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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/09/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1647 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Spatola e Giorgia Ippoliti, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Walter Condoleo, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI All'udienza cartolare del 22.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni tramite le note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.05.2022, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso che contraeva Parte_1 matrimonio in Cerveteri (RM) il 11.05.1995 con e che dalla loro unione CP_1 nascevano i figli (30.07.1996) e (10.02.2007), venuta meno l'affectio Per_1 Per_2 coniugalis tra le parti, chiedeva al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente deduceva che:
- il 12.06.2002 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- dopo la separazione le parti si erano riconciliate e nel 2007 era nato il secondo figlio;
Per_2
- la convivenza tra le parti era, tuttavia, divenuta intollerabile;
- le parti vivevano insieme con i figli nell'abitazione coniugale che era di proprietà del marito;
- di non avere un'occupazione lavorativa ed essere priva di reddito;
- di ricevere aiuti economici dal fratello, residente negli Stati Uniti e con interessi commerciali in Italia.
- che la figlia era maggiorenne ma non economicamente autonoma;
Per_1
- che vi era una sperequazione economica tra le parti.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, la disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale in cui abitare con i figli, un assegno di mantenimento mensile per sé di euro
700,00 e per i figli di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), somme da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Con memoria difensiva del 23.11.2022 si costituiva in giudizio il , il quale CP_1 deduceva che:
- i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati dopo la nascita del secondo figlio;
2 - l'ampia casa coniugale era costituita da due accessi autonomi;
- il resistente aveva proposto alla la vendita dell'immobile familiare con Pt_1 conseguente acquisto di due abitazioni da intestare ai figli;
- entrambi i genitori avevano un rapporto sereno e regolare con i figli;
- il mutuo sull'abitazione familiare era in scadenza (dicembre 2022), mentre il piano di rientro del prestito contratto per le ristrutturazioni scadeva nel mese di marzo
2028;
- di essere stato un agente della Polizia di Stato e percepire, sul conto cointestato con la , una pensione di € 1.914,15 al mese e che per l'abitazione corrispondeva Pt_1 gli arretrati non pagati della TARI per euro 100,00 circa mensili;
- il resistente era affetto da diabete mellito e cardiopatia ipertensiva, sosteneva spese periodiche per l'acquisto di medicinali ed aveva problemi di deambulazione;
- la ricorrente prestava attività lavorativa presso la società calcistica ROMA CITY
FC sita in Riano Flaminio (RM) e di proprietà dei suoi fratelli;
- la famiglia d'origine della era proprietaria di diverse unità abitative. Pt_1
Tanto premesso, il resistente aderiva alla richiesta di separazione personale e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente, nonché
l'affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale dove abitare con i figli, disciplina del diritto di visita materno, l'obbligo della al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie.
All'udienza Presidenziale del 17.01.2023 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, dopo avere sentito le parti personalmente comparse con i difensori, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, riteneva necessario disporre l'audizione dei figli della coppia.
I figli delle parti venivano sentiti all'udienza del 19.01.2023 e, con ordinanza riservata, il Presidente adottava i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, l'assegnazione al padre della casa coniugale in cui abitare con i figli, disciplina del diritto di frequentazione materna, il mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore ed un assegno di mantenimento per la moglie di euro 500,00 mensili con ripartizione in eguale misura delle spese straordinarie per i figli e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
3 Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. la ricorrente si costituiva mediante i nuovi difensori nominati, richiamava le pregresse difese e conclusioni e deduceva che l'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori era stata reclamata dinanzi la Corte di Appello di Roma e che il rendimento scolastico del figlio Per_2 era peggiorato da quando aveva dovuto lasciare l'abitazione familiare per effetto del provvedimento del Tribunale.
Con memoria di costituzione del 28.04.2023 il contestava le avverse CP_1 deduzioni e documentava che la era coamministratore della Pt_1 [...]
Controparte_2
All'udienza cartolare del 19.05.2023, il Giudice, lette le note depositate, rigettava la richiesta della ricorrente di modifica dell'ordinanza presidenziale, anche in quanto pendente il reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Roma e per l'assenza di fatti nuovi sopravvenuti e assegnava alle parti i termini richiesti di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
I difensori delle parti depositavano le suddette memorie, reiteravano le loro difese ed eccezioni e articolavano le istanze istruttorie.
In data 10.10.2023 il procuratore della ricorrente depositava ordinanza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale del Tribunale di Civitavecchia del 24.01.2023, accoglieva il reclamo proposto dalla Pt_1 limitatamente alla ripartizione delle spese straordinarie a favore dei figli mentre rigettava il reclamo incidentale del e confermava, nel resto, i provvedimenti presidenziali. CP_1
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 15.12.2023, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, lette le note con cui i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle prove orali articolate nelle memorie istruttorie, rigettava i capitoli di prova ivi formulati in quanto vertenti su fatti generici, valutativi e irrilevanti ai fini della decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza cartolare del 19.12.2024 il Giudice, lette le note con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini di legge e insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
4 In primo luogo, il Collegio prende atto che le parti si sono riconciliate dopo l'omologazione della separazione consensuale resa dal Tribunale di Civitavecchia il
12.06.2022 ricostituendo, quindi, il consorzio familiare e che dalla loro unione è nato nel 2007 il figlio . Per_2
Nell'ambito, dunque, del ricostituito rapporto coniugale, l'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano, il venire meno, dopo la suddetta riconciliazione, della comunione materiale e spirituale che costituisce fondamento del matrimonio ed appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. e confermate dalle parti in sede di comparizione personale.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'affidamento e collocamento del figlio Per_2
Il Collegio rileva che nulla deve essere disposto con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio , nato il [...], atteso che nelle more del giudizio, Per_2 lo stesso è divenuto maggiorenne e pertanto potrà vedere e frequentare i genitori secondo le sue esigenze e la sua volontà.
Sull'assegnazione della casa coniugale chiesta dalle parti
La ricorrente ha richiesto l'assegnazione della casa coniugale deducendo la volontà dei figli di abitare con la madre, le difficoltà di trovare un'abitazione per sé in quanto priva di reddito nonché la sperequazione economica tra le parti che giustificherebbe l'assegnazione in suo favore.
Il difensore del ha dedotto che la ricorrente ha possibilità economiche CP_1 legate alle proprietà della società di cui è stata amministratrice insieme al fratello ed ha precisato che la casa coniugale è distinta in due unità, ma con allacci e utenze comuni opponendosi ad un'assegnazione parziale dell'abitazione.
Il Collegio rileva che nella separazione il godimento della casa familiare va attribuito tenendo conto dell'esclusivo interesse dei figli a mantenere il contesto abitativo in cui sono cresciuti e che, nei rapporti tra i coniugi, la condizione economico/reddituale di uno dei due non è presupposto per l'assegnazione ma può essere tenuta in conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
5 Va rilevato che il Presidente f.f. ha disposto l'audizione di e , i Per_1 Per_2 quali all'udienza del 19.01.2023 hanno entrambi dichiarato di non avere preferenza rispetto ai genitori e di avere ottimi rapporti con entrambi e che l'assegnazione della casa familiare in favore del resistente, disposta con ordinanza presidenziale, è stata confermata a seguito del reclamo dalla Corte di Appello di Roma che ha ritenuto congrua la motivazione escludendo un possibile pregiudizio per la prole.
Dunque, il Collegio ritiene di confermare con riferimento all'assegnazione della casa familiare l'ordinanza presidenziale emessa in data 24.01.2023 da disporsi a favore del , il quale vi abiterà con i figli e , maggiorenni non CP_1 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Sul mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per i figli di euro 250,00 complessivi al mese, attesa la disparità reddituale esistente tra le parti ed in subordine, un mantenimento in via diretta per i periodi di permanenza presso ciascun genitore.
Il resistente ha chiesto al Tribunale l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli, con lui conviventi, nella misura di euro 300,00 complessivi al mese, deducendo la sussistenza di una capacità economica della ricorrente come documentato in giudizio.
In sede di udienza presidenziale la ha dichiarato di ricevere aiuti economici Pt_1 dal fratello, imprenditore residente all'estero proprietario di una squadra di calcio e titolare di una società sportiva in Riano (RM) e di recarsi presso il centro sportivo “una
o due volte a settimana quando lui è in Italia”. Anche i figli delle parti hanno confermato che la madre è solita recarsi presso il centro sportivo con cadenza regolare, ma non sono stati in grado di riferire le ragioni della presenza e se riconducibile ad un'attività lavorativa svolta dalla medesima.
Con le memorie di replica depositate in data 03.03.2025 la ha dedotto che Pt_1 avere lasciato il ruolo (peraltro, a suo dire, solo formale) di amministratrice della
[...]
e che la permanenza nel centro era finalizzata a coadiuvare il fratello Controparte_2
e ripagarlo per il sostegno economico ricevuto durante il matrimonio.
Il resistente ha confermato la circostanza degli aiuti economici ricevuti dalla ricorrente dal fratello, in particolare con riferimento alle spese universitarie per la figlia
. Per_1
6 Sulla scorta delle difese svolte e della documentazione acquisita, attesa la capacità della ricorrente di provvedere in via diretta ai bisogni dei figli, il Tribunale ritiene di confermare il mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso le abitazioni di ciascuno e di ripartire al 80% in capo al padre e al 20% in capo alla madre le spese straordinarie in ragione della prevalente collocazione dei figli con il padre presso l'abitazione coniugale a lui assegnata, come disposto dalla Corte di Appello di Roma.
Sul mantenimento della moglie
La ricorrente ha dedotto di essere priva di un'occupazione lavorativa, di avere svolto lavori salutari nel passato e di aver provveduto in via prevalente alla cura della famiglia e dei figli nel corso della vita coniugale richiedendo un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 700,00 al mese.
Il ha dedotto che il fratello della ricorrente è un ricco imprenditore con CP_1 interessi commerciali negli Stati Uniti e in Italia avente elevate capacità economiche, ed ha chiesto, ritenendo che la ricorrente percepisca introiti dall'attività relativa alla società calcistica, il rigetto della domanda al mantenimento della . Pt_1
La ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data
18.10.2024, C.U. relativo agli anni 2022 e 2023, dichiarazione dei redditi per l'anno 2024, estratto della carta poste pay al 30.09.2024 sul quale risulta accreditato il mantenimento mensile dal marito, le movimentazioni del conto cointestato presso banca Unicredit
S.p.a. e del conto personale presso banca Unicredit S.p.a. con giacenza al 30.09.2024 di
1.739,71 euro.
Il ha dedotto di essere in pensione e di percepire circa 1.900,00 euro al CP_1 mese e ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data15.10.2024, nonché gli estratti dei conti bancari con le relative movimentazioni. Dalle dichiarazioni dei redditi risulta avere percepito nell'anno 2019 un reddito di euro 33.568,00; nell'anno
2020 un reddito di euro 32.125,97; nell'anno 2021 un reddito di euro 33.785,00; nell'anno 2022 un reddito di euro 32.955,00; nell'anno 2023 un reddito di euro 35.253,00
e di essere gravato da un prestito personale per complessivi euro 21.758,93, con rata mensile pari a euro 241,46 con scadenza nel mese di marzo 2028.
La difesa di parte resistente ha dedotto che la lavorerebbe presso il centro Pt_1 sportivo del fratello in Riano (RM) e ha depositato dei post apparsi sui social network che ritraggono la ricorrente presente nella struttura.
7 Ritiene il Collegio che non può ritenersi dimostrato lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della ricorrente, tenuto altresì conto che dalla documentazione bancaria in atti non risultano movimentazioni anomale e costanti di danaro e nonostante i versamenti potrebbero essere corrisposti in contanti, ma anche di tale circostanza non vi è prova in atti.
Deve ritenersi pertanto sussistere una sperequazione economica tra le parti e la domanda di erogazione dell'assegno deve quindi essere accolta, anche al fine di consentire alla ricorrente di godere del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio,
e che il Collegio ritiene equo fissare nella somma disposta dal Presidente f.f. di euro
500,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale con aggiornamento annuale
Istat, tenuto conto anche delle spese fisse documentate dal resistente e dall'assegnazione della casa familiare al . CP_1
La soccombenza reciproca delle parti, unitamente alla natura e all'oggetto della decisione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1647/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- prende atto che le parti si sono riconciliate dopo il decreto di omologazione del
12.06.2002 del ricorso congiunto depositato avanti al Tribunale di Civitavecchia il
17.01.2002;
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
06.11.1964 e , nato a [...] il [...], aventi contratto CP_1 matrimonio in Cerveteri (RM) il 11.05.1995 e registrato agli atti dello Stato civile del
Comune all'anno 1995, Atto n. 26, Parte II, Serie A,
- assegna la casa coniugale, sita in Cerveteri (RM) in Via Sandro Pertini n. 34, a CP_1
che vi abiterà insieme ai figli e , maggiorenni non
[...] Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni;
- dispone in capo al padre l'80% delle spese straordinarie a favore dei figli ed in capo alla madre il restante 20%, secondo le disposizioni contenute nel Protocollo vigente
8 presso il Tribunale di Civitavecchia;
- accoglie la domanda di mantenimento dalla ricorrente e, per l'effetto, dispone che versi a la somma mensile di euro 500,00 entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2023, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- manda all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
- dispone la compensazione integralmente delle spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 25 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1647 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Spatola e Giorgia Ippoliti, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Walter Condoleo, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI All'udienza cartolare del 22.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni tramite le note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.05.2022, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso che contraeva Parte_1 matrimonio in Cerveteri (RM) il 11.05.1995 con e che dalla loro unione CP_1 nascevano i figli (30.07.1996) e (10.02.2007), venuta meno l'affectio Per_1 Per_2 coniugalis tra le parti, chiedeva al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente deduceva che:
- il 12.06.2002 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- dopo la separazione le parti si erano riconciliate e nel 2007 era nato il secondo figlio;
Per_2
- la convivenza tra le parti era, tuttavia, divenuta intollerabile;
- le parti vivevano insieme con i figli nell'abitazione coniugale che era di proprietà del marito;
- di non avere un'occupazione lavorativa ed essere priva di reddito;
- di ricevere aiuti economici dal fratello, residente negli Stati Uniti e con interessi commerciali in Italia.
- che la figlia era maggiorenne ma non economicamente autonoma;
Per_1
- che vi era una sperequazione economica tra le parti.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, la disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale in cui abitare con i figli, un assegno di mantenimento mensile per sé di euro
700,00 e per i figli di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), somme da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Con memoria difensiva del 23.11.2022 si costituiva in giudizio il , il quale CP_1 deduceva che:
- i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati dopo la nascita del secondo figlio;
2 - l'ampia casa coniugale era costituita da due accessi autonomi;
- il resistente aveva proposto alla la vendita dell'immobile familiare con Pt_1 conseguente acquisto di due abitazioni da intestare ai figli;
- entrambi i genitori avevano un rapporto sereno e regolare con i figli;
- il mutuo sull'abitazione familiare era in scadenza (dicembre 2022), mentre il piano di rientro del prestito contratto per le ristrutturazioni scadeva nel mese di marzo
2028;
- di essere stato un agente della Polizia di Stato e percepire, sul conto cointestato con la , una pensione di € 1.914,15 al mese e che per l'abitazione corrispondeva Pt_1 gli arretrati non pagati della TARI per euro 100,00 circa mensili;
- il resistente era affetto da diabete mellito e cardiopatia ipertensiva, sosteneva spese periodiche per l'acquisto di medicinali ed aveva problemi di deambulazione;
- la ricorrente prestava attività lavorativa presso la società calcistica ROMA CITY
FC sita in Riano Flaminio (RM) e di proprietà dei suoi fratelli;
- la famiglia d'origine della era proprietaria di diverse unità abitative. Pt_1
Tanto premesso, il resistente aderiva alla richiesta di separazione personale e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente, nonché
l'affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale dove abitare con i figli, disciplina del diritto di visita materno, l'obbligo della al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie.
All'udienza Presidenziale del 17.01.2023 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, dopo avere sentito le parti personalmente comparse con i difensori, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, riteneva necessario disporre l'audizione dei figli della coppia.
I figli delle parti venivano sentiti all'udienza del 19.01.2023 e, con ordinanza riservata, il Presidente adottava i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, l'assegnazione al padre della casa coniugale in cui abitare con i figli, disciplina del diritto di frequentazione materna, il mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore ed un assegno di mantenimento per la moglie di euro 500,00 mensili con ripartizione in eguale misura delle spese straordinarie per i figli e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
3 Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. la ricorrente si costituiva mediante i nuovi difensori nominati, richiamava le pregresse difese e conclusioni e deduceva che l'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori era stata reclamata dinanzi la Corte di Appello di Roma e che il rendimento scolastico del figlio Per_2 era peggiorato da quando aveva dovuto lasciare l'abitazione familiare per effetto del provvedimento del Tribunale.
Con memoria di costituzione del 28.04.2023 il contestava le avverse CP_1 deduzioni e documentava che la era coamministratore della Pt_1 [...]
Controparte_2
All'udienza cartolare del 19.05.2023, il Giudice, lette le note depositate, rigettava la richiesta della ricorrente di modifica dell'ordinanza presidenziale, anche in quanto pendente il reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Roma e per l'assenza di fatti nuovi sopravvenuti e assegnava alle parti i termini richiesti di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
I difensori delle parti depositavano le suddette memorie, reiteravano le loro difese ed eccezioni e articolavano le istanze istruttorie.
In data 10.10.2023 il procuratore della ricorrente depositava ordinanza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale del Tribunale di Civitavecchia del 24.01.2023, accoglieva il reclamo proposto dalla Pt_1 limitatamente alla ripartizione delle spese straordinarie a favore dei figli mentre rigettava il reclamo incidentale del e confermava, nel resto, i provvedimenti presidenziali. CP_1
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 15.12.2023, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, lette le note con cui i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle prove orali articolate nelle memorie istruttorie, rigettava i capitoli di prova ivi formulati in quanto vertenti su fatti generici, valutativi e irrilevanti ai fini della decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza cartolare del 19.12.2024 il Giudice, lette le note con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini di legge e insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
4 In primo luogo, il Collegio prende atto che le parti si sono riconciliate dopo l'omologazione della separazione consensuale resa dal Tribunale di Civitavecchia il
12.06.2022 ricostituendo, quindi, il consorzio familiare e che dalla loro unione è nato nel 2007 il figlio . Per_2
Nell'ambito, dunque, del ricostituito rapporto coniugale, l'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano, il venire meno, dopo la suddetta riconciliazione, della comunione materiale e spirituale che costituisce fondamento del matrimonio ed appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. e confermate dalle parti in sede di comparizione personale.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'affidamento e collocamento del figlio Per_2
Il Collegio rileva che nulla deve essere disposto con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio , nato il [...], atteso che nelle more del giudizio, Per_2 lo stesso è divenuto maggiorenne e pertanto potrà vedere e frequentare i genitori secondo le sue esigenze e la sua volontà.
Sull'assegnazione della casa coniugale chiesta dalle parti
La ricorrente ha richiesto l'assegnazione della casa coniugale deducendo la volontà dei figli di abitare con la madre, le difficoltà di trovare un'abitazione per sé in quanto priva di reddito nonché la sperequazione economica tra le parti che giustificherebbe l'assegnazione in suo favore.
Il difensore del ha dedotto che la ricorrente ha possibilità economiche CP_1 legate alle proprietà della società di cui è stata amministratrice insieme al fratello ed ha precisato che la casa coniugale è distinta in due unità, ma con allacci e utenze comuni opponendosi ad un'assegnazione parziale dell'abitazione.
Il Collegio rileva che nella separazione il godimento della casa familiare va attribuito tenendo conto dell'esclusivo interesse dei figli a mantenere il contesto abitativo in cui sono cresciuti e che, nei rapporti tra i coniugi, la condizione economico/reddituale di uno dei due non è presupposto per l'assegnazione ma può essere tenuta in conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
5 Va rilevato che il Presidente f.f. ha disposto l'audizione di e , i Per_1 Per_2 quali all'udienza del 19.01.2023 hanno entrambi dichiarato di non avere preferenza rispetto ai genitori e di avere ottimi rapporti con entrambi e che l'assegnazione della casa familiare in favore del resistente, disposta con ordinanza presidenziale, è stata confermata a seguito del reclamo dalla Corte di Appello di Roma che ha ritenuto congrua la motivazione escludendo un possibile pregiudizio per la prole.
Dunque, il Collegio ritiene di confermare con riferimento all'assegnazione della casa familiare l'ordinanza presidenziale emessa in data 24.01.2023 da disporsi a favore del , il quale vi abiterà con i figli e , maggiorenni non CP_1 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Sul mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per i figli di euro 250,00 complessivi al mese, attesa la disparità reddituale esistente tra le parti ed in subordine, un mantenimento in via diretta per i periodi di permanenza presso ciascun genitore.
Il resistente ha chiesto al Tribunale l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli, con lui conviventi, nella misura di euro 300,00 complessivi al mese, deducendo la sussistenza di una capacità economica della ricorrente come documentato in giudizio.
In sede di udienza presidenziale la ha dichiarato di ricevere aiuti economici Pt_1 dal fratello, imprenditore residente all'estero proprietario di una squadra di calcio e titolare di una società sportiva in Riano (RM) e di recarsi presso il centro sportivo “una
o due volte a settimana quando lui è in Italia”. Anche i figli delle parti hanno confermato che la madre è solita recarsi presso il centro sportivo con cadenza regolare, ma non sono stati in grado di riferire le ragioni della presenza e se riconducibile ad un'attività lavorativa svolta dalla medesima.
Con le memorie di replica depositate in data 03.03.2025 la ha dedotto che Pt_1 avere lasciato il ruolo (peraltro, a suo dire, solo formale) di amministratrice della
[...]
e che la permanenza nel centro era finalizzata a coadiuvare il fratello Controparte_2
e ripagarlo per il sostegno economico ricevuto durante il matrimonio.
Il resistente ha confermato la circostanza degli aiuti economici ricevuti dalla ricorrente dal fratello, in particolare con riferimento alle spese universitarie per la figlia
. Per_1
6 Sulla scorta delle difese svolte e della documentazione acquisita, attesa la capacità della ricorrente di provvedere in via diretta ai bisogni dei figli, il Tribunale ritiene di confermare il mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso le abitazioni di ciascuno e di ripartire al 80% in capo al padre e al 20% in capo alla madre le spese straordinarie in ragione della prevalente collocazione dei figli con il padre presso l'abitazione coniugale a lui assegnata, come disposto dalla Corte di Appello di Roma.
Sul mantenimento della moglie
La ricorrente ha dedotto di essere priva di un'occupazione lavorativa, di avere svolto lavori salutari nel passato e di aver provveduto in via prevalente alla cura della famiglia e dei figli nel corso della vita coniugale richiedendo un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 700,00 al mese.
Il ha dedotto che il fratello della ricorrente è un ricco imprenditore con CP_1 interessi commerciali negli Stati Uniti e in Italia avente elevate capacità economiche, ed ha chiesto, ritenendo che la ricorrente percepisca introiti dall'attività relativa alla società calcistica, il rigetto della domanda al mantenimento della . Pt_1
La ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data
18.10.2024, C.U. relativo agli anni 2022 e 2023, dichiarazione dei redditi per l'anno 2024, estratto della carta poste pay al 30.09.2024 sul quale risulta accreditato il mantenimento mensile dal marito, le movimentazioni del conto cointestato presso banca Unicredit
S.p.a. e del conto personale presso banca Unicredit S.p.a. con giacenza al 30.09.2024 di
1.739,71 euro.
Il ha dedotto di essere in pensione e di percepire circa 1.900,00 euro al CP_1 mese e ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data15.10.2024, nonché gli estratti dei conti bancari con le relative movimentazioni. Dalle dichiarazioni dei redditi risulta avere percepito nell'anno 2019 un reddito di euro 33.568,00; nell'anno
2020 un reddito di euro 32.125,97; nell'anno 2021 un reddito di euro 33.785,00; nell'anno 2022 un reddito di euro 32.955,00; nell'anno 2023 un reddito di euro 35.253,00
e di essere gravato da un prestito personale per complessivi euro 21.758,93, con rata mensile pari a euro 241,46 con scadenza nel mese di marzo 2028.
La difesa di parte resistente ha dedotto che la lavorerebbe presso il centro Pt_1 sportivo del fratello in Riano (RM) e ha depositato dei post apparsi sui social network che ritraggono la ricorrente presente nella struttura.
7 Ritiene il Collegio che non può ritenersi dimostrato lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della ricorrente, tenuto altresì conto che dalla documentazione bancaria in atti non risultano movimentazioni anomale e costanti di danaro e nonostante i versamenti potrebbero essere corrisposti in contanti, ma anche di tale circostanza non vi è prova in atti.
Deve ritenersi pertanto sussistere una sperequazione economica tra le parti e la domanda di erogazione dell'assegno deve quindi essere accolta, anche al fine di consentire alla ricorrente di godere del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio,
e che il Collegio ritiene equo fissare nella somma disposta dal Presidente f.f. di euro
500,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale con aggiornamento annuale
Istat, tenuto conto anche delle spese fisse documentate dal resistente e dall'assegnazione della casa familiare al . CP_1
La soccombenza reciproca delle parti, unitamente alla natura e all'oggetto della decisione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1647/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- prende atto che le parti si sono riconciliate dopo il decreto di omologazione del
12.06.2002 del ricorso congiunto depositato avanti al Tribunale di Civitavecchia il
17.01.2002;
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
06.11.1964 e , nato a [...] il [...], aventi contratto CP_1 matrimonio in Cerveteri (RM) il 11.05.1995 e registrato agli atti dello Stato civile del
Comune all'anno 1995, Atto n. 26, Parte II, Serie A,
- assegna la casa coniugale, sita in Cerveteri (RM) in Via Sandro Pertini n. 34, a CP_1
che vi abiterà insieme ai figli e , maggiorenni non
[...] Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni;
- dispone in capo al padre l'80% delle spese straordinarie a favore dei figli ed in capo alla madre il restante 20%, secondo le disposizioni contenute nel Protocollo vigente
8 presso il Tribunale di Civitavecchia;
- accoglie la domanda di mantenimento dalla ricorrente e, per l'effetto, dispone che versi a la somma mensile di euro 500,00 entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2023, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- manda all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
- dispone la compensazione integralmente delle spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 25 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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