Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.4846 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
DECRETO
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona di
Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Così decide sul ricorso ex art. 1129 c.c. proposto nell'interesse di con cui Parte_1 chiede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1129 Cod. Civ. la nomina di un Amministratore per il condominio “Petrarca 26” di Pavia, piazza Petrarca n.26.
Parte ricorrente allega in fatto le seguenti circostanze:
- di essere comproprietario pro indiviso, insieme a e a di due Parte_2 Parte_3 unità immobiliari in Pavia di compendio del “Condominio Petrarca 26”, avente sede, in Piazza
Petrarca civico 26;
- di avere chiesto, con pec 26 settembre 2024, unitamente al condomino Avv. Emilio Mario AS, all'Amministratore in carica Ing. , la convocazione di urgente assemblea condominiale CP_1 per deliberare, anche in merito alla Revoca dell'Amministratore e la nomina di nuovo
Amministratore (doc. 1);
- di avere, a seguito di detta richiesta, l'Ing. convocato l'assemblea ordinaria per il CP_1
giorno 23 ottobre 2024 ad ore 17,00 in seconda convocazione per deliberare, per quanto di interesse, sulle sue dimissioni irrevocabili e la nomina di altro Amministratore;
- di avere l'assemblea in tale occasione nominato quale nuovo Amministratore il Geom.
ritenendo tale nomina viziata ab origine giacché intervenuta senza la maggioranza Controparte_2 prevista dall'art. 1136, 2 c. Cod. Civ.;
- di avere l'amministratore del condominio convocato nuova assemblea per la delibera circa le dimissioni irrevocabili dell'Amministratore in carica e la nomina di nuovo Amministratore per il giorno 07 novembre 2024 ad ore 17,00, assemblea a cui risultavano presenti, personalmente o rappresentati per delega, tutti i condomini, come emerge dall'allegato A al verbale di assemblea, evidenziando in particolare come la , indicata quale “condomino”, in realtà non Parte_4 CP_3 esista più a far tempo dal 20 ottobre 1997 e pertanto non possa essere considerata “condomino” né possa essere conteggiata quale “testa”;
irrevocabili che venivano altrettanto formalmente accettate dai condomini AS e , Pt_1 Pt_5 sicchè la proprietà proponeva, quale nuovo Amministratore, lo “Studio Amministrazioni 2T” Pt_1
di Pavia via C. Ferrini n. 2, che otteneva i voti favorevoli dei condomini AS e Pt_1 Pt_5 rappresentanti 585,72 millesimi e tre “teste” ed i voti contrari dei condomini , Controparte_4
e rappresentanti 307,01 millesimi e tre “teste”, non potendo Controparte_5 Testimone_1 essere calcolata “testa” la società semplice per le ragioni anzidette. CP_3
- Precisava quindi come anche là ove si considerasse condomino la soc. si perverrebbe CP_3
a una rappresentanza di 414,28 millesimi ed (asserite) “quattro teste”, in ogni caso insufficienti a raggiungere la maggioranza valida per la nomina dell'Amministratore, ex art. 1136, 2 c. Cod. Civ.;
- Evidenziava la necessità di definire alcune situazioni improrogabili, in relazione alle quali deve necessariamente essere in carica un Amministratore validamente nominato/incaricato
Assegnato a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto fissazione a tutti i condomini si costituivano nel procedimento la Prof.ssa Persona_1 Persona_2 Persona_3
e .
[...] Persona_4
La Prof.ssa eccepiva la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di Testimone_1
udienza alla società semplice , quale condomino del Condominio Petrarca 26, evidenziando CP_3
come detta società fosse da sempre stata regolarmente convocata alle assemblee condominiali, alle quali prende parte esprimendo il proprio voto sugli ordini del giorno di volta in volta trattati.
Richiamava quindi l'allegato A al verbale di assemblea in data 7 novembre 2024, predisposto dall'amministratore Ing. quale “Stampa degli Aventi Diritto Ass. Ordinaria 07/11/2024 CP_1 del 07/11/2024”, nel quale vengono indicati tutti i condomini rappresentanti i 1.000,00 millesimi del Condominio Petrarca 26 e nella specie quali proprietari singoli o comproprietari pro indiviso i
Sig.ri , , , Parte_6 Controparte_5 Controparte_4 Testimone_1 Pt_4 Pt_4
, e Rilevava essere stata la società semplice CP_3 Parte_1 Controparte_6 CP_3 costituita il 24.10.1980, avente ad oggetto sociale esclusivamente l'acquisto e la gestione dei propri beni ed essere ancora esistente. Riteneva quindi privo di pregio il rilievo di parte ricorrente circa l'inesistenza della suddetta società in conseguenza del fatto che dalla visura camerale del registro imprese risulta cancellata, ritenendo tale evento ininfluente sull'esistenza della stessa e parimenti irrilevante la circostanza che la stessa non svolga attività commerciale d'impresa.
Riteneva quindi potersi desumere l'esistenza della società semplice dal fatto che essa è CP_3
titolare di unità immobiliari facenti parte del Condominio Petrarca 26 come risulta da visura catastale. Eccepiva l'insussistenza del presupposto richiesto dalla norma invocata per la nomina dell'amministratore del condominio costituito dalla presenza di più di otto condomini, circostanza che riteneva non sussistere essendo i condomini sette. Escludeva poter qualificare la domanda come richiesta di revoca dell'amministratore del condominio, non essendo stata formulata alcuna contestazione in merito all'operato dell'amministratore di condominio. Dava atto di essersi costituita all'esclusivo fine di garantire una corretta amministrazione del condominio, invitando l'amministratore del condominio dimissionario a convocare un'assemblea ad hoc per l'esame e l'approvazione di tutti i rendiconti consuntivi dall'anno 2014 al 2024 e le relative tabelle di riparto al fine di lasciare l'incarico con una situazione gestoria del passato ordinata che possa in modo proficuo permettere al Condominio Petrarca 26 di essere amministrato al meglio da un nuovo
Amministratore al quale l'assemblea condominiale vorrà affidare in modo condiviso il mandato.
Chiedeva quindi che fosse ordinata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di nuova udienza anche alla società semplice per la trattazione del ricorso. CP_3
e si associano alla richiesta di parte Persona_2 Persona_3 Persona_4
ricorrente.
Alla udienza del 13 marzo 2025 Persona_2 Persona_3 Persona_4
chiedono che sia accertato e dichiarato che la società semplice si è estinta in CP_7
conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese a far tempo dal 01.01.2004 e non è un condomino del Condominio Petrarca 26, accertare e dichiarare che a far data dal 01.01.2004 la società semplice si è estinta per cancellazione dal registro delle imprese e non è un CP_8
condominio del Condominio Petrarca 26. Precisavano che la società semplice era stata CP_3
cancellato dal 20.10.1997, lo stesso giorno in cui era cancellata anche la ss Per tali ragioni CP_7
concludevano per la mancanza di titolo della società semplice di ricevere la notificazione del CP_3
ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Quanto infine al fatto che il condominio Petrarca non sia composto da più di otto condomini, ritenevano che ciò non precludesse la nomina del suo amministratore da parte del Tribunale ritenendo che per i c.d. “piccoli condomini” , quale è quello che ci occupa sia consentito ricorrere a tale strumento attraverso il combinato disposto degli artt. 1139 c.c. , 1105 comma 4 c.c.
Valutate le argomentazioni delle parti costituite sulla preliminare eccezione formulata nell'interesse della Prof. che chiede l'assegnazione di un termine a parte ricorrente per la notifica Testimone_1
del ricorso alla società semplice e la fissazione di nuova udienza, la domanda va disattesa CP_3
considerato che la società semplice , cancellata dal registro delle imprese non è più esistente. CP_3 Né a diverse conclusioni porta la circostanza in fatto che la società semplice continui ad CP_3
essere indicata come condomino e che alla stessa risultino intestati, al catasto dei beni immobili, delle unità immobiliari che sono parte del condominio Petrarca 26, non potendo farsi discendere le conseguenze pretese e quindi l'esistenza della società da comportamenti meramente omissivi CP_3 di chi ha l'onere di comunicare all'amministratore di condominio la variazione della anagrafe condominiale e di chi ha l'onere di far aggiornare il registro catastale.
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, l'estinzione della società di capitali e di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, così che per quanto di interesse, i beni immobili si trasferiscono ai soci,
e 1, in regime di contitolarità. Controparte_4 Testimone_1
Ritenuto quindi di non doversi integrare il contraddittorio, quanto al merito della domanda così osserva e decide.
L'art. 1129 c.c. comma 1 c.c. stabilisce “ quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede la nomina di un amministratore è fatta dalla autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario”.
Quando i condomini sono da un numero minimo di due ad un massimo di otto, il c.d. condominio minimo, l'art. 1105 cod. civ. prevede che l'amministratore possa essere nominato dall'Autorità giudiziaria, su istanza di un condomino, nei casi tassativamente individuati e quindi: quando i condòmini non adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune;
quando non si forma una maggioranza;
quando le deliberazioni adottate non vengono eseguite.
Nel caso di specie non si è formata una maggioranza per la nomina dell'amministratore del condominio, maggioranza che peraltro richiede l'unanimità dei consensi, così che sussistono i presupposti per la richiesta nomina dell'amministratore di condominio;
P.Q.M.
Ogni altra contraria domanda eccezione disattesa
NOMINA [...]
[...]
nata a [...] il [...], con studio in Pavia Viale Sardegna n. 98 CP_11 Controparte_12 amministratore del condominio “ Petrarca 26” sito in Piazza Petrarca n. 26.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e alla dott.ssa ( Controparte_12
). Email_1
Così deciso in Pavia nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Michela Fenucci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si osservi che nella visura camerale storia della società semplice allegata a doc. 6 di parte CP_3 ricorrente sono indicati quali nominativi dei soci e . Il codice fiscale di Controparte_4 CP_9 questa ultima, quale riportato nella visura camerale storica, , corrisponde al C.F._1 codice fiscale riportato nella comparsa di costituzione di , “C.F. ” CP_9 C.F._1 così che si deve ritenere che la socia della società semplice e la parte che si è Controparte_10 costituita siano la medesima persona e vi sia stato un errore di battitura nella visura Testimone_1 camerale storica della società semplice
[...]
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