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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
24/2017 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: 1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24/2017 R.G.A.C. vertente
tra
(8) , C.F. partita IVA ed iscrizione nel Registro Parte_1 Pt_2 delle Imprese di Roma n. e per essa, quale mandataria, la società “ P.IVA_1 [...]
(già denominata “ , con sede in Milano, Viale P. e Controparte_1 AR
A. Pirelli n. 27 – iscrizione al registro delle imprese, C.F. e partita IVA iscritta al REA P.IVA_2 di Milano al n.1217580, capitale sociale di euro 4.510.568,00 interamente versato), in persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sofia Greco con studio Controparte_3 in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, PEC: - ed elettivamente Email_1 domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Travia ; appellante contro
, nata a [...] l'[...], C.F.: ; CP_4 CodiceFiscale_1
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Francesco SACCOMANNO e dall'avv. Jacopo Saccomanno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rosarno, Via Roma,
Traversa Tito Speri, n. 8, PEC: ; Email_2
appellati e appellanti incidentali
C.F. e P. IVA Banca iscritta all'Albo delle Banche e Controparte_5 P.IVA_3
Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, a cui CP_5 si sono fuse per incorporazione Controparte_6 Controparte_7 [...]
CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
e Controparte_11 Controparte_12 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco, con studio in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Travia, PEC: Email_3 appellato e appellante incidentale
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_13 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_14 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Bagalà, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv.to Rosario Infantino, Santa Caterina traversa privata n. 21 RC, PEC:
; Email_4 appellati
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_15 CodiceFiscale_5
e , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_16 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Gregorio Ceravolo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessandro Elia, Via Magna Grecia n. 1/G, PEC: e Email_5
; Email_6 appellati
, nato a [...] il [...] e , nata a CP_17 CP_18
Laureana di OR, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Barillà, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giorgio Vizzari, in Reggio Calabria, Via Rausei n. 38, PEC: ; Email_7 appellati
, nato a [...] il [...] (C.F. ; CP_19 C.F._7
, nata a [...] il [...] (C.F. ; CP_20 C.F._8
, nato a [...] il [...] (C.F. ),; Parte_4 C.F._9
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_5
),; , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._10 Parte_6
), e quali eredi di e , rappresentati e difesi C.F._11 Persona_1 Persona_2 dall'avv. Giosuè Domenico Megna, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Laureana di OR, Via Roma n. 48, PEC: Email_8 appellati
CF. nato il [...], CF. CP_21 C.F._12 Persona_3
nato il [...], CF. nato il C.F._13 Persona_4 C.F._14
01.03.1967, PETTÈ Giovanni, CF. nato il [...], n.q. di eredi di C.F._15 [...]
e CF. , quale erede per Per_5 Persona_6 Parte_7 C.F._16 rappresentazione di CF. nato il [...] a [...] Persona_7 C.F._17
(RC) e deceduto in data 25.01.2013, a sua volta erede dei sigg. e , Persona_1 Persona_6
CF. nata il [...] a [...] e residente in CP_22 C.F._18
89020 CA (RC) Contrada quale erede per rappresentazione di CF. CP_23 Persona_7
nato il [...] a [...] e deceduto in data 25.01.2013, C.F._17
a sua volta erede dei sigg. e;
CF. Persona_1 Persona_6 CP_24
, nella qualità di genitrice esercente la potestà su figli minori C.F._19 [...]
CF: nato il [...] a [...] e , Persona_8 C.F._20 Persona_9
CF: nato il [...] a [...], eredi per rappresentazione di C.F._21
CF. nato il [...] a [...] e deceduto in Persona_7 C.F._17 data 25.01.2013, a sua volta erede dei sigg. e -ulteriori convenuti Persona_1 Persona_6 quali eredi di , Persona_7 appellati contumaci
(nato a [...] il [...], CF: AR5 C.F._22
; e (nato a [...] il [...] (CF:
[...] AR6 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. CHINDAMO Domenico ed elettivamente domiciliati C.F._23 presso il suo studio ubicato in Laureana di OR (RC) in C.so Umberto I n.2, PEC:
; Email_9 appellati
C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. AR7
, e, per essa, la mandataria C.F. e iscrizione al Registro delle P.IVA_4 AR8
Imprese di Roma n. rappresentata e difesa dall'avv. Dario Polimeni elettivamente P.IVA_5 domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Santa Caterina 134, PEC:
congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giulio Rossetto, PEC Email_10
; Email_11 cessionario interveniente
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Appello alla sentenza del Tribunale di
Palmi n. 624/2016 pubblicata il 31.10.2016 nella causa r.g. 100590/2008
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 21.11.2008 con R.G. n. 100590/2008 innanzi al Tribunale di
Palmi, il , premettendo di essere creditore di e Controparte_8 AR5 di , nella qualità di fideiussori della società Agel 213 srl, dell'importo di AR6 euro 679.092,36 (lire 1.296.549.165), il cui inadempimento era già stato azionato nei confronti di entrambi con il decreto ingiuntivo n. 392/2011 emanato dal Tribunale di Palmi in data 7.8.1991 (divenuto esecutivo a fronte del rigetto dell'opposizione con sentenza n. 349/1996 del 21- 28.03.1996, passata in giudicato), nella piena sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c., aveva chiesto accertarsi l'inefficacia nei propri confronti dei seguenti contratti di compravendita:
1) contratto di compravendita del 19.8.2002 per notar (rep. 35905 e racc. 9592), con Persona_10 il quale aveva venduto a e AR6 Persona_1 Persona_2 un terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294,
513;
2) contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35906 e racc. 9593) Persona_10 con il quale e avevano venduto, in favore di AR5 AR6 [...]
e , il primo un terreno, ubicato in Laureana di OR, CP_29 Parte_3 identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93;
3) contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35908 e racc. 9594) Persona_10 con il quale aveva venduto a e AR6 Controparte_13 CP_14 dei terreni, ubicati in Laureana di Borello, identificati al CT del predetto comune al foglio
[...]
31, p.lle 42, 43, 44, 319;
4) contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35909 e racc. 9595) Persona_10 con il quale aveva venduto a e AR6 CP_17 CP_18 un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 31, p.lle
320, 321 (originarie p.lle 41 e 42);
5) contratto di compravendita del 13.11.2002 per notar (rep. 36334 e racc. 9682) Persona_10 con il quale aveva venduto a e AR6 Controparte_15 [...]
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune CP_16 al foglio 31, p.lle 409.
L'istituto di credito a sostegno della propria domanda deduceva che in forza del predetto decreto ingiuntivo la era intervenuta in diversi procedimenti di esecuzione immobiliare, già pendenti CP_6 innanzi al Tribunale di Palmi (nn. 118/1991 RE, 87/88 RE, 42/90 RE) nei confronti dell'AGEL 213 S.r.l. e dei germani oltre ad aver attivato la procedura n. 15/94 RE, con la quale aveva CP_26 sottoposto a pignoramento l'intero patrimonio immobiliare di questi ultimi;
la procedura n.
118/1991 RE, tuttavia, si estingueva in data 1.3.2001 per mancato deposito nei termini di legge della documentazione ipocatastale, con conseguente cancellazione del pignoramento.
A questo punto, i germani vedendo svincolati tutti i loro beni per effetto della predetta CP_26 cancellazione, procedevano alla loro alienazione a terzi, mediante, appunto, la stipulazione dei suddetti contratti di compravendita. Secondo il di , tali atti di disposizione recavano all'istituto un pregiudizio, consistente CP_8 CP_8 nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica, atteso che il patrimonio personale dei ad eccezione dei predetti beni immobili, era oggetto delle suddette procedure esecutive;
CP_26 in ordine al consilium fraudis, sempre secondo la Banca attrice, poteva dirsi esistente la consapevolezza dei circa il pregiudizio recato alle sue ragioni di creditore, posto che CP_26 proprio successivamente all'estinzione della procedura esecutiva gli stessi si erano premurati di disporre dei beni immobili precedentemente ad essa assoggettati.
La consapevolezza della situazione debitoria dei a parte degli acquirenti era comprovata CP_26 da diversi indizi quali:
- la pubblicità derivante dalla trascrizione degli atti di pignoramento e della sentenza n.
349/1996;
- la sperequazione tra il prezzo concordato ed il prezzo reale degli immobili;
- il fatto che il debitore avesse disposto del proprio patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni;
- la circostanza che tutti gli acquirenti risiedessero nello stesso paese o, comunque, in paesi limitrofi rispetto a quello di residenza dei peraltro sede operativa della AGEL srl;
CP_26
- il pregresso possesso dei beni immobili, oggetto delle successive compravendite, a decorrere dal 1977 da parte di ed e a decorrere dal 1988 da parte di e ER Per_2 Parte_8
, così come dichiarato dagli stessi nei rispettivi contratti di compravendita oggetto CP_13 di revocatoria.
Tutti questi elementi, secondo l'istituto di credito, facevano presumere che costoro fossero a conoscenza dei vincoli esistenti sui beni ed avessero atteso l'estinzione della procedura esecutiva per perfezionare l'atto di acquisto. In conclusione, la chiedeva accertarsi l'inefficacia nei propri confronti dei suddetti contratti CP_6 di compravendita nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. Si costituivano e chiedendo il rigetto della AR5 AR6 domanda, deducendo l'assenza del consilium e della scientia fraudis ed evidenziando di aver creduto che la banca avesse perso interesse al credito, posto che, a fronte dell'estinzione della procedura esecutiva, la stessa non si era riattivata per aggredire nuovamente i beni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ed CP_30 Per_2
chiedendo il rigetto della domanda, escludendo la ricorrenza della scientia damni,
[...] deducendo l'inidoneità dei fatti allegati dall'attore a comprovare l'esistenza della consapevolezza, in loro capo, del pregiudizio recato, oltre ad evidenziare che il fondo, oggetto dell'atto pubblico del 2002, era già stato loro venduto per effetto di scrittura privata del 1976 per il prezzo, da ritenersi congruo, di lire 9.000.000 e avendo i convenuti, peraltro, eseguito sul terreno lavori di costruzione di un fabbricato.
Si costituivano anche e , i quali si erano costituiti anche CP_29 Parte_3 nel distinto giudizio n. 105/2008 R.G. (poi riunito) chiedendo di accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita aggredito con l'azione revocatoria per averli posseduti sin dal 1985 e domandando, nel procedimento n.
100590/2008, il rigetto della domanda proposta ex art. 2901 c.c. per mancanza di prova in ordine alla scientia damni ovvero, nel caso di suo accoglimento, la condanna dei germani al CP_26 risarcimento dei danni subiti.
Eccepivano, inoltre, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del rappresentante legale del
, per mancanza dei documenti giustificativi della rappresentanza processuale. Controparte_8
Intervenivano in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_13 Controparte_14 della domanda proposta ex art. 2901 c.c. ovvero, nel caso di suo accoglimento, la condanna dei germani l risarcimento dei danni subiti, pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dei beni. CP_26
A sostegno delle loro richieste deducevano la non ricorrenza dell'eventus damni, in quanto l'istituto di credito ben avrebbe potuto soddisfarsi sugli altri beni immobili, oggetto delle procedure esecutive ancora pendenti. Inoltre, evidenziavano l'insussistenza della scientia damni allegando l'atto di compravendita aggredito con l'azione revocatoria il quale doveva essere inteso quale contratto definitivo stipulato in adempimento di un preliminare del 22.8.1988, nel quale era stato convenuto il prezzo, da ritenersi congruo, di euro 32.286,00.
Sostenevano che, nonostante nel contratto definitivo fosse convenuto il prezzo di acquisto di euro
10.250,00, il prezzo effettivamente pagato era pari a quanto convenuto nel preliminare, così come ammesso da con dichiarazione loro rilasciata in data 22.8.2002. AR6
Si costituivano poi e chiedendo il rigetto della domanda CP_17 CP_18
e deducendo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del rappresentante legale del
, per mancanza dei documenti giustificativi della rappresentanza processuale e, Controparte_8 nel merito, che l'atto di compravendita, oggetto di revocatoria, costituiva atto dovuto, in quanto stipulato in esecuzione di preliminare sottoscritto in data 1.11.1988 fra loro e CP_26
[...]
Escludevano l'esistenza dell'eventus damni, attesa l'irrisorietà del valore del fondo acquistato rispetto al restante patrimonio immobiliare facenti capo ai ed oggetto delle altre procedure CP_26 esecutive ancora in essere. Concludevano ribadendo la congruità del prezzo pattuito. Intervenivano, infine, e chiedendo il rigetto della Controparte_31 Controparte_16 domanda proposta ex art. 2901 c.c. per mancanza di prova in ordine agli elementi dell'eventus damni
e della scientia fraudis, ovvero, nel caso di suo accoglimento, la condanna dei germani l CP_26 risarcimento dei danni subiti, pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dei beni.
In corso di causa, facendo proprie tutte le allegazioni e richieste formulate dal , Controparte_8 interveniva anche la , quale procuratore della AR
, successore a titolo particolare nel credito a Controparte_32 tutela del quale era stata esercitata l'azione revocatoria, ceduto dal a Controparte_8 quest'ultima con contratto stipulato in data 28.12.2007 ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130/1999, con successiva pubblicazione in data 2.2.2008 sulla G.U.R.I. n. 14, ai sensi dell'art. 58 L. 385/1993. La società interveniva anche nel distinto giudizio n. 105/2008 RG, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione, promossa da e . CP_29 Parte_3
Espletata la CTU, il Tribunale riteneva la domanda di parte attrice infondata.
Evidenziava, preliminarmente, che poteva ritenersi provata, in quanto circostanza non contestata,
l'esistenza del credito vantato dal , a tutela del quale era stata proposta Controparte_8
l'azione revocatoria. Allo stesso tempo riteneva sussistente l'eventus damni in relazione a tutti i contratti di compravendita, stipulati dai germani d oggetto dell'azione revocatoria. CP_26
Il Giudice di prime cure riteneva, ancora, che l'alienazione di un immobile sottraesse certamente, sia pur potenzialmente, un cespite patrimoniale di agevole individuazione da parte del creditore, rendendone più complessa l'azione esecutiva;
sottolineava, inoltre, che non fosse comprensibile come l'estinzione della procedura esecutiva avesse potuto infondere nei germani il convincimento circa l'assenza di pregiudizio negli atti di disposizione, attesa la persistenza del credito in capo al
[...]
, sicuramente non venuto meno a fronte dell'estinzione della procedura. CP_8
Passando alla posizione dei terzi acquirenti, il Tribunale osservava che nel caso di atto di disposizione a titolo oneroso compiuto successivamente all'insorgenza del credito, l'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. richiedeva anche in loro capo la consapevolezza circa l'incidenza pregiudizievole dell'atto di disposizione sul patrimonio del debitore tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito da altri vantate. Nel caso di specie, sempre secondo la valutazione del Tribunale, il
[...]
, al fine di dimostrare la sussistenza della scientia damni in capo ai terzi acquirenti, aveva CP_8 allegato una serie di possibili indizi, tuttavia, riteneva non sufficiente l'astratta possibilità di insolvenza, occorrendo, piuttosto, il pericolo attuale e concreto che il patrimonio del disponente diventasse incapiente rispetto alle pretese del creditore.
Nel caso di specie, quindi, nessun elemento in tal senso era emerso nel corso del giudizio, sicché i negozi oggetto di causa, riguardando una pluralità di beni immobili, andavano ritenuti solo potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni del revocante, alla luce delle diverse procedure esecutive attivate nei confronti dei germani aventi ad oggetto il loro patrimonio CP_26 immobiliare, circostanza questa allegata dall'istituto di credito e non contestata. L'attore, invero, aveva sostenuto che la conoscenza del pregiudizio doveva presumersi dal fatto che tutti gli acquirenti erano a conoscenza della particolare situazione esistente, in quanto tutti residenti nel medesimo paese, nonché dal presupposto che il debitore aveva disposto del proprio patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni;
infine, ulteriore circostanza, era quella relativa alla pubblicità derivante dalla trascrizione degli atti di pignoramento e della sentenza n.
349/1996. Tuttavia, secondo il Tribunale, tali presupposti non potevano assurgere ad elementi presuntivi, posto che, per stessa ammissione dell'attore, il vincolo, dato dal pignoramento sui beni immobili oggetto degli atti di disposizione, era venuto meno l'anno precedente la stipulazione degli atti di compravendita. In relazione alla questione della non congruità del corrispettivo pattuito negli atti pubblici, oggetto di revocatoria, rispetto al valore di mercato degli immobili, secondo il Tribunale vi era un deficit di specificità nelle allegazioni dell'istituto di credito.
Nella fattispecie, il si era limitato a dedurre che: “ultimo, ma altrettanto Controparte_8 decisivo, elemento probatorio è costituito dalla evidente sperequazione esistente fra i vari prezzi di acquisto dichiarati nei sopracitati contratti in Notar e l'effettivo valore di mercato di tutti i Per_10 beni immobili oggetto di compravendita, dal momento che questi ultimi – ad eccezione forse di quello di cui al contratto del 19.08.2002 n. 35906 di rep. e n. 9593 di racc. stipulato con la Sig.ra
[...]
per l'importo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00) – sono stati trasferiti ad un prezzo CP_29 talmente basso ed irrisorio da far presumere una concorde precisa preordinazione di entrambe le parti a danno del ”. Controparte_8
Secondo il Tribunale, dunque, non avendo la banca depositato alcun documento a supporto delle proprie argomentazioni, oltre a non aver domandato nel corso del giudizio l'ammissione di prove costituende, ed essendosi limitata a chiedere l'espletamento di CTU, l'istituto non era riuscito a dimostrare in concreto le proprie ragioni.
L'attore avrebbe potuto provare il fatto oggettivo dell'asserita sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore effettivo del bene mediante la produzione di atti notarili aventi ad oggetto la compravendita di beni ubicati nella stessa zona di quello in parola e con caratteristiche simili e, tuttavia, venduti ad un prezzo notevolmente superiore a quello di cui all'atto in esame;
o, per lo meno, produrre riviste di settore o una c.t.p., o, ancora, articolare una prova testimoniale per confermare, attraverso la deposizione di agenti immobiliari o altri tecnici del settore, l'effettivo prezzo di mercato del bene in esame.
Per tali ragioni il Giudicante riteneva non potersi tenere conto degli esiti dell'elaborato peritale, dato il carattere esplorativo della CTU, posto che la stessa non poteva sopperire al difetto di allegazione e probatorio della parte.
In conclusione, il Giudice rigettava le domande proposte dal nei confronti Controparte_8 di , , , , , AR6 AR5 CP_30 Persona_2 Controparte_13 CP_14
, , , e
[...] CP_17 CP_18 Controparte_31 Controparte_16 CP_29
; dichiarava inammissibile la domanda di usucapione proposta da e Parte_3 CP_29
nei confronti del;
rigettava la domanda di usucapione Parte_3 Controparte_8 proposta da e nei confronti di e;
CP_29 Parte_3 AR5 AR6 condannava il e , nella predetta Controparte_8 AR qualità, al pagamento in favore di e della somma di AR5 AR6 euro 16.481,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge;
condannava il e Controparte_8 AR
, nella predetta qualità, al pagamento in favore di e
[...] CP_30 Per_2
della somma di euro 16.481,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% a titolo di
[...] spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
condannava il e , nella predetta Controparte_8 AR qualità, al pagamento in favore di e della somma di Controparte_13 Controparte_14 euro 16.481,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge;
condannava il e CP_8 CP_8 AR
, nella predetta qualità, al pagamento in favore di e
[...] CP_17 CP_18 della somma di euro 16.481,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
condannava il e CP_8 CP_8 [...]
, nella predetta qualità, al pagamento in favore di AR CP_15
e della somma di euro 16.481,00 a titolo di compensi
[...] Controparte_16 professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
compensava nel resto le spese di lite;
poneva definitivamente a carico del e di CP_8 CP_8 [...]
, nella detta qualità, le spese per la CTU, liquidate con separato AR provvedimento.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20.1.2017 notificato il 13.1.2017 “
[...]
e per essa, quale mandataria, la società “ Parte_9 [...]
(già denominata “ ”) propone appello nei Controparte_1 AR confronti di , eredi di e , Controparte_33 Persona_1 Persona_2 [...]
e , e , e , CP_29 Parte_3 Controparte_13 Controparte_14 CP_17 CP_18
e , , al fine di: Controparte_15 Controparte_16 Controparte_8
- riformare e/o annullare la sentenza n. 624/2016 limitatamente ai capi impugnati;
- accogliere la domanda giudiziale avanzata in primo grado da “ Parte_1
(8) , nella documentata qualità di cessionaria del credito di , Pt_2 Controparte_8 con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare la revocatoria e la conseguente inefficacia, nei confronti di Parte_1 (8) , dei seguenti atti pubblici: 1) contratto di compravendita a rogito Notar Pt_2 Per_10
di Villa San Giovanni del 19.8.2002 (n.35905 rep e n. 9592 racc.) con il quale
[...]
ha venduto a ed a un terreno, ubicato in AR6 Persona_1 Persona_2
CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294, 513; 2) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del Persona_10
19.8.2002 ( n.35906 rep e n. 9593 racc.) con il quale e AR5 AR6 hanno venduto a ed a , il primo un terreno ubicato in CP_29 Parte_3
Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93; 3) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa Persona_10
San Giovanni del 19.8.02 ( n.35908 rep e n. 9594 racc.) con il quale con il quale CP_26 ha venduto a ed a dei terreni, ubicati in
[...] Controparte_13 Controparte_14
Laureana di Borello, identificati al CT del predetto comune al foglio 31, p.lle 42, 43, 44, 319;
4) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del Persona_10
19.8.02 ( n.35909 rep e n. 9595 racc.) con il quale ha venduto a AR6 [...]
e un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del CP_17 CP_18 predetto comune al foglio 31, p.lle 320, 321 (originarie p.lle 41 e 42); 5) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 13.11.02 (n.36334 Persona_10 rep e n. 9682 racc.) con il quale ha venduto a e AR6 Controparte_15 [...]
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto CP_16 comune al foglio 31, p.lla 409;
- con riferimento alle spese legali di accertare e dichiarare che in forza delle statuizioni contenute nella sentenza non oggetto di impugnazione, vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, disponendo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese del giudizio di primo grado parzialmente o per intero, in ragione della equa ripartizione degli oneri processuali;
- Condannare, in caso di totale accoglimento dei motivi di appello, i convenuti CP_25
, (eredi) e , ,
[...] AR6 Persona_1 Persona_2 Controparte_13
, , , , Controparte_14 CP_17 CP_18 Controparte_15 Controparte_16
e al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi CP_29 Parte_3 di giudizio.
Parte appellante contesta che i germani hanno alienato nel medesimo giorno e innanzi CP_26 al medesimo notaio più beni immobiliari a cinque parti diverse; censura la sentenza, invero, nella parte in cui il Giudicante non ha dato rilievo al fatto che le parti erano a conoscenza della trascrizione del 1991 e della relativa cancellazione solo nel 2001.
L'appellante ribadisce che la decisione del Giudice di considerare l'ammissione di prove costituende da parte appellante sarebbe errata, stante il presupposto secondo cui la CTU non doveva essere considerata quale mezzo di prova o quanto meno come elemento indiziario.
Difatti, sempre secondo la valutazione di parte appellante, prima il Giudice avrebbe ritenuto di non attribuire alcuna valenza all'accertamento istruttorio avvenuto mediante consulenza tecnica e compiuto nel corso del giudizio, per poi servirsene come vera e propria prova acquisita al processo, laddove, in riferimento al contratto di compravendita concluso tra i ed i coniugi / CP_26 CP_29
dimostrava di apprezzare l'elaborazione tecnica del suo consulente, dando esclusivo Pt_3 rilievo al dato risultante dalla CTU circa la congruità tra il prezzo pattuito ed il valore di stima del bene.
L'appellante censura, ancora, la sentenza laddove evidenziava che nel corso della vendita tra CP_26
e vi era già in atti un'autorizzazione del Genio Civile di Reggio Calabria
[...] Persona_1 risalente al 1991 e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione di un fabbricato di 3 piani fuori terra;
tuttavia, i convenuti si impossessavano del fondo solo dopo 11 anni stante, quindi, la consapevolezza da parte degli stessi che i beni fossero vincolati.
Contesta, ancora, la valutazione del primo Giudice e di conseguenza del CTU relativa alla vendita ai coniugi con riferimento alla congruità del prezzo, ribadendo che in atti non vi fosse CP_34 alcuna prova della effettiva vendita del terreno e del relativo pagamento del prezzo.
Allo stesso modo, confuta le conclusioni del Tribunale rispetto alla vendita dei germani a CP_26
e . Controparte_14 CP_35
I convenuti, difatti, con una scrittura privata si erano “impegnati” a loro dire in data 30.10.1988 ad acquistare i terreni dei per un importo pari ad £ 62.000,00, nonostante il CTU evidenziasse CP_26 una discrasia sull'effettivo valore del bene sostenendo, che, in realtà, il reale valore dell'immobile fosse, invece, certamente maggiore – pari ad € 44,000,00. Anche in questo caso, comunque, i convenuti si impossessavano dei terreni dopo oltre 13 anni.
Ancora, per le medesime ragioni contesta la vendita del terreno con scrittura privata del 1988, (valore 15.000,00 € ma prezzo pattuito 2.350,00 €) a e . CP_17 CP_18
Quanto all'ultimo atto di compravendita, il Giudice, secondo parte appellante, si sarebbe limitato a non ammettere che il prezzo di € 7.000,00 indicato nel rogito notarile fosse irrisorio rispetto al valore di mercato, accertato in € 14.000,00, senza ulteriore motivazione e senza segnalare altri elementi, quanto meno indiziari, che avevano orientato il suo convincimento.
Anche per l'atto di compravendita concluso dai coniugi il Giudice avrebbe CP_34 applicato erroneamente, sempre secondo la ricostruzione di parte appellante, il meccanismo delle presunzioni, ponendo a fondamento del proprio convincimento un solo e certamente non univoco elemento presuntivo ed omettendo di procedere alla doverosa individuazione di una pluralità di indizi e la ricerca della loro concordanza, nonché la precisione, gravita e unidirezionalità degli altri elementi eventualmente disponibili.
La carenza di adeguata motivazione renderebbe, dunque, secondo parte appellante, viziata la decisione su tutti i suddetti punti. In punto di spese di lite e sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto la sussistenza della quasi totalità dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini della declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale.
Ragion per cui il rigetto della domanda di parte attrice era stato determinato esclusivamente dall'asserita mancanza di prova, ad avviso del Giudicante, nonché sulla sola sussistenza del presupposto della consapevolezza nel terzo del pregiudizio arrecato ai creditori (scientia fraudis), che certamente era il più gravoso degli oneri probatori posti a carico dell'attore per la concreta impossibilità per il creditore di dimostrare, per via diretta, la condizione psicologica altrui.
A ciò si aggiunga che, secondo parte appellante, non sono oggettivamente mancati gli elementi indiziari che, se accortamente valutati, avrebbero potuto indurre il Giudice a ritenere provato anche tale presupposto: in particolare, il Giudice avrebbe dovuto fare riferimento alla accertata discrasia tra i corrispettivi asseritamente versati ed il valore di mercato dei beni;
alla mancata dimostrazione dell'effettivo versamento dei corrispettivi;
alla accertata concomitanza temporale tra il venir meno del vincolo pignoratizio sui beni e la stipula degli atti di compravendita, ancorché tutti gli acquirenti risultassero nel possesso dei beni già da tempo. Da ciò deriva che il Giudice avrebbe dovuto tener conto, nella regolamentazione delle spese legali, della acclarata fondatezza della quasi totalità dei motivi posti a fondamento della proposta domanda in revocatoria, disponendo, in tutto o in parte, la compensazione delle spese legali, che, invece, con decisione ingiustificatamente severa, sono state addossate esclusivamente a carico di parte attrice.
Si costituiscono in giudizio in data 4.4.2017 e chiedendo, CP_4 Parte_3 anche come appello incidentale, di dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza dell'avverso gravame e, per l'effetto, respingerlo in ogni sua parte. In via del tutto subordinata, nella ipotesi in cui l'appello venisse considerato fondato, chiedono che vengano ammesse le richieste di prova avanzate ritualmente in primo grado e con espresso riferimento alla eccezione e/o domanda di usucapione, integralmente richiamate e trascritte. Ciò al fine di ottenere una pronuncia tesa a paralizzare, in ogni caso, la avversa domanda revocatoria.
In ogni caso, domandano che le determinazioni sulle spese vengano riformate con condanna della controparte sia per quelle di prime che di seconde cure, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con appello incidentale di costituisce hiedendo in via principale e nel merito Controparte_5 di riformare e/o annullare la sentenza n. 624/2016 limitatamente ai capi impugnati;
accogliere la domanda giudiziale avanzata in primo grado da “ ” (ora ) e poi Controparte_8 Controparte_5 proseguita da “ (8) , nella documentata qualità di cessionaria del Parte_1 Pt_2 credito di “ , con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, ricorrendo tutti i Controparte_8 presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare la revocatoria e la conseguente inefficacia, ora nei confronti della cessionaria “ (8) , dei Parte_1 Pt_2 seguenti atti pubblici:
1) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35905 rep e n. 9592 racc.) con il quale ha venduto a ed a AR6 Persona_1 Per_2 un terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle
[...]
293, 294, 513;
2) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35906 rep e n. 9593 racc.) con il quale e hanno venduto a AR5 AR6 [...] ed a , il primo un terreno ubicato in Laureana di OR, identificato al CT CP_29 Parte_3 del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di
OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93;
3) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.02 ( n. Persona_10
35908 rep e n. 9594 racc.) con il quale con il quale ha venduto a AR6 Controparte_13 ed a dei terreni, ubicati in Laureana di Borello, identificati al CT del predetto Controparte_14 comune al foglio 31, p.lle 42, 43, 44, 319;
4) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.02 ( n. Persona_10
35909 rep e n. 9595 racc.) con il quale ha venduto a e AR6 CP_17 CP_18 un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 31,
[...]
p.lle 320, 321 (originarie p.lle 41 e 42);
5) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 13.11.02 Persona_10
(n.36334 rep e n. 9682 racc.) con il quale ha venduto a e AR6 Controparte_15 [...]
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al CP_16 foglio 31, p.lla 409; quanto alla impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante la regolamentazione delle spese legali, accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel presente atto di appello, che in forza delle statuizioni contenute nella sentenza non oggetto di impugnazione, vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, disponendo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le parti, parzialmente o per intero, in ragione della equa ripartizione degli oneri processuali.
Con condanna, in caso di totale accoglimento dei motivi di appello, dei convenuti , AR5
, , , , , AR6 Persona_1 Persona_2 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , , e al CP_17 CP_18 Controparte_15 Controparte_16 CP_29 Parte_3 pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiscono in data 24.5.2017 e chiedendo di Controparte_13 Controparte_14 respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito.
Nella medesima data si costituiscono e , Controparte_36 Controparte_16 chiedendo di respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito.
Sempre in data 24.5.2017 si costituiscono chiedendo Controparte_37 CP_18 di dichiarare inammissibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'appello perché infondato in fatto e diritto e confermare in toto l'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari anche del grado di appello, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva se dovuta, Cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore.
Si costituiscono e , chiedendo di dichiarare Controparte_38 Persona_6 inammissibile e comunque rigettare l'appello, respingendo la domanda proposta in primo grado dall'appellante nella qualità di cessionaria del credito di Controparte_32 [...]
, perché infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare in toto l'impugnata CP_8 sentenza n. 624/2016, con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche del grado di appello, oltre rimborso forfettario 15%, Iva se dovuta, CPA ed accessori tutti come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiscono, infine, in data 13.07.2017 chiedendo di Controparte_39 dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da “ Parte_1 Controparte_32
, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
conseguentemente accogliere le
[...] considerazioni poste in essere nella comparsa di costituzione di E AR5 CP_26
facendo salve le statuizioni contenute nell'appellata sentenza n. 624/2016 resa dal
[...]
Tribunale di Palmi;
quanto all'impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante la regolamentazione delle spese legali, chiedono di rigettare le richieste di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
condannare in ogni caso la controparte al pagamento delle spese e della Controparte_32 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
In data 28.2.2020 interviene , per essa, la mandataria AR7 Controparte_40
in persona del legale rappresentante pro tempore, autorizzata quale società di recupero crediti
[...] ai sensi dell'art. 115 R.D. 773/1931 (“ ”), evidenziando di essere creditrice nei confronti CP_40 della società Agel 213 s.r.l., nonché dei signori e AR5 AR6
In data 30.11.2021 l'avv. Megna mediante note di trattazione scritta ha depositato certificati di morte di e Controparte_38 Persona_2
In data 11.9.2023 la e per essa ha chiesto – ai sensi e AR7 Controparte_40 per gli effetti di cui all'art 303 c.p.c. – termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti degli eredi dei sig.ri e . Persona_1 Persona_2
Il 19.9.2023 la causa è stata interrotta assegnando termine per la riassunzione entro il 20.10.2023 e concesso alle parti termine fino alle ore 10 del 25/01/2024 per depositare brevi note di trattazione scritta.
Il 17.10.2023 la ha riassunto la causa. CP_27
In data 24.1.2024 si costituiscono CP_19 CP_20 Parte_4 [...] chiedendo di dichiarare estinto, per tardività della riassunzione, Pt_5 Parte_6 il giudizio nei confronti degli eredi dei sig.ri ed , di dichiarare Persona_1 Persona_2 inammissibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'interposto appello, respingendo la domanda proposta in primo grado dall'appellante nella qualità di cessionaria Parte_10 del credito di perché completamente infondata in fatto e diritto e, Controparte_8 conseguentemente, confermare in toto l'impugnata sentenza n. 624/2016 resa dal Tribunale di Palmi. Condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc, per lite temeraria, con vittoria di spese ed CP_27 onorari di giudizio anche del presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario 15%, Iva se dovuta, Cpa ed accessori tutti come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
In data 16.10.2024 si costituisce la società con unico socio, e, per essa, la AR7 mandataria autorizzata quale società di recupero crediti ( ”), in AR8 CP_28 sostituzione di chiedendo riformare e/o annullare la sentenza n. 624/2016 Controparte_40 limitatamente ai capi impugnati;
accogliere quindi la domanda giudiziale avanzata in primo grado da
“ (8) , nella documentata qualità di cessionaria del credito di Parte_1 Pt_2
, con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, ricorrendo tutti i presupposti Controparte_8 previsti dall'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare la revocatoria e la conseguente inefficacia, nei confronti di “ (8) , dei seguenti atti pubblici: 1) contratto di Parte_1 Pt_2 compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 (n. 35905 rep . e Persona_10
n. 9592 racc.) con il quale ha venduto a ed a un AR6 Persona_1 Persona_2 terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294, 513;
2) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35906 rep. e n. 9593 racc.) con il quale e hanno venduto a AR5 AR6 ed a , il primo un terreno ubicato in Laureana di OR, identificato CP_29 Parte_3 al CT del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93; 3) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.02 (n. 35908 rep . e n. 9594 racc.) con Persona_10 il quale con il quale ha venduto a ed a dei terreni, AR6 Controparte_13 Controparte_14 ubicati in Laureana di Borello, identificati al CT del predetto comune al foglio 31, p.lle 42, 43, 44,
319; 4) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.02 Persona_10
(n. 35909 rep e n. 9595 racc.) con il quale ha venduto a e AR6 CP_17 CP_18 un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 31,
[...]
p.lle 320, 321 (originarie p.lle 41 e 42); 5) contratto di compravendita a rogito Notar Persona_10 di Villa San Giovanni del 13.11.02 (n. 36334 rep . e n. 9682 racc.) con il quale ha AR6 venduto a e un terreno, ubicato in Laureana di OR, Controparte_15 Controparte_16 identificato al CT del predetto comune al foglio 31, p.lla 409; quanto alla impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante la regolamentazione delle spese legali, accertare e dichiarare, per i motivi indicati nell'atto di appello, che in forza delle statuizioni contenute nella sentenza non oggetto di impugnazione, vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, disponendo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le parti, parzialmente o per intero, in ragione della equa ripartizione degli oneri processuali. Con condanna, in caso di totale accoglimento dei motivi di appello, di tutti i convenuti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 16.1.2025 la causa è trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzi tutto dichiarare la contumacia di CP_21 Persona_4 [...]
che regolarmente citati in CP_41 Parte_7 CP_22 CP_24 giudizio a seguito della riassunzione, non si sono costituiti.
Preliminare ad ogni accertamento del merito della vicenda, è l'esame dell'eccezione sollevata dalle parti appellate in ordine alla tardività della riassunzione.
E' principio consolidato quello secondo cui il termine per la riassunzione del giudizio interrotto a seguito della morte di una parte decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, ma da quello in cui una delle parti ne abbia avuto conoscenza legale, tale potendosi intendere quella conseguita mediante atti processuali, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui sia adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione che ha natura meramente ricognitiva, e che la relativa estinzione, secondo quanto previsto dall'art. 307 c.p.c. nel testo anteriore alla sua modifica con L. 69/2009, può essere dichiarata solo previa tempestiva eccezione della parte interessata prima di ogni altra sua difesa.
Sul punto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024 “In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione”.
Ancora, “L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (Cass. Civ. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022).
Nel caso di specie, l'avv. Megna ha dichiarato la morte delle parti e , Persona_1 Persona_6 mediante note di trattazione scritta depositando i relativi certificati in data 30.11.2021 per l'udienza del 16.12.2021, ancorché tale udienza non si sia svolta e vi siano stati una serie di rinvii d'ufficio sino all'udienza dell'11.5.2023.
La circostanza che le udienze precedenti a quella dell'11.05.2023 siano state rinviate d'ufficio, peraltro con decreti presidenziali emessi in data precedente a quella fissata per la trattazione, non consente di ritenere perfezionata la conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché può ben darsi che le controparti non ne abbiano preso visione, non essendosi tenuta la correlativa udienza.
Il deposito di note scritte, con riferimento alle udienze che non si sono svolte, non può essere equiparato né alla dichiarazione resa in udienza, né alla notificazione o comunicazione.
Pertanto, dies a quo per la riassunzione deve essere considerato quello dell'ultima udienza effettivamente svoltasi, cioè l'11 maggio 2023, poiché è da questo giorno che le parti hanno avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, indipendentemente da quando è stata emessa l'ordinanza con cui questa Corte ha formalmente interrotto il procedimento.
Poiché il presente giudizio si è incardinato nel 2018, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 305 c.p.c. all'epoca vigente, secondo cui il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
L'interveniente già in data 11 settembre 2023 e, dunque, entro il termine previsto, chiedeva CP_27
– ai sensi e per gli effetti di cui all'art 303 c.p.c. – un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti degli eredi dei sig.ri e Persona_1 [...]
, attivando così il procedimento di riassunzione. Per_2 Con ordinanza del 15 settembre 2023, la Corte, previa remissione della causa sul ruolo, dichiarava l'interruzione del processo e rinviava all'udienza del 25 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine fino al 20 ottobre 2023 per la notifica del ricorso e del decreto. L'interveniente provvedeva ad effettuare le notifiche dell'atto di riassunzione ed a richiedere un termine, accordato dalla Corte, per provvedere ad integrare e notifiche non andate a buon fine.
Ne consegue che alcuna estinzione si è verificata nel caso concreto.
Le eccepite carenze di legittimazione
Con le comparse conclusionali depositate in data 17.3.2025, gli appellati , Controparte_15 [...]
, , , , e CP_16 Controparte_15 Controparte_13 Controparte_14 CP_17 CP_18 hanno eccepito che l'appello incidentale proposto dalla (già
[...] Controparte_5 CP_8
), oltre ad essere assolutamente infondato, è inammissibile, difettando anch'essa, della
[...] legittimazione ad agire per avere a suo tempo ceduto il credito dalla stessa vantato nei confronti dei germani alla CP_26 Parte_9
L'eccezione non è meritevole di accoglimento. “ ha proposto impugnazione incidentale CP_5 avverso la sentenza impugnata in quanto titolare di un proprio interesse ad agire, poiché l'istituto di credito, (rectius, la società incorporata ”), pur quale parte cedente dell'operazione Controparte_8 di trasferimento del credito oggetto di contesa giudiziale, è rimasta parte nel processo di primo grado a seguito della sua mancata formale estromissione, per cui anche nei suoi confronti è stata emessa la sentenza di primo grado, con specifica condanna alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti convenute e con conseguente legittimazione e necessità, anche per essa, di svolgere adeguata difesa con riferimento a tutti i capi della sentenza appellata che ha reputato essere meritevoli di censura.
Quanto alla prospettata eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e processuale della società (8) e della società fondata sulla circostanza Parte_1 Pt_2 AR7 che tali società non hanno provato la titolarità del credito per cui agiscono in giudizio avendo depositato agli atti di causa esclusivamente gli estratti della Gazzetta Ufficiale ove erano stati pubblicati gli avvisi di cessione in blocco dei crediti, senza tuttavia allegare documentazione comprovante con certezza che tra i crediti oggetto di cessione vi fosse quello specifico per cui è stata azionata la pretesa attorea, tale eccezione è infondata.
In ogni caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Ancora, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cassazione Civile, 8 novembre 2024, n. 28790). Inoltre, va evidenziato che la prova della cessione di un credito non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Il credito oggetto del presente gravame è stato oggetto di due operazioni di cartolarizzazione regolate ex lege 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”). Una prima operazione è quella intercorsa tra il e la Controparte_8 Parte_1
(8) S.r.l., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 2.02.2008, con cui la società
[...]
(8) comunica di avere acquisito pro soluto in data 28.12.2007 dal Parte_1 Pt_2 CP_8
, tutti i crediti per capitale, interessi, accessori e spese e quant'altro dovuto in base al relativo
[...] contratto e/o ai successivi provvedimenti giudiziali, derivanti dai finanziamenti erogati secondo diverse forme tecniche, vantati al 28 dicembre 2007 dal che, alla data del 30 Controparte_8 settembre 2007 risultavano in sofferenza e che sono relativi a pratiche identificate con codice 100 gruppo corporate al 28 dicembre 2007.
La seconda operazione è quella intercorsa tra la e la società . Parte_1 CP_42
Al riguardo, è stato prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n.134 del 14-11- 2019) contenete “Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il "Testo Unico Bancario"), nonché informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del Regolamento UE 679/2016 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (il
"GDPR") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007” con cui la società a reso noto che, ai sensi del contratto di cessione AR7 di crediti (il "Contratto di Cessione") sottoscritto il 28 ottobre 2019, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, con efficacia giuridica dal 28 ottobre 2019 ed efficacia economica dal 1° giugno 2019 (incluso), di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari in essere al 28 ottobre 2019 di titolarità di costituito da crediti ipotecari e Controparte_43 chirografari acquistati da tra cui quelli Controparte_43 acquisiti dalla predetta società per effetto del contratto di cessione da in Controparte_8 data 28.12.2007, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
02.02.2008 foglio inserzioni 24 e nel Registro delle Imprese di Roma del 20.02.2008.
Alcuna contestazione in merito alla cessione è avvenuta tra le cedenti che si sono succedute nel tempo, di fatto alternandosi nel giudizio. Neppure gli appellati hanno sollevato contestazioni, se non nella fase conclusiva del giudizio, iniziato nel 2017.
Occorre ancora osservare che le stesse parti appellate avevano in precedenza eccepito il difetto di interesse della in quanto incorporante il , per effetto dell'avvenuta cessione CP_5 Controparte_8 del credito alla , salvo poi affermare che la cessione non fosse validamente Parte_1 effettuata.
In conclusione, considerati tutti gli elementi indicati, non vi sono elementi per dubitare che con le cessioni indicate nelle Gazzette Ufficiali sia stato trasferito anche il credito oggetto della presente controversia.
Le parti appellate e eccepivano altresì il difetto di rappresentanza CP_17 CP_18 della società mandataria e, conseguentemente, il difetto di legittimazione ad agire CP_40 per conto della nel presente giudizio, con derivante inesistenza o comunque insanabile nullità CP_27 di tutti gli atti da essa prodotti nel presente giudizio di appello, compreso l'atto di riassunzione depositato in data 11.09.2023.
Rilevavano gli appellati che la società all'atto della sua costituzione in giudizio non CP_40 aveva i relativi poteri, in quanto già all'epoca la società mandante, aveva conferito CP_27 mandato per lo stesso affare alla società il che ha comportato la revoca tacita del AR8 mandato rilasciato alla precedente mandataria, per cui la stessa non aveva legittimazione a costituirsi in giudizio.
Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento.
Occorre infatti rilevare, con effetto assorbente delle altre questioni sollevate, che unica a potersi dolere di un eventuale difetto di potere della società mandataria, è la società mandante che nulla, al riguardo, ha rilevato ma che anzi ha ratificato l'operato della società . CP_40 la condotta del rappresentato, che successivamente ha proseguito l'attività, sostanzialmente ratificando ed avvalendosi dell'operato del falsus procurator, ne ha sanato gli effetti con efficacia retroattiva (ex tunc).
Sul punto da ultimo Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021 “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere
a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".” .
Conforme Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23274 del 15/11/2016 Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del "falsus procurator". (e nello stesso senso Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 5343 del 18/03/2015
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 31.10.2016, ha dichiarato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'azione revocatoria, nei confronti di dei seguenti contratti di Controparte_8 compravendita:
1) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35905 rep. e n. 9592 racc.) con il quale aveva venduto a ed a AR6 Persona_1
un terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio Persona_2
33, p.lle 293, 294, 513;
2) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35906 rep. e n. 9593 racc.) con il quale e avevano venduto a AR5 AR6 ed a , il primo un terreno ubicato in Laureana di OR, identificato CP_29 Parte_3 al CT del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93;
3) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35908 rep. e n. 9594 racc.) con il quale con il quale aveva venduto a AR6 CP_13
ed a dei terreni, ubicati in Laureana di Borello, identificati al CT del
[...] Controparte_14 predetto comune al foglio 31, p.lle 42, 43, 44, 319;
4) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35909 rep e n. 9595 racc.) con il quale aveva venduto a e AR6 CP_17
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al CP_18 foglio 31, p.lle 320, 321 (originarie p.lle 41 e 42);
5) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 13.11.2002 Persona_10
(n. 36334 rep. e n. 9682 racc.) con il quale aveva venduto a e AR6 Controparte_15
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune Controparte_16 al foglio 31, p.lla 409.
Dunque, ripercorrendo i fatti di causa, il premettendo di essere Controparte_8 creditore di e di , nella qualità di fideiussori AR5 AR6 della società Agel 213 S.r.l., dell'importo di euro 679.092,36 (lire 1.296.549.165), il cui inadempimento era già stato azionato nei confronti di entrambi con il decreto ingiuntivo n.
392/1991 emanato sempre dal Tribunale di Palmi in data 07.08.1991, nella piena sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c., aveva chiesto accertarsi l'inefficacia relativa nei propri confronti dei suddetti contratti di compravendita.
Il Tribunale adito, sebbene ritenesse circostanza non contestata l'esistenza del credito vantato dall'allora rigettava la domanda sulla base dei seguenti presupposti: Controparte_8
- quanto all'eventus damni sosteneva che non fosse emerso alcun elemento nel corso del giudizio che facesse pensare che gli atti di disposizione dei debitori avrebbero reso impossibile la realizzazione del credito;
- quanto al consilium fraudis, sebbene rigettasse in toto la domanda, riteneva che certamente in capo ai vi fosse la consapevolezza del pregiudizio recato alle ragioni di credito CP_26 vantate dal , maggiormente confermate dal fatto che “proprio successivamente Controparte_8 all'estinzione della procedura esecutiva gli stessi si erano premurati di disporre dei beni immobili precedentemente ad essa assoggettati”; e successivamente sottolineava anche che
“la stipulazione di cinque distinti contratti di compravendita, aventi ad oggetto una pluralità di immobili, conclusi in un breve lasso di tempo, è circostanza dalla quale poter desumere
l'effettiva consapevolezza in capo ai debitori del pregiudizio potenziale recato alle ragioni di credito del ) (pagg. 12/13 sent.); Controparte_8 - infine, quanto alla partecipatio fraudis, ovvero alla posizione dei terzi acquirenti, evidenziava che la norma di cui all'art. 2901 c.1 n. 2 richiedeva che anche in capo agli stessi vi fosse la consapevolezza pregiudizievole degli atti di disposizione sul patrimonio dei debitori tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito e nello specifico sosteneva che tale consapevolezza non potesse essere desunta in capo agli acquirenti. Osservava in particolare che “Non può (…) essere considerata massima di comune esperienza quella secondo la quale i residenti di un comune conoscano tutto gli uni degli altri, difettando, pertanto, tale presunzione del requisito della gravità, l'esistenza del fatto ignorato, cioè la conoscenza in capo agli acquirenti, non essendo desumibile con un elevato grado di probabilità superiore a quello che spetta all'opposta tesi dell'inesistenza”; e ancora riteneva a tal fine non sufficiente la stipula contestuale di quattro dei cinque atti di compravendita poiché “il compimento contestuale di una pluralità di atti possa infondere il convincimento circa la conoscenza dei debitori in ordine al pregiudizio recato, tale presunzione non può operare in relazione ai terzi acquirenti, i quali non hanno preso parte alla stipulazione di tutti i contratti di compravendita”. Non riteneva neppure sufficiente a tal fine la pubblicità derivante dalle trascrizioni degli atti di pignoramento e della sentenza n. 349/1996, atteso che il pignoramento sui beni immobili oggetto degli atti di disposizione in questione era venuto meno l'anno precedente la stipulazione degli atti di compravendita (la procedura n. 118/1991RE si estingueva, infatti, in data 01.03.2001 per mancato deposito nei termini di legge della documentazione ipocatastale, con conseguente cancellazione del pignoramento).
Proprio in forza della suddetta cancellazione, i germani profittavano immediatamente della CP_26 situazione per alienare parte del patrimonio personale determinando, quindi, una diminuzione della garanzia patrimoniale generica;
il Tribunale, però, riteneva che la attrice avrebbe dovuto CP_6 produrre “il fatto oggettivo dell'asserita sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore effettivo del bene mediante la produzione di atti notarili aventi ad oggetto la compravendita di beni ubicati nella stessa zona di quello in parola, e con caratteristiche simili e, tuttavia, venduti ad un prezzo notevolmente superiore a quello di cui all'atto in esame;
o, per lo meno, produrre riviste di settore o una c.t.p., o, ancora, articolare una prova testimoniale per confermare, attraverso la deposizione di agenti immobiliari o altri tecnici del settore, l'effettivo prezzo di mercato del bene in esame”. Considerava assolutamente esplorativa la CTU esperita in primo grado e, pertanto, riteneva che la stessa non potesse essere utilizzata al fine di fondare il proprio convincimento.
In ogni caso, riteneva essere insufficiente quanto osservato dal CTU. Ad esempio, “Con riferimento al contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35905 e racc. 9592), Persona_10 con il quale ha venduto a ed il AR6 CP_30 Persona_2 terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294,
513, il CTU ha stimato il valore dei beni immobili, venduti al prezzo di euro 6.000,00, in complessivi euro 15.500,00, ma l'incongruità del prezzo pattuito non può di per se stessa essere considerata una presunzione tale da determinare il convincimento dello scrivente magistrato circa la sussistenza della scientia damni in capo ai terzi acquirenti”.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Innanzi tutto, è dato pacifico quello per il quale l'azione revocatoria possa essere esperita non solo nei confronti del debitore principale, ma anche nei confronti del fideiussore in quanto tale azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che gli atti dispositivi del fideiussore successivi al sorgere del debito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 1894/2012).
Ai fini della azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è necessario che ricorrano tre requisiti: l'esistenza di un diritto di credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo rappresentato dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (scientia damni).
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, in capo ai terzi acquirenti la norma richiede
“non la specifica conoscenza del credito posto a base della domanda revocatoria (C. 5741/2004), né la collusione con il debitore (C 3470/2007), ma la mera prova che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (C. 987/1989); tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni (C.5972/2005), purché gravi e precise.”
In tema di prova presuntiva, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Inoltre, il procedimento logico deve essere articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Tanto premesso, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, occorre fare riferimento a tre elementi: la consistenza del credito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni
(Cass. 36033/2021, Cass. 26331/2008, Cass. 19515/2019).
Nel caso di specie, certamente sussiste il primo dei presupposti di cui all'azione revocatoria: è evidente, infatti, la consistenza del credito, posto che i fratelli erano fideiussori della CP_26 società per un debito – il cui ammontare non è contestato - pari ad euro 679.092,36 (lire
1.296.549.165).
Gli atti dispositivi posti in essere, con i quali i debitori si sono spogliati dei loro beni, hanno indubbiamente arrecato una modifica qualitativa e quantitativa al loro patrimonio tale da cagionare un pregiudizio alla garanzia patrimoniale e rendere più complesso il soddisfacimento del credito, specie a fronte dalla mancanza di prova della capienza del residuo patrimonio.
Del resto, la nozione di atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n.
27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
È indubbio che, nel caso di specie, la vendita di cinque immobili concretizzi tale pregiudizio.
Neppure possono nutrirsi dubbi quanto alla scientia damni, e, cioè, alla consapevolezza dei fideiussori di ledere, attraverso il compimento degli atti dispositivi e la conseguente modifica della propria garanzia patrimoniale, le ragioni del creditore.
Nel caso di specie, i fratelli erano certamente consapevoli dell'esistenza delle ragioni CP_26 creditorie dell'istituto bancario, tanto che quest'ultimo, ottenuto un decreto ingiuntivo, confermato anche a seguito del giudizio di opposizione, era intervenuto nella procedura esecutiva già pendente aggredendo beni dei quali erano titolari.
Al riguardo, non può certamente assumere rilievo la circostanza che la procedura n. 118/1991RE si fosse estinta per mancato deposito nei termini di legge della documentazione ipocatastale, con conseguente cancellazione del pignoramento, rilevando comunque il fatto che i germani CP_26 fossero “consapevoli' dell'eventualità di una condanna al pagamento di una ingente somma di denaro, essendo debitori in qualità di fideiussori della società Agel 213 S.r.l., per l'importo di euro 679.092,36. L'estinzione del pignoramento, dunque, in alcun modo ha inciso sull'esistenza del debito nei confronti dell'istituto bancario, ma soltanto sulla possibilità di soddisfacimento della predetta pretesa.
Già tale dato appare essere sintomatico della scientia damni ma, a deporre nel senso della assoluta consapevolezza in capo ai germani ella lesione delle ragioni creditorie, è anche il dato CP_26 temporale.
In primo luogo, la circostanza che gli atti dispositivi siano stati posti in essere dopo l'avvenuta cancellazione del pignoramento e poco prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Pur non risultando dagli atti la data della cancellazione, emerge che il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva all'udienza dell'1.03.2001 e che la società è stata dichiarata fallita nel maggio
2003.
Quindi, deve rilevarsi come i convenuti, in un ristretto arco temporale, abbiano proceduto ad alienare i terreni di loro proprietà (di cui quattro lo stesso giorno, in data 19.8.2002, ed altro terreno a distanza di pochi mesi, in data 13.11.2002).
Sul punto, non può che condividersi quanto già rilevato dal primo giudice il quale aveva ritenuto che certamente in capo ai debitori vi era la consapevolezza del pregiudizio recato alle ragioni di CP_26 credito vantate dal , confermato dal fatto che “la stipulazione di cinque distinti Controparte_8 contratti di compravendita, aventi ad oggetto una pluralità di immobili, conclusi in un breve lasso di tempo, è circostanza dalla quale poter desumere l'effettiva consapevolezza in capo ai debitori del pregiudizio potenziale recato alle ragioni di credito del ) (pagg. 12/13 sent.). Controparte_8
Ulteriore elemento indice della consapevolezza in capo agli stipulanti del pregiudizio arrecato all'istituto di credito, è la circostanza che tali atti siano stati stipulati a distanza di un lungo arco temporale dai contratti preliminari che gli acquirenti hanno dichiarato di avere stipulato, o, comunque,
a distanza di un lungo periodo di tempo da quando i terzi acquirenti hanno dichiarato di avere avuto la disponibilità dei terreni in questione. Ed infatti, per quel che concerne i coniugi ed , gli CP_30 Persona_2 stessi assumono che il fondo, oggetto dell'atto pubblico del 2002, era già stato loro venduto per effetto di scrittura privata del 1976 per il prezzo, da ritenersi congruo, di lire 9.000.000, tanto che i convenuti, avevano eseguito sul terreno lavori di costruzione di un fabbricato.
Quanto ai coniugi e , gli stessi assumevano di avere CP_29 Parte_3 posseduto i fondi sin dal 1985, tanto che, nel distinto giudizio n. 105/2008 R.G. (poi riunito nel corso del giudizio di primo grado), chiedevano che fosse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita aggredito con l'azione revocatoria.
I coniugi e assumevano che l'atto di Controparte_13 Controparte_14 compravendita impugnato con l'azione revocatoria doveva essere inteso quale contratto definitivo stipulato in adempimento di un preliminare del 22.8.1988, nel quale era stato convenuto il prezzo, da ritenersi congruo, di euro 32.286,00.
Sostenevano che, nonostante nel contratto definitivo fosse stabilito il prezzo di acquisto di euro
10.250,00, il prezzo da loro effettivamente pagato era pari a quanto convenuto nel preliminare, così come ammesso da con dichiarazione loro rilasciata in data 22.8.2002. AR6
I coniugi e assumevano che l'atto di compravendita, CP_17 CP_18 oggetto di revocatoria, costituiva atto dovuto, in quanto stipulato in esecuzione di preliminare sottoscritto in data 1.11.1988 fra loro e . AR6
Soltanto i coniugi e non fanno riferimento ad atti Controparte_31 Controparte_16 stipulati prima del contratto notarile oggetto di revocatoria.
Anche a voler dar credito alle prospettate tesi difensive, il divario temporale intercorrente tra la stipula dei contratti notarili oggetto di revocatoria e quelli ad essi prodromici non può che destare forti perplessità. Invero, non è dato comprendere per quale motivo le parti abbiano atteso un così lungo periodo di tempo prima di stipulare un contratto definitivo e siano addivenute a tale soluzione solo dopo l'estinzione della procedura esecutiva. Né è dato comprendere per quale motivo le parti siano addivenute contestualmente alla determinazione di stipulare gli atti notarili.
Neppure può ritenersi che gli atti notarili in contestazione siano stati stipulati in adempimento dei contratti preliminari indicati.
In primo luogo, gli atti pubblici oggetto di revocatoria non contengono alcun riferimento a tali preliminari. In secondo luogo, come detto, il divario temporale intercorrente tra la presunta stipula dei contratti preliminari (tutti privi di data certa), ed i contratti notarili oggetto del presente giudizio, non consente di ritenere sussistente una connessione tra detti atti. Infine, le scritture private prodotte contengono l'indicazione di un termine – evidentemente non rispettato - entro cui stipulare il rogito notarile: quella apparentemente stipulata con il CP_19 prevede detta stipula al momento del frazionamento del fondo, quella stipulata con prevede CP_17 la stipula del rogito entro il 31.03.1989, quella stipulata con prevede la stipula Controparte_13 del definitivo entro sei mesi dall'avvenuto pagamento del prezzo, che doveva essere eseguito entro sei mesi dalla stipula della scrittura privata, apparentemente avvenuta in data 30 ottobre 1988. Sulla scorta di tali elementi, quindi, non è possibile ritenere che i contratti oggetto di revocatoria siano stati stipulati in adempimento di quanto stabilito con le scritture private di vendita.
Ancora, è assolutamente inverosimile che i terzi acquirenti che, secondo la prospettazione difensiva da loro stessi sostenuta, erano nella disponibilità di tali terreni da almeno dieci anni prima della stipula degli atti definitivi in contestazione, non fossero stati a conoscenza della circostanza che tali beni immobili erano stati assoggettati a procedura esecutiva estintasi non per avvenuto soddisfacimento del debito, ma per un vizio procedurale.
Peraltro, emerge dagli atti la circostanza, non contestata, che la trascrizione del pignoramento è avvenuta nel 1991 e la cancellazione nel 2001.
Dunque, sin da quella data, mediante la visura dei Registri Immobiliari che, secondo i canoni di normale diligenza nelle transazioni commerciali, le parti acquirenti sono tenute ad eseguire, quest'ultime avrebbero dovuto avere contezza della preesistenza di una situazione di indebitamento dei venditori e dell'assoggettamento ad una precedente espropriazione forzata.
Invero, l'esistenza di una procedura esecutiva, in ragione della sua gravità, è un elemento tale da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte degli acquirenti. A fronte di siffatta circostanza, infatti, è difficile ritenere che gli acquirenti non abbiano percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versavano i venditori.
Tale procedura esecutiva, peraltro, si inseriva in un contesto ben più ampio atteso che diverse erano le procedure esecutive intentate nei confronti della AGEL 213 e dei germani che l'intero CP_26 patrimonio dei ra stato aggredito in sede esecutiva. CP_26
Altro dato rilevante è che la stessa società è stata dichiarata fallita con sentenza del 9.05.2003 e, dunque, sebbene dagli atti non risulti la data in cui ne è stato richiesto il fallimento, è assai verosimile che, nel momento in cui sono stati stipulati gli atti pubblici di vendita oggetto di revocatoria (cioè agosto e novembre 2002), la relativa procedura fosse iniziata.
Ulteriore presunzione della scientia damni sia in capo ai venditori che ai terzi acquirenti, si trae dalle modalità degli atti negoziali oggetto di revocatoria: in tutti gli atti pubblici stipulati ed oggetto di revocatoria, si dà atto che il pagamento del prezzo è già avvenuto, senza però specificare con quali modalità e quando ciò sia accaduto e senza fornire, od indicare, alcun documento a supporto di tale dato.
Dunque, il mancato pagamento del prezzo in occasione della stipulazione del contratto è altro elemento che induce a presumere che tali atti siano stati posti in essere in pregiudizio dei creditori ed al fine di sottrarre gli immobili di proprietà dei debitori all'esecuzione.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, la prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.).
Nel caso di specie, la posizione debitoria dei disponenti era palese o, quanto meno, agevolmente conoscibile e le modalità dell'atto negoziale sono assolutamente sospette. Altro indice sintomatico della scientia damni si ricava dall'entità degli importi indicati nei contratti stipulati dalle parti. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha ritenuto che la maggior parte di essi non fosse congruo rispetto al valore di mercato dei terreni indicati.
Al riguardo, ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la valutazione fatta dal primo giudice, in ordine alla inutilizzabilità della consulenza ed alla mancata indicazione, ad opera del creditore istante, di elementi da cui desumere la mancanza di congruità del prezzo. Osserva, sul punto il giudice di prime cure: “In relazione alla questione della non congruità del corrispettivo pattuito negli atti pubblici, oggetto di revocatoria, rispetto al valore di mercato degli immobili, deve evidenziarsi un deficit di specificità nelle allegazioni dell'istituto di credito. Nella fattispecie, il
[...]
si è limitato a dedurre che: “ultimo, ma altrettanto decisivo, elemento probatorio è costituito dalla CP_8 evidente sperequazione esistente fra i vari prezzi di acquisto dichiarati nei sopracitati contratti in Notar
e l'effettivo valore di mercato di tutti i beni immobili oggetto di compravendita, dal momento che Per_10 questi ultimi – ad eccezione forse di quello di cui al contratto del 19.08.2002 n. 35906 di rep. e n. 9593 di racc. stipulato con la Sig.ra per l'importo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00) – sono CP_29 stati trasferiti ad un prezzo talmente basso ed irrisorio da far presumere una concorde precisa preordinazione di entrambe le parti a danno del ”. A ciò deve aggiungersi un deficit probatorio, non avendo Controparte_8 la banca depositato alcun documento, a supporto delle proprie argomentazioni, oltre a non aver domandato nel corso del giudizio l'ammissione di prove costituende, essendosi limitata a chiedere l'espletamento di CTU. L'attore avrebbe potuto provare il fatto oggettivo dell'asserita sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore effettivo del bene mediante la produzione di atti notarili aventi ad oggetto la compravendita di beni ubicati nella stessa zona di quello in parola, e con caratteristiche simili e, tuttavia, venduti ad un prezzo notevolmente superiore a quello di cui all'atto in esame;
o, per lo meno, produrre riviste di settore o una c.t.p., o, ancora, articolare una prova testimoniale per confermare, attraverso la deposizione di agenti immobiliari o altri tecnici del settore, l'effettivo prezzo di mercato del bene in esame. (C. App. Firenze, 1680/2011) A nulla rileva che nel corso del giudizio sia stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, posto che quest'ultima può giustificarsi soltanto allorché l'attore alleghi fatti specifici e produca documenti a supporto della pretesa sproporzione con riferimento al caso specifico di cui si discute, perché solo allora, data ragione degli elementi costitutivi della domanda, occorre l'intervento di un esperto che la confermi con valori economici espressione dell'andamento del mercato nello specifico luogo e momento storico. Per conseguenza, non può tenersi conto degli esiti dell'elaborato peritale, dato il carattere esplorativo della CTU, posto che la stessa non può sopperire al difetto di allegazione e probatorio della parte”.
A tal proposito, ritiene il Collegio che l'accertamento del valore di mercato dei beni immobili oggetto degli atti di compravendita non poteva che essere devoluto - senza necessità di specifiche integrazioni probatorie a carico dell'allora parte attrice - al consulente d'ufficio, il quale, proprio per le sue particolari competenze, era in grado di acquisire e porre a confronto i dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.
Dunque, sulla scorta dell'accertamento eseguito dal consulente, il bene acquistato in data 19.8.2002 dai coniugi per il prezzo di € 6.000,00, aveva un valore di mercato all'epoca della CP_44 vendita, di € 15.500,00; il bene acquistato in data 19.8.2002 dai coniugi per il prezzo CP_34 complessivo di € 95.430,00 aveva un corrispondente valore di mercato all'epoca della vendita;
il bene acquistato in data 19.8.2002 dai coniugi al prezzo di € 10.250,00, aveva un valore Controparte_45 di mercato all'epoca della vendita di € 44.055,00; il bene acquistato in data 19.8.2002 dai coniugi al prezzo di € 2.350,00, aveva un valore di mercato all'epoca della vendita di € CP_46
15.000,00; il bene acquistato in data 13.11.2002 dai coniugi al prezzo di € 7.000,00, CP_47 aveva un valore di mercato all'epoca della vendita di € 17.350,00. La sperequazione tra il valore di mercato dei beni ed il prezzo pattuito è altro indice dal quale presumere la scientia damni in capo agli acquirenti.
Né, a scalfire tale presunzione, può rilevare quanto sostenuto dal giudice di prime cure secondo cui tale differenza, già non significativa, perde ulteriormente di rilevanza ove si consideri che parte dell'importo è stato corrisposto.
Osserva il primo giudice che, con riferimento al contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar
(rep. 35905 e racc. 9592), con il quale ha venduto a Persona_10 AR6
ed il terreno, ubicato in CA, identificato al CP_30 Persona_2
CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294, 513, il CTU ha stimato il valore dei beni immobili, venduti al prezzo di euro 6.000,00, in complessivi euro 15.500,00, che l'incongruità del prezzo pattuito non può di per se stessa essere considerata una presunzione tale da determinare il convincimento circa la sussistenza della scientia damni in capo ai terzi acquirenti. Secondo il primo giudice, innanzi tutto, il prezzo convenuto non può dirsi “irrisorio”, in secondo luogo i convenuti hanno depositato in atti un'autorizzazione loro rilasciata dal Genio Civile di Reggio Calabria ER in data 11.07.1991 ed avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato in c.a. a tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato con copertura a tetto sui terreni oggetto della successiva compravendita.
Secondo il primo giudice, il predetto documento rilasciato dal Genio Civile è un valido indizio circa l'assenza di consapevolezza del danno arrecato ai creditori da parte dei convenuti ed ER
, dovendosi presumere che questi ultimi non avrebbero esposto anche il loro investimento Per_2 al rischio di esecuzione da parte dei creditori qualora fossero stati a conoscenza della reale situazione debitoria di e delle procedure espropriative attivate nei suoi confronti. AR6
Al riguardo occorre, innanzi tutto, considerare che non v'è prova alcuna dell'avvenuto pregresso pagamento della somma di denaro indicata.
Sul punto, occorre osservare che dal tenore della scrittura privata prodotta in giudizio da
[...]
, emergono delle incongruenze: la prima è data dalla circostanza che il prezzo di vendita Per_1 indicato in tale scrittura è pari a £.
9.000.000. Sulla scorta di tale documento, la somma corrisposta dal arebbe pari a £ 5.500.000: £ 2.000.000 sarebbero stati versati al momento della stipula CP_19 della scrittura privata in data 15.11.1976, £ 3.500.000 sarebbero stati versati in data 12.01.1976 (la data appare essere corretta e non appare in linea con quella relativa alla stipula del contratto). Non v'è prova, in atti, della corresponsione né di tali somme di denaro, né di ulteriori somme e la cifra così indicata è inferiore a quella che, nell'atto pubblico, si attesta essere già stata interamente corrisposta (€ 6.000,00), ancorché non si specifichi né quando tale somma di denaro sarebbe stata corrisposta, né come sarebbe avvenuto il pagamento.
Agli atti risulta, invero, una concessione edilizia rilasciata nel 1991. Il ctu, nell'eseguire il sopralluogo, ha rilevato l'esistenza di un fabbricato rurale sul fondo, di non recente costruzione ed in cattivo stato di manutenzione, dell'originaria estensione di 50 mq, attualmente ampliati. Appare evidente, quindi, che la costruzione oggetto di concessione non sia stata realizzata e che, quanto osservato dal primo giudice, non può assumere rilevanza con riferimento al contratto stipulato nel
2002 che non può essere considerato stipulato in attuazione di quanto stabilito con la scrittura privata apparentemente risalente al 1976.
In relazione al contratto di compravendita del 19.08.2002, con il quale e AR5 hanno venduto, in favore di e AR6 CP_29 Pt_3 , il primo un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto
[...] comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93, il CTU ha attestato la congruità del prezzo pattuito. Tuttavia, benché nell'atto pubblico “i rispettivi venditori riconoscono di avere già ricevuto tali somme rilasciandone liberatoria quietanza a saldo”, non risulta quando e con quali modalità sia stato eseguito il pagamento di una così cospicua somma di denaro.
In ordine al contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35908 e racc. Persona_10
9594) con il quale ha venduto a e AR6 Controparte_13 CP_14
i terreni, ubicati in Laureana di OR, identificati al CT del predetto comune al foglio
[...]
31, p.lle 42, 43, 44, 319, il bene è stato venduto al prezzo di € 10.250,00 a fronte di un valore stimato dal CTU, all'epoca della vendita, in € 44.055,00.
I convenuti, nel chiedere il rigetto della domanda attrice, hanno prodotto un scrittura privata del
30.10.1988, con la quale si erano obbligati ad acquistare i beni immobili, oggetto dell'odierno procedimento, al prezzo di lire 62.000.000 – pari ad euro 32.286,00 -, oltre a produrre una scrittura,
a firma di , con la quale quest'ultimo dichiarava che “contrariamente alle AR6 risultanze di cui all'atto di compravendita del dott. notaio in villa S.Giovanni, del Persona_10
19 agosto 2002, il prezzo effettivamente corrisposto dai coniugi e Controparte_13 Controparte_14
… è stato di lire 62.500,00”.
Il primo giudice ha ritenuto che prezzo effettivamente corrisposto debba ritenersi quello indicato nel preliminare, anche alla luce della dichiarazione resa dal a nulla rilevando che il CP_26 preliminare stesso sia sfornito della data certa della sua stipulazione, poiché “nella specie esula una questione di opponibilità dell'atto a terzi e si versa in quella di un procedimento induttivo concernente la misura dell'effettivo prezzo della vendita”. Tale valutazione non può essere condivisa: non solo il preliminare è privo di data certa, ma lo è anche la successiva dichiarazione firmata dal e datata 22 agosto 2002. La circostanza che tali CP_26 documenti non possano essere con ragionevole certezza collocati nel tempo ne mina l'attendibilità.
Né può assolutamente condividersi l'assunto sostenuto dal primo giudice secondo cui il prezzo indicato nell'atto oggetto di revocatoria, pari ad € 10.250,00, non può ritenersi reale “posto che, di regola, gli stipulanti sono soliti, per ragioni fiscali, indicare un prezzo inferiore, così come, peraltro, può ragionevolmente presumersi alla luce della discrepanza fra il prezzo indicato nell'atto pubblico e quello indicato nel preliminare”. Al riguardo può ritenersi sufficiente osservare che anche in tal caso non v'è prova alcuna che il pagamento sia stato effettuato, per quale importo e con quali modalità.
Quanto al contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35909 e racc. Persona_10
9595), con il quale ha venduto a e AR6 CP_17 CP_18
il terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio
[...]
31, p.lle 320, 321, Il bene è stato venduto al prezzo di € 2.350,00 a fronte di un valore stimato dal CTU, all'epoca della vendita, in € 15.000,00.
I coniugi hanno depositato, a sostegno delle proprie ragioni una scrittura CP_46 privata, con la quale si erano obbligati ad acquistare i beni immobili, oggetto dell'odierno procedimento, al prezzo di lire 20.000.000 – pari ad euro 10.329,00 (nella scrittura privata si dà atto che £ 15.000.000 sono stati corrisposti con assegno circolare e £ 5.000.000 corrisposti con assegno di conto corrente). Tale scrittura privata contiene la previsione espressa che il definitivo doveva essere stipulato entro il 31.03.1989.
Anche in tal caso il primo giudice ha ritenuto non rilevante la circostanza che la scrittura privata non avesse data certa. Tuttavia, tale dato, unitamente al fatto che, benché siano indicati i numeri degli assegni offerti in pagamento, non vi sono elementi per desumere che tali assegni siano stati effettivamente posti all'incasso, non consente di dimostrare l'avvenuto pagamento. Rimane altresì priva di valida spiegazione la differenza di prezzo intercorrente tra la scrittura privata, in cui il fondo viene valutato ad un prezzo equivalente ad € 10.329,00 ed il valore indicato nel preliminare, pari ad € 2.350,00.
Il contratto di compravendita del 13.11.02 in Notar da villa San Giovanni n. 36334 rep e n. Per_10
9682 racc., con il quale ha venduto a e AR6 Controparte_15 [...]
il terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al CP_16 foglio 31, p.lle 409. Il bene è stato venduto al prezzo di € 7.000,00 a fronte di un valore stimato dal CTU, all'epoca della vendita, in € 17.350,00.
Secondo il primo giudice, il corrispettivo di euro 7.000,00 non può dirsi “talmente basso ed irrisorio”, come sostenuto dall'istituto di credito, da giustificare di per sé il convincimento circa l'esistenza della scientia damni in capo agli acquirenti, posto che il divario accertato dal CTU è pari a poco più del doppio.
Tale assunto, per le ragioni già espresse, non appare condivisibile. Peraltro, anche in tal caso, non risulta alcuna prova in merito all'effettivo pagamento di detta somma in quanto nell'atto pubblico il venditore “riconosce di avere già ricevuto rilasciando liberatoria quietanza a saldo”, ma non è indicato quando e con quali modalità il pagamento sia effettuato.
In tale contesto, dunque, sussistono plurimi elementi dai quali è possibile desumere la sussistenza della consapevolezza in capo tanto ai germani quanto ai terzi acquirenti del pregiudizio CP_26 arrecato al creditore istante.
Né gli odierni appellati hanno dimostrato la capienza del restante patrimonio dei CP_26
(“A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare -in applicazione del principio di vicinanza della prova- l'assoluta capienza del suo patrimonio).
L'appello incidentale relativo all'usucapione
Quanto alla domanda di usucapione proposta da e , CP_29 Parte_3 appare pienamente condivisibile quanto sostenuto dal giudice di prime cure laddove aveva evidenziato che nei confronti dei la domanda doveva essere rigettata, perché gli odierni CP_26 convenuti nel proprio atto introduttivo, avevano riconosciuto che il possesso, iniziato CP_34 nel 1985, aveva trovato giustificazione in un accordo con il quale era stato convenuto con i proprietari dei fondi il successivo acquisto dei beni verso il pagamento di un prezzo dilazionato nel corso del tempo.
Duque, l'esistenza di un accordo con il proprietario del terreno esclude, certamente, un possesso idoneo ad usucapire il bene. A ciò aggiungasi che il tempo necessario a tale effetto, pari a vent'anni per i beni immobili, non era neppure decorso al momento della stipulazione del contratto di compravendita nel 2002.
Ne consegue che l'appello incidentale proposto dai coniugi e CP_29 Pt_3
deve essere rigettato.
[...]
Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
A tal proposito, considerato che il procedimento nel giudizio di primo grado è stato iscritto nel 2008, trova applicazione il disposto dell'articolo 92 nella formulazione, successiva alla legge n. 263 del 2005, ma anteriore alla ulteriore modifica apportata dalla legge n. 69 del 2009, secondo cui la compensazione poteva essere disposta per giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese tra le parti, in relazione alla complessità della controversia ed alla pluralità delle vicende processuali trattate.
A carico delle parti soccombenti devono porsi le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale proposto da e . CP_29 Parte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, quale mandataria, la società Parte_9
(già denominata “ ”), nonché Controparte_1 AR nei confronti di e , Controparte_5 AR7 AR5 AR6
Persona_9 Parte_11 Parte_12 CP_48 Controparte_49
CP_21 Persona_4 CP_41 Parte_7 CP_22 eredi di e , e , CP_24 Persona_1 Persona_2 CP_29 Parte_3
e , e , e Controparte_13 Controparte_14 CP_17 CP_18 Controparte_15
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_16
1. Dichiara la contumacia di CP_21 Persona_4 CP_41 Pt_7
,
[...] CP_22 CP_24
2. Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di egli atti di compravendita di cui AR7 all'atto per notar del 19.8.2002 rep. 35905 e racc. 9592, rep. 35906 e racc. Persona_10
9593, rep. 35908 e racc. 9594, rep. 35909 e racc. 9595, e del contratto di compravendita del
13.11.2002 per notar rep. 36334 e racc. 9682; Persona_10
3. Rigetta l'appello incidentale proposto dai coniugi e CP_29 Pt_3
.
[...]
4. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
5. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale proposto dai coniugi e . CP_29 Parte_3
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 27.06.25
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: 1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24/2017 R.G.A.C. vertente
tra
(8) , C.F. partita IVA ed iscrizione nel Registro Parte_1 Pt_2 delle Imprese di Roma n. e per essa, quale mandataria, la società “ P.IVA_1 [...]
(già denominata “ , con sede in Milano, Viale P. e Controparte_1 AR
A. Pirelli n. 27 – iscrizione al registro delle imprese, C.F. e partita IVA iscritta al REA P.IVA_2 di Milano al n.1217580, capitale sociale di euro 4.510.568,00 interamente versato), in persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sofia Greco con studio Controparte_3 in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, PEC: - ed elettivamente Email_1 domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Travia ; appellante contro
, nata a [...] l'[...], C.F.: ; CP_4 CodiceFiscale_1
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Francesco SACCOMANNO e dall'avv. Jacopo Saccomanno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rosarno, Via Roma,
Traversa Tito Speri, n. 8, PEC: ; Email_2
appellati e appellanti incidentali
C.F. e P. IVA Banca iscritta all'Albo delle Banche e Controparte_5 P.IVA_3
Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, a cui CP_5 si sono fuse per incorporazione Controparte_6 Controparte_7 [...]
CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
e Controparte_11 Controparte_12 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco, con studio in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Travia, PEC: Email_3 appellato e appellante incidentale
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_13 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_14 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Bagalà, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv.to Rosario Infantino, Santa Caterina traversa privata n. 21 RC, PEC:
; Email_4 appellati
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_15 CodiceFiscale_5
e , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_16 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Gregorio Ceravolo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessandro Elia, Via Magna Grecia n. 1/G, PEC: e Email_5
; Email_6 appellati
, nato a [...] il [...] e , nata a CP_17 CP_18
Laureana di OR, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Barillà, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giorgio Vizzari, in Reggio Calabria, Via Rausei n. 38, PEC: ; Email_7 appellati
, nato a [...] il [...] (C.F. ; CP_19 C.F._7
, nata a [...] il [...] (C.F. ; CP_20 C.F._8
, nato a [...] il [...] (C.F. ),; Parte_4 C.F._9
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_5
),; , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._10 Parte_6
), e quali eredi di e , rappresentati e difesi C.F._11 Persona_1 Persona_2 dall'avv. Giosuè Domenico Megna, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Laureana di OR, Via Roma n. 48, PEC: Email_8 appellati
CF. nato il [...], CF. CP_21 C.F._12 Persona_3
nato il [...], CF. nato il C.F._13 Persona_4 C.F._14
01.03.1967, PETTÈ Giovanni, CF. nato il [...], n.q. di eredi di C.F._15 [...]
e CF. , quale erede per Per_5 Persona_6 Parte_7 C.F._16 rappresentazione di CF. nato il [...] a [...] Persona_7 C.F._17
(RC) e deceduto in data 25.01.2013, a sua volta erede dei sigg. e , Persona_1 Persona_6
CF. nata il [...] a [...] e residente in CP_22 C.F._18
89020 CA (RC) Contrada quale erede per rappresentazione di CF. CP_23 Persona_7
nato il [...] a [...] e deceduto in data 25.01.2013, C.F._17
a sua volta erede dei sigg. e;
CF. Persona_1 Persona_6 CP_24
, nella qualità di genitrice esercente la potestà su figli minori C.F._19 [...]
CF: nato il [...] a [...] e , Persona_8 C.F._20 Persona_9
CF: nato il [...] a [...], eredi per rappresentazione di C.F._21
CF. nato il [...] a [...] e deceduto in Persona_7 C.F._17 data 25.01.2013, a sua volta erede dei sigg. e -ulteriori convenuti Persona_1 Persona_6 quali eredi di , Persona_7 appellati contumaci
(nato a [...] il [...], CF: AR5 C.F._22
; e (nato a [...] il [...] (CF:
[...] AR6 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. CHINDAMO Domenico ed elettivamente domiciliati C.F._23 presso il suo studio ubicato in Laureana di OR (RC) in C.so Umberto I n.2, PEC:
; Email_9 appellati
C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. AR7
, e, per essa, la mandataria C.F. e iscrizione al Registro delle P.IVA_4 AR8
Imprese di Roma n. rappresentata e difesa dall'avv. Dario Polimeni elettivamente P.IVA_5 domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Santa Caterina 134, PEC:
congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giulio Rossetto, PEC Email_10
; Email_11 cessionario interveniente
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Appello alla sentenza del Tribunale di
Palmi n. 624/2016 pubblicata il 31.10.2016 nella causa r.g. 100590/2008
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 21.11.2008 con R.G. n. 100590/2008 innanzi al Tribunale di
Palmi, il , premettendo di essere creditore di e Controparte_8 AR5 di , nella qualità di fideiussori della società Agel 213 srl, dell'importo di AR6 euro 679.092,36 (lire 1.296.549.165), il cui inadempimento era già stato azionato nei confronti di entrambi con il decreto ingiuntivo n. 392/2011 emanato dal Tribunale di Palmi in data 7.8.1991 (divenuto esecutivo a fronte del rigetto dell'opposizione con sentenza n. 349/1996 del 21- 28.03.1996, passata in giudicato), nella piena sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c., aveva chiesto accertarsi l'inefficacia nei propri confronti dei seguenti contratti di compravendita:
1) contratto di compravendita del 19.8.2002 per notar (rep. 35905 e racc. 9592), con Persona_10 il quale aveva venduto a e AR6 Persona_1 Persona_2 un terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294,
513;
2) contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35906 e racc. 9593) Persona_10 con il quale e avevano venduto, in favore di AR5 AR6 [...]
e , il primo un terreno, ubicato in Laureana di OR, CP_29 Parte_3 identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93;
3) contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35908 e racc. 9594) Persona_10 con il quale aveva venduto a e AR6 Controparte_13 CP_14 dei terreni, ubicati in Laureana di Borello, identificati al CT del predetto comune al foglio
[...]
31, p.lle 42, 43, 44, 319;
4) contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35909 e racc. 9595) Persona_10 con il quale aveva venduto a e AR6 CP_17 CP_18 un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 31, p.lle
320, 321 (originarie p.lle 41 e 42);
5) contratto di compravendita del 13.11.2002 per notar (rep. 36334 e racc. 9682) Persona_10 con il quale aveva venduto a e AR6 Controparte_15 [...]
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune CP_16 al foglio 31, p.lle 409.
L'istituto di credito a sostegno della propria domanda deduceva che in forza del predetto decreto ingiuntivo la era intervenuta in diversi procedimenti di esecuzione immobiliare, già pendenti CP_6 innanzi al Tribunale di Palmi (nn. 118/1991 RE, 87/88 RE, 42/90 RE) nei confronti dell'AGEL 213 S.r.l. e dei germani oltre ad aver attivato la procedura n. 15/94 RE, con la quale aveva CP_26 sottoposto a pignoramento l'intero patrimonio immobiliare di questi ultimi;
la procedura n.
118/1991 RE, tuttavia, si estingueva in data 1.3.2001 per mancato deposito nei termini di legge della documentazione ipocatastale, con conseguente cancellazione del pignoramento.
A questo punto, i germani vedendo svincolati tutti i loro beni per effetto della predetta CP_26 cancellazione, procedevano alla loro alienazione a terzi, mediante, appunto, la stipulazione dei suddetti contratti di compravendita. Secondo il di , tali atti di disposizione recavano all'istituto un pregiudizio, consistente CP_8 CP_8 nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica, atteso che il patrimonio personale dei ad eccezione dei predetti beni immobili, era oggetto delle suddette procedure esecutive;
CP_26 in ordine al consilium fraudis, sempre secondo la Banca attrice, poteva dirsi esistente la consapevolezza dei circa il pregiudizio recato alle sue ragioni di creditore, posto che CP_26 proprio successivamente all'estinzione della procedura esecutiva gli stessi si erano premurati di disporre dei beni immobili precedentemente ad essa assoggettati.
La consapevolezza della situazione debitoria dei a parte degli acquirenti era comprovata CP_26 da diversi indizi quali:
- la pubblicità derivante dalla trascrizione degli atti di pignoramento e della sentenza n.
349/1996;
- la sperequazione tra il prezzo concordato ed il prezzo reale degli immobili;
- il fatto che il debitore avesse disposto del proprio patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni;
- la circostanza che tutti gli acquirenti risiedessero nello stesso paese o, comunque, in paesi limitrofi rispetto a quello di residenza dei peraltro sede operativa della AGEL srl;
CP_26
- il pregresso possesso dei beni immobili, oggetto delle successive compravendite, a decorrere dal 1977 da parte di ed e a decorrere dal 1988 da parte di e ER Per_2 Parte_8
, così come dichiarato dagli stessi nei rispettivi contratti di compravendita oggetto CP_13 di revocatoria.
Tutti questi elementi, secondo l'istituto di credito, facevano presumere che costoro fossero a conoscenza dei vincoli esistenti sui beni ed avessero atteso l'estinzione della procedura esecutiva per perfezionare l'atto di acquisto. In conclusione, la chiedeva accertarsi l'inefficacia nei propri confronti dei suddetti contratti CP_6 di compravendita nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. Si costituivano e chiedendo il rigetto della AR5 AR6 domanda, deducendo l'assenza del consilium e della scientia fraudis ed evidenziando di aver creduto che la banca avesse perso interesse al credito, posto che, a fronte dell'estinzione della procedura esecutiva, la stessa non si era riattivata per aggredire nuovamente i beni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ed CP_30 Per_2
chiedendo il rigetto della domanda, escludendo la ricorrenza della scientia damni,
[...] deducendo l'inidoneità dei fatti allegati dall'attore a comprovare l'esistenza della consapevolezza, in loro capo, del pregiudizio recato, oltre ad evidenziare che il fondo, oggetto dell'atto pubblico del 2002, era già stato loro venduto per effetto di scrittura privata del 1976 per il prezzo, da ritenersi congruo, di lire 9.000.000 e avendo i convenuti, peraltro, eseguito sul terreno lavori di costruzione di un fabbricato.
Si costituivano anche e , i quali si erano costituiti anche CP_29 Parte_3 nel distinto giudizio n. 105/2008 R.G. (poi riunito) chiedendo di accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita aggredito con l'azione revocatoria per averli posseduti sin dal 1985 e domandando, nel procedimento n.
100590/2008, il rigetto della domanda proposta ex art. 2901 c.c. per mancanza di prova in ordine alla scientia damni ovvero, nel caso di suo accoglimento, la condanna dei germani al CP_26 risarcimento dei danni subiti.
Eccepivano, inoltre, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del rappresentante legale del
, per mancanza dei documenti giustificativi della rappresentanza processuale. Controparte_8
Intervenivano in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_13 Controparte_14 della domanda proposta ex art. 2901 c.c. ovvero, nel caso di suo accoglimento, la condanna dei germani l risarcimento dei danni subiti, pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dei beni. CP_26
A sostegno delle loro richieste deducevano la non ricorrenza dell'eventus damni, in quanto l'istituto di credito ben avrebbe potuto soddisfarsi sugli altri beni immobili, oggetto delle procedure esecutive ancora pendenti. Inoltre, evidenziavano l'insussistenza della scientia damni allegando l'atto di compravendita aggredito con l'azione revocatoria il quale doveva essere inteso quale contratto definitivo stipulato in adempimento di un preliminare del 22.8.1988, nel quale era stato convenuto il prezzo, da ritenersi congruo, di euro 32.286,00.
Sostenevano che, nonostante nel contratto definitivo fosse convenuto il prezzo di acquisto di euro
10.250,00, il prezzo effettivamente pagato era pari a quanto convenuto nel preliminare, così come ammesso da con dichiarazione loro rilasciata in data 22.8.2002. AR6
Si costituivano poi e chiedendo il rigetto della domanda CP_17 CP_18
e deducendo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del rappresentante legale del
, per mancanza dei documenti giustificativi della rappresentanza processuale e, Controparte_8 nel merito, che l'atto di compravendita, oggetto di revocatoria, costituiva atto dovuto, in quanto stipulato in esecuzione di preliminare sottoscritto in data 1.11.1988 fra loro e CP_26
[...]
Escludevano l'esistenza dell'eventus damni, attesa l'irrisorietà del valore del fondo acquistato rispetto al restante patrimonio immobiliare facenti capo ai ed oggetto delle altre procedure CP_26 esecutive ancora in essere. Concludevano ribadendo la congruità del prezzo pattuito. Intervenivano, infine, e chiedendo il rigetto della Controparte_31 Controparte_16 domanda proposta ex art. 2901 c.c. per mancanza di prova in ordine agli elementi dell'eventus damni
e della scientia fraudis, ovvero, nel caso di suo accoglimento, la condanna dei germani l CP_26 risarcimento dei danni subiti, pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dei beni.
In corso di causa, facendo proprie tutte le allegazioni e richieste formulate dal , Controparte_8 interveniva anche la , quale procuratore della AR
, successore a titolo particolare nel credito a Controparte_32 tutela del quale era stata esercitata l'azione revocatoria, ceduto dal a Controparte_8 quest'ultima con contratto stipulato in data 28.12.2007 ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130/1999, con successiva pubblicazione in data 2.2.2008 sulla G.U.R.I. n. 14, ai sensi dell'art. 58 L. 385/1993. La società interveniva anche nel distinto giudizio n. 105/2008 RG, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione, promossa da e . CP_29 Parte_3
Espletata la CTU, il Tribunale riteneva la domanda di parte attrice infondata.
Evidenziava, preliminarmente, che poteva ritenersi provata, in quanto circostanza non contestata,
l'esistenza del credito vantato dal , a tutela del quale era stata proposta Controparte_8
l'azione revocatoria. Allo stesso tempo riteneva sussistente l'eventus damni in relazione a tutti i contratti di compravendita, stipulati dai germani d oggetto dell'azione revocatoria. CP_26
Il Giudice di prime cure riteneva, ancora, che l'alienazione di un immobile sottraesse certamente, sia pur potenzialmente, un cespite patrimoniale di agevole individuazione da parte del creditore, rendendone più complessa l'azione esecutiva;
sottolineava, inoltre, che non fosse comprensibile come l'estinzione della procedura esecutiva avesse potuto infondere nei germani il convincimento circa l'assenza di pregiudizio negli atti di disposizione, attesa la persistenza del credito in capo al
[...]
, sicuramente non venuto meno a fronte dell'estinzione della procedura. CP_8
Passando alla posizione dei terzi acquirenti, il Tribunale osservava che nel caso di atto di disposizione a titolo oneroso compiuto successivamente all'insorgenza del credito, l'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. richiedeva anche in loro capo la consapevolezza circa l'incidenza pregiudizievole dell'atto di disposizione sul patrimonio del debitore tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito da altri vantate. Nel caso di specie, sempre secondo la valutazione del Tribunale, il
[...]
, al fine di dimostrare la sussistenza della scientia damni in capo ai terzi acquirenti, aveva CP_8 allegato una serie di possibili indizi, tuttavia, riteneva non sufficiente l'astratta possibilità di insolvenza, occorrendo, piuttosto, il pericolo attuale e concreto che il patrimonio del disponente diventasse incapiente rispetto alle pretese del creditore.
Nel caso di specie, quindi, nessun elemento in tal senso era emerso nel corso del giudizio, sicché i negozi oggetto di causa, riguardando una pluralità di beni immobili, andavano ritenuti solo potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni del revocante, alla luce delle diverse procedure esecutive attivate nei confronti dei germani aventi ad oggetto il loro patrimonio CP_26 immobiliare, circostanza questa allegata dall'istituto di credito e non contestata. L'attore, invero, aveva sostenuto che la conoscenza del pregiudizio doveva presumersi dal fatto che tutti gli acquirenti erano a conoscenza della particolare situazione esistente, in quanto tutti residenti nel medesimo paese, nonché dal presupposto che il debitore aveva disposto del proprio patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni;
infine, ulteriore circostanza, era quella relativa alla pubblicità derivante dalla trascrizione degli atti di pignoramento e della sentenza n.
349/1996. Tuttavia, secondo il Tribunale, tali presupposti non potevano assurgere ad elementi presuntivi, posto che, per stessa ammissione dell'attore, il vincolo, dato dal pignoramento sui beni immobili oggetto degli atti di disposizione, era venuto meno l'anno precedente la stipulazione degli atti di compravendita. In relazione alla questione della non congruità del corrispettivo pattuito negli atti pubblici, oggetto di revocatoria, rispetto al valore di mercato degli immobili, secondo il Tribunale vi era un deficit di specificità nelle allegazioni dell'istituto di credito.
Nella fattispecie, il si era limitato a dedurre che: “ultimo, ma altrettanto Controparte_8 decisivo, elemento probatorio è costituito dalla evidente sperequazione esistente fra i vari prezzi di acquisto dichiarati nei sopracitati contratti in Notar e l'effettivo valore di mercato di tutti i Per_10 beni immobili oggetto di compravendita, dal momento che questi ultimi – ad eccezione forse di quello di cui al contratto del 19.08.2002 n. 35906 di rep. e n. 9593 di racc. stipulato con la Sig.ra
[...]
per l'importo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00) – sono stati trasferiti ad un prezzo CP_29 talmente basso ed irrisorio da far presumere una concorde precisa preordinazione di entrambe le parti a danno del ”. Controparte_8
Secondo il Tribunale, dunque, non avendo la banca depositato alcun documento a supporto delle proprie argomentazioni, oltre a non aver domandato nel corso del giudizio l'ammissione di prove costituende, ed essendosi limitata a chiedere l'espletamento di CTU, l'istituto non era riuscito a dimostrare in concreto le proprie ragioni.
L'attore avrebbe potuto provare il fatto oggettivo dell'asserita sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore effettivo del bene mediante la produzione di atti notarili aventi ad oggetto la compravendita di beni ubicati nella stessa zona di quello in parola e con caratteristiche simili e, tuttavia, venduti ad un prezzo notevolmente superiore a quello di cui all'atto in esame;
o, per lo meno, produrre riviste di settore o una c.t.p., o, ancora, articolare una prova testimoniale per confermare, attraverso la deposizione di agenti immobiliari o altri tecnici del settore, l'effettivo prezzo di mercato del bene in esame.
Per tali ragioni il Giudicante riteneva non potersi tenere conto degli esiti dell'elaborato peritale, dato il carattere esplorativo della CTU, posto che la stessa non poteva sopperire al difetto di allegazione e probatorio della parte.
In conclusione, il Giudice rigettava le domande proposte dal nei confronti Controparte_8 di , , , , , AR6 AR5 CP_30 Persona_2 Controparte_13 CP_14
, , , e
[...] CP_17 CP_18 Controparte_31 Controparte_16 CP_29
; dichiarava inammissibile la domanda di usucapione proposta da e Parte_3 CP_29
nei confronti del;
rigettava la domanda di usucapione Parte_3 Controparte_8 proposta da e nei confronti di e;
CP_29 Parte_3 AR5 AR6 condannava il e , nella predetta Controparte_8 AR qualità, al pagamento in favore di e della somma di AR5 AR6 euro 16.481,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge;
condannava il e Controparte_8 AR
, nella predetta qualità, al pagamento in favore di e
[...] CP_30 Per_2
della somma di euro 16.481,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% a titolo di
[...] spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
condannava il e , nella predetta Controparte_8 AR qualità, al pagamento in favore di e della somma di Controparte_13 Controparte_14 euro 16.481,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge;
condannava il e CP_8 CP_8 AR
, nella predetta qualità, al pagamento in favore di e
[...] CP_17 CP_18 della somma di euro 16.481,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
condannava il e CP_8 CP_8 [...]
, nella predetta qualità, al pagamento in favore di AR CP_15
e della somma di euro 16.481,00 a titolo di compensi
[...] Controparte_16 professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
compensava nel resto le spese di lite;
poneva definitivamente a carico del e di CP_8 CP_8 [...]
, nella detta qualità, le spese per la CTU, liquidate con separato AR provvedimento.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20.1.2017 notificato il 13.1.2017 “
[...]
e per essa, quale mandataria, la società “ Parte_9 [...]
(già denominata “ ”) propone appello nei Controparte_1 AR confronti di , eredi di e , Controparte_33 Persona_1 Persona_2 [...]
e , e , e , CP_29 Parte_3 Controparte_13 Controparte_14 CP_17 CP_18
e , , al fine di: Controparte_15 Controparte_16 Controparte_8
- riformare e/o annullare la sentenza n. 624/2016 limitatamente ai capi impugnati;
- accogliere la domanda giudiziale avanzata in primo grado da “ Parte_1
(8) , nella documentata qualità di cessionaria del credito di , Pt_2 Controparte_8 con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare la revocatoria e la conseguente inefficacia, nei confronti di Parte_1 (8) , dei seguenti atti pubblici: 1) contratto di compravendita a rogito Notar Pt_2 Per_10
di Villa San Giovanni del 19.8.2002 (n.35905 rep e n. 9592 racc.) con il quale
[...]
ha venduto a ed a un terreno, ubicato in AR6 Persona_1 Persona_2
CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294, 513; 2) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del Persona_10
19.8.2002 ( n.35906 rep e n. 9593 racc.) con il quale e AR5 AR6 hanno venduto a ed a , il primo un terreno ubicato in CP_29 Parte_3
Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93; 3) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa Persona_10
San Giovanni del 19.8.02 ( n.35908 rep e n. 9594 racc.) con il quale con il quale CP_26 ha venduto a ed a dei terreni, ubicati in
[...] Controparte_13 Controparte_14
Laureana di Borello, identificati al CT del predetto comune al foglio 31, p.lle 42, 43, 44, 319;
4) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del Persona_10
19.8.02 ( n.35909 rep e n. 9595 racc.) con il quale ha venduto a AR6 [...]
e un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del CP_17 CP_18 predetto comune al foglio 31, p.lle 320, 321 (originarie p.lle 41 e 42); 5) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 13.11.02 (n.36334 Persona_10 rep e n. 9682 racc.) con il quale ha venduto a e AR6 Controparte_15 [...]
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto CP_16 comune al foglio 31, p.lla 409;
- con riferimento alle spese legali di accertare e dichiarare che in forza delle statuizioni contenute nella sentenza non oggetto di impugnazione, vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, disponendo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese del giudizio di primo grado parzialmente o per intero, in ragione della equa ripartizione degli oneri processuali;
- Condannare, in caso di totale accoglimento dei motivi di appello, i convenuti CP_25
, (eredi) e , ,
[...] AR6 Persona_1 Persona_2 Controparte_13
, , , , Controparte_14 CP_17 CP_18 Controparte_15 Controparte_16
e al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi CP_29 Parte_3 di giudizio.
Parte appellante contesta che i germani hanno alienato nel medesimo giorno e innanzi CP_26 al medesimo notaio più beni immobiliari a cinque parti diverse; censura la sentenza, invero, nella parte in cui il Giudicante non ha dato rilievo al fatto che le parti erano a conoscenza della trascrizione del 1991 e della relativa cancellazione solo nel 2001.
L'appellante ribadisce che la decisione del Giudice di considerare l'ammissione di prove costituende da parte appellante sarebbe errata, stante il presupposto secondo cui la CTU non doveva essere considerata quale mezzo di prova o quanto meno come elemento indiziario.
Difatti, sempre secondo la valutazione di parte appellante, prima il Giudice avrebbe ritenuto di non attribuire alcuna valenza all'accertamento istruttorio avvenuto mediante consulenza tecnica e compiuto nel corso del giudizio, per poi servirsene come vera e propria prova acquisita al processo, laddove, in riferimento al contratto di compravendita concluso tra i ed i coniugi / CP_26 CP_29
dimostrava di apprezzare l'elaborazione tecnica del suo consulente, dando esclusivo Pt_3 rilievo al dato risultante dalla CTU circa la congruità tra il prezzo pattuito ed il valore di stima del bene.
L'appellante censura, ancora, la sentenza laddove evidenziava che nel corso della vendita tra CP_26
e vi era già in atti un'autorizzazione del Genio Civile di Reggio Calabria
[...] Persona_1 risalente al 1991 e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione di un fabbricato di 3 piani fuori terra;
tuttavia, i convenuti si impossessavano del fondo solo dopo 11 anni stante, quindi, la consapevolezza da parte degli stessi che i beni fossero vincolati.
Contesta, ancora, la valutazione del primo Giudice e di conseguenza del CTU relativa alla vendita ai coniugi con riferimento alla congruità del prezzo, ribadendo che in atti non vi fosse CP_34 alcuna prova della effettiva vendita del terreno e del relativo pagamento del prezzo.
Allo stesso modo, confuta le conclusioni del Tribunale rispetto alla vendita dei germani a CP_26
e . Controparte_14 CP_35
I convenuti, difatti, con una scrittura privata si erano “impegnati” a loro dire in data 30.10.1988 ad acquistare i terreni dei per un importo pari ad £ 62.000,00, nonostante il CTU evidenziasse CP_26 una discrasia sull'effettivo valore del bene sostenendo, che, in realtà, il reale valore dell'immobile fosse, invece, certamente maggiore – pari ad € 44,000,00. Anche in questo caso, comunque, i convenuti si impossessavano dei terreni dopo oltre 13 anni.
Ancora, per le medesime ragioni contesta la vendita del terreno con scrittura privata del 1988, (valore 15.000,00 € ma prezzo pattuito 2.350,00 €) a e . CP_17 CP_18
Quanto all'ultimo atto di compravendita, il Giudice, secondo parte appellante, si sarebbe limitato a non ammettere che il prezzo di € 7.000,00 indicato nel rogito notarile fosse irrisorio rispetto al valore di mercato, accertato in € 14.000,00, senza ulteriore motivazione e senza segnalare altri elementi, quanto meno indiziari, che avevano orientato il suo convincimento.
Anche per l'atto di compravendita concluso dai coniugi il Giudice avrebbe CP_34 applicato erroneamente, sempre secondo la ricostruzione di parte appellante, il meccanismo delle presunzioni, ponendo a fondamento del proprio convincimento un solo e certamente non univoco elemento presuntivo ed omettendo di procedere alla doverosa individuazione di una pluralità di indizi e la ricerca della loro concordanza, nonché la precisione, gravita e unidirezionalità degli altri elementi eventualmente disponibili.
La carenza di adeguata motivazione renderebbe, dunque, secondo parte appellante, viziata la decisione su tutti i suddetti punti. In punto di spese di lite e sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto la sussistenza della quasi totalità dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini della declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale.
Ragion per cui il rigetto della domanda di parte attrice era stato determinato esclusivamente dall'asserita mancanza di prova, ad avviso del Giudicante, nonché sulla sola sussistenza del presupposto della consapevolezza nel terzo del pregiudizio arrecato ai creditori (scientia fraudis), che certamente era il più gravoso degli oneri probatori posti a carico dell'attore per la concreta impossibilità per il creditore di dimostrare, per via diretta, la condizione psicologica altrui.
A ciò si aggiunga che, secondo parte appellante, non sono oggettivamente mancati gli elementi indiziari che, se accortamente valutati, avrebbero potuto indurre il Giudice a ritenere provato anche tale presupposto: in particolare, il Giudice avrebbe dovuto fare riferimento alla accertata discrasia tra i corrispettivi asseritamente versati ed il valore di mercato dei beni;
alla mancata dimostrazione dell'effettivo versamento dei corrispettivi;
alla accertata concomitanza temporale tra il venir meno del vincolo pignoratizio sui beni e la stipula degli atti di compravendita, ancorché tutti gli acquirenti risultassero nel possesso dei beni già da tempo. Da ciò deriva che il Giudice avrebbe dovuto tener conto, nella regolamentazione delle spese legali, della acclarata fondatezza della quasi totalità dei motivi posti a fondamento della proposta domanda in revocatoria, disponendo, in tutto o in parte, la compensazione delle spese legali, che, invece, con decisione ingiustificatamente severa, sono state addossate esclusivamente a carico di parte attrice.
Si costituiscono in giudizio in data 4.4.2017 e chiedendo, CP_4 Parte_3 anche come appello incidentale, di dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza dell'avverso gravame e, per l'effetto, respingerlo in ogni sua parte. In via del tutto subordinata, nella ipotesi in cui l'appello venisse considerato fondato, chiedono che vengano ammesse le richieste di prova avanzate ritualmente in primo grado e con espresso riferimento alla eccezione e/o domanda di usucapione, integralmente richiamate e trascritte. Ciò al fine di ottenere una pronuncia tesa a paralizzare, in ogni caso, la avversa domanda revocatoria.
In ogni caso, domandano che le determinazioni sulle spese vengano riformate con condanna della controparte sia per quelle di prime che di seconde cure, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con appello incidentale di costituisce hiedendo in via principale e nel merito Controparte_5 di riformare e/o annullare la sentenza n. 624/2016 limitatamente ai capi impugnati;
accogliere la domanda giudiziale avanzata in primo grado da “ ” (ora ) e poi Controparte_8 Controparte_5 proseguita da “ (8) , nella documentata qualità di cessionaria del Parte_1 Pt_2 credito di “ , con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, ricorrendo tutti i Controparte_8 presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare la revocatoria e la conseguente inefficacia, ora nei confronti della cessionaria “ (8) , dei Parte_1 Pt_2 seguenti atti pubblici:
1) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35905 rep e n. 9592 racc.) con il quale ha venduto a ed a AR6 Persona_1 Per_2 un terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle
[...]
293, 294, 513;
2) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35906 rep e n. 9593 racc.) con il quale e hanno venduto a AR5 AR6 [...] ed a , il primo un terreno ubicato in Laureana di OR, identificato al CT CP_29 Parte_3 del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di
OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93;
3) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.02 ( n. Persona_10
35908 rep e n. 9594 racc.) con il quale con il quale ha venduto a AR6 Controparte_13 ed a dei terreni, ubicati in Laureana di Borello, identificati al CT del predetto Controparte_14 comune al foglio 31, p.lle 42, 43, 44, 319;
4) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.02 ( n. Persona_10
35909 rep e n. 9595 racc.) con il quale ha venduto a e AR6 CP_17 CP_18 un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 31,
[...]
p.lle 320, 321 (originarie p.lle 41 e 42);
5) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 13.11.02 Persona_10
(n.36334 rep e n. 9682 racc.) con il quale ha venduto a e AR6 Controparte_15 [...]
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al CP_16 foglio 31, p.lla 409; quanto alla impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante la regolamentazione delle spese legali, accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel presente atto di appello, che in forza delle statuizioni contenute nella sentenza non oggetto di impugnazione, vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, disponendo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le parti, parzialmente o per intero, in ragione della equa ripartizione degli oneri processuali.
Con condanna, in caso di totale accoglimento dei motivi di appello, dei convenuti , AR5
, , , , , AR6 Persona_1 Persona_2 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , , e al CP_17 CP_18 Controparte_15 Controparte_16 CP_29 Parte_3 pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiscono in data 24.5.2017 e chiedendo di Controparte_13 Controparte_14 respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito.
Nella medesima data si costituiscono e , Controparte_36 Controparte_16 chiedendo di respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito.
Sempre in data 24.5.2017 si costituiscono chiedendo Controparte_37 CP_18 di dichiarare inammissibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'appello perché infondato in fatto e diritto e confermare in toto l'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari anche del grado di appello, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva se dovuta, Cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore.
Si costituiscono e , chiedendo di dichiarare Controparte_38 Persona_6 inammissibile e comunque rigettare l'appello, respingendo la domanda proposta in primo grado dall'appellante nella qualità di cessionaria del credito di Controparte_32 [...]
, perché infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare in toto l'impugnata CP_8 sentenza n. 624/2016, con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche del grado di appello, oltre rimborso forfettario 15%, Iva se dovuta, CPA ed accessori tutti come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiscono, infine, in data 13.07.2017 chiedendo di Controparte_39 dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da “ Parte_1 Controparte_32
, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
conseguentemente accogliere le
[...] considerazioni poste in essere nella comparsa di costituzione di E AR5 CP_26
facendo salve le statuizioni contenute nell'appellata sentenza n. 624/2016 resa dal
[...]
Tribunale di Palmi;
quanto all'impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante la regolamentazione delle spese legali, chiedono di rigettare le richieste di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
condannare in ogni caso la controparte al pagamento delle spese e della Controparte_32 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
In data 28.2.2020 interviene , per essa, la mandataria AR7 Controparte_40
in persona del legale rappresentante pro tempore, autorizzata quale società di recupero crediti
[...] ai sensi dell'art. 115 R.D. 773/1931 (“ ”), evidenziando di essere creditrice nei confronti CP_40 della società Agel 213 s.r.l., nonché dei signori e AR5 AR6
In data 30.11.2021 l'avv. Megna mediante note di trattazione scritta ha depositato certificati di morte di e Controparte_38 Persona_2
In data 11.9.2023 la e per essa ha chiesto – ai sensi e AR7 Controparte_40 per gli effetti di cui all'art 303 c.p.c. – termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti degli eredi dei sig.ri e . Persona_1 Persona_2
Il 19.9.2023 la causa è stata interrotta assegnando termine per la riassunzione entro il 20.10.2023 e concesso alle parti termine fino alle ore 10 del 25/01/2024 per depositare brevi note di trattazione scritta.
Il 17.10.2023 la ha riassunto la causa. CP_27
In data 24.1.2024 si costituiscono CP_19 CP_20 Parte_4 [...] chiedendo di dichiarare estinto, per tardività della riassunzione, Pt_5 Parte_6 il giudizio nei confronti degli eredi dei sig.ri ed , di dichiarare Persona_1 Persona_2 inammissibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'interposto appello, respingendo la domanda proposta in primo grado dall'appellante nella qualità di cessionaria Parte_10 del credito di perché completamente infondata in fatto e diritto e, Controparte_8 conseguentemente, confermare in toto l'impugnata sentenza n. 624/2016 resa dal Tribunale di Palmi. Condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc, per lite temeraria, con vittoria di spese ed CP_27 onorari di giudizio anche del presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario 15%, Iva se dovuta, Cpa ed accessori tutti come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
In data 16.10.2024 si costituisce la società con unico socio, e, per essa, la AR7 mandataria autorizzata quale società di recupero crediti ( ”), in AR8 CP_28 sostituzione di chiedendo riformare e/o annullare la sentenza n. 624/2016 Controparte_40 limitatamente ai capi impugnati;
accogliere quindi la domanda giudiziale avanzata in primo grado da
“ (8) , nella documentata qualità di cessionaria del credito di Parte_1 Pt_2
, con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, ricorrendo tutti i presupposti Controparte_8 previsti dall'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare la revocatoria e la conseguente inefficacia, nei confronti di “ (8) , dei seguenti atti pubblici: 1) contratto di Parte_1 Pt_2 compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 (n. 35905 rep . e Persona_10
n. 9592 racc.) con il quale ha venduto a ed a un AR6 Persona_1 Persona_2 terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294, 513;
2) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35906 rep. e n. 9593 racc.) con il quale e hanno venduto a AR5 AR6 ed a , il primo un terreno ubicato in Laureana di OR, identificato CP_29 Parte_3 al CT del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93; 3) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.02 (n. 35908 rep . e n. 9594 racc.) con Persona_10 il quale con il quale ha venduto a ed a dei terreni, AR6 Controparte_13 Controparte_14 ubicati in Laureana di Borello, identificati al CT del predetto comune al foglio 31, p.lle 42, 43, 44,
319; 4) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.02 Persona_10
(n. 35909 rep e n. 9595 racc.) con il quale ha venduto a e AR6 CP_17 CP_18 un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 31,
[...]
p.lle 320, 321 (originarie p.lle 41 e 42); 5) contratto di compravendita a rogito Notar Persona_10 di Villa San Giovanni del 13.11.02 (n. 36334 rep . e n. 9682 racc.) con il quale ha AR6 venduto a e un terreno, ubicato in Laureana di OR, Controparte_15 Controparte_16 identificato al CT del predetto comune al foglio 31, p.lla 409; quanto alla impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante la regolamentazione delle spese legali, accertare e dichiarare, per i motivi indicati nell'atto di appello, che in forza delle statuizioni contenute nella sentenza non oggetto di impugnazione, vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, disponendo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le parti, parzialmente o per intero, in ragione della equa ripartizione degli oneri processuali. Con condanna, in caso di totale accoglimento dei motivi di appello, di tutti i convenuti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 16.1.2025 la causa è trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzi tutto dichiarare la contumacia di CP_21 Persona_4 [...]
che regolarmente citati in CP_41 Parte_7 CP_22 CP_24 giudizio a seguito della riassunzione, non si sono costituiti.
Preliminare ad ogni accertamento del merito della vicenda, è l'esame dell'eccezione sollevata dalle parti appellate in ordine alla tardività della riassunzione.
E' principio consolidato quello secondo cui il termine per la riassunzione del giudizio interrotto a seguito della morte di una parte decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, ma da quello in cui una delle parti ne abbia avuto conoscenza legale, tale potendosi intendere quella conseguita mediante atti processuali, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui sia adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione che ha natura meramente ricognitiva, e che la relativa estinzione, secondo quanto previsto dall'art. 307 c.p.c. nel testo anteriore alla sua modifica con L. 69/2009, può essere dichiarata solo previa tempestiva eccezione della parte interessata prima di ogni altra sua difesa.
Sul punto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024 “In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione”.
Ancora, “L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (Cass. Civ. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022).
Nel caso di specie, l'avv. Megna ha dichiarato la morte delle parti e , Persona_1 Persona_6 mediante note di trattazione scritta depositando i relativi certificati in data 30.11.2021 per l'udienza del 16.12.2021, ancorché tale udienza non si sia svolta e vi siano stati una serie di rinvii d'ufficio sino all'udienza dell'11.5.2023.
La circostanza che le udienze precedenti a quella dell'11.05.2023 siano state rinviate d'ufficio, peraltro con decreti presidenziali emessi in data precedente a quella fissata per la trattazione, non consente di ritenere perfezionata la conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché può ben darsi che le controparti non ne abbiano preso visione, non essendosi tenuta la correlativa udienza.
Il deposito di note scritte, con riferimento alle udienze che non si sono svolte, non può essere equiparato né alla dichiarazione resa in udienza, né alla notificazione o comunicazione.
Pertanto, dies a quo per la riassunzione deve essere considerato quello dell'ultima udienza effettivamente svoltasi, cioè l'11 maggio 2023, poiché è da questo giorno che le parti hanno avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, indipendentemente da quando è stata emessa l'ordinanza con cui questa Corte ha formalmente interrotto il procedimento.
Poiché il presente giudizio si è incardinato nel 2018, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 305 c.p.c. all'epoca vigente, secondo cui il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
L'interveniente già in data 11 settembre 2023 e, dunque, entro il termine previsto, chiedeva CP_27
– ai sensi e per gli effetti di cui all'art 303 c.p.c. – un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nei confronti degli eredi dei sig.ri e Persona_1 [...]
, attivando così il procedimento di riassunzione. Per_2 Con ordinanza del 15 settembre 2023, la Corte, previa remissione della causa sul ruolo, dichiarava l'interruzione del processo e rinviava all'udienza del 25 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine fino al 20 ottobre 2023 per la notifica del ricorso e del decreto. L'interveniente provvedeva ad effettuare le notifiche dell'atto di riassunzione ed a richiedere un termine, accordato dalla Corte, per provvedere ad integrare e notifiche non andate a buon fine.
Ne consegue che alcuna estinzione si è verificata nel caso concreto.
Le eccepite carenze di legittimazione
Con le comparse conclusionali depositate in data 17.3.2025, gli appellati , Controparte_15 [...]
, , , , e CP_16 Controparte_15 Controparte_13 Controparte_14 CP_17 CP_18 hanno eccepito che l'appello incidentale proposto dalla (già
[...] Controparte_5 CP_8
), oltre ad essere assolutamente infondato, è inammissibile, difettando anch'essa, della
[...] legittimazione ad agire per avere a suo tempo ceduto il credito dalla stessa vantato nei confronti dei germani alla CP_26 Parte_9
L'eccezione non è meritevole di accoglimento. “ ha proposto impugnazione incidentale CP_5 avverso la sentenza impugnata in quanto titolare di un proprio interesse ad agire, poiché l'istituto di credito, (rectius, la società incorporata ”), pur quale parte cedente dell'operazione Controparte_8 di trasferimento del credito oggetto di contesa giudiziale, è rimasta parte nel processo di primo grado a seguito della sua mancata formale estromissione, per cui anche nei suoi confronti è stata emessa la sentenza di primo grado, con specifica condanna alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti convenute e con conseguente legittimazione e necessità, anche per essa, di svolgere adeguata difesa con riferimento a tutti i capi della sentenza appellata che ha reputato essere meritevoli di censura.
Quanto alla prospettata eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e processuale della società (8) e della società fondata sulla circostanza Parte_1 Pt_2 AR7 che tali società non hanno provato la titolarità del credito per cui agiscono in giudizio avendo depositato agli atti di causa esclusivamente gli estratti della Gazzetta Ufficiale ove erano stati pubblicati gli avvisi di cessione in blocco dei crediti, senza tuttavia allegare documentazione comprovante con certezza che tra i crediti oggetto di cessione vi fosse quello specifico per cui è stata azionata la pretesa attorea, tale eccezione è infondata.
In ogni caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Ancora, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cassazione Civile, 8 novembre 2024, n. 28790). Inoltre, va evidenziato che la prova della cessione di un credito non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Il credito oggetto del presente gravame è stato oggetto di due operazioni di cartolarizzazione regolate ex lege 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”). Una prima operazione è quella intercorsa tra il e la Controparte_8 Parte_1
(8) S.r.l., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 2.02.2008, con cui la società
[...]
(8) comunica di avere acquisito pro soluto in data 28.12.2007 dal Parte_1 Pt_2 CP_8
, tutti i crediti per capitale, interessi, accessori e spese e quant'altro dovuto in base al relativo
[...] contratto e/o ai successivi provvedimenti giudiziali, derivanti dai finanziamenti erogati secondo diverse forme tecniche, vantati al 28 dicembre 2007 dal che, alla data del 30 Controparte_8 settembre 2007 risultavano in sofferenza e che sono relativi a pratiche identificate con codice 100 gruppo corporate al 28 dicembre 2007.
La seconda operazione è quella intercorsa tra la e la società . Parte_1 CP_42
Al riguardo, è stato prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n.134 del 14-11- 2019) contenete “Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il "Testo Unico Bancario"), nonché informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del Regolamento UE 679/2016 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (il
"GDPR") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007” con cui la società a reso noto che, ai sensi del contratto di cessione AR7 di crediti (il "Contratto di Cessione") sottoscritto il 28 ottobre 2019, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, con efficacia giuridica dal 28 ottobre 2019 ed efficacia economica dal 1° giugno 2019 (incluso), di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari in essere al 28 ottobre 2019 di titolarità di costituito da crediti ipotecari e Controparte_43 chirografari acquistati da tra cui quelli Controparte_43 acquisiti dalla predetta società per effetto del contratto di cessione da in Controparte_8 data 28.12.2007, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
02.02.2008 foglio inserzioni 24 e nel Registro delle Imprese di Roma del 20.02.2008.
Alcuna contestazione in merito alla cessione è avvenuta tra le cedenti che si sono succedute nel tempo, di fatto alternandosi nel giudizio. Neppure gli appellati hanno sollevato contestazioni, se non nella fase conclusiva del giudizio, iniziato nel 2017.
Occorre ancora osservare che le stesse parti appellate avevano in precedenza eccepito il difetto di interesse della in quanto incorporante il , per effetto dell'avvenuta cessione CP_5 Controparte_8 del credito alla , salvo poi affermare che la cessione non fosse validamente Parte_1 effettuata.
In conclusione, considerati tutti gli elementi indicati, non vi sono elementi per dubitare che con le cessioni indicate nelle Gazzette Ufficiali sia stato trasferito anche il credito oggetto della presente controversia.
Le parti appellate e eccepivano altresì il difetto di rappresentanza CP_17 CP_18 della società mandataria e, conseguentemente, il difetto di legittimazione ad agire CP_40 per conto della nel presente giudizio, con derivante inesistenza o comunque insanabile nullità CP_27 di tutti gli atti da essa prodotti nel presente giudizio di appello, compreso l'atto di riassunzione depositato in data 11.09.2023.
Rilevavano gli appellati che la società all'atto della sua costituzione in giudizio non CP_40 aveva i relativi poteri, in quanto già all'epoca la società mandante, aveva conferito CP_27 mandato per lo stesso affare alla società il che ha comportato la revoca tacita del AR8 mandato rilasciato alla precedente mandataria, per cui la stessa non aveva legittimazione a costituirsi in giudizio.
Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento.
Occorre infatti rilevare, con effetto assorbente delle altre questioni sollevate, che unica a potersi dolere di un eventuale difetto di potere della società mandataria, è la società mandante che nulla, al riguardo, ha rilevato ma che anzi ha ratificato l'operato della società . CP_40 la condotta del rappresentato, che successivamente ha proseguito l'attività, sostanzialmente ratificando ed avvalendosi dell'operato del falsus procurator, ne ha sanato gli effetti con efficacia retroattiva (ex tunc).
Sul punto da ultimo Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021 “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere
a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".” .
Conforme Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23274 del 15/11/2016 Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del "falsus procurator". (e nello stesso senso Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 5343 del 18/03/2015
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 31.10.2016, ha dichiarato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'azione revocatoria, nei confronti di dei seguenti contratti di Controparte_8 compravendita:
1) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35905 rep. e n. 9592 racc.) con il quale aveva venduto a ed a AR6 Persona_1
un terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio Persona_2
33, p.lle 293, 294, 513;
2) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35906 rep. e n. 9593 racc.) con il quale e avevano venduto a AR5 AR6 ed a , il primo un terreno ubicato in Laureana di OR, identificato CP_29 Parte_3 al CT del predetto comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93;
3) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35908 rep. e n. 9594 racc.) con il quale con il quale aveva venduto a AR6 CP_13
ed a dei terreni, ubicati in Laureana di Borello, identificati al CT del
[...] Controparte_14 predetto comune al foglio 31, p.lle 42, 43, 44, 319;
4) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 19.8.2002 Persona_10
(n. 35909 rep e n. 9595 racc.) con il quale aveva venduto a e AR6 CP_17
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al CP_18 foglio 31, p.lle 320, 321 (originarie p.lle 41 e 42);
5) contratto di compravendita a rogito Notar di Villa San Giovanni del 13.11.2002 Persona_10
(n. 36334 rep. e n. 9682 racc.) con il quale aveva venduto a e AR6 Controparte_15
un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune Controparte_16 al foglio 31, p.lla 409.
Dunque, ripercorrendo i fatti di causa, il premettendo di essere Controparte_8 creditore di e di , nella qualità di fideiussori AR5 AR6 della società Agel 213 S.r.l., dell'importo di euro 679.092,36 (lire 1.296.549.165), il cui inadempimento era già stato azionato nei confronti di entrambi con il decreto ingiuntivo n.
392/1991 emanato sempre dal Tribunale di Palmi in data 07.08.1991, nella piena sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c., aveva chiesto accertarsi l'inefficacia relativa nei propri confronti dei suddetti contratti di compravendita.
Il Tribunale adito, sebbene ritenesse circostanza non contestata l'esistenza del credito vantato dall'allora rigettava la domanda sulla base dei seguenti presupposti: Controparte_8
- quanto all'eventus damni sosteneva che non fosse emerso alcun elemento nel corso del giudizio che facesse pensare che gli atti di disposizione dei debitori avrebbero reso impossibile la realizzazione del credito;
- quanto al consilium fraudis, sebbene rigettasse in toto la domanda, riteneva che certamente in capo ai vi fosse la consapevolezza del pregiudizio recato alle ragioni di credito CP_26 vantate dal , maggiormente confermate dal fatto che “proprio successivamente Controparte_8 all'estinzione della procedura esecutiva gli stessi si erano premurati di disporre dei beni immobili precedentemente ad essa assoggettati”; e successivamente sottolineava anche che
“la stipulazione di cinque distinti contratti di compravendita, aventi ad oggetto una pluralità di immobili, conclusi in un breve lasso di tempo, è circostanza dalla quale poter desumere
l'effettiva consapevolezza in capo ai debitori del pregiudizio potenziale recato alle ragioni di credito del ) (pagg. 12/13 sent.); Controparte_8 - infine, quanto alla partecipatio fraudis, ovvero alla posizione dei terzi acquirenti, evidenziava che la norma di cui all'art. 2901 c.1 n. 2 richiedeva che anche in capo agli stessi vi fosse la consapevolezza pregiudizievole degli atti di disposizione sul patrimonio dei debitori tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito e nello specifico sosteneva che tale consapevolezza non potesse essere desunta in capo agli acquirenti. Osservava in particolare che “Non può (…) essere considerata massima di comune esperienza quella secondo la quale i residenti di un comune conoscano tutto gli uni degli altri, difettando, pertanto, tale presunzione del requisito della gravità, l'esistenza del fatto ignorato, cioè la conoscenza in capo agli acquirenti, non essendo desumibile con un elevato grado di probabilità superiore a quello che spetta all'opposta tesi dell'inesistenza”; e ancora riteneva a tal fine non sufficiente la stipula contestuale di quattro dei cinque atti di compravendita poiché “il compimento contestuale di una pluralità di atti possa infondere il convincimento circa la conoscenza dei debitori in ordine al pregiudizio recato, tale presunzione non può operare in relazione ai terzi acquirenti, i quali non hanno preso parte alla stipulazione di tutti i contratti di compravendita”. Non riteneva neppure sufficiente a tal fine la pubblicità derivante dalle trascrizioni degli atti di pignoramento e della sentenza n. 349/1996, atteso che il pignoramento sui beni immobili oggetto degli atti di disposizione in questione era venuto meno l'anno precedente la stipulazione degli atti di compravendita (la procedura n. 118/1991RE si estingueva, infatti, in data 01.03.2001 per mancato deposito nei termini di legge della documentazione ipocatastale, con conseguente cancellazione del pignoramento).
Proprio in forza della suddetta cancellazione, i germani profittavano immediatamente della CP_26 situazione per alienare parte del patrimonio personale determinando, quindi, una diminuzione della garanzia patrimoniale generica;
il Tribunale, però, riteneva che la attrice avrebbe dovuto CP_6 produrre “il fatto oggettivo dell'asserita sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore effettivo del bene mediante la produzione di atti notarili aventi ad oggetto la compravendita di beni ubicati nella stessa zona di quello in parola, e con caratteristiche simili e, tuttavia, venduti ad un prezzo notevolmente superiore a quello di cui all'atto in esame;
o, per lo meno, produrre riviste di settore o una c.t.p., o, ancora, articolare una prova testimoniale per confermare, attraverso la deposizione di agenti immobiliari o altri tecnici del settore, l'effettivo prezzo di mercato del bene in esame”. Considerava assolutamente esplorativa la CTU esperita in primo grado e, pertanto, riteneva che la stessa non potesse essere utilizzata al fine di fondare il proprio convincimento.
In ogni caso, riteneva essere insufficiente quanto osservato dal CTU. Ad esempio, “Con riferimento al contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35905 e racc. 9592), Persona_10 con il quale ha venduto a ed il AR6 CP_30 Persona_2 terreno, ubicato in CA, identificato al CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294,
513, il CTU ha stimato il valore dei beni immobili, venduti al prezzo di euro 6.000,00, in complessivi euro 15.500,00, ma l'incongruità del prezzo pattuito non può di per se stessa essere considerata una presunzione tale da determinare il convincimento dello scrivente magistrato circa la sussistenza della scientia damni in capo ai terzi acquirenti”.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Innanzi tutto, è dato pacifico quello per il quale l'azione revocatoria possa essere esperita non solo nei confronti del debitore principale, ma anche nei confronti del fideiussore in quanto tale azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che gli atti dispositivi del fideiussore successivi al sorgere del debito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 1894/2012).
Ai fini della azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è necessario che ricorrano tre requisiti: l'esistenza di un diritto di credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo rappresentato dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (scientia damni).
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, in capo ai terzi acquirenti la norma richiede
“non la specifica conoscenza del credito posto a base della domanda revocatoria (C. 5741/2004), né la collusione con il debitore (C 3470/2007), ma la mera prova che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (C. 987/1989); tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni (C.5972/2005), purché gravi e precise.”
In tema di prova presuntiva, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Inoltre, il procedimento logico deve essere articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Tanto premesso, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, occorre fare riferimento a tre elementi: la consistenza del credito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni
(Cass. 36033/2021, Cass. 26331/2008, Cass. 19515/2019).
Nel caso di specie, certamente sussiste il primo dei presupposti di cui all'azione revocatoria: è evidente, infatti, la consistenza del credito, posto che i fratelli erano fideiussori della CP_26 società per un debito – il cui ammontare non è contestato - pari ad euro 679.092,36 (lire
1.296.549.165).
Gli atti dispositivi posti in essere, con i quali i debitori si sono spogliati dei loro beni, hanno indubbiamente arrecato una modifica qualitativa e quantitativa al loro patrimonio tale da cagionare un pregiudizio alla garanzia patrimoniale e rendere più complesso il soddisfacimento del credito, specie a fronte dalla mancanza di prova della capienza del residuo patrimonio.
Del resto, la nozione di atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n.
27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
È indubbio che, nel caso di specie, la vendita di cinque immobili concretizzi tale pregiudizio.
Neppure possono nutrirsi dubbi quanto alla scientia damni, e, cioè, alla consapevolezza dei fideiussori di ledere, attraverso il compimento degli atti dispositivi e la conseguente modifica della propria garanzia patrimoniale, le ragioni del creditore.
Nel caso di specie, i fratelli erano certamente consapevoli dell'esistenza delle ragioni CP_26 creditorie dell'istituto bancario, tanto che quest'ultimo, ottenuto un decreto ingiuntivo, confermato anche a seguito del giudizio di opposizione, era intervenuto nella procedura esecutiva già pendente aggredendo beni dei quali erano titolari.
Al riguardo, non può certamente assumere rilievo la circostanza che la procedura n. 118/1991RE si fosse estinta per mancato deposito nei termini di legge della documentazione ipocatastale, con conseguente cancellazione del pignoramento, rilevando comunque il fatto che i germani CP_26 fossero “consapevoli' dell'eventualità di una condanna al pagamento di una ingente somma di denaro, essendo debitori in qualità di fideiussori della società Agel 213 S.r.l., per l'importo di euro 679.092,36. L'estinzione del pignoramento, dunque, in alcun modo ha inciso sull'esistenza del debito nei confronti dell'istituto bancario, ma soltanto sulla possibilità di soddisfacimento della predetta pretesa.
Già tale dato appare essere sintomatico della scientia damni ma, a deporre nel senso della assoluta consapevolezza in capo ai germani ella lesione delle ragioni creditorie, è anche il dato CP_26 temporale.
In primo luogo, la circostanza che gli atti dispositivi siano stati posti in essere dopo l'avvenuta cancellazione del pignoramento e poco prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Pur non risultando dagli atti la data della cancellazione, emerge che il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva all'udienza dell'1.03.2001 e che la società è stata dichiarata fallita nel maggio
2003.
Quindi, deve rilevarsi come i convenuti, in un ristretto arco temporale, abbiano proceduto ad alienare i terreni di loro proprietà (di cui quattro lo stesso giorno, in data 19.8.2002, ed altro terreno a distanza di pochi mesi, in data 13.11.2002).
Sul punto, non può che condividersi quanto già rilevato dal primo giudice il quale aveva ritenuto che certamente in capo ai debitori vi era la consapevolezza del pregiudizio recato alle ragioni di CP_26 credito vantate dal , confermato dal fatto che “la stipulazione di cinque distinti Controparte_8 contratti di compravendita, aventi ad oggetto una pluralità di immobili, conclusi in un breve lasso di tempo, è circostanza dalla quale poter desumere l'effettiva consapevolezza in capo ai debitori del pregiudizio potenziale recato alle ragioni di credito del ) (pagg. 12/13 sent.). Controparte_8
Ulteriore elemento indice della consapevolezza in capo agli stipulanti del pregiudizio arrecato all'istituto di credito, è la circostanza che tali atti siano stati stipulati a distanza di un lungo arco temporale dai contratti preliminari che gli acquirenti hanno dichiarato di avere stipulato, o, comunque,
a distanza di un lungo periodo di tempo da quando i terzi acquirenti hanno dichiarato di avere avuto la disponibilità dei terreni in questione. Ed infatti, per quel che concerne i coniugi ed , gli CP_30 Persona_2 stessi assumono che il fondo, oggetto dell'atto pubblico del 2002, era già stato loro venduto per effetto di scrittura privata del 1976 per il prezzo, da ritenersi congruo, di lire 9.000.000, tanto che i convenuti, avevano eseguito sul terreno lavori di costruzione di un fabbricato.
Quanto ai coniugi e , gli stessi assumevano di avere CP_29 Parte_3 posseduto i fondi sin dal 1985, tanto che, nel distinto giudizio n. 105/2008 R.G. (poi riunito nel corso del giudizio di primo grado), chiedevano che fosse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita aggredito con l'azione revocatoria.
I coniugi e assumevano che l'atto di Controparte_13 Controparte_14 compravendita impugnato con l'azione revocatoria doveva essere inteso quale contratto definitivo stipulato in adempimento di un preliminare del 22.8.1988, nel quale era stato convenuto il prezzo, da ritenersi congruo, di euro 32.286,00.
Sostenevano che, nonostante nel contratto definitivo fosse stabilito il prezzo di acquisto di euro
10.250,00, il prezzo da loro effettivamente pagato era pari a quanto convenuto nel preliminare, così come ammesso da con dichiarazione loro rilasciata in data 22.8.2002. AR6
I coniugi e assumevano che l'atto di compravendita, CP_17 CP_18 oggetto di revocatoria, costituiva atto dovuto, in quanto stipulato in esecuzione di preliminare sottoscritto in data 1.11.1988 fra loro e . AR6
Soltanto i coniugi e non fanno riferimento ad atti Controparte_31 Controparte_16 stipulati prima del contratto notarile oggetto di revocatoria.
Anche a voler dar credito alle prospettate tesi difensive, il divario temporale intercorrente tra la stipula dei contratti notarili oggetto di revocatoria e quelli ad essi prodromici non può che destare forti perplessità. Invero, non è dato comprendere per quale motivo le parti abbiano atteso un così lungo periodo di tempo prima di stipulare un contratto definitivo e siano addivenute a tale soluzione solo dopo l'estinzione della procedura esecutiva. Né è dato comprendere per quale motivo le parti siano addivenute contestualmente alla determinazione di stipulare gli atti notarili.
Neppure può ritenersi che gli atti notarili in contestazione siano stati stipulati in adempimento dei contratti preliminari indicati.
In primo luogo, gli atti pubblici oggetto di revocatoria non contengono alcun riferimento a tali preliminari. In secondo luogo, come detto, il divario temporale intercorrente tra la presunta stipula dei contratti preliminari (tutti privi di data certa), ed i contratti notarili oggetto del presente giudizio, non consente di ritenere sussistente una connessione tra detti atti. Infine, le scritture private prodotte contengono l'indicazione di un termine – evidentemente non rispettato - entro cui stipulare il rogito notarile: quella apparentemente stipulata con il CP_19 prevede detta stipula al momento del frazionamento del fondo, quella stipulata con prevede CP_17 la stipula del rogito entro il 31.03.1989, quella stipulata con prevede la stipula Controparte_13 del definitivo entro sei mesi dall'avvenuto pagamento del prezzo, che doveva essere eseguito entro sei mesi dalla stipula della scrittura privata, apparentemente avvenuta in data 30 ottobre 1988. Sulla scorta di tali elementi, quindi, non è possibile ritenere che i contratti oggetto di revocatoria siano stati stipulati in adempimento di quanto stabilito con le scritture private di vendita.
Ancora, è assolutamente inverosimile che i terzi acquirenti che, secondo la prospettazione difensiva da loro stessi sostenuta, erano nella disponibilità di tali terreni da almeno dieci anni prima della stipula degli atti definitivi in contestazione, non fossero stati a conoscenza della circostanza che tali beni immobili erano stati assoggettati a procedura esecutiva estintasi non per avvenuto soddisfacimento del debito, ma per un vizio procedurale.
Peraltro, emerge dagli atti la circostanza, non contestata, che la trascrizione del pignoramento è avvenuta nel 1991 e la cancellazione nel 2001.
Dunque, sin da quella data, mediante la visura dei Registri Immobiliari che, secondo i canoni di normale diligenza nelle transazioni commerciali, le parti acquirenti sono tenute ad eseguire, quest'ultime avrebbero dovuto avere contezza della preesistenza di una situazione di indebitamento dei venditori e dell'assoggettamento ad una precedente espropriazione forzata.
Invero, l'esistenza di una procedura esecutiva, in ragione della sua gravità, è un elemento tale da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte degli acquirenti. A fronte di siffatta circostanza, infatti, è difficile ritenere che gli acquirenti non abbiano percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versavano i venditori.
Tale procedura esecutiva, peraltro, si inseriva in un contesto ben più ampio atteso che diverse erano le procedure esecutive intentate nei confronti della AGEL 213 e dei germani che l'intero CP_26 patrimonio dei ra stato aggredito in sede esecutiva. CP_26
Altro dato rilevante è che la stessa società è stata dichiarata fallita con sentenza del 9.05.2003 e, dunque, sebbene dagli atti non risulti la data in cui ne è stato richiesto il fallimento, è assai verosimile che, nel momento in cui sono stati stipulati gli atti pubblici di vendita oggetto di revocatoria (cioè agosto e novembre 2002), la relativa procedura fosse iniziata.
Ulteriore presunzione della scientia damni sia in capo ai venditori che ai terzi acquirenti, si trae dalle modalità degli atti negoziali oggetto di revocatoria: in tutti gli atti pubblici stipulati ed oggetto di revocatoria, si dà atto che il pagamento del prezzo è già avvenuto, senza però specificare con quali modalità e quando ciò sia accaduto e senza fornire, od indicare, alcun documento a supporto di tale dato.
Dunque, il mancato pagamento del prezzo in occasione della stipulazione del contratto è altro elemento che induce a presumere che tali atti siano stati posti in essere in pregiudizio dei creditori ed al fine di sottrarre gli immobili di proprietà dei debitori all'esecuzione.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, la prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.).
Nel caso di specie, la posizione debitoria dei disponenti era palese o, quanto meno, agevolmente conoscibile e le modalità dell'atto negoziale sono assolutamente sospette. Altro indice sintomatico della scientia damni si ricava dall'entità degli importi indicati nei contratti stipulati dalle parti. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha ritenuto che la maggior parte di essi non fosse congruo rispetto al valore di mercato dei terreni indicati.
Al riguardo, ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la valutazione fatta dal primo giudice, in ordine alla inutilizzabilità della consulenza ed alla mancata indicazione, ad opera del creditore istante, di elementi da cui desumere la mancanza di congruità del prezzo. Osserva, sul punto il giudice di prime cure: “In relazione alla questione della non congruità del corrispettivo pattuito negli atti pubblici, oggetto di revocatoria, rispetto al valore di mercato degli immobili, deve evidenziarsi un deficit di specificità nelle allegazioni dell'istituto di credito. Nella fattispecie, il
[...]
si è limitato a dedurre che: “ultimo, ma altrettanto decisivo, elemento probatorio è costituito dalla CP_8 evidente sperequazione esistente fra i vari prezzi di acquisto dichiarati nei sopracitati contratti in Notar
e l'effettivo valore di mercato di tutti i beni immobili oggetto di compravendita, dal momento che Per_10 questi ultimi – ad eccezione forse di quello di cui al contratto del 19.08.2002 n. 35906 di rep. e n. 9593 di racc. stipulato con la Sig.ra per l'importo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00) – sono CP_29 stati trasferiti ad un prezzo talmente basso ed irrisorio da far presumere una concorde precisa preordinazione di entrambe le parti a danno del ”. A ciò deve aggiungersi un deficit probatorio, non avendo Controparte_8 la banca depositato alcun documento, a supporto delle proprie argomentazioni, oltre a non aver domandato nel corso del giudizio l'ammissione di prove costituende, essendosi limitata a chiedere l'espletamento di CTU. L'attore avrebbe potuto provare il fatto oggettivo dell'asserita sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore effettivo del bene mediante la produzione di atti notarili aventi ad oggetto la compravendita di beni ubicati nella stessa zona di quello in parola, e con caratteristiche simili e, tuttavia, venduti ad un prezzo notevolmente superiore a quello di cui all'atto in esame;
o, per lo meno, produrre riviste di settore o una c.t.p., o, ancora, articolare una prova testimoniale per confermare, attraverso la deposizione di agenti immobiliari o altri tecnici del settore, l'effettivo prezzo di mercato del bene in esame. (C. App. Firenze, 1680/2011) A nulla rileva che nel corso del giudizio sia stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, posto che quest'ultima può giustificarsi soltanto allorché l'attore alleghi fatti specifici e produca documenti a supporto della pretesa sproporzione con riferimento al caso specifico di cui si discute, perché solo allora, data ragione degli elementi costitutivi della domanda, occorre l'intervento di un esperto che la confermi con valori economici espressione dell'andamento del mercato nello specifico luogo e momento storico. Per conseguenza, non può tenersi conto degli esiti dell'elaborato peritale, dato il carattere esplorativo della CTU, posto che la stessa non può sopperire al difetto di allegazione e probatorio della parte”.
A tal proposito, ritiene il Collegio che l'accertamento del valore di mercato dei beni immobili oggetto degli atti di compravendita non poteva che essere devoluto - senza necessità di specifiche integrazioni probatorie a carico dell'allora parte attrice - al consulente d'ufficio, il quale, proprio per le sue particolari competenze, era in grado di acquisire e porre a confronto i dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.
Dunque, sulla scorta dell'accertamento eseguito dal consulente, il bene acquistato in data 19.8.2002 dai coniugi per il prezzo di € 6.000,00, aveva un valore di mercato all'epoca della CP_44 vendita, di € 15.500,00; il bene acquistato in data 19.8.2002 dai coniugi per il prezzo CP_34 complessivo di € 95.430,00 aveva un corrispondente valore di mercato all'epoca della vendita;
il bene acquistato in data 19.8.2002 dai coniugi al prezzo di € 10.250,00, aveva un valore Controparte_45 di mercato all'epoca della vendita di € 44.055,00; il bene acquistato in data 19.8.2002 dai coniugi al prezzo di € 2.350,00, aveva un valore di mercato all'epoca della vendita di € CP_46
15.000,00; il bene acquistato in data 13.11.2002 dai coniugi al prezzo di € 7.000,00, CP_47 aveva un valore di mercato all'epoca della vendita di € 17.350,00. La sperequazione tra il valore di mercato dei beni ed il prezzo pattuito è altro indice dal quale presumere la scientia damni in capo agli acquirenti.
Né, a scalfire tale presunzione, può rilevare quanto sostenuto dal giudice di prime cure secondo cui tale differenza, già non significativa, perde ulteriormente di rilevanza ove si consideri che parte dell'importo è stato corrisposto.
Osserva il primo giudice che, con riferimento al contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar
(rep. 35905 e racc. 9592), con il quale ha venduto a Persona_10 AR6
ed il terreno, ubicato in CA, identificato al CP_30 Persona_2
CT del predetto comune al foglio 33, p.lle 293, 294, 513, il CTU ha stimato il valore dei beni immobili, venduti al prezzo di euro 6.000,00, in complessivi euro 15.500,00, che l'incongruità del prezzo pattuito non può di per se stessa essere considerata una presunzione tale da determinare il convincimento circa la sussistenza della scientia damni in capo ai terzi acquirenti. Secondo il primo giudice, innanzi tutto, il prezzo convenuto non può dirsi “irrisorio”, in secondo luogo i convenuti hanno depositato in atti un'autorizzazione loro rilasciata dal Genio Civile di Reggio Calabria ER in data 11.07.1991 ed avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato in c.a. a tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato con copertura a tetto sui terreni oggetto della successiva compravendita.
Secondo il primo giudice, il predetto documento rilasciato dal Genio Civile è un valido indizio circa l'assenza di consapevolezza del danno arrecato ai creditori da parte dei convenuti ed ER
, dovendosi presumere che questi ultimi non avrebbero esposto anche il loro investimento Per_2 al rischio di esecuzione da parte dei creditori qualora fossero stati a conoscenza della reale situazione debitoria di e delle procedure espropriative attivate nei suoi confronti. AR6
Al riguardo occorre, innanzi tutto, considerare che non v'è prova alcuna dell'avvenuto pregresso pagamento della somma di denaro indicata.
Sul punto, occorre osservare che dal tenore della scrittura privata prodotta in giudizio da
[...]
, emergono delle incongruenze: la prima è data dalla circostanza che il prezzo di vendita Per_1 indicato in tale scrittura è pari a £.
9.000.000. Sulla scorta di tale documento, la somma corrisposta dal arebbe pari a £ 5.500.000: £ 2.000.000 sarebbero stati versati al momento della stipula CP_19 della scrittura privata in data 15.11.1976, £ 3.500.000 sarebbero stati versati in data 12.01.1976 (la data appare essere corretta e non appare in linea con quella relativa alla stipula del contratto). Non v'è prova, in atti, della corresponsione né di tali somme di denaro, né di ulteriori somme e la cifra così indicata è inferiore a quella che, nell'atto pubblico, si attesta essere già stata interamente corrisposta (€ 6.000,00), ancorché non si specifichi né quando tale somma di denaro sarebbe stata corrisposta, né come sarebbe avvenuto il pagamento.
Agli atti risulta, invero, una concessione edilizia rilasciata nel 1991. Il ctu, nell'eseguire il sopralluogo, ha rilevato l'esistenza di un fabbricato rurale sul fondo, di non recente costruzione ed in cattivo stato di manutenzione, dell'originaria estensione di 50 mq, attualmente ampliati. Appare evidente, quindi, che la costruzione oggetto di concessione non sia stata realizzata e che, quanto osservato dal primo giudice, non può assumere rilevanza con riferimento al contratto stipulato nel
2002 che non può essere considerato stipulato in attuazione di quanto stabilito con la scrittura privata apparentemente risalente al 1976.
In relazione al contratto di compravendita del 19.08.2002, con il quale e AR5 hanno venduto, in favore di e AR6 CP_29 Pt_3 , il primo un terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto
[...] comune al foglio 35, p.lle 9, 75, 76, 100, ed entrambi un terreno, sito in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio 35, p.lla 93, il CTU ha attestato la congruità del prezzo pattuito. Tuttavia, benché nell'atto pubblico “i rispettivi venditori riconoscono di avere già ricevuto tali somme rilasciandone liberatoria quietanza a saldo”, non risulta quando e con quali modalità sia stato eseguito il pagamento di una così cospicua somma di denaro.
In ordine al contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35908 e racc. Persona_10
9594) con il quale ha venduto a e AR6 Controparte_13 CP_14
i terreni, ubicati in Laureana di OR, identificati al CT del predetto comune al foglio
[...]
31, p.lle 42, 43, 44, 319, il bene è stato venduto al prezzo di € 10.250,00 a fronte di un valore stimato dal CTU, all'epoca della vendita, in € 44.055,00.
I convenuti, nel chiedere il rigetto della domanda attrice, hanno prodotto un scrittura privata del
30.10.1988, con la quale si erano obbligati ad acquistare i beni immobili, oggetto dell'odierno procedimento, al prezzo di lire 62.000.000 – pari ad euro 32.286,00 -, oltre a produrre una scrittura,
a firma di , con la quale quest'ultimo dichiarava che “contrariamente alle AR6 risultanze di cui all'atto di compravendita del dott. notaio in villa S.Giovanni, del Persona_10
19 agosto 2002, il prezzo effettivamente corrisposto dai coniugi e Controparte_13 Controparte_14
… è stato di lire 62.500,00”.
Il primo giudice ha ritenuto che prezzo effettivamente corrisposto debba ritenersi quello indicato nel preliminare, anche alla luce della dichiarazione resa dal a nulla rilevando che il CP_26 preliminare stesso sia sfornito della data certa della sua stipulazione, poiché “nella specie esula una questione di opponibilità dell'atto a terzi e si versa in quella di un procedimento induttivo concernente la misura dell'effettivo prezzo della vendita”. Tale valutazione non può essere condivisa: non solo il preliminare è privo di data certa, ma lo è anche la successiva dichiarazione firmata dal e datata 22 agosto 2002. La circostanza che tali CP_26 documenti non possano essere con ragionevole certezza collocati nel tempo ne mina l'attendibilità.
Né può assolutamente condividersi l'assunto sostenuto dal primo giudice secondo cui il prezzo indicato nell'atto oggetto di revocatoria, pari ad € 10.250,00, non può ritenersi reale “posto che, di regola, gli stipulanti sono soliti, per ragioni fiscali, indicare un prezzo inferiore, così come, peraltro, può ragionevolmente presumersi alla luce della discrepanza fra il prezzo indicato nell'atto pubblico e quello indicato nel preliminare”. Al riguardo può ritenersi sufficiente osservare che anche in tal caso non v'è prova alcuna che il pagamento sia stato effettuato, per quale importo e con quali modalità.
Quanto al contratto di compravendita del 19.08.2002 per notar (rep. 35909 e racc. Persona_10
9595), con il quale ha venduto a e AR6 CP_17 CP_18
il terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al foglio
[...]
31, p.lle 320, 321, Il bene è stato venduto al prezzo di € 2.350,00 a fronte di un valore stimato dal CTU, all'epoca della vendita, in € 15.000,00.
I coniugi hanno depositato, a sostegno delle proprie ragioni una scrittura CP_46 privata, con la quale si erano obbligati ad acquistare i beni immobili, oggetto dell'odierno procedimento, al prezzo di lire 20.000.000 – pari ad euro 10.329,00 (nella scrittura privata si dà atto che £ 15.000.000 sono stati corrisposti con assegno circolare e £ 5.000.000 corrisposti con assegno di conto corrente). Tale scrittura privata contiene la previsione espressa che il definitivo doveva essere stipulato entro il 31.03.1989.
Anche in tal caso il primo giudice ha ritenuto non rilevante la circostanza che la scrittura privata non avesse data certa. Tuttavia, tale dato, unitamente al fatto che, benché siano indicati i numeri degli assegni offerti in pagamento, non vi sono elementi per desumere che tali assegni siano stati effettivamente posti all'incasso, non consente di dimostrare l'avvenuto pagamento. Rimane altresì priva di valida spiegazione la differenza di prezzo intercorrente tra la scrittura privata, in cui il fondo viene valutato ad un prezzo equivalente ad € 10.329,00 ed il valore indicato nel preliminare, pari ad € 2.350,00.
Il contratto di compravendita del 13.11.02 in Notar da villa San Giovanni n. 36334 rep e n. Per_10
9682 racc., con il quale ha venduto a e AR6 Controparte_15 [...]
il terreno, ubicato in Laureana di OR, identificato al CT del predetto comune al CP_16 foglio 31, p.lle 409. Il bene è stato venduto al prezzo di € 7.000,00 a fronte di un valore stimato dal CTU, all'epoca della vendita, in € 17.350,00.
Secondo il primo giudice, il corrispettivo di euro 7.000,00 non può dirsi “talmente basso ed irrisorio”, come sostenuto dall'istituto di credito, da giustificare di per sé il convincimento circa l'esistenza della scientia damni in capo agli acquirenti, posto che il divario accertato dal CTU è pari a poco più del doppio.
Tale assunto, per le ragioni già espresse, non appare condivisibile. Peraltro, anche in tal caso, non risulta alcuna prova in merito all'effettivo pagamento di detta somma in quanto nell'atto pubblico il venditore “riconosce di avere già ricevuto rilasciando liberatoria quietanza a saldo”, ma non è indicato quando e con quali modalità il pagamento sia effettuato.
In tale contesto, dunque, sussistono plurimi elementi dai quali è possibile desumere la sussistenza della consapevolezza in capo tanto ai germani quanto ai terzi acquirenti del pregiudizio CP_26 arrecato al creditore istante.
Né gli odierni appellati hanno dimostrato la capienza del restante patrimonio dei CP_26
(“A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare -in applicazione del principio di vicinanza della prova- l'assoluta capienza del suo patrimonio).
L'appello incidentale relativo all'usucapione
Quanto alla domanda di usucapione proposta da e , CP_29 Parte_3 appare pienamente condivisibile quanto sostenuto dal giudice di prime cure laddove aveva evidenziato che nei confronti dei la domanda doveva essere rigettata, perché gli odierni CP_26 convenuti nel proprio atto introduttivo, avevano riconosciuto che il possesso, iniziato CP_34 nel 1985, aveva trovato giustificazione in un accordo con il quale era stato convenuto con i proprietari dei fondi il successivo acquisto dei beni verso il pagamento di un prezzo dilazionato nel corso del tempo.
Duque, l'esistenza di un accordo con il proprietario del terreno esclude, certamente, un possesso idoneo ad usucapire il bene. A ciò aggiungasi che il tempo necessario a tale effetto, pari a vent'anni per i beni immobili, non era neppure decorso al momento della stipulazione del contratto di compravendita nel 2002.
Ne consegue che l'appello incidentale proposto dai coniugi e CP_29 Pt_3
deve essere rigettato.
[...]
Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
A tal proposito, considerato che il procedimento nel giudizio di primo grado è stato iscritto nel 2008, trova applicazione il disposto dell'articolo 92 nella formulazione, successiva alla legge n. 263 del 2005, ma anteriore alla ulteriore modifica apportata dalla legge n. 69 del 2009, secondo cui la compensazione poteva essere disposta per giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese tra le parti, in relazione alla complessità della controversia ed alla pluralità delle vicende processuali trattate.
A carico delle parti soccombenti devono porsi le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale proposto da e . CP_29 Parte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, quale mandataria, la società Parte_9
(già denominata “ ”), nonché Controparte_1 AR nei confronti di e , Controparte_5 AR7 AR5 AR6
Persona_9 Parte_11 Parte_12 CP_48 Controparte_49
CP_21 Persona_4 CP_41 Parte_7 CP_22 eredi di e , e , CP_24 Persona_1 Persona_2 CP_29 Parte_3
e , e , e Controparte_13 Controparte_14 CP_17 CP_18 Controparte_15
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_16
1. Dichiara la contumacia di CP_21 Persona_4 CP_41 Pt_7
,
[...] CP_22 CP_24
2. Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di egli atti di compravendita di cui AR7 all'atto per notar del 19.8.2002 rep. 35905 e racc. 9592, rep. 35906 e racc. Persona_10
9593, rep. 35908 e racc. 9594, rep. 35909 e racc. 9595, e del contratto di compravendita del
13.11.2002 per notar rep. 36334 e racc. 9682; Persona_10
3. Rigetta l'appello incidentale proposto dai coniugi e CP_29 Pt_3
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[...]
4. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
5. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale proposto dai coniugi e . CP_29 Parte_3
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 27.06.25
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito