia di , seconda fase, vi erano docenti collocati in posizione Pt_2
superiore rispetto all'appellata.
2. Così riassunti i motivi di gravame, occorre esaminare preliminarmente la questione dell'integrità del contraddittorio, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
La Suprema Corte ha più volte sottolineato che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità
(promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass.28766/2018, 988/2017,
15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008; 22162/2023). 6
2.1 Tanto premesso, come dianzi evidenziato, con il ricorso introduttivo del giudizio ha formulato le seguenti domande: “accertare, Controparte_1
ritenere e dichiarare che l' ha errato nel non Controparte_2
inserire la cattedra A 046 libera presso l'istituto Bartolo di Pachino nella mobilità provinciale;
accertare, ritenere e dichiarare illegittima ed errata la mancata assegnazione alla ricorrente della cattedra per la Classe di Concorso
A046 esistente presso l' ; per l'effetto, ritenere e Parte_3
dichiarare nulli e/o disapplicare gli atti impugnati e condannare il e CP_4
l' ad assegnare la ricorrente Controparte_5
medesima sulla cattedra per la classe A046 esistente presso l' Parte_3
”.
[...]
Nel costituirsi, l'amministrazione scolastica ha contestato le domande rilevando, già in primo grado, che alla non sarebbe comunque spettato il CP_1
preteso posto presso l'Istituto Michelangelo Bartolo di Pachino in quanto, tenuto conto delle operazioni e delle fasi espressamente disciplinate dall'Allegato 1 del nella graduatoria degli aspiranti che CP_6
avevano partecipato alla mobilità per l'a.s. 2021/2022, classe di concorso A046, provincia di , vi erano docenti che la precedevano perché titolari di Pt_2
maggior punteggio.
A supporto di quanto sostenuto, l'amministrazione scolastica ha prodotto relativa documentazione da cui si evince che almeno tre docenti senza sede godevano di un punteggio superiore a quello dell'odierna appellata (con punteggio di 51) e, in particolare: con punteggio 146,00, Persona_1 Per_2
, con punteggio 86,00 e con punteggio 58,00.
[...] Persona_3
2.2. Orbene, tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte di legittimità, appare di tutta evidenza che la pretesa dell'odierna appellata, finalizzata a ottenere la declaratoria della spettanza a sé della cattedra presso l'Istituto
Superiore Michelangelo Bartolomeo di Pachino - non disponibile per i movimenti in quanto non tempestivamente inserita negli elenchi elaborati dal 7
sistema informatico ministeriale SIDI - e avente natura di un'azione di adempimento volta a conseguire “una determinata utilità”, era certamente idonea a produrre effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di altri soggetti portatori di interesse analogo. Invero - per di più rilevato che è rimasto incontestato che, all'esito delle operazioni, la docente che precedeva in graduatoria l'odierna appellata non aveva ottenuto alcuna assegnazione di cattedra bensì soltanto l'utilizzazione provvisoria presso altro istituto scolastico
-, non può certamente escludersi a priori, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, l'interesse ex ante delle docenti che precedevano la in graduatoria a concorrere anche per la cattedra in questione, ove la CP_1
stessa fosse stata tempestivamente inserita tra quelle disponibili.
3. Ogni altra questione assorbita, la sentenza di primo grado va pertanto annullata e le parti vanno rimesse al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354 c.p.c., avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di mesi tre. Spese di entrambi i gradi compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, assegnando il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
Spese di entrambi i gradi compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese