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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26.6.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Caramia Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-001458125, notificata in data 12.4.2024, con la quale CP_2
aveva intimato il pagamento della somma di € 3715,23 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento del ricorso, eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento n.
.1600.19/10/2018.0226535, presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché la CP_2 prescrizione del credito, stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto della domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento.
Con l'ingiunzione di pagamento opposta ha intimato il pagamento delle sanzioni CP_2 amministrative, nella misura di € 3715,23 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulla scorta di quanto rappresentato nell'accertamento n.
.1600.19/10/2018.0226535, riferito all'anno 2016. CP_2 Il primo motivo di doglianza va disatteso in quanto , costituendosi in giudizio, ha prodotto copia CP_2
del suddetto accertamento, che risulta ritualmente notificato al ricorrente in data 15.11.2018 (come da documentazione depositata unitamente alla memoria e come d'altronde riconosciuto dallo stesso istante nelle note conclusive).
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
Nel predetto atto di accertamento si dava atto che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate CP_2
sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa”.
Ciò posto, a norma dell'art. 28 l. 689/81, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Atteso che la violazione si riferisce all'anno 2016 e che dalla documentazione prodotta da , CP_2
l'atto di accertamento – presupposto dell'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente giudizio
– risulta regolarmente notificato in data 15.11.2018, deve ritenersi che la notifica dell'ingiunzione opposta (perfezionatasi in data 12.4.2024, come è pacifico tra le parti) sia avvenuta nel termine quinquennale, che sarebbe spirato il 23.5.2024 considerando la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1 quater del D.L. n. 463/1983 nonché il periodo di sospensione - dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (pari a 98 giorni) - previsto dall'art. 103, comma-6 bis, del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Stante la tardività dell'eccezione proposta solo in occasione del deposito delle note conclusive del
7.6.2025, atteso che la parte avrebbe dovuto e potuto proporla unitamente all'atto introduttivo del giudizio, il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_2
provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00.
Brindisi, 26.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26.6.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Caramia Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-001458125, notificata in data 12.4.2024, con la quale CP_2
aveva intimato il pagamento della somma di € 3715,23 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento del ricorso, eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento n.
.1600.19/10/2018.0226535, presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché la CP_2 prescrizione del credito, stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto della domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento.
Con l'ingiunzione di pagamento opposta ha intimato il pagamento delle sanzioni CP_2 amministrative, nella misura di € 3715,23 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulla scorta di quanto rappresentato nell'accertamento n.
.1600.19/10/2018.0226535, riferito all'anno 2016. CP_2 Il primo motivo di doglianza va disatteso in quanto , costituendosi in giudizio, ha prodotto copia CP_2
del suddetto accertamento, che risulta ritualmente notificato al ricorrente in data 15.11.2018 (come da documentazione depositata unitamente alla memoria e come d'altronde riconosciuto dallo stesso istante nelle note conclusive).
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
Nel predetto atto di accertamento si dava atto che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate CP_2
sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa”.
Ciò posto, a norma dell'art. 28 l. 689/81, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Atteso che la violazione si riferisce all'anno 2016 e che dalla documentazione prodotta da , CP_2
l'atto di accertamento – presupposto dell'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente giudizio
– risulta regolarmente notificato in data 15.11.2018, deve ritenersi che la notifica dell'ingiunzione opposta (perfezionatasi in data 12.4.2024, come è pacifico tra le parti) sia avvenuta nel termine quinquennale, che sarebbe spirato il 23.5.2024 considerando la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1 quater del D.L. n. 463/1983 nonché il periodo di sospensione - dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (pari a 98 giorni) - previsto dall'art. 103, comma-6 bis, del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Stante la tardività dell'eccezione proposta solo in occasione del deposito delle note conclusive del
7.6.2025, atteso che la parte avrebbe dovuto e potuto proporla unitamente all'atto introduttivo del giudizio, il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_2
provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00.
Brindisi, 26.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere