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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
\Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita dal deposito di note scritte
VG. N. 9099/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.7.2025 da 1) Parte_1 nato/a: Milano cittadino/a: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Maddalena Ferrari ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1 nato/a: Milano cittadino/a: italiana Cod. Fisc.: C.F._3 residente in[...] con l'Avv. Paola Maddalena Ferrari ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio in TE (MI) in data 15/07/1995 - (anno 1995, atto n. 37, parte 2 serie A) in regime patrimoniale di separazione dei beni. Separati consensualmente in data 24/06/2019, omologato in data 23/07/2019, con sentenza Rg. N. 24262/2019. con i seguenti figli:
, cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]
OR ND, 17 - TE (MI) - CODICE FISCALE: C.F._4
e
, cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]
OR ND, 17 - TE (MI) - CODICE FISCALE: C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/07/2025 hanno rappresentato quanto segue:
• Di aver contratto matrimonio in TE (MI) in data 15/07/1995 (anno 1995, atto n. 37, parte 2 serie A) in regime patrimoniale di separazione dei beni.
• Di essere separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 24/06/2019 reso nella causa Rg. n. 24262/2019 del Tribunale di Milano, omologato il 23/07/2019.
• Le parti dichiaravano con il ricorso introduttivo sottoscritto e prodotto in giudizio, nonché con note d'udienza sottoscritte e prodotte telematicamente, di voler rinunciare alla comparizione personale e di voler rinunciare all'udienza in presenza.
• Dichiaravano di rinunciare ad appellare ed impugnare l'emenanda sentenza.
• I coniugi chiedono l'annotazione del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.
• Il figlio è autonomo economicamente e provvede in autonomia a sé Persona_1 stesso. Il figlio è uno studente universitario iscritto al terzo anno e non è ancora Parte_2 economicamente autosufficiente.
• Il sig. si è impegnato a corrispondere alla sig.ra la Pt_1 Controparte_1 somma di Euro 300,00 (trecento) mensili per il mantenimento del figlio , Parte_2 somma che sarà rivalutata sulla base degli indici Istat a decorrere dal gennaio 2027, oltre all'assegno unico che sarà incassato a 100% dalla signora CP_1
• Nelle note d'udienza depositate telematicamente, le parti specificavano che, in ragione di successivi accordi, in aggiunta al mantenimento sopra indicato, il sig. si Pt_1 impegnava a corrispondere direttamente al figlio una somma mensile di Euro Pt_2
50,00 oltre a provvedere alla ricarica telefonica.
• I genitori dichiaravano che concorreranno al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie secondo le regole del protocollo del Tribunale di Milano che le parti dichiarano di conoscere e che hanno sottoscritto.
• Entrambi i figli, ormai maggiorenni, vivono con la madre nella casa sita in TE (MI) via OR ND 17.
• Sull'immobile in TE, Via G. ND 17, le parti convengono che il sig. Pt_1 cederà alla sig.ra la propria quota di proprietà dell'immobile identificato nel CP_1 catasto del Comune di TE, Foglio 9, particelle 2021(sub. 23) e 254 (sub. 16), la quale ne diverrà l'unica intestataria. Il prezzo di vendita e le modalità di vendita saranno concordate dalle parti in separata sede. Le parti si danno reciprocamente atto dell'impegno assunto e della piena consapevolezza degli effetti giuridici derivanti dal presente accordo.
• Dichiaravano di rinunciare vicendevolmente al deposito della documentazione fiscale ed economica ai sensi dell'art. 473 bis 12 comma 3 c.p.c., non avendo le stesse alcuna rivendicazione ed avendo consensualmente trovato una soddisfacente mediazione in merito a diritti e doveri di mantenimento della prole. Entrambi sono autonomi economicamente.
• Nulla sulle spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato ad impugnare ed appellare la sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (MI) in data 15/07/1995 - (anno 1995, atto n. 37, parte 2 serie A) in regime patrimoniale di separazione dei beni.
• Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Euro Pt_1 Controparte_1
300,00 (trecento) mensili per il mantenimento del figlio , somma che sarà Parte_2 rivalutata sulla base degli indici Istat a decorrere dal gennaio 2027, oltre all'assegno unico che sarà incassato a 100% dalla signora CP_1
In aggiunta al mantenimento sopra indicato, come specificato nelle note d'udienza, il sig.
corrisponderà direttamente al figlio una somma mensile di Euro 50,00 e Pt_1 provvederà alla ricarica telefonica.
• I genitori dichiaravano che concorreranno al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie secondo le regole del protocollo del Tribunale di Milano che dichiarano di conoscere.
• Il Tribunale prende atto delle statuizioni in merito all'immobile in TE (MI) Via G ND 17 per le quali le parti hanno convenuto che il sig. cederà alla sig.ra Pt_1 la propria quota di proprietà dell'immobile identificato nel catasto del Comune di CP_1 TE, Foglio 9, particelle 2021(sub. 23) e 254 (sub. 16) e che il prezzo di vendita e le modalità di vendita saranno concordate dalle parti in separata sede.
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
• I coniugi chiedono l'annotazione del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.
• Nulla in merito ai contributi economici, essendo entrambi autonomi economicamente ed avendo vicendevolmente rinunciato ad ogni contributo economico.
• Nulla sulle spese.
• Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
VG. N. 9099/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.7.2025 da 1) Parte_1 nato/a: Milano cittadino/a: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Maddalena Ferrari ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1 nato/a: Milano cittadino/a: italiana Cod. Fisc.: C.F._3 residente in[...] con l'Avv. Paola Maddalena Ferrari ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio in TE (MI) in data 15/07/1995 - (anno 1995, atto n. 37, parte 2 serie A) in regime patrimoniale di separazione dei beni. Separati consensualmente in data 24/06/2019, omologato in data 23/07/2019, con sentenza Rg. N. 24262/2019. con i seguenti figli:
, cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]
OR ND, 17 - TE (MI) - CODICE FISCALE: C.F._4
e
, cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]
OR ND, 17 - TE (MI) - CODICE FISCALE: C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/07/2025 hanno rappresentato quanto segue:
• Di aver contratto matrimonio in TE (MI) in data 15/07/1995 (anno 1995, atto n. 37, parte 2 serie A) in regime patrimoniale di separazione dei beni.
• Di essere separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 24/06/2019 reso nella causa Rg. n. 24262/2019 del Tribunale di Milano, omologato il 23/07/2019.
• Le parti dichiaravano con il ricorso introduttivo sottoscritto e prodotto in giudizio, nonché con note d'udienza sottoscritte e prodotte telematicamente, di voler rinunciare alla comparizione personale e di voler rinunciare all'udienza in presenza.
• Dichiaravano di rinunciare ad appellare ed impugnare l'emenanda sentenza.
• I coniugi chiedono l'annotazione del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.
• Il figlio è autonomo economicamente e provvede in autonomia a sé Persona_1 stesso. Il figlio è uno studente universitario iscritto al terzo anno e non è ancora Parte_2 economicamente autosufficiente.
• Il sig. si è impegnato a corrispondere alla sig.ra la Pt_1 Controparte_1 somma di Euro 300,00 (trecento) mensili per il mantenimento del figlio , Parte_2 somma che sarà rivalutata sulla base degli indici Istat a decorrere dal gennaio 2027, oltre all'assegno unico che sarà incassato a 100% dalla signora CP_1
• Nelle note d'udienza depositate telematicamente, le parti specificavano che, in ragione di successivi accordi, in aggiunta al mantenimento sopra indicato, il sig. si Pt_1 impegnava a corrispondere direttamente al figlio una somma mensile di Euro Pt_2
50,00 oltre a provvedere alla ricarica telefonica.
• I genitori dichiaravano che concorreranno al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie secondo le regole del protocollo del Tribunale di Milano che le parti dichiarano di conoscere e che hanno sottoscritto.
• Entrambi i figli, ormai maggiorenni, vivono con la madre nella casa sita in TE (MI) via OR ND 17.
• Sull'immobile in TE, Via G. ND 17, le parti convengono che il sig. Pt_1 cederà alla sig.ra la propria quota di proprietà dell'immobile identificato nel CP_1 catasto del Comune di TE, Foglio 9, particelle 2021(sub. 23) e 254 (sub. 16), la quale ne diverrà l'unica intestataria. Il prezzo di vendita e le modalità di vendita saranno concordate dalle parti in separata sede. Le parti si danno reciprocamente atto dell'impegno assunto e della piena consapevolezza degli effetti giuridici derivanti dal presente accordo.
• Dichiaravano di rinunciare vicendevolmente al deposito della documentazione fiscale ed economica ai sensi dell'art. 473 bis 12 comma 3 c.p.c., non avendo le stesse alcuna rivendicazione ed avendo consensualmente trovato una soddisfacente mediazione in merito a diritti e doveri di mantenimento della prole. Entrambi sono autonomi economicamente.
• Nulla sulle spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato ad impugnare ed appellare la sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (MI) in data 15/07/1995 - (anno 1995, atto n. 37, parte 2 serie A) in regime patrimoniale di separazione dei beni.
• Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Euro Pt_1 Controparte_1
300,00 (trecento) mensili per il mantenimento del figlio , somma che sarà Parte_2 rivalutata sulla base degli indici Istat a decorrere dal gennaio 2027, oltre all'assegno unico che sarà incassato a 100% dalla signora CP_1
In aggiunta al mantenimento sopra indicato, come specificato nelle note d'udienza, il sig.
corrisponderà direttamente al figlio una somma mensile di Euro 50,00 e Pt_1 provvederà alla ricarica telefonica.
• I genitori dichiaravano che concorreranno al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie secondo le regole del protocollo del Tribunale di Milano che dichiarano di conoscere.
• Il Tribunale prende atto delle statuizioni in merito all'immobile in TE (MI) Via G ND 17 per le quali le parti hanno convenuto che il sig. cederà alla sig.ra Pt_1 la propria quota di proprietà dell'immobile identificato nel catasto del Comune di CP_1 TE, Foglio 9, particelle 2021(sub. 23) e 254 (sub. 16) e che il prezzo di vendita e le modalità di vendita saranno concordate dalle parti in separata sede.
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
• I coniugi chiedono l'annotazione del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.
• Nulla in merito ai contributi economici, essendo entrambi autonomi economicamente ed avendo vicendevolmente rinunciato ad ogni contributo economico.
• Nulla sulle spese.
• Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG