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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10518/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10518/2022 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Malgaroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Limbiate (MB), Via Garibaldi n. 27, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.02.1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberta A. Colombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sovico (MB), Via L. Galvani n. 12/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 addebito di responsabilità in capo a quest'ultimo. 2) Assegnare in favore della RA la dimora coniugale sita in Lissone, via Parte_1
Padre Semeria, 5, meglio contraddistinta al NCEU di detto comune al Foglio 39, mappale 184, con tutto quanto in essa contenuto. Per_ 3) Disporre l'affidamento in via esclusiva della figlia minore alla madre, RA Parte_1
, con la quale continuerà a vivere.
[...]
4) Limitare la responsabilità genitoriale del sig. in favore della RA Controparte_1
affinché questa possa assumere da sola, senza il consenso del padre, e Parte_1 Per_ disgiuntamene dallo stesso tutte le decisioni inserenti la figlia minore incluse le decisioni di straordinaria amministrazione tra le quali la richiesta dei documenti validi per l'espatrio, in tutti gli atti civili e penali, ne amministri i beni ed assuma disgiuntamente dal padre le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni senza necessaria autorizzazione preventiva del sig.
Controparte_1
5) In ogni caso disporre che la RA eserciti disgiuntamente dal signor Parte_1
la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria e straordinaria Controparte_1 amministrazione nell'interesse della figlia minore.
6) Stabilire che il padre possa vedere la figlia in spazio neutro secondo le modalità che verranno indicate dal Servizio Sociale territorialmente competente già incaricato. Per_
7) Porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento di , la Controparte_1 somma mensile di Euro 500,00 (ovvero quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia). Tale somma dovrà essere versata alla RA entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
8) Disporre che il padre versi in favore della RA il 50% delle spese Parte_1 Per_ straordinarie della figlia come da Protocollo del Tribunale di Monza.
9) Nulla disporre in punto assegni alimentari o di mantenimento per i coniugi.
10) Respingere le avverse domande formulate dal sig. siccome infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”
Conclusioni per Controparte_1
Voglia il Tribunale adito:
“
- IN VIA PRELIMINARE:
- in virtù delle motivazioni addotte e sussistendone i presupposti di fatto e di legge, a MODIFICA dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza del 18.04.2023, DISPORRE che il signor versi, a titolo di concorso al mantenimento mensile: Controparte_1 Per_
- a favore di la somma di Euro 150,00, ovvero un importo complessivo diverso ma, inferiore comunque alle Euro 300,00, a mezzo bonifico bancario disposto alle coordinate della RA entro il giorno 28 di ogni mese e Parte_1 Per_ ciò sino a quando la figlia non avrà raggiunto la sua indipendenza economica.
- NEL MERITO:
1. DATO ATTO del venir meno dell'affectio coniugalis tra le Parti, DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, signori e con addebito di Controparte_1 Parte_1 responsabilità in capo alla RA e , in pari tempo, la domanda di Parte_1 CP_2 addebito formulata da quest'ultima nei confronti del marito. Per_
2. DISPORRE l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre.
3. DISPORRE, quanto alle visite del padre: Per_ A) -in via principale- che il signor possa tenere con sé la figlia almeno: Controparte_1
a- una domenica ogni due alternata con la madre, andandola a prelevare alla casa materna alle ore 10,00 del mattino e ivi riconducendola entro le ore 19,30; b- durante le vacanze scolastiche estive, per almeno dieci giorni nel periodo che il padre, entro il 15 maggio di ogni anno, avrà concordato con la madre;
c- per quanto attiene alle festività natalizie e di fine/inizio anno, ad anni alterni con la madre: il giorno 25 dicembre dalle ore 10,00 alle 19,30 ovvero il giorno 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,30; il giorno 1 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,30 ovvero il giorno 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,30; all'inizio dell'alternanza con il padre;
d- per quanto attiene alle festività pasquali, ad anni alterni o il giorno di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 19,30, oppure il giorno di Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 19,30 all'inizio dell'alternanza al padre spetterà il giorno di Pasqua;
e- per quanto attiene alle giornate di festa (carnevale, 25 aprile, 1 Maggio, 2 giugno, Ognissanti, Festa dell'Immacolata Concezione e così via), sempre dalle ore 10,00 alle ore 19,30 ad anni alterni con la madre. B) -in via subordinata- che il signor oltre a continuare gli incontri con la figlia Controparte_1 Per_
almeno due volte al mese secondo le modalità già suggerite dagli Assistenti Sociali e con essi Per_ concordandole, possa tenere con sé per almeno una giornata nel periodo delle festività natalizie e in quelle pasquali e per dieci giorni di seguito nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi con gli Assistenti Sociali, e ciò sino a quando non sarà terminato l'iter previsto dal Tribunale. 4. RESPINGERE le contrarie domande formulate dalla ricorrente e nello specifico: Per_
- di affidamento esclusivo di;
Per_
- di affidamento esclusivo rafforzato di;
- di limitazione della responsabilità genitoriale del signor Controparte_1 poiché, così come esposto, sono tutte assolutamente infondate e prive delle necessarie ragioni che dovrebbero giustificarle. Per_
5. DISPORRE che le decisioni di maggiore interesse per riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute ed ogni futuro trasferimento di residenza o espatrio della minore, anche a scopo di vacanza, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia . Per_
6. ORDINARE ai Servizi Sociali di Lissone che, fintantochè avranno in affidamento , dovranno Per_ previamente comunicare al signor le decisioni di maggiore interesse per Controparte_1 riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute ed ogni futuro trasferimento di residenza o espatrio della minore, anche a scopo di vacanza.
7. RESPINGERE la contraria domanda formulata dalla ricorrente a che ella possa assumere in autonomia senza il preventivo consenso del signor tutte le decisioni di maggiore Controparte_1 Per_ interesse per riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute ed ogni futuro trasferimento di residenza o espatrio della minore, poiché assolutamente infondata e priva di ogni ragione.
8. DATO ATTO che la RA è proprietaria esclusiva di una propria soluzione Parte_1 abitativa sita in Muggiò MB – Via S. Pellico n. 36, RESPINGERE la domanda di assegnazione dell'immobile sito in Lissone MB – Via Padre Semeria n. 5 di proprietà esclusiva del signor
[...]
ovvero, in subordine, DISPORRE che l'assegnazione di quest'ultimo immobile alla CP_1 RA abbia termine con la data del 31.12.2026, ovvero con il termine Parte_1 dell'attuale contratto di locazione relativo all'immobile di Muggio' MB di sua proprietà, ove ella potrà trasferirsi con i figli. 9. DATO ATTO che i figli e sono maggiorenni, economicamente Per_2 Controparte_3 indipendenti e convivono con la madre, RA , nulla DISPORRE a loro favore. Parte_1
10. DATO ATTO dei rispettivi introiti e delle relative spese mensili dei signori e Controparte_1 della RA , così come esposte e documentate, RIGETTARE la richiesta Parte_1 avanzata dalla RA e DISPORRE che il signor versi, a Parte_1 Controparte_1 Per_ titolo di concorso al mantenimento mensile a favore di , la somma di Euro 150,00, ovvero un importo complessivo diverso ma inferiore comunque alle Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle coordinate della RA Parte_1 Per_ entro il giorno 28 di ogni mese e ciò sino a quando non avrà raggiunto la sua indipendenza economica. Per_ 11. DATO ATTO che percepisce una propria indennità mensile per l'invalidità, DISPORRE che le sue spese straordinarie, relative ai corsi di supporto, e/o educativi, e/o di musica e/o canto e simili, che dovessero essere proposti dagli Assistenti che la seguono, siano pagati dai genitori mediante l'indennità mensile dalla stessa percepita.
- DISPORRE la suddivisione al 50% a carico del padre e al 50% a carico della madre delle altre Per_ spese straordinarie di secondo le disposizioni del protocollo del Tribunale di Monza, che si hanno come qui integralmente riportate, DISPONENDO in particolare che la RA Parte_1 richieda il preventivo consenso al marito laddove previsto, diversamente rimanendo a
[...] carico esclusivo della stessa l'intera spesa. 12. DATO ATTO che i signori e hanno proprie capacità Controparte_1 Parte_1 lavorative e occupazioni che li rendono autonomi l'una dall'altro e viceversa e pertanto
[...]
in punto di assegno alimentare e/o di mantenimento tra i coniugi. Pt_2
13. RIGETTARE tutte le contrarie domande avanzate dalla RA poiché Parte_1 infondate in virtù delle ragioni tutte esposte.
14. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% R.F. e oneri fiscali e previdenziali.
*
- IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano le istanze istruttorie non accolte e segnatamente: I) ORDINARE ex art. 210/213 c.p.c.
- alla RA di produrre: Parte_1
- in giudizio dell'estratto del conto corrente da marzo 2024 a luglio 2024 del nuovo conto corrente di cui solo ella è titolare e di cui all'IBAN: [...];
- alle di produrre: Controparte_4
- l'estratto conto degli investimenti a nome CP_5
II) AMMETTERE la prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli. 1. Vero che nei due mesi del 2017, allorquando il signor lavorò alle sue Controparte_1 dipendenze, Lei gli concesse molteplici permessi e spostamenti dell'orario di lavoro perché potesse Per_ recarsi ad assistere la figlia ricoverata alla Clinica De Marchi in Milano per l'operazione ai reni. Su capitolo a teste: signor c/o di Bareggio. Testimone_1 Controparte_6
*
2. Vero che a far tempo dal 2021 la RA , della quale si rammostra al teste le Parte_1 fotografie prodotte sub doc. 33, prese a venire presso il Centro Estetico “Sungate” di Muggio' per sottoporsi a trattamenti di bellezza almeno tre volte al mese e ogni mese.
3. Vero che la RA , della quale si rammostra al teste le fotografie prodotte Parte_1 sub doc. 33, è stata ed è tuttora una assidua cliente del Centro Estetico “Sungate” di Muggio'. Sul capitolo a teste: responsabile del Centro Estetico “Sungate” di Muggio' MB – Viale della Repubblica n. 27.
* 4. Vero che il signor ha sempre accompagnato e dalla Controparte_1 Per_2 CP_3 preadolescenza fino a quasi alla maggiore età per tutto il periodo scolastico a quattro allenamenti alla settimana presso il Centro Sportivo Taccona di Monza e a tutte le loro partite.
5. Vero che in questi ultimi anni 2019, 2020, 2021 è stato il signor a cucinare Controparte_1 prevalentemente tutti i pasti a casa per la famiglia. Per_
6. Vero che il signor si è sempre occupato in prima persona di , fin da quando Controparte_1 era piccola, accudendola in ogni cosa.
7. Vero che nella serata del 21 dicembre 2021, quando poi intervennero i Carabinieri, la RA
era uscita dalla camera da letto urlando davanti a e “papà mi Parte_1 Per_2 CP_3 vuole scopare”. 8. Vero che nel gennaio 2022 la RA ha comperato una vettura marca Parte_1
“OPEL” per il costo di Euro 5.000,00 al figlio , che egli sta tuttora utilizzando. Per_2
9. Vero che nell'agosto 2022 ha trascorso le sue vacanze estive in Spagna in compagnia dei CP_3 suoi amici. Per_
10. Vero che nell'agosto del 2022 la RA ha portato con sé la figlia in Parte_1
Spagna a Palma di Maiorca per le vacanze, senza nulla comunicare al padre signor
[...]
CP_1 Per_ 11. Vero che nell'agosto 2023 la RA ha portato con sé la figlia in Egitto Parte_1
a Sharm el-Sheikh per le vacanze, senza nulla comunicare al padre signor Controparte_1
Sui capitoli nn.
4-11 a teste: in Lissone MB – Via Padre Semeria n.
5. Testimone_2
* Per_ 12. Vero che la RA ha portato con sé la figlia per le vacanze e in viaggio, Parte_1 senza nulla comunicare al signor Controparte_1
- nell'agosto 2022 a Palma di Maiorca;
- nell'agosto 2023 in Egitto a Sharm el-Sheikh. Sul capitolo n. 9 a teste: dott.ssa Dott.ssa Assistente Sociale Area Minori e Famiglia Testimone_3
c/o Comune di Lissone.
* III) Richiamate tutte le contestazioni sollevate avverso le istanze istruttorie avversarie, AMMETTERE a prova contraria i seguenti capitoli sia in interrogatorio formale che per testimoni:
13. Vero che nell'attività di promotrice di prodotti dimagranti intrapresa nella metà dell'anno 2020, la RA era solita realizzare suoi selfie all'interno della casa coniugale, Parte_1 ritraendo e pubblicando poi sui social network anche i locali dell'immobile: dalla camera da letto al soggiorno.
14. Vero che nel corso del 2020 il signor espresse più volte alla RA Controparte_1 Parte_1 il suo disaccordo sul fatto che la moglie pubblicasse in internet fotografie dove si mostrava
[...]
l'interno della loro abitazione, senza che mai la RA se ne ebbe a preoccupare Parte_1
o avesse accolto la richiesta del marito di interrompere le pubblicazioni. 15. Vero che nel corso del 2020 la RA era solita pubblicare le fotografie che Parte_1 la ritraevano, anche in posizioni ammiccanti, sui social network: in particolare su facebook e su messenger private. Su tali capitoli da 13-15:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Controparte_3 * 16. Vero che nel corso del 2020 dalla sua attività di promotrice di prodotti dimagranti la RA
ricavava un introito di circa Euro 150,00/200,00 al mese. Parte_1
Sul capitolo 16:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Testimone_2
*
17. Vero che dall'inizio degli anni 2000 fino almeno al gennaio 2022, momento in cui il signor ha lasciato la casa famigliare, la RA detta Isa “Querciu” si è sempre Controparte_1 Pt_3 occupata della pulizia della casa famigliare e delle faccende domestiche almeno per due Parte_1 Per_ giorni alla settimana per 3-4 ore a giornata e, all'occorrenza, accudiva anche .
18. Vero che il signor ha sempre cucinato durante la settimana, in particolare Controparte_1 preparava spesso le cene per tutta la famiglia.
19. Vero che a far tempo dalla metà del 2020 la RA ha omesso di preparare Parte_1 le cene, tanto che, quando rientrava dal posto di lavoro, si sdraiava sul divano a chattare con il cellulare. Per_
20. Vero che il signor ha sempre aiutato a pulirsi dopo i normali bisogni. Controparte_1
Su tali capitoli da 17-20:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Controparte_3
*
21. Vero che ancora prima dell'anno 2021 la RA si è sempre lamentata di Parte_1 avere la pelle delle braccia vecchia e cadente.
22. Vero che la RA ha pagato la somma di Euro 7.000,00 per l'intervento di Parte_1 chirurgia estetica alle braccia attingendo ai fondi del conto corrente in comune con il marito. Su tali capitoli da 21-22:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Testimone_2
* 24. Vero che nell'agosto 2020 la RA , allorquando asseriva di recarsi dalla Parte_1 RA , usciva di casa alle ore 7,00 del mattino. Parte_4
25. Vero che la RA si recava agli appuntamenti con la RA Parte_1 [...]
alle ore 7,00 del mattino. Parte_4
26. Vero che a far tempo dalla metà dell'anno 2020 in poi la RA prese a Parte_1 frequentare almeno due volte alla settimana centri estetici e/o estetiste;
a sottoporsi a continui massaggi e trattamenti estetici, in particolare il tatuaggio alle labbra e alle sopracciglia: operazioni che mai prima di allora aveva compiuto. Su tali capitoli da 24-26:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: Sig.a in Muggio' – Via D'Annunzio n. 19; Parte_4
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Testimone_4
* 27. Vero che nel maggio 2020 verso le 13,00/13,30 il signor avendo terminato i Controparte_1 lavori presso l'immobile di un'amica della moglie, RA si trovava a percorrere la Tes_5 strada da Cormano per rientrare in Lissone, allorquando, essendo vicino al posto di lavoro della RA , le telefonò per proporle di bere un caffè insieme. Parte_1
28. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente la RA rifiutò Parte_1
l'invito del marito adducendo di avere molto lavoro da sbrigare in ufficio. 29. Vero che dopo aver chiuso la telefonata, di cui al capitolo che precede, il signor
[...]
transitando davanti al posto di lavoro della RA , la vide per strada CP_1 Parte_1 intenta a dirigersi da qualche parte. 30. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente, il signor scese dall'auto, si Parte_1 avvicinò alla moglie e chiese spiegazioni del suo comportamento e, per tutta risposta, la RA
si mise ad insultarlo e si allontanò urlandogli “vaffanculo”. Parte_1
Su tali capitoli da 27-30:
- interrogatorio formale della RA . Parte_1
* 31. Vero che nelle occasioni in cui -tra il 2020 e il 2021- il signor e la RA Controparte_1
litigavano, il signor era solito arrabbiarsi con la moglie Parte_1 Controparte_1 perché ella stava sempre al telefono oppure era intenta a fotografarsi per poi pubblicare le sue foto sui social network. 32. Vero che nelle occasioni in cui -tra il 2020 e il 2021- il signor e la RA Controparte_1
litigarono, la RA ebbe più volte a proferire contro il Parte_1 Parte_1 marito frasi del seguente tenore: “sei una merda, non hai le palle”. 33. Vero che nelle occasioni in cui -tra il 2020 e il 2021- il signor e la RA litigavano, Controparte_1 Parte_1 essi si spintonavano a vicenda. 34. Vero che durante un litigio avvenuto nel maggio 2021 in casa tra il signor e Controparte_1 la RA la RA scagliò un bicchiere contro la televisione Parte_1 Parte_1 rompendola. Su tali capitoli da 31-34:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Testimone_4
* 35. Vero che nel luglio 2020, mentre si trovavano in giardino, il signor si arrabbiò Controparte_1 con la RA perché aveva visto alcune sue fotografie che la ritraevano nuda e Parte_1 in posizioni provocanti e, a fronte dei tentativi della stessa di negarlo, iniziò un alterco tra i due in cui poi intervenne il figlio . CP_3
Sul capitolo 35:
- interrogatorio formale della RA . Parte_1
* 36. Vero che nel corso del matrimonio è sempre stata la sola RA a detenere Parte_1 bancomat e carte di credito, mentre il signor ne è sempre stato privo. Controparte_1
37. Vero che solo dopo due mesi da che il signor fu costretto a lasciare la casa Controparte_1 famigliare, ossia alla fine di febbraio 2022, il figlio gli consegnò un bancomat del conto CP_3 corrente comune con la moglie, in modo che il signor potesse finalmente rendersi Parte_1 autonomo. 38. Vero che per due mesi, da quanto ebbe a lasciare la casa coniugale, il signor Controparte_1 fu costretto a chiedere ai figli di portargli soldi contanti per poter affrontare le sue spese quotidiane. Su tali capitoli da 36-38:
- Teste in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Controparte_3
* 39. Vero che a far tempo dalla metà del 2022 e si allontanarono progressivamente Per_2 CP_3 dal padre, con il quale iniziarono ad intrattenere solo brevissime conversazioni telefoniche. Sul capitolo 39:
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Controparte_3
* 40. Vero che dopo l'allontanamento del signor dalla casa famigliare nel gennaio Controparte_1
2022, la RA omise di dare notizie al marito su qualsivoglia argomento Parte_1 relativo ai figli: in particolare omise di dare precise informazioni circa alcuni accertamenti sanitari, Per_ a cui voleva sottoporre , e circa la meta e le condizioni di una gita scolastica, a cui avrebbe Per_ dovuto partecipare . 41. Vero che, dopo aver ricevuto più precise informazioni circa i due eventi di cui al capitolo che precede, il signor rilasciò il proprio consenso sia per l'intervento sanitario che Controparte_1 Per_ per la gita scolastica di . Su tali capitoli da 40-41:
- interrogatorio formale della RA .” Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 20.12.2022 dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con in Nova Milanese (MI) il giorno Controparte_1
15.07.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Nova Milanese, anno 1995, n. 54, Parte II, Serie A) e che dall'unione sono nati i figli (il 16.07.2002), (il Per_2 CP_3 Per_ 03.11.2004) e (lo 04.09.2011) chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Per_ La ricorrente, più nello specifico, chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la limitazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, la regolamentazione delle visite con il padre mediante modalità protette ed osservate, la determinazione in € 1.000,00 del contributo che il resistente doveva Per_ ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli e oltre al 50% CP_3 delle spese straordinarie, e che fosse previsto un contributo di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Si costituiva con memoria depositata in data 10.04.2023 il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedeva, peraltro, il rigetto della pronunzia di addebito come formulata Per_ dalla resistente e l'addebito della stessa alla moglie, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, il rigetto delle domande relative alla limitazione in capo allo stesso della responsabilità genitoriale, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e che venisse contenuto in € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al Per_ mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese extra, nonché che nulla venisse posto CP_3
a suo carico quale contributo al mantenimento per il figlio . Per_2 Con decreto del 25.01.2023, il Presidente f.f., esaminata l'istanza depositata da parte ricorrente e rilevato l'avvio su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni del procedimento civile avente n.r.g. 2407/2022, fissava termine per l'acquisizione della documentazione del procedimento in essere nonché per il deposito da parte dei Servizi Sociali incaricati di una relazione circa gli interventi posti in essere a tutela del nucleo familiare. Con successivo decreto del 12.04.2023, il Presidente f.f., esaminate le relazioni dei servizi sociali e l'istanza depositata dalla ricorrente in data 12.04.2023, disponeva per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 18.04.2023. A detta udienza, il Giudice procedeva all'audizione delle parti e all'esito autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riserva la decisione in ordine alle ulteriori domande. Con ordinanza resa in data 19.04.2023 il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti sensi dell'art. 708 c.p.c.:
“I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ II. Affida la figlia minore ai Servizi Sociali del luogo di abituale residenza, al momento Lissone, cui deve essere demandata l'assunzione delle decisioni più importanti per la minore, in particolare quelle in materia di salute, educazione, residenza e istruzione, a fronte del mancato raggiungimento di un accordo sul punto da parte dei genitori;
III. Incarica i Servizi Sociali di Lissone di: a) proseguire la presa in carico del nucleo familiare di ponendo in essere tutti gli CP_5 interventi necessari a tutela della minore, (ivi incluso l'accesso all'UONPIA competente); b) eseguire colloqui periodici con i genitori presso la sede del servizio al fine di verificare la situazione personale, lavorativa e abitativa degli stessi;
c) valutare l'accesso di entrambi i genitori a percorsi di sostegno presso il Consultorio competente Cont e monitorare il percorso intrapreso presso il di Milano dal padre;
Per_ d) verificare chi si occupa della cura di nella quotidianità anche mediante colloqui con gli insegnanti di scuola, l'insegnante di sostegno nonché i professionisti che l'hanno presa in carico per le cure mediche;
Per_ e) regolamentare le visite tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate;
IV. Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 18 settembre 2023 all'indirizzo di posta elettronica Email_1 una relazione circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
V. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con i figli;
VI. Pone a carico di l'importo di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di
[...] contributo al mantenimento dei figli e con decorrenza dal mese di aprile 2023. Sono Per_3 CP_3 comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2024 e con riferimento al mese di aprile 2023. Pone altresì a carico di il Controparte_1
50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio ANitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea
o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VII. Nomina giudice istruttore se stessa;
VI. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 5 ottobre 2023 alle ore 10,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
V. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito Parte_1 in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); VI. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Controparte_1 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; VII. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di Controparte_1 cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.” All'udienza del 05.10.2023 il Giudice conferiva i seguenti incarichi ai Servizi Sociali di Lissone “a) proseguire la presa in carico del nucleo familiare di ponendo in essere tutti gli CP_5 interventi necessari a tutela della minore, (ivi incluso l'accesso all'UONPIA competente); b) eseguire colloqui periodici con i genitori presso la sede del servizio al fine di verificare la situazione personale, lavorativa e abitativa degli stessi;
c) monitorare i percorsi di sostegno presso il Consultorio competente e monitorare il percorso Cont intrapreso presso il di Milano dal padre;
Per_ d) verificare chi si occupa della cura di nella quotidianità anche mediante colloqui con gli insegnanti di scuola, l'insegnante di sostegno nonché i professionisti che l'hanno presa in carico per le cure mediche;
Per_ e) regolamentare le visite tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate valutando Per_ l'ampliamento degli incontri tenuto conto della condizione di benessere di eventualmente anche nel corso delle prossime festività natalizie tenuto conto delle disponibilità degli operatori;
Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 22 marzo 2024 all'indirizzo di posta elettronica una relazione Email_1 circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione” e rinviava la causa per l'esame della documentazione, con salvezza dei diritti di prima udienza, all'udienza del 18.04.2024. All'udienza del 18.04.2024 i procuratori delle parti domandava la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; il Giudice confermava gli incarichi già attribuiti ai Servizi Sociali di Lissone, concedeva i termini richiesti dalle parti e fissava udienza per il giorno 25.09.2024 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza resa in data 13.11.2024 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti:
“I) Ammette le prove richieste nei limiti di cui in motivazione e fissa per l'assunzione di un massimo di tre testimoni per parte l'udienza del giorno 10 aprile 2025 alle ore 12,00; II) Ordina ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio entro il giorno 10 aprile Parte_1
2025 de:
1) le dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 (CU anno 2023, 2024 e 2025);
2) le buste paga dei figli e con essa conviventi per l'anno 2024; Per_2 Controparte_3
3) l'estratto conto degli ultimi due anni del libretto e/o conto corrente intestato a e CP_5 ai due genitori e l'estratto conto degli investimenti a nome riservandosi in caso CP_5 contrario specifico ordine di esibizione a;
Controparte_4
III) Ordina ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio entro il giorno 10 aprile Controparte_1
2025 de: 1) le dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 (CU anno 2023, 2024 e 2025); IV) Incarica i Servizi Sociali di Lissone di: a) proseguire la presa in carico del nucleo familiare Per_ b) proseguire le visite tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate relazionando Per_ circa il possibile ampliamento degli incontri tenuto conto della condizione di benessere di;
c) trasmettere a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 28 marzo 2025 all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa gli accertamenti Email_1 demandati.” All'udienza del 10.04.2025 si procedeva all'audizione dei testimoni;
al termine, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11.06.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. Con decreto del 12.06.2025 il Giudice, esaminate le deduzioni delle parti, assegnava termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica e trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione allo scadere di tali termini. II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Nova Milanese (MI) il giorno 15.07.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Nova Milanese, anno 1995, n. 54, Parte II, Serie A). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (il 16.07.2002), (il 03.11.2004) e (lo Per_2 CP_3
04.09.2011). Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. IV. Quanto alle domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo come la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare in via esclusiva alle condotte aggressive serbate dal marito nei confronti della stessa. La ricorrente ha riferito che a partire dall'anno 2020 il marito avrebbe iniziato a tenere dei comportamenti controllanti nei suoi confronti, contestando alla moglie tradimenti e controllandone gli spostamenti;
a ciò sarebbero seguite aggressioni verbali a cui presto si sarebbero aggiunte le violenze fisiche. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione a sé formulata dalla moglie e, in via riconvenzionale, ha chiesto che la separazione venisse addebitata in via esclusiva alla stessa.
più nello specifico, ha contestato i fatti posti dalla ricorrente a sostegno della Controparte_1 propria domanda e rappresentato che l'unione coniugale sarebbe venuta meno a causa delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie in costanza di matrimonio;
in particolare, il resistente ha dedotto che nel corso del 2020 avrebbe scoperto la relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo. Principiando dalla domanda di addebito della separazione al marito moglie formulata dalla moglie,
ha riferito che il resistente a partire dall'anno 2020 si sarebbe reso protagonista di Parte_1 condotte di violenze fisiche e verbali nei confronti della moglie. In particolare, nell'agosto del 2020 il resistente avrebbe accusato la moglie di essersi recata in data 11.08.2020 alle ore 7,00 dall'amante. La ricorrente avrebbe spiegato al marito di essersi recata dall'estetista ma il marito, non credendole, l'avrebbe colpita con pugni all'addome insultandola. Per_ Ancora, il 25.11.2020, mentre i coniugi si trovavano fuori casa la figlia Controparte_1 avrebbe proposto alla moglie di avere un rapporto sessuale in un luogo appartato e a quel punto la moglie avrebbe deciso di tornare nella camera dell'hotel lasciando la bambina in un locale con il padre. Dopo qualche minuto, la ricorrente avrebbe ricevuto tramite whatsapp messaggi del seguente tenore “Da stasera non ci vedrai più – io e tua figlia non esistiamo più – non ci vedrai più nemmeno in cartolina – addio”, “Te non hai capito se vuoi salvare tua figlia, altrimenti non ci sarà nessuno tra quattro minuti.” tanto da spingerla a correre al bar dove aveva lasciato figlia e marito;
giunta sul posto avrebbe trovato il marito fuori dal locale e la minore da sola all'interno. Nel giugno 2021, la situazione sarebbe peggiorata nuovamente. Il 16.06.2021, in particolare,
[...]
a seguito del rifiuto della moglie di avere un rapporto sessuale, l'avrebbe colpita CP_1 trascinandola in cucina e, puntandole un coltello alla gola, l'avrebbe minacciata con le parole “adesso ti ammazzo, ti brucio viva e nessuno troverà le tue tracce. Ti rovino il bel viso che hai così non piacerai più al tuo amante” supplicandola di ammettere la relazione extraconiugale;
il marito avrebbe cominciato a colpirla con schiaffi afferrandola per i capelli e continuando a minacciarla di morte tanto da costringerla a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il 22.12.2021, avrebbe aggredito nuovamente la moglie alla presenza dei figli Controparte_1
e , presenti in casa, che sarebbero intervenuti in difesa della madre. in Per_2 CP_3 Per_2 particolare sarebbe riuscito a bloccare il padre che avrebbe rivolto nei confronti della ricorrente testuali parole “Vostra madre è una puttana, mi fa schifo”. La ricorrente avrebbe spiegato ai ragazzi che la lite sarebbe sorta per il suo rifiuto di intrattenere un Per_ rapporto sessuale nonostante la presenza di nel letto;
il marito in quella circostanza avrebbe Per_ perso il controllo, chiudendosi per oltre trenta minuti in camera con e, dopo essere uscito dalla stanza, avrebbe afferrato la moglie per i capelli minacciandola di morte, invitandola a chiamare i carabinieri per farlo arrestare. Il giorno successivo ha sporto denuncia nei confronti del marito per il reato di Parte_1 maltrattamenti in famiglia ex art. 572 C.P., lesioni personali ex art. 582, 585 e 577 C.P. e interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis C.P., denuncia che ha dato origine al procedimento penale nr. 11207/21 R.G.N.R., avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. La ricorrente ha quindi riferito che in data 24.01.2022 su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, ha applicato nei confronti del la Parte_1 misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p. e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. Nonostante le misure cautelari applicate nei suoi confronti, il resistente in data 17.09.2022 si sarebbe recato presso la dimora familiare con due bouquet di fiori, uno per la figlia ed uno per la moglie implorando la ricorrente di perdonarlo e di farlo rientrare a casa. Ancora, il 04.12.2022, il resistente si sarebbe presentato presso il Teatro di Muggiò ove si stava Per_ svolgendo un evento musicale a cui aveva partecipato e avvicinandosi alla moglie le avrebbe riferito “Per colpa tua sto seguendo un percorso che non mi consente più di lavorare il sabato. Se entro gennaio non decade tutto e non rientro in casa sono cavoli tuoi.”. La ricorrente ha quindi sporto nuova denuncia nei suoi confronti. Dagli atti di causa è emerso che per i fatti di cui precede, in data 24.01.2022, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, ha applicato nei confronti del la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 Parte_1 bis c.p.p. e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. (v. produzione documentale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento, priva di numerazione). Con sentenza pronunciata ex art. 444 s. s. c.p.p. in data 01.02.2023, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza ha quindi applicato a per i reati a lui Controparte_1 ascritti, la pena di due anni di reclusione, pena sospesa subordinatamente alla partecipazione a uno specifico percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati del tipo di quelli per cui si procede entro un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza nonché al versamento, in favore della parte civile costituita, della somma di euro 3.000 a titolo di provvisionale entro sei mesi dalla data corrente (doc. 33 di parte ricorrente). A seguito dell'apertura del procedimento penale nei confronti del resistente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a tutela dei minori, ha iscritto il procedimento civile nr 2407/22 Reg. A. Civ, e chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza il nulla osta per l'avvio alle indagini psico-sociali, procedimento successivamente archiviato. L'accertamento delle condotte violente tenute dal marito nei confronti del coniuge contenuto nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare ex art. 272 c.p.p. e nella sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., pienamente utilizzabili dal Tribunale quali prove atipiche (ex multiis cfr. Trib. Parma 11.10.2017), esime il Tribunale dal dovere di verificare se in precedenza l'unione coniugale fosse già in crisi, dal momento che la gravità delle condotte serbate dal marito nei confronti della moglie giustifica di per sé l'addebito al primo della separazione. Gli accertamenti già contenuti negli atti del procedimento penale a carico del e sopra Parte_1 richiamati risultano altresì corroborati dalle risultanze dell'istruttoria svolta nel presente procedimento. Le condotte violente serbate dal marito nei confronti della moglie sono infatti state oggetto della prova testimoniale richiesta da parte ricorrente e, in quella sede, confermate dai figli della coppia che vi hanno personalmente assistito. All'udienza del giorno 10.04.2025 è stato escusso il testimone che, in ordine Testimone_2 all'episodio occorso nel mese di giugno 2021 e oggetto della denuncia della moglie nei confronti del marito di cui si è detto sopra, ha dichiarato: “non ricordo le date precise, queste cose le ha fatte, sicuramente dopo il Covid. Ricordo bene questo episodio eravamo presenti tutti in famiglia, io mia madre mio padre mio fratello e mia sorella. Ricordo che io stavo giocando alla play in camera mia e mia madre ha iniziato a urlare ed è riuscita ad aprire la porta della camera dove mio padre si era chiuso con mia madre e mia sorella;
mi sono staccato da dove ero e ho visto mia madre a terra e mio padre che la stava trascinando verso il letto e lei stava provando a uscire dalla camera. Sono intervenuto e ci siamo spostati in cucina e lui urlava a mia madre che era una puttana e mia madre ha detto che mio padre voleva scoparla e da quel momento dopo questa frase mio padre lanciava contro di lei e contro il computer tutto quello che aveva tra le mani. Lui la accusava tutti i giorni di avere degli amanti”. Rispetto al medesimo episodio il testimone ha riferito “nel 2021 nel modo che ho descritto prima si è verificato solo un episodio così, poi ci sono stati altri avvenimenti. L'episodio che ho descritto prima non ricordo se fosse giugno o dicembre. Poi ci sono stati altri episodi anche anni prima in cui eravamo in vacanza e mio padre era sparito con mia sorella dicendole che se non avesse smesso con gli amanti non sarebbe più tornato e mia madre non avrebbe più visto mia sorella”. Il testimone ha anche riferito di ricordare che dopo essere uscito dalla camera da letto il padre, alla presenza dei figli, ha proferito parole del seguente preciso tenore letterale “Vostra madre è una puttana mi fa schifo” e
“Non lo vuoi perché sei sempre sazia” affermava “si ricordo queste frasi, ribadisco che non ricordo se fosse giugno o settembre” e di ricordare parimenti che il padre abbia trascinato la moglie per i capelli colpendola con schiaffi, sebbene non riuscisse a ricordare se tali episodi si siano svolti nel mese di giugno o dicembre di quell'anno. In merito a quanto occorso in precedenza nel mese di luglio 2020, il testimone ha riferito che il fratello gli ha raccontato di essere entrato in casa scavalcando il cancelletto della recinzione allertato CP_3 dalle urla della madre. Alla medesima udienza è stato escusso il testimone , che, in ordine all'episodio del Controparte_3 mese di giugno 2021 allorquando il padre avrebbe rotto il telefono e il computer della madre, ha dichiarato “si lo ricordo, ricordo che lui ha rotto telefono e computer perché pensava che mia madre avesse un altro. Eravamo presenti io mio fratello e mia sorella piccola. Non ricordo proprio il mese era un po' freschino se devo pensare alla temperatura. Ricordo che ero in camera mia ho sentito rumori in cucina e poi ho visto tutta la scenata”. Con riferimento a quanto occorso nel luglio 2020, quando allertato dalle urla della madre, avrebbe scavalcato il cancelletto della Controparte_3 recinzione e sarebbe entrato in casa, il testimone ha riferito “si io ero uscito con i miei amici e mia madre mi chiamato e mi ha detto di tornare a casa perché c'era papà che la stava aggredendo diciamo quindi sono tornato a casa e non avevo le chiavi quindi ho dovuto scavalcare il cancello visto che nessuno mi apriva al citofono;
sentivo le urla di mia madre e ho scavalcato.”. Il testimone ha negato di avere chiesto spiegazioni al padre sul perché delle urla della madre (“quando sono entrato ho visto mio padre che stava tirando i vestiti a mia madre e quando sono entrato mio padre si è calmato ed è andato in camera o in bagno. Non ho chiesto spiegazioni a mio padre ho solo visto questa scena”.). Per quanto concerne l'episodio del 21.12.2021, allorquando sarebbe intervenuto Testimone_2 in difesa della madre bloccando il padre che la stava picchiando nella camera da letto alla presenza Per_ della figlia minore il testimone ha affermato: “ricordo questo episodio ero presente anche io, ricordo che mio fratello ha provato a difendere mia madre e ha preso uno schiaffo anche lui nel tentativo di difenderla. C'era anche mia sorella in camera. Ricordo che faceva freddo in casa”; in merito alla circostanza per cui avrebbe chiesto ai genitori di uscire dalla camera Testimone_2 Per_ da letto ove era presente e che mentre si trovava in cucina alla presenza di entrambi i figli, avrebbe proferito parole del seguente preciso tenore letterale “Vostra madre è Controparte_1 una puttana mi fa schifo” e ancora, rivolto alla moglie “Non lo vuoi perché sei sempre sazia”, il testimone ha affermato “non ricordo se la scena si sia spostata dalla camera da letto alla cucina. Ricordo che mio padre ha urlato delle frasi ma non ricordo cosa ha detto. Queste sono frasi che ho sentito dire molte volte da lui non ricordo se anche quella sera le ha dette”. Il testimone ha infine confermato che il padre ha afferrato la madre trascinandola per i capelli e l'ha colpita con schiaffi al volto (“sì lo ricordo, ricordo che questo è successo non ricordo se dalla cucina alla camera da letto
o viceversa”). Alla luce di tutto quanto emerso, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente deve essere accolta in quanto fondata in fatto e in diritto. Venendo, quindi, alla domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito, il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie deducendo la violazione da parte sua del dovere di fedeltà gravante sui coniugi, il marito in particolare avrebbe scoperto nel 2020 una relazione extraconiugale con un altro uomo mediante il rinvenimento di un bigliettino datato 14.2.2020 nel quale un tale le avrebbe dichiarato il proprio amore e prodotto dal resistente sub Per_4 doc. 21. In sede di istruttoria sono stati escussi i testimoni indicati dalle parti nei limiti di ammissione dei capitoli di prova da parte del giudice istruttore con la sopra menzionata ordinanza che il Collegio condivide e fa propria. All'udienza del 10.04.2025 è stata sentita la testimone che, in merito al documento n. Tes_6
21 del fascicolo di parte resistente, ha confermato che si trattata di una fotografia di uno stato WhatsApp postato dalla stessa in data 14.2.2020: “sì lo confermo, è un biglietto che mi aveva fatto mio marito e che avevo postato sullo stato whatsapp;
ricordo che era san valentino, mio marito me lo aveva fatto trovare con un regalo, c'è anche la data nel biglietto.”; la testimone ha confermato che il bigliettino rappresentato nel documento n. 21 del fascicolo di parte resistente le è stato lasciato dal marito, , in occasione di AN NO unitamente ad un regalo (“sì lo confermo il regalo se Per_5 non sbaglio era una borsa”). All'udienza del 10.04.2025 è stato sentito marito di , che, rispetto al Testimone_7 Tes_6 documento n. 21 del fascicolo di parte resistente, a lui mostrato, ha dichiarato: “riconosco il documento che mi viene mostrato è un biglietto di AN NO che ho fatto a mia moglie;
leggo che è il 14 febbraio 2020. In ogni biglietto che le lascio segno la ricorrenza visto che faccio più di un biglietto, lo faccio a ogni ricorrenza sono romantico. So che ogni tanto mia moglie posta i bigliettini sugli stati whatsapp. Non ricordo precisamente se questo specifico biglietto sia stato postato”. Il testimone ha altresì riferito di conoscere superficialmente i coniugi (“conosco i signori perché li vediamo in giro per il Parte_1 Parte_1 paese, sono conoscenti. I signori conoscevano mia moglie io a Muggiò gente non ne Parte_1 conosco. Non siamo abituati a frequentarci con loro.”). All'udienza del 10.04.2025 il testimone ha rappresentato di conoscere Testimone_2 superficialmente e il marito e in merito al documento n. 21 del fascicolo di parte Tes_6 resistente ha negato di averlo mai visto prima (“so chi è perché mi faceva i capelli da Tes_6 piccolo, faceva la parrucchiera, non la vedevo da anni. Non ho mai visto questo documento e non ho mai avuto il contatto di ”); il testimone ha dichiarato di non sapere se il bigliettino fosse Tes_6 stato dato a insieme ad un regalo in occasione di AN NO (“non ne ho idea. Ho Tes_6 Tes_ conosciuto il marito della RA l'ultimo anno in palestra e ho scoperto adesso che era il marito”). Alla medesima udienza il testimone , in merito al documento n. 21 del fascicolo di Controparte_3 parte resistente, ha dichiarato di non aver mai visto quel documento e ha confermato di conoscere la Tes_
in quanto parrucchiera che in passato andava a casa loro per i capelli (“non ho mai visto prima questo documento. Conosco perché era una parrucchiera che veniva a casa ogni tanto Tes_6
a farci i capelli. Il marito non lo conosco e non so chi sia”). Il testimone ha dichiarato di non sapere se il bigliettino fosse stato dato a insieme ad un regalo in occasione di AN NO Tes_6
(“non ne ho idea, io non ho visto nulla è stata mia madre a dirmi che ha visto lo stato di whatsapp di e mio padre pensava fosse riferito a lei. Mia madre ha il numero di ”.). Tes_6 Tes_6
Osserva il Collegio che il resistente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato né la violazione da parte della moglie dei doveri derivanti dal matrimonio né, quel che più rileva, l'esclusiva riconducibilità alla stessa della sopravvenuta crisi coniugale. Dall'esame testimoniale disposto non è infatti emerso che abbia intrattenuto alcuna Parte_1 relazione extraconiugale. La domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito, in conclusione, deve essere rigettata. Per_ V. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento della figlia ai genitori. Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ. 26587/2009 e 977/2017). In data 26.01.2023, i Servizi Sociali di Lissone hanno depositato la relazione psicosociale sul nucleo Per_ familiare di basata su colloqui con la madre, su una visita domiciliare alla presenza della minore, sulla rete svolta con AIAS e con la scuola frequentata dalla minore;
non si sono svolti colloqui con il padre, una prima volta a causa della contrazione da parte sua del Virus covid-19 e una seconda volta in quanto l'incontro è stato rimandato dal padre che poi non ha dato riscontro in merito a un ulteriore appuntamento. Per_ Cont Dal colloquio con AIAS di Monza è emerso che è seguita presso a 7 anni e che in quel periodo non sono mai stati svolti colloqui con il padre che è stato conosciuto solo in un'occasione; la madre, dopo una iniziale difficoltà, ha invece seguito il programma terapeutico predisposto per la figlia che soffre di significative limitazioni nell'autonomia personale sia per problemi di vista che per problemi di sviluppo neuro-motorio. I servizi sociali hanno quindi concluso la relazione domandando l'immediata attivazione del Servizio di Spazio Neutro, “al fine di garantire gli incontri padre-figlia in un'ottica più tutelante sia per la minore sia per la madre” nonché l'attivazione di un supporto psicologico presso il Consultorio Familiare a favore di “per far si che abbia uno spazio per rielaborare i propri Parte_1 vissuti”. Nella relazione integrativa datata 22.03.2023, i Servizi Sociali di Lissone hanno dato atto di essere riusciti a incontrare il padre della minore nel mese di marzo 2023 e, a seguito del colloquio in cui il ha ricostruito secondo la sua prospettazione la storia di coppia, hanno confermato la Parte_1 necessità di dare avvio all'immediata attivazione del Servizio di Spazio Neutro, al fine di garantire gli incontri padre – figlia, rappresentando come fosse concorde con tale proposta. Controparte_1 Per_ Con ordinanza del 19.04.2023 il Presidente f.f. ha disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali del Comune di Lissone. Nella relazione depositata in data 15.09.2023 l'Ente affidatario ha dato atto dell'avvio del percorso Per_ in Spazio Neutro e reso noto come fosse contenta di vedere il papà tanto da esprimere la volontà Per_ di vederlo più spesso (“ riferisce che il papà “sembra un po' cambiato, con l'educatrice è più tranquillo, non dice parolacce o è arrabbiato come faceva prima al telefono”.). In merito ai primi incontri padre - figlia, gli operatori del Servizio di Spazio Neutro hanno così relazionato: “In questi primi incontri emerge una buona capacità del padre di giocare con la figlia nel modo giusto, tenendo presente le sue difficoltà sensoriali, e si nota anche la capacità di collaborare con l'operatrice, a cui si affida nel dialogo per fornire comunicazioni appropriate. Emerge però una difficoltà della bambina ad accettare la separazione dei genitori e l'interruzione dei rapporti con la famiglia paterna. [….] Essendosi svolti unicamente tre incontri protetti si ritiene di poter proseguire con le modalità in essere.”. Nella successiva relazione datata 25.03.2024, l'Ente affidatario ha dato atto di proseguire Per_ regolarmente i colloqui con la madre di sempre disponibile al confronto, e che sarebbe invece più complesso vedere il padre a causa dei riferiti impegni lavorativi. L'assistente sociale ha riferito di Per_ mantenere regolari contatti sia con la scuola che con l'AIAS dove continua la presa in carico terapeutica. La madre ha intrapreso un percorso di supporto psicologico presso il consultorio di Lissone dove si reca con regolarità. La madre ha quindi riferito di talune condotte del padre che l'hanno preoccupata, come un vestito di carnevale regalato alla figlia e poco consono alla sua età, e le difficoltà legate al pagamento del mutuo sulla casa coniugale di cui si è sempre fatta interamente carico. Alla predetta relazione sono state allegate la relazione del servizio di spazio neutro, del Consultorio che ha preso in carico la madre e del Cipm che ha preso in carico il padre all'esito della sentenza di patteggiamento pronunciata nel procedimento penale di cui si è detto sopra. Dalla relazione di spazio neutro è emerso che gli incontri padre – figlia si sono svolti positivamente, sebbene in alcune occasioni sia stato necessario l'intervento degli operatori a causa di frasi poco consone pronunciate dal padre e squalificanti nei confronti della moglie e dei figli maggiorenni, frasi Per_ che ingenerano disagio emotivo in Dal mese di gennaio 2024, su richiesta della minore stessa, gli incontri sono passati da uno a due al mese. Gli operatori incaricati hanno suggerito di proseguire gli incontri con detta modalità protetta “per consolidare l'equilibrio raggiunto”. Nella relazione del Cipm datata 1.3.2024 si legge che il al termine della fase di Parte_1 valutazione, è stato inserito in un gruppo trattamentale per la prevenzione della recidiva a partire dal 15.10.2022. Il gruppo si è svolto a cadenza settimanale nella giornata di sabato e il ha Parte_1 partecipato agli incontri calendarizzati con costanza e puntualità, concludendo il percorso trattamentale il 3.2.2024. Nella relazione del Consultorio datata 25.2.2024 si legge che la madre ha intrapreso e prosegue con regolarità e costanza il percorso di sostegno psicologico avviato il 17.10.2023. Nella relazione depositata in data 24.09.2024, i Servizi Sociali, dopo avere dato della regolare e positiva prosecuzione di tutti i percorsi in essere, hanno chiesto la revoca dell'affido all'Ente “stante la collaborazione della madre e la continuità degli incontri presso lo spazio neutro da parte del padre”. In merito agli incontri protetti, nella relazione allegata alla relazione di aggiornamento dei servizi sociali che precede, gli operatori coinvolti non hanno riportato significativi cambiamenti nel rapporto Per_ tra il padre e la minore. In particolare, si recherebbe sempre con piacere agli incontri in spazio neutro sebbene non siano nuovamente mancate occasioni in cui il padre ha nuovamente screditato davanti alla figlia la famiglia di origine della madre o posto domande non opportune su cosa facessero i fratelli, circostanze che hanno sempre richiesto l'intervento dell'operatrice di spazio neutro. Il padre ha dichiarato di accettare di buon grado gli incontro in spazio neutro e che sarebbe stato disposto a portarli avanti fino alla maggiore età della figlia, non vedendo alternative. Gli operatori stessi hanno concluso non ravvedendo i presupposti per una liberalizzazione degli incontri. Nell'ultima relazione depositata in data 28.03.2025, i Servizi Sociali hanno dato atto della prosecuzione degli interventi a tutela della minore e degli incontri in spazio neutro e chiesto che
“stante la situazione attuale, si chiede a Codesta Spett.le A.G., di valutare la possibilità di disporre un affido esclusivo alla madre, al fine di consentirle di espletare autonomamente tutte le questioni relative alla tutela e al benessere della figlia, in particolare per quanto riguarda la gestione delle necessità quotidiane e delle scelte terapeutiche ed educative. Si ritiene che tale decisione possa favorire un ambiente più stabile e sicuro per la minore nel rispetto dei suoi diritti e del suo benessere.” Nella relazione di spazio neutro allegata alla predetta relazione dei servizi sociali è nuovamente emerso che nel periodo di osservazione il padre ha rivolto alla figlia domande relative ai fratelli o alla madre e che l'operatrice di spazio neutro è dovuta intervenire per invitarlo a cambiare discorso. Il Per_ padre si è lamentato di non essere coinvolto dal servizio sociale rispetto alle decisioni prese per in particolare con riferimento alle vacanze estive, nondimeno, invitato come già in passato a prendere contatti col servizio per avere informazioni, lo stesso non si è dichiarato disponibile a farlo. Gli operatori hanno concluso evidenziando l'opportunità di proseguire gli incontri con le modalità in essere, non essendovi i presupposti per una liberalizzazione, nemmeno richiesta né dal padre né dalla figlia. Ritiene il Tribunale che, alla luce della perdurante conflittualità esistente tra le parti, riverberatasi in danno della figlia minore, già vittima di violenza assistita nei confronti della madre - come emerso dalle frasi squalificanti rivolte nei confronti della moglie rivolte dal padre alla presenza della figlia Per_ anche dinanzi agli operatori di spazio neutro -, non vi siano i presupposti per affidare in modo condiviso ai genitori. La condizione della minore, d'altronde, non consente paralisi del processo decisionale, specialmente in ambito sanitario. Deve piuttosto essere verificato se, alla luce dei percorsi intrapresi dalle parti, le stesse abbiano recuperato l'idoneità genitoriale necessaria per revocare l'affidamento al servizio sociale in essere. Ritiene il Tribunale di dover esprimere una valutazione prognostica favorevole rispetto all'idoneità della madre all'esercizio della genitorialità. La madre, infatti, ha da sempre dimostrato di farsi carico delle esigenze della figlia minore tenuto conto delle patologie dalle quali la minore affetta, e ha seguito con costanza il percorso di sostegno psicologico presso il consultorio che l'ha aiutata a superare nel tempo le proprie fragilità legate alla vicenda separativa. Deve, al contrario, essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del padre all'esercizio della genitorialità. Se è vero infatti che il padre ha positivamente concluso il percorso presso il CIPM, che ha dovuto intraprendere dopo la condanna alla pena di due anni di reclusione per i delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie, rispetto ai quali ha reso i figli vittime di violenza assistita, è vero anche che il padre non ha intrapreso alcun percorso di sostegno alla genitorialità che abbia consentito agli operatori di spazio neutro in un lasso temporale di due anni di ipotizzare una liberalizzazione degli incontri padre figlia, liberalizzazione non richiesta nemmeno dal padre. Il padre d'altronde anche invitato a rivolgersi al servizio sociale o alle altre figure Per_ che hanno preso in carico per avere notizia circa da quotidianità della figlia poi percorsi in essere si è sempre rifiutato di farlo. Per_ Deve di conseguenza essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, cui va rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per la figlia, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia. L'affido esclusivo della minore alla madre così configurato rappresenta una misura adeguatamente tutelante degli interessi della figlia minore, anche tenuto conto della sua età. Per_ Deve essere confermato l'attuale collocamento di presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo. Le visite tra la figlia e il padre continueranno ad essere organizzate dai Servizi Sociali di Lissone in spazio neutro e in modalità osservata. La circostanza che il padre, infatti, sebbene con cadenza più ridotta, abbia continuato a pronunciare la presenza della figlia frasi squalificante nei confronti della madre e della sua famiglia di origine, non rende ipotizzabile alcuna liberalizzazione degli incontri che dovranno continuare a svolgersi sotto la supervisione di un operatore che monitori la condizione Per_ di benessere di L'Ente affidatario dovrà portare avanti tutti gli interventi a tutela del nucleo familiare nei termini meglio specificati in parte dispositiva. Per_ La decisione sopra riportata può essere assunta senza il previo ascolto della figlia minore Per_ considerato che un ascolto di da parte del Tribunale sarebbe stato manifestamente contrario al suo interesse tenuto conto dei vissuti di profonda tristezza sperimentati dalla minore in occasione della separazione violenta dei genitori, che una nuova audizione avrebbe potuto ingenerare. La Per_ condizione di vulnerabilità della minore, d'altronde, è aggravata dalle sue condizioni fisiche: infatti, è affetta da deficit visivo congenito e da grave ritardo psicomotorio con limitazione della capacità di deambulazione per cui è in terapia con immunosoppressori, antipertensivo, cortisonici e antirigetto ed è in carico presso il Centro AIAS di Monza con terapia logopedica e terapia occupazionale. VI. La casa coniugale deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a Parte_1 perché la occupi unitamente alla figlia. Non merita accoglimento la domanda di revoca
[...] della predetta assegnazione formulata dal padre sull'assunto per cui la moglie disporrebbe di soluzione abitativa alternativa, dal momento che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è volto alla sola tutela dell'interesse dei figli minori a conservare un rapporto con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare. Per_ VII. Quanto al mantenimento della figlia minore è noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014);
nell'anno di imposta 2022 (CU 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 20.878,13 Parte_1 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.550,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2023 (CU 2024) ha esposto redditi lordi annui di 22.044,58 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.602,34 netti mensili e nell'anno di imposta 2024 (CU 2025) ha esposto redditi lordi annui di 23.238,35 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.709,09 netti mensili. La ricorrente ha dichiarato di percepire nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia a carico pari al momento a € 290,00 mensili oltre a € 800,00 quale Per_ pensione di invalidità della figlia La ricorrente ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 500,00 circa quale quota parte della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà del marito e soddisfatta per circa € 300,00 per ciascun coniuge mediante il canone di locazione dell'immobile di Muggiò di proprietà esclusiva della moglie a seguito della cessione a suo favore del 50% da parte del marito;
la restante parte del mutuo viene coperta interamente dalla ricorrente stessa;
€ 1.610,85 per utenze luce e gas (cfr. doc. 31) ed € 763,00 per consumo di utenze acqua (cfr. doc. 32). La stessa ha dato atto del raggiungimento della autosufficienza economica di entrambi i figli maggiorenni (cfr. doc. e nota di deposito del 09.04.2025) essendo irrilevante la temporanea perdita di occupazione, motivo per cui, nonostante le parti abbiano già raggiunto un accordo in tal senso nel mese di gennaio 2024, deve essere revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio posto a suo carico con i provvedimenti provvisori e urgenti. CP_3 nell'anno di imposta 2023 (PF 2024) ha esposto redditi lordi annui di € 32.023,00 Controparte_1 dedotta l'imposta dovuta;
all'udienza presidenziale il resistente ha dichiarato di percepire importi varabili in base alle prestazioni svolte, pari a circa 3.500/4.000,00 mensili (“Vivo sempre nel monolocale a Cornaredo per cui pago 300 € di canone. Sono in proprio da poco e guadagno cifre variabili a volte 3500 € a volte 4000 € al mese ma per esempio ora sono a casa perché non c'è lavoro. Sono a partita IVA quindi queste cifre sono quelle che fatturo io. Nel primo anno che ho aperto ho fatturato 6000 € tutto l'anno.”). Dal modello PF dell'anno 2025 risulta che il ha esposto Parte_1 redditi lordi annui di € 30.552,00 pari, al netto dell'imposta sostitutiva, a circa € 2.400,00 netti mensili. Lo stesso ha esposto l'esistenza di oneri fissi per: € 500,00 mensili circa quale quota parte della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà del marito, che tuttavia non sta sostenendo in quanto per accordo delle parti la rata è sempre stata soddisfatta dalla sola moglie mediante il canone di locazione dell'immobile di Muggiò di proprietà esclusiva della moglie a seguito della cessione a suo favore del 50% da parte del marito, quanto a € 600,00 mensili, e per il resto dalla moglie stessa;
€ 300,00 mensili per il canone di locazione del monolocale dove si è trasferito a vivere nel mese di gennaio del 2023 (doc.14 resistente); € 150,00 circa per utenze;
€ 100,00 per un piano di rientro relativo a tasse pregresse (doc. 15 resistente); € 108,33 quale mensile della tassa annuale DURC (doc. 16 resistente); € 19,00 quale quota di 1 mese per assicurazione auto;
€ 10,00 per quota di 1 mese per bollo auto;
€ 67,00 per imposta di registro 2024 (doc. 37 resistente); € 2.321,96 per tasse relative agli anni 2023 – 2024 (doc. 40 resistente). Alla luce di tali elementi, tenuto conto, da un lato, della capacità reddituale delle parti, del fatto che Per_ gli oneri di accudimento di gravano interamente sulla madre, che è venuto meno l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio e, dall'altro, dell'assegnazione della casa CP_3 coniugale alla ricorrente e del fatto che il mutuo sulla stessa è intestato al marito – per cui l'istituto di credito si rivarrebbe nei suoi confronti in caso di mancato versamento della rata – nonché della percezione da parte della madre dell'assegno unico per la figlia, pare equo e congruo determinare come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di oltre al Controparte_1
50% delle spese straordinarie ivi indicate, non potendo il Tribunale assumere provvedimenti rispetto Per_ alla gestione dell'indennità per l'invalidità riconosciuta a considerato altresì l'affido esclusivo della figlia alla madre. VIII. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022 e dell'attività istruttoria svolta, in ossequio al principio della soccombenza devono essere poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 20.12.2022, così provvede: CP_1
I. Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Nova Milanese (MI) il giorno 15.07.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Nova Milanese, anno 1995, n. 54, Parte II, Serie A); II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Accoglie la domanda di addebito della separazione a formulata da Controparte_1 Parte_1
[...]
IV. Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da Parte_1 [...]
CP_1 Per_ V. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento anche ai fini anagrafici presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per la figlia, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
VI. Le visite tra la figlia e il padre continueranno ad essere organizzate dai Servizi Sociali di Lissone in spazio neutro e con modalità osservate;
VII. Incarica i Servizi Sociali di Lissone di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e in particolare di:
- regolamentare le frequentazioni padre-figlia in Spazio Neutro con modalità protette e osservate;
- mantenere tutti gli interventi di supporto ritenuti idonei per la minore;
- segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni;
VIII. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a affinché la Parte_1 occupi con la figlia;
IX. Pone a carico di l'importo di € 350,00, da versarsi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio ANitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. X. Revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio con Controparte_1 CP_3 decorrenza dal mese di gennaio 2024; XI Condanna a rifondere le spese di lite a favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 5.077,00 per onorari oltre al 15% quale rimborso forfetario IVA e CPA come per legge. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 30 ottobre 2025 Il Giudice estensore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10518/2022 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Malgaroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Limbiate (MB), Via Garibaldi n. 27, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.02.1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberta A. Colombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sovico (MB), Via L. Galvani n. 12/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 addebito di responsabilità in capo a quest'ultimo. 2) Assegnare in favore della RA la dimora coniugale sita in Lissone, via Parte_1
Padre Semeria, 5, meglio contraddistinta al NCEU di detto comune al Foglio 39, mappale 184, con tutto quanto in essa contenuto. Per_ 3) Disporre l'affidamento in via esclusiva della figlia minore alla madre, RA Parte_1
, con la quale continuerà a vivere.
[...]
4) Limitare la responsabilità genitoriale del sig. in favore della RA Controparte_1
affinché questa possa assumere da sola, senza il consenso del padre, e Parte_1 Per_ disgiuntamene dallo stesso tutte le decisioni inserenti la figlia minore incluse le decisioni di straordinaria amministrazione tra le quali la richiesta dei documenti validi per l'espatrio, in tutti gli atti civili e penali, ne amministri i beni ed assuma disgiuntamente dal padre le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni senza necessaria autorizzazione preventiva del sig.
Controparte_1
5) In ogni caso disporre che la RA eserciti disgiuntamente dal signor Parte_1
la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria e straordinaria Controparte_1 amministrazione nell'interesse della figlia minore.
6) Stabilire che il padre possa vedere la figlia in spazio neutro secondo le modalità che verranno indicate dal Servizio Sociale territorialmente competente già incaricato. Per_
7) Porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento di , la Controparte_1 somma mensile di Euro 500,00 (ovvero quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia). Tale somma dovrà essere versata alla RA entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
8) Disporre che il padre versi in favore della RA il 50% delle spese Parte_1 Per_ straordinarie della figlia come da Protocollo del Tribunale di Monza.
9) Nulla disporre in punto assegni alimentari o di mantenimento per i coniugi.
10) Respingere le avverse domande formulate dal sig. siccome infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”
Conclusioni per Controparte_1
Voglia il Tribunale adito:
“
- IN VIA PRELIMINARE:
- in virtù delle motivazioni addotte e sussistendone i presupposti di fatto e di legge, a MODIFICA dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza del 18.04.2023, DISPORRE che il signor versi, a titolo di concorso al mantenimento mensile: Controparte_1 Per_
- a favore di la somma di Euro 150,00, ovvero un importo complessivo diverso ma, inferiore comunque alle Euro 300,00, a mezzo bonifico bancario disposto alle coordinate della RA entro il giorno 28 di ogni mese e Parte_1 Per_ ciò sino a quando la figlia non avrà raggiunto la sua indipendenza economica.
- NEL MERITO:
1. DATO ATTO del venir meno dell'affectio coniugalis tra le Parti, DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, signori e con addebito di Controparte_1 Parte_1 responsabilità in capo alla RA e , in pari tempo, la domanda di Parte_1 CP_2 addebito formulata da quest'ultima nei confronti del marito. Per_
2. DISPORRE l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre.
3. DISPORRE, quanto alle visite del padre: Per_ A) -in via principale- che il signor possa tenere con sé la figlia almeno: Controparte_1
a- una domenica ogni due alternata con la madre, andandola a prelevare alla casa materna alle ore 10,00 del mattino e ivi riconducendola entro le ore 19,30; b- durante le vacanze scolastiche estive, per almeno dieci giorni nel periodo che il padre, entro il 15 maggio di ogni anno, avrà concordato con la madre;
c- per quanto attiene alle festività natalizie e di fine/inizio anno, ad anni alterni con la madre: il giorno 25 dicembre dalle ore 10,00 alle 19,30 ovvero il giorno 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,30; il giorno 1 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,30 ovvero il giorno 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,30; all'inizio dell'alternanza con il padre;
d- per quanto attiene alle festività pasquali, ad anni alterni o il giorno di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 19,30, oppure il giorno di Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 19,30 all'inizio dell'alternanza al padre spetterà il giorno di Pasqua;
e- per quanto attiene alle giornate di festa (carnevale, 25 aprile, 1 Maggio, 2 giugno, Ognissanti, Festa dell'Immacolata Concezione e così via), sempre dalle ore 10,00 alle ore 19,30 ad anni alterni con la madre. B) -in via subordinata- che il signor oltre a continuare gli incontri con la figlia Controparte_1 Per_
almeno due volte al mese secondo le modalità già suggerite dagli Assistenti Sociali e con essi Per_ concordandole, possa tenere con sé per almeno una giornata nel periodo delle festività natalizie e in quelle pasquali e per dieci giorni di seguito nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi con gli Assistenti Sociali, e ciò sino a quando non sarà terminato l'iter previsto dal Tribunale. 4. RESPINGERE le contrarie domande formulate dalla ricorrente e nello specifico: Per_
- di affidamento esclusivo di;
Per_
- di affidamento esclusivo rafforzato di;
- di limitazione della responsabilità genitoriale del signor Controparte_1 poiché, così come esposto, sono tutte assolutamente infondate e prive delle necessarie ragioni che dovrebbero giustificarle. Per_
5. DISPORRE che le decisioni di maggiore interesse per riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute ed ogni futuro trasferimento di residenza o espatrio della minore, anche a scopo di vacanza, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia . Per_
6. ORDINARE ai Servizi Sociali di Lissone che, fintantochè avranno in affidamento , dovranno Per_ previamente comunicare al signor le decisioni di maggiore interesse per Controparte_1 riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute ed ogni futuro trasferimento di residenza o espatrio della minore, anche a scopo di vacanza.
7. RESPINGERE la contraria domanda formulata dalla ricorrente a che ella possa assumere in autonomia senza il preventivo consenso del signor tutte le decisioni di maggiore Controparte_1 Per_ interesse per riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute ed ogni futuro trasferimento di residenza o espatrio della minore, poiché assolutamente infondata e priva di ogni ragione.
8. DATO ATTO che la RA è proprietaria esclusiva di una propria soluzione Parte_1 abitativa sita in Muggiò MB – Via S. Pellico n. 36, RESPINGERE la domanda di assegnazione dell'immobile sito in Lissone MB – Via Padre Semeria n. 5 di proprietà esclusiva del signor
[...]
ovvero, in subordine, DISPORRE che l'assegnazione di quest'ultimo immobile alla CP_1 RA abbia termine con la data del 31.12.2026, ovvero con il termine Parte_1 dell'attuale contratto di locazione relativo all'immobile di Muggio' MB di sua proprietà, ove ella potrà trasferirsi con i figli. 9. DATO ATTO che i figli e sono maggiorenni, economicamente Per_2 Controparte_3 indipendenti e convivono con la madre, RA , nulla DISPORRE a loro favore. Parte_1
10. DATO ATTO dei rispettivi introiti e delle relative spese mensili dei signori e Controparte_1 della RA , così come esposte e documentate, RIGETTARE la richiesta Parte_1 avanzata dalla RA e DISPORRE che il signor versi, a Parte_1 Controparte_1 Per_ titolo di concorso al mantenimento mensile a favore di , la somma di Euro 150,00, ovvero un importo complessivo diverso ma inferiore comunque alle Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle coordinate della RA Parte_1 Per_ entro il giorno 28 di ogni mese e ciò sino a quando non avrà raggiunto la sua indipendenza economica. Per_ 11. DATO ATTO che percepisce una propria indennità mensile per l'invalidità, DISPORRE che le sue spese straordinarie, relative ai corsi di supporto, e/o educativi, e/o di musica e/o canto e simili, che dovessero essere proposti dagli Assistenti che la seguono, siano pagati dai genitori mediante l'indennità mensile dalla stessa percepita.
- DISPORRE la suddivisione al 50% a carico del padre e al 50% a carico della madre delle altre Per_ spese straordinarie di secondo le disposizioni del protocollo del Tribunale di Monza, che si hanno come qui integralmente riportate, DISPONENDO in particolare che la RA Parte_1 richieda il preventivo consenso al marito laddove previsto, diversamente rimanendo a
[...] carico esclusivo della stessa l'intera spesa. 12. DATO ATTO che i signori e hanno proprie capacità Controparte_1 Parte_1 lavorative e occupazioni che li rendono autonomi l'una dall'altro e viceversa e pertanto
[...]
in punto di assegno alimentare e/o di mantenimento tra i coniugi. Pt_2
13. RIGETTARE tutte le contrarie domande avanzate dalla RA poiché Parte_1 infondate in virtù delle ragioni tutte esposte.
14. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% R.F. e oneri fiscali e previdenziali.
*
- IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano le istanze istruttorie non accolte e segnatamente: I) ORDINARE ex art. 210/213 c.p.c.
- alla RA di produrre: Parte_1
- in giudizio dell'estratto del conto corrente da marzo 2024 a luglio 2024 del nuovo conto corrente di cui solo ella è titolare e di cui all'IBAN: [...];
- alle di produrre: Controparte_4
- l'estratto conto degli investimenti a nome CP_5
II) AMMETTERE la prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli. 1. Vero che nei due mesi del 2017, allorquando il signor lavorò alle sue Controparte_1 dipendenze, Lei gli concesse molteplici permessi e spostamenti dell'orario di lavoro perché potesse Per_ recarsi ad assistere la figlia ricoverata alla Clinica De Marchi in Milano per l'operazione ai reni. Su capitolo a teste: signor c/o di Bareggio. Testimone_1 Controparte_6
*
2. Vero che a far tempo dal 2021 la RA , della quale si rammostra al teste le Parte_1 fotografie prodotte sub doc. 33, prese a venire presso il Centro Estetico “Sungate” di Muggio' per sottoporsi a trattamenti di bellezza almeno tre volte al mese e ogni mese.
3. Vero che la RA , della quale si rammostra al teste le fotografie prodotte Parte_1 sub doc. 33, è stata ed è tuttora una assidua cliente del Centro Estetico “Sungate” di Muggio'. Sul capitolo a teste: responsabile del Centro Estetico “Sungate” di Muggio' MB – Viale della Repubblica n. 27.
* 4. Vero che il signor ha sempre accompagnato e dalla Controparte_1 Per_2 CP_3 preadolescenza fino a quasi alla maggiore età per tutto il periodo scolastico a quattro allenamenti alla settimana presso il Centro Sportivo Taccona di Monza e a tutte le loro partite.
5. Vero che in questi ultimi anni 2019, 2020, 2021 è stato il signor a cucinare Controparte_1 prevalentemente tutti i pasti a casa per la famiglia. Per_
6. Vero che il signor si è sempre occupato in prima persona di , fin da quando Controparte_1 era piccola, accudendola in ogni cosa.
7. Vero che nella serata del 21 dicembre 2021, quando poi intervennero i Carabinieri, la RA
era uscita dalla camera da letto urlando davanti a e “papà mi Parte_1 Per_2 CP_3 vuole scopare”. 8. Vero che nel gennaio 2022 la RA ha comperato una vettura marca Parte_1
“OPEL” per il costo di Euro 5.000,00 al figlio , che egli sta tuttora utilizzando. Per_2
9. Vero che nell'agosto 2022 ha trascorso le sue vacanze estive in Spagna in compagnia dei CP_3 suoi amici. Per_
10. Vero che nell'agosto del 2022 la RA ha portato con sé la figlia in Parte_1
Spagna a Palma di Maiorca per le vacanze, senza nulla comunicare al padre signor
[...]
CP_1 Per_ 11. Vero che nell'agosto 2023 la RA ha portato con sé la figlia in Egitto Parte_1
a Sharm el-Sheikh per le vacanze, senza nulla comunicare al padre signor Controparte_1
Sui capitoli nn.
4-11 a teste: in Lissone MB – Via Padre Semeria n.
5. Testimone_2
* Per_ 12. Vero che la RA ha portato con sé la figlia per le vacanze e in viaggio, Parte_1 senza nulla comunicare al signor Controparte_1
- nell'agosto 2022 a Palma di Maiorca;
- nell'agosto 2023 in Egitto a Sharm el-Sheikh. Sul capitolo n. 9 a teste: dott.ssa Dott.ssa Assistente Sociale Area Minori e Famiglia Testimone_3
c/o Comune di Lissone.
* III) Richiamate tutte le contestazioni sollevate avverso le istanze istruttorie avversarie, AMMETTERE a prova contraria i seguenti capitoli sia in interrogatorio formale che per testimoni:
13. Vero che nell'attività di promotrice di prodotti dimagranti intrapresa nella metà dell'anno 2020, la RA era solita realizzare suoi selfie all'interno della casa coniugale, Parte_1 ritraendo e pubblicando poi sui social network anche i locali dell'immobile: dalla camera da letto al soggiorno.
14. Vero che nel corso del 2020 il signor espresse più volte alla RA Controparte_1 Parte_1 il suo disaccordo sul fatto che la moglie pubblicasse in internet fotografie dove si mostrava
[...]
l'interno della loro abitazione, senza che mai la RA se ne ebbe a preoccupare Parte_1
o avesse accolto la richiesta del marito di interrompere le pubblicazioni. 15. Vero che nel corso del 2020 la RA era solita pubblicare le fotografie che Parte_1 la ritraevano, anche in posizioni ammiccanti, sui social network: in particolare su facebook e su messenger private. Su tali capitoli da 13-15:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Controparte_3 * 16. Vero che nel corso del 2020 dalla sua attività di promotrice di prodotti dimagranti la RA
ricavava un introito di circa Euro 150,00/200,00 al mese. Parte_1
Sul capitolo 16:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Testimone_2
*
17. Vero che dall'inizio degli anni 2000 fino almeno al gennaio 2022, momento in cui il signor ha lasciato la casa famigliare, la RA detta Isa “Querciu” si è sempre Controparte_1 Pt_3 occupata della pulizia della casa famigliare e delle faccende domestiche almeno per due Parte_1 Per_ giorni alla settimana per 3-4 ore a giornata e, all'occorrenza, accudiva anche .
18. Vero che il signor ha sempre cucinato durante la settimana, in particolare Controparte_1 preparava spesso le cene per tutta la famiglia.
19. Vero che a far tempo dalla metà del 2020 la RA ha omesso di preparare Parte_1 le cene, tanto che, quando rientrava dal posto di lavoro, si sdraiava sul divano a chattare con il cellulare. Per_
20. Vero che il signor ha sempre aiutato a pulirsi dopo i normali bisogni. Controparte_1
Su tali capitoli da 17-20:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Controparte_3
*
21. Vero che ancora prima dell'anno 2021 la RA si è sempre lamentata di Parte_1 avere la pelle delle braccia vecchia e cadente.
22. Vero che la RA ha pagato la somma di Euro 7.000,00 per l'intervento di Parte_1 chirurgia estetica alle braccia attingendo ai fondi del conto corrente in comune con il marito. Su tali capitoli da 21-22:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Testimone_2
* 24. Vero che nell'agosto 2020 la RA , allorquando asseriva di recarsi dalla Parte_1 RA , usciva di casa alle ore 7,00 del mattino. Parte_4
25. Vero che la RA si recava agli appuntamenti con la RA Parte_1 [...]
alle ore 7,00 del mattino. Parte_4
26. Vero che a far tempo dalla metà dell'anno 2020 in poi la RA prese a Parte_1 frequentare almeno due volte alla settimana centri estetici e/o estetiste;
a sottoporsi a continui massaggi e trattamenti estetici, in particolare il tatuaggio alle labbra e alle sopracciglia: operazioni che mai prima di allora aveva compiuto. Su tali capitoli da 24-26:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: Sig.a in Muggio' – Via D'Annunzio n. 19; Parte_4
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Testimone_4
* 27. Vero che nel maggio 2020 verso le 13,00/13,30 il signor avendo terminato i Controparte_1 lavori presso l'immobile di un'amica della moglie, RA si trovava a percorrere la Tes_5 strada da Cormano per rientrare in Lissone, allorquando, essendo vicino al posto di lavoro della RA , le telefonò per proporle di bere un caffè insieme. Parte_1
28. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente la RA rifiutò Parte_1
l'invito del marito adducendo di avere molto lavoro da sbrigare in ufficio. 29. Vero che dopo aver chiuso la telefonata, di cui al capitolo che precede, il signor
[...]
transitando davanti al posto di lavoro della RA , la vide per strada CP_1 Parte_1 intenta a dirigersi da qualche parte. 30. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente, il signor scese dall'auto, si Parte_1 avvicinò alla moglie e chiese spiegazioni del suo comportamento e, per tutta risposta, la RA
si mise ad insultarlo e si allontanò urlandogli “vaffanculo”. Parte_1
Su tali capitoli da 27-30:
- interrogatorio formale della RA . Parte_1
* 31. Vero che nelle occasioni in cui -tra il 2020 e il 2021- il signor e la RA Controparte_1
litigavano, il signor era solito arrabbiarsi con la moglie Parte_1 Controparte_1 perché ella stava sempre al telefono oppure era intenta a fotografarsi per poi pubblicare le sue foto sui social network. 32. Vero che nelle occasioni in cui -tra il 2020 e il 2021- il signor e la RA Controparte_1
litigarono, la RA ebbe più volte a proferire contro il Parte_1 Parte_1 marito frasi del seguente tenore: “sei una merda, non hai le palle”. 33. Vero che nelle occasioni in cui -tra il 2020 e il 2021- il signor e la RA litigavano, Controparte_1 Parte_1 essi si spintonavano a vicenda. 34. Vero che durante un litigio avvenuto nel maggio 2021 in casa tra il signor e Controparte_1 la RA la RA scagliò un bicchiere contro la televisione Parte_1 Parte_1 rompendola. Su tali capitoli da 31-34:
- interrogatorio formale della RA;
Parte_1
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Testimone_4
* 35. Vero che nel luglio 2020, mentre si trovavano in giardino, il signor si arrabbiò Controparte_1 con la RA perché aveva visto alcune sue fotografie che la ritraevano nuda e Parte_1 in posizioni provocanti e, a fronte dei tentativi della stessa di negarlo, iniziò un alterco tra i due in cui poi intervenne il figlio . CP_3
Sul capitolo 35:
- interrogatorio formale della RA . Parte_1
* 36. Vero che nel corso del matrimonio è sempre stata la sola RA a detenere Parte_1 bancomat e carte di credito, mentre il signor ne è sempre stato privo. Controparte_1
37. Vero che solo dopo due mesi da che il signor fu costretto a lasciare la casa Controparte_1 famigliare, ossia alla fine di febbraio 2022, il figlio gli consegnò un bancomat del conto CP_3 corrente comune con la moglie, in modo che il signor potesse finalmente rendersi Parte_1 autonomo. 38. Vero che per due mesi, da quanto ebbe a lasciare la casa coniugale, il signor Controparte_1 fu costretto a chiedere ai figli di portargli soldi contanti per poter affrontare le sue spese quotidiane. Su tali capitoli da 36-38:
- Teste in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Controparte_3
* 39. Vero che a far tempo dalla metà del 2022 e si allontanarono progressivamente Per_2 CP_3 dal padre, con il quale iniziarono ad intrattenere solo brevissime conversazioni telefoniche. Sul capitolo 39:
- Teste: in Lissone – Via P. Semeria n. 5; Testimone_2
- Teste in Lissone – Via P. Semeria n.
5. Controparte_3
* 40. Vero che dopo l'allontanamento del signor dalla casa famigliare nel gennaio Controparte_1
2022, la RA omise di dare notizie al marito su qualsivoglia argomento Parte_1 relativo ai figli: in particolare omise di dare precise informazioni circa alcuni accertamenti sanitari, Per_ a cui voleva sottoporre , e circa la meta e le condizioni di una gita scolastica, a cui avrebbe Per_ dovuto partecipare . 41. Vero che, dopo aver ricevuto più precise informazioni circa i due eventi di cui al capitolo che precede, il signor rilasciò il proprio consenso sia per l'intervento sanitario che Controparte_1 Per_ per la gita scolastica di . Su tali capitoli da 40-41:
- interrogatorio formale della RA .” Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 20.12.2022 dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con in Nova Milanese (MI) il giorno Controparte_1
15.07.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Nova Milanese, anno 1995, n. 54, Parte II, Serie A) e che dall'unione sono nati i figli (il 16.07.2002), (il Per_2 CP_3 Per_ 03.11.2004) e (lo 04.09.2011) chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Per_ La ricorrente, più nello specifico, chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la limitazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, la regolamentazione delle visite con il padre mediante modalità protette ed osservate, la determinazione in € 1.000,00 del contributo che il resistente doveva Per_ ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli e oltre al 50% CP_3 delle spese straordinarie, e che fosse previsto un contributo di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Si costituiva con memoria depositata in data 10.04.2023 il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedeva, peraltro, il rigetto della pronunzia di addebito come formulata Per_ dalla resistente e l'addebito della stessa alla moglie, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, il rigetto delle domande relative alla limitazione in capo allo stesso della responsabilità genitoriale, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e che venisse contenuto in € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al Per_ mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese extra, nonché che nulla venisse posto CP_3
a suo carico quale contributo al mantenimento per il figlio . Per_2 Con decreto del 25.01.2023, il Presidente f.f., esaminata l'istanza depositata da parte ricorrente e rilevato l'avvio su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni del procedimento civile avente n.r.g. 2407/2022, fissava termine per l'acquisizione della documentazione del procedimento in essere nonché per il deposito da parte dei Servizi Sociali incaricati di una relazione circa gli interventi posti in essere a tutela del nucleo familiare. Con successivo decreto del 12.04.2023, il Presidente f.f., esaminate le relazioni dei servizi sociali e l'istanza depositata dalla ricorrente in data 12.04.2023, disponeva per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 18.04.2023. A detta udienza, il Giudice procedeva all'audizione delle parti e all'esito autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riserva la decisione in ordine alle ulteriori domande. Con ordinanza resa in data 19.04.2023 il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti sensi dell'art. 708 c.p.c.:
“I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ II. Affida la figlia minore ai Servizi Sociali del luogo di abituale residenza, al momento Lissone, cui deve essere demandata l'assunzione delle decisioni più importanti per la minore, in particolare quelle in materia di salute, educazione, residenza e istruzione, a fronte del mancato raggiungimento di un accordo sul punto da parte dei genitori;
III. Incarica i Servizi Sociali di Lissone di: a) proseguire la presa in carico del nucleo familiare di ponendo in essere tutti gli CP_5 interventi necessari a tutela della minore, (ivi incluso l'accesso all'UONPIA competente); b) eseguire colloqui periodici con i genitori presso la sede del servizio al fine di verificare la situazione personale, lavorativa e abitativa degli stessi;
c) valutare l'accesso di entrambi i genitori a percorsi di sostegno presso il Consultorio competente Cont e monitorare il percorso intrapreso presso il di Milano dal padre;
Per_ d) verificare chi si occupa della cura di nella quotidianità anche mediante colloqui con gli insegnanti di scuola, l'insegnante di sostegno nonché i professionisti che l'hanno presa in carico per le cure mediche;
Per_ e) regolamentare le visite tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate;
IV. Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 18 settembre 2023 all'indirizzo di posta elettronica Email_1 una relazione circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
V. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con i figli;
VI. Pone a carico di l'importo di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di
[...] contributo al mantenimento dei figli e con decorrenza dal mese di aprile 2023. Sono Per_3 CP_3 comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2024 e con riferimento al mese di aprile 2023. Pone altresì a carico di il Controparte_1
50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio ANitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea
o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VII. Nomina giudice istruttore se stessa;
VI. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 5 ottobre 2023 alle ore 10,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
V. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito Parte_1 in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); VI. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Controparte_1 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; VII. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di Controparte_1 cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.” All'udienza del 05.10.2023 il Giudice conferiva i seguenti incarichi ai Servizi Sociali di Lissone “a) proseguire la presa in carico del nucleo familiare di ponendo in essere tutti gli CP_5 interventi necessari a tutela della minore, (ivi incluso l'accesso all'UONPIA competente); b) eseguire colloqui periodici con i genitori presso la sede del servizio al fine di verificare la situazione personale, lavorativa e abitativa degli stessi;
c) monitorare i percorsi di sostegno presso il Consultorio competente e monitorare il percorso Cont intrapreso presso il di Milano dal padre;
Per_ d) verificare chi si occupa della cura di nella quotidianità anche mediante colloqui con gli insegnanti di scuola, l'insegnante di sostegno nonché i professionisti che l'hanno presa in carico per le cure mediche;
Per_ e) regolamentare le visite tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate valutando Per_ l'ampliamento degli incontri tenuto conto della condizione di benessere di eventualmente anche nel corso delle prossime festività natalizie tenuto conto delle disponibilità degli operatori;
Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 22 marzo 2024 all'indirizzo di posta elettronica una relazione Email_1 circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione” e rinviava la causa per l'esame della documentazione, con salvezza dei diritti di prima udienza, all'udienza del 18.04.2024. All'udienza del 18.04.2024 i procuratori delle parti domandava la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; il Giudice confermava gli incarichi già attribuiti ai Servizi Sociali di Lissone, concedeva i termini richiesti dalle parti e fissava udienza per il giorno 25.09.2024 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza resa in data 13.11.2024 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti:
“I) Ammette le prove richieste nei limiti di cui in motivazione e fissa per l'assunzione di un massimo di tre testimoni per parte l'udienza del giorno 10 aprile 2025 alle ore 12,00; II) Ordina ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio entro il giorno 10 aprile Parte_1
2025 de:
1) le dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 (CU anno 2023, 2024 e 2025);
2) le buste paga dei figli e con essa conviventi per l'anno 2024; Per_2 Controparte_3
3) l'estratto conto degli ultimi due anni del libretto e/o conto corrente intestato a e CP_5 ai due genitori e l'estratto conto degli investimenti a nome riservandosi in caso CP_5 contrario specifico ordine di esibizione a;
Controparte_4
III) Ordina ex art. 210 c.p.c. a la produzione in giudizio entro il giorno 10 aprile Controparte_1
2025 de: 1) le dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 (CU anno 2023, 2024 e 2025); IV) Incarica i Servizi Sociali di Lissone di: a) proseguire la presa in carico del nucleo familiare Per_ b) proseguire le visite tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate relazionando Per_ circa il possibile ampliamento degli incontri tenuto conto della condizione di benessere di;
c) trasmettere a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 28 marzo 2025 all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa gli accertamenti Email_1 demandati.” All'udienza del 10.04.2025 si procedeva all'audizione dei testimoni;
al termine, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11.06.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. Con decreto del 12.06.2025 il Giudice, esaminate le deduzioni delle parti, assegnava termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica e trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione allo scadere di tali termini. II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Nova Milanese (MI) il giorno 15.07.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Nova Milanese, anno 1995, n. 54, Parte II, Serie A). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (il 16.07.2002), (il 03.11.2004) e (lo Per_2 CP_3
04.09.2011). Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. IV. Quanto alle domande di addebito reciprocamente svolte dalle parti, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo come la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare in via esclusiva alle condotte aggressive serbate dal marito nei confronti della stessa. La ricorrente ha riferito che a partire dall'anno 2020 il marito avrebbe iniziato a tenere dei comportamenti controllanti nei suoi confronti, contestando alla moglie tradimenti e controllandone gli spostamenti;
a ciò sarebbero seguite aggressioni verbali a cui presto si sarebbero aggiunte le violenze fisiche. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione a sé formulata dalla moglie e, in via riconvenzionale, ha chiesto che la separazione venisse addebitata in via esclusiva alla stessa.
più nello specifico, ha contestato i fatti posti dalla ricorrente a sostegno della Controparte_1 propria domanda e rappresentato che l'unione coniugale sarebbe venuta meno a causa delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie in costanza di matrimonio;
in particolare, il resistente ha dedotto che nel corso del 2020 avrebbe scoperto la relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo. Principiando dalla domanda di addebito della separazione al marito moglie formulata dalla moglie,
ha riferito che il resistente a partire dall'anno 2020 si sarebbe reso protagonista di Parte_1 condotte di violenze fisiche e verbali nei confronti della moglie. In particolare, nell'agosto del 2020 il resistente avrebbe accusato la moglie di essersi recata in data 11.08.2020 alle ore 7,00 dall'amante. La ricorrente avrebbe spiegato al marito di essersi recata dall'estetista ma il marito, non credendole, l'avrebbe colpita con pugni all'addome insultandola. Per_ Ancora, il 25.11.2020, mentre i coniugi si trovavano fuori casa la figlia Controparte_1 avrebbe proposto alla moglie di avere un rapporto sessuale in un luogo appartato e a quel punto la moglie avrebbe deciso di tornare nella camera dell'hotel lasciando la bambina in un locale con il padre. Dopo qualche minuto, la ricorrente avrebbe ricevuto tramite whatsapp messaggi del seguente tenore “Da stasera non ci vedrai più – io e tua figlia non esistiamo più – non ci vedrai più nemmeno in cartolina – addio”, “Te non hai capito se vuoi salvare tua figlia, altrimenti non ci sarà nessuno tra quattro minuti.” tanto da spingerla a correre al bar dove aveva lasciato figlia e marito;
giunta sul posto avrebbe trovato il marito fuori dal locale e la minore da sola all'interno. Nel giugno 2021, la situazione sarebbe peggiorata nuovamente. Il 16.06.2021, in particolare,
[...]
a seguito del rifiuto della moglie di avere un rapporto sessuale, l'avrebbe colpita CP_1 trascinandola in cucina e, puntandole un coltello alla gola, l'avrebbe minacciata con le parole “adesso ti ammazzo, ti brucio viva e nessuno troverà le tue tracce. Ti rovino il bel viso che hai così non piacerai più al tuo amante” supplicandola di ammettere la relazione extraconiugale;
il marito avrebbe cominciato a colpirla con schiaffi afferrandola per i capelli e continuando a minacciarla di morte tanto da costringerla a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il 22.12.2021, avrebbe aggredito nuovamente la moglie alla presenza dei figli Controparte_1
e , presenti in casa, che sarebbero intervenuti in difesa della madre. in Per_2 CP_3 Per_2 particolare sarebbe riuscito a bloccare il padre che avrebbe rivolto nei confronti della ricorrente testuali parole “Vostra madre è una puttana, mi fa schifo”. La ricorrente avrebbe spiegato ai ragazzi che la lite sarebbe sorta per il suo rifiuto di intrattenere un Per_ rapporto sessuale nonostante la presenza di nel letto;
il marito in quella circostanza avrebbe Per_ perso il controllo, chiudendosi per oltre trenta minuti in camera con e, dopo essere uscito dalla stanza, avrebbe afferrato la moglie per i capelli minacciandola di morte, invitandola a chiamare i carabinieri per farlo arrestare. Il giorno successivo ha sporto denuncia nei confronti del marito per il reato di Parte_1 maltrattamenti in famiglia ex art. 572 C.P., lesioni personali ex art. 582, 585 e 577 C.P. e interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis C.P., denuncia che ha dato origine al procedimento penale nr. 11207/21 R.G.N.R., avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. La ricorrente ha quindi riferito che in data 24.01.2022 su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, ha applicato nei confronti del la Parte_1 misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p. e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. Nonostante le misure cautelari applicate nei suoi confronti, il resistente in data 17.09.2022 si sarebbe recato presso la dimora familiare con due bouquet di fiori, uno per la figlia ed uno per la moglie implorando la ricorrente di perdonarlo e di farlo rientrare a casa. Ancora, il 04.12.2022, il resistente si sarebbe presentato presso il Teatro di Muggiò ove si stava Per_ svolgendo un evento musicale a cui aveva partecipato e avvicinandosi alla moglie le avrebbe riferito “Per colpa tua sto seguendo un percorso che non mi consente più di lavorare il sabato. Se entro gennaio non decade tutto e non rientro in casa sono cavoli tuoi.”. La ricorrente ha quindi sporto nuova denuncia nei suoi confronti. Dagli atti di causa è emerso che per i fatti di cui precede, in data 24.01.2022, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, ha applicato nei confronti del la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 Parte_1 bis c.p.p. e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. (v. produzione documentale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento, priva di numerazione). Con sentenza pronunciata ex art. 444 s. s. c.p.p. in data 01.02.2023, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza ha quindi applicato a per i reati a lui Controparte_1 ascritti, la pena di due anni di reclusione, pena sospesa subordinatamente alla partecipazione a uno specifico percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati del tipo di quelli per cui si procede entro un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza nonché al versamento, in favore della parte civile costituita, della somma di euro 3.000 a titolo di provvisionale entro sei mesi dalla data corrente (doc. 33 di parte ricorrente). A seguito dell'apertura del procedimento penale nei confronti del resistente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a tutela dei minori, ha iscritto il procedimento civile nr 2407/22 Reg. A. Civ, e chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza il nulla osta per l'avvio alle indagini psico-sociali, procedimento successivamente archiviato. L'accertamento delle condotte violente tenute dal marito nei confronti del coniuge contenuto nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare ex art. 272 c.p.p. e nella sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., pienamente utilizzabili dal Tribunale quali prove atipiche (ex multiis cfr. Trib. Parma 11.10.2017), esime il Tribunale dal dovere di verificare se in precedenza l'unione coniugale fosse già in crisi, dal momento che la gravità delle condotte serbate dal marito nei confronti della moglie giustifica di per sé l'addebito al primo della separazione. Gli accertamenti già contenuti negli atti del procedimento penale a carico del e sopra Parte_1 richiamati risultano altresì corroborati dalle risultanze dell'istruttoria svolta nel presente procedimento. Le condotte violente serbate dal marito nei confronti della moglie sono infatti state oggetto della prova testimoniale richiesta da parte ricorrente e, in quella sede, confermate dai figli della coppia che vi hanno personalmente assistito. All'udienza del giorno 10.04.2025 è stato escusso il testimone che, in ordine Testimone_2 all'episodio occorso nel mese di giugno 2021 e oggetto della denuncia della moglie nei confronti del marito di cui si è detto sopra, ha dichiarato: “non ricordo le date precise, queste cose le ha fatte, sicuramente dopo il Covid. Ricordo bene questo episodio eravamo presenti tutti in famiglia, io mia madre mio padre mio fratello e mia sorella. Ricordo che io stavo giocando alla play in camera mia e mia madre ha iniziato a urlare ed è riuscita ad aprire la porta della camera dove mio padre si era chiuso con mia madre e mia sorella;
mi sono staccato da dove ero e ho visto mia madre a terra e mio padre che la stava trascinando verso il letto e lei stava provando a uscire dalla camera. Sono intervenuto e ci siamo spostati in cucina e lui urlava a mia madre che era una puttana e mia madre ha detto che mio padre voleva scoparla e da quel momento dopo questa frase mio padre lanciava contro di lei e contro il computer tutto quello che aveva tra le mani. Lui la accusava tutti i giorni di avere degli amanti”. Rispetto al medesimo episodio il testimone ha riferito “nel 2021 nel modo che ho descritto prima si è verificato solo un episodio così, poi ci sono stati altri avvenimenti. L'episodio che ho descritto prima non ricordo se fosse giugno o dicembre. Poi ci sono stati altri episodi anche anni prima in cui eravamo in vacanza e mio padre era sparito con mia sorella dicendole che se non avesse smesso con gli amanti non sarebbe più tornato e mia madre non avrebbe più visto mia sorella”. Il testimone ha anche riferito di ricordare che dopo essere uscito dalla camera da letto il padre, alla presenza dei figli, ha proferito parole del seguente preciso tenore letterale “Vostra madre è una puttana mi fa schifo” e
“Non lo vuoi perché sei sempre sazia” affermava “si ricordo queste frasi, ribadisco che non ricordo se fosse giugno o settembre” e di ricordare parimenti che il padre abbia trascinato la moglie per i capelli colpendola con schiaffi, sebbene non riuscisse a ricordare se tali episodi si siano svolti nel mese di giugno o dicembre di quell'anno. In merito a quanto occorso in precedenza nel mese di luglio 2020, il testimone ha riferito che il fratello gli ha raccontato di essere entrato in casa scavalcando il cancelletto della recinzione allertato CP_3 dalle urla della madre. Alla medesima udienza è stato escusso il testimone , che, in ordine all'episodio del Controparte_3 mese di giugno 2021 allorquando il padre avrebbe rotto il telefono e il computer della madre, ha dichiarato “si lo ricordo, ricordo che lui ha rotto telefono e computer perché pensava che mia madre avesse un altro. Eravamo presenti io mio fratello e mia sorella piccola. Non ricordo proprio il mese era un po' freschino se devo pensare alla temperatura. Ricordo che ero in camera mia ho sentito rumori in cucina e poi ho visto tutta la scenata”. Con riferimento a quanto occorso nel luglio 2020, quando allertato dalle urla della madre, avrebbe scavalcato il cancelletto della Controparte_3 recinzione e sarebbe entrato in casa, il testimone ha riferito “si io ero uscito con i miei amici e mia madre mi chiamato e mi ha detto di tornare a casa perché c'era papà che la stava aggredendo diciamo quindi sono tornato a casa e non avevo le chiavi quindi ho dovuto scavalcare il cancello visto che nessuno mi apriva al citofono;
sentivo le urla di mia madre e ho scavalcato.”. Il testimone ha negato di avere chiesto spiegazioni al padre sul perché delle urla della madre (“quando sono entrato ho visto mio padre che stava tirando i vestiti a mia madre e quando sono entrato mio padre si è calmato ed è andato in camera o in bagno. Non ho chiesto spiegazioni a mio padre ho solo visto questa scena”.). Per quanto concerne l'episodio del 21.12.2021, allorquando sarebbe intervenuto Testimone_2 in difesa della madre bloccando il padre che la stava picchiando nella camera da letto alla presenza Per_ della figlia minore il testimone ha affermato: “ricordo questo episodio ero presente anche io, ricordo che mio fratello ha provato a difendere mia madre e ha preso uno schiaffo anche lui nel tentativo di difenderla. C'era anche mia sorella in camera. Ricordo che faceva freddo in casa”; in merito alla circostanza per cui avrebbe chiesto ai genitori di uscire dalla camera Testimone_2 Per_ da letto ove era presente e che mentre si trovava in cucina alla presenza di entrambi i figli, avrebbe proferito parole del seguente preciso tenore letterale “Vostra madre è Controparte_1 una puttana mi fa schifo” e ancora, rivolto alla moglie “Non lo vuoi perché sei sempre sazia”, il testimone ha affermato “non ricordo se la scena si sia spostata dalla camera da letto alla cucina. Ricordo che mio padre ha urlato delle frasi ma non ricordo cosa ha detto. Queste sono frasi che ho sentito dire molte volte da lui non ricordo se anche quella sera le ha dette”. Il testimone ha infine confermato che il padre ha afferrato la madre trascinandola per i capelli e l'ha colpita con schiaffi al volto (“sì lo ricordo, ricordo che questo è successo non ricordo se dalla cucina alla camera da letto
o viceversa”). Alla luce di tutto quanto emerso, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente deve essere accolta in quanto fondata in fatto e in diritto. Venendo, quindi, alla domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito, il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie deducendo la violazione da parte sua del dovere di fedeltà gravante sui coniugi, il marito in particolare avrebbe scoperto nel 2020 una relazione extraconiugale con un altro uomo mediante il rinvenimento di un bigliettino datato 14.2.2020 nel quale un tale le avrebbe dichiarato il proprio amore e prodotto dal resistente sub Per_4 doc. 21. In sede di istruttoria sono stati escussi i testimoni indicati dalle parti nei limiti di ammissione dei capitoli di prova da parte del giudice istruttore con la sopra menzionata ordinanza che il Collegio condivide e fa propria. All'udienza del 10.04.2025 è stata sentita la testimone che, in merito al documento n. Tes_6
21 del fascicolo di parte resistente, ha confermato che si trattata di una fotografia di uno stato WhatsApp postato dalla stessa in data 14.2.2020: “sì lo confermo, è un biglietto che mi aveva fatto mio marito e che avevo postato sullo stato whatsapp;
ricordo che era san valentino, mio marito me lo aveva fatto trovare con un regalo, c'è anche la data nel biglietto.”; la testimone ha confermato che il bigliettino rappresentato nel documento n. 21 del fascicolo di parte resistente le è stato lasciato dal marito, , in occasione di AN NO unitamente ad un regalo (“sì lo confermo il regalo se Per_5 non sbaglio era una borsa”). All'udienza del 10.04.2025 è stato sentito marito di , che, rispetto al Testimone_7 Tes_6 documento n. 21 del fascicolo di parte resistente, a lui mostrato, ha dichiarato: “riconosco il documento che mi viene mostrato è un biglietto di AN NO che ho fatto a mia moglie;
leggo che è il 14 febbraio 2020. In ogni biglietto che le lascio segno la ricorrenza visto che faccio più di un biglietto, lo faccio a ogni ricorrenza sono romantico. So che ogni tanto mia moglie posta i bigliettini sugli stati whatsapp. Non ricordo precisamente se questo specifico biglietto sia stato postato”. Il testimone ha altresì riferito di conoscere superficialmente i coniugi (“conosco i signori perché li vediamo in giro per il Parte_1 Parte_1 paese, sono conoscenti. I signori conoscevano mia moglie io a Muggiò gente non ne Parte_1 conosco. Non siamo abituati a frequentarci con loro.”). All'udienza del 10.04.2025 il testimone ha rappresentato di conoscere Testimone_2 superficialmente e il marito e in merito al documento n. 21 del fascicolo di parte Tes_6 resistente ha negato di averlo mai visto prima (“so chi è perché mi faceva i capelli da Tes_6 piccolo, faceva la parrucchiera, non la vedevo da anni. Non ho mai visto questo documento e non ho mai avuto il contatto di ”); il testimone ha dichiarato di non sapere se il bigliettino fosse Tes_6 stato dato a insieme ad un regalo in occasione di AN NO (“non ne ho idea. Ho Tes_6 Tes_ conosciuto il marito della RA l'ultimo anno in palestra e ho scoperto adesso che era il marito”). Alla medesima udienza il testimone , in merito al documento n. 21 del fascicolo di Controparte_3 parte resistente, ha dichiarato di non aver mai visto quel documento e ha confermato di conoscere la Tes_
in quanto parrucchiera che in passato andava a casa loro per i capelli (“non ho mai visto prima questo documento. Conosco perché era una parrucchiera che veniva a casa ogni tanto Tes_6
a farci i capelli. Il marito non lo conosco e non so chi sia”). Il testimone ha dichiarato di non sapere se il bigliettino fosse stato dato a insieme ad un regalo in occasione di AN NO Tes_6
(“non ne ho idea, io non ho visto nulla è stata mia madre a dirmi che ha visto lo stato di whatsapp di e mio padre pensava fosse riferito a lei. Mia madre ha il numero di ”.). Tes_6 Tes_6
Osserva il Collegio che il resistente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato né la violazione da parte della moglie dei doveri derivanti dal matrimonio né, quel che più rileva, l'esclusiva riconducibilità alla stessa della sopravvenuta crisi coniugale. Dall'esame testimoniale disposto non è infatti emerso che abbia intrattenuto alcuna Parte_1 relazione extraconiugale. La domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito, in conclusione, deve essere rigettata. Per_ V. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento della figlia ai genitori. Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ. 26587/2009 e 977/2017). In data 26.01.2023, i Servizi Sociali di Lissone hanno depositato la relazione psicosociale sul nucleo Per_ familiare di basata su colloqui con la madre, su una visita domiciliare alla presenza della minore, sulla rete svolta con AIAS e con la scuola frequentata dalla minore;
non si sono svolti colloqui con il padre, una prima volta a causa della contrazione da parte sua del Virus covid-19 e una seconda volta in quanto l'incontro è stato rimandato dal padre che poi non ha dato riscontro in merito a un ulteriore appuntamento. Per_ Cont Dal colloquio con AIAS di Monza è emerso che è seguita presso a 7 anni e che in quel periodo non sono mai stati svolti colloqui con il padre che è stato conosciuto solo in un'occasione; la madre, dopo una iniziale difficoltà, ha invece seguito il programma terapeutico predisposto per la figlia che soffre di significative limitazioni nell'autonomia personale sia per problemi di vista che per problemi di sviluppo neuro-motorio. I servizi sociali hanno quindi concluso la relazione domandando l'immediata attivazione del Servizio di Spazio Neutro, “al fine di garantire gli incontri padre-figlia in un'ottica più tutelante sia per la minore sia per la madre” nonché l'attivazione di un supporto psicologico presso il Consultorio Familiare a favore di “per far si che abbia uno spazio per rielaborare i propri Parte_1 vissuti”. Nella relazione integrativa datata 22.03.2023, i Servizi Sociali di Lissone hanno dato atto di essere riusciti a incontrare il padre della minore nel mese di marzo 2023 e, a seguito del colloquio in cui il ha ricostruito secondo la sua prospettazione la storia di coppia, hanno confermato la Parte_1 necessità di dare avvio all'immediata attivazione del Servizio di Spazio Neutro, al fine di garantire gli incontri padre – figlia, rappresentando come fosse concorde con tale proposta. Controparte_1 Per_ Con ordinanza del 19.04.2023 il Presidente f.f. ha disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali del Comune di Lissone. Nella relazione depositata in data 15.09.2023 l'Ente affidatario ha dato atto dell'avvio del percorso Per_ in Spazio Neutro e reso noto come fosse contenta di vedere il papà tanto da esprimere la volontà Per_ di vederlo più spesso (“ riferisce che il papà “sembra un po' cambiato, con l'educatrice è più tranquillo, non dice parolacce o è arrabbiato come faceva prima al telefono”.). In merito ai primi incontri padre - figlia, gli operatori del Servizio di Spazio Neutro hanno così relazionato: “In questi primi incontri emerge una buona capacità del padre di giocare con la figlia nel modo giusto, tenendo presente le sue difficoltà sensoriali, e si nota anche la capacità di collaborare con l'operatrice, a cui si affida nel dialogo per fornire comunicazioni appropriate. Emerge però una difficoltà della bambina ad accettare la separazione dei genitori e l'interruzione dei rapporti con la famiglia paterna. [….] Essendosi svolti unicamente tre incontri protetti si ritiene di poter proseguire con le modalità in essere.”. Nella successiva relazione datata 25.03.2024, l'Ente affidatario ha dato atto di proseguire Per_ regolarmente i colloqui con la madre di sempre disponibile al confronto, e che sarebbe invece più complesso vedere il padre a causa dei riferiti impegni lavorativi. L'assistente sociale ha riferito di Per_ mantenere regolari contatti sia con la scuola che con l'AIAS dove continua la presa in carico terapeutica. La madre ha intrapreso un percorso di supporto psicologico presso il consultorio di Lissone dove si reca con regolarità. La madre ha quindi riferito di talune condotte del padre che l'hanno preoccupata, come un vestito di carnevale regalato alla figlia e poco consono alla sua età, e le difficoltà legate al pagamento del mutuo sulla casa coniugale di cui si è sempre fatta interamente carico. Alla predetta relazione sono state allegate la relazione del servizio di spazio neutro, del Consultorio che ha preso in carico la madre e del Cipm che ha preso in carico il padre all'esito della sentenza di patteggiamento pronunciata nel procedimento penale di cui si è detto sopra. Dalla relazione di spazio neutro è emerso che gli incontri padre – figlia si sono svolti positivamente, sebbene in alcune occasioni sia stato necessario l'intervento degli operatori a causa di frasi poco consone pronunciate dal padre e squalificanti nei confronti della moglie e dei figli maggiorenni, frasi Per_ che ingenerano disagio emotivo in Dal mese di gennaio 2024, su richiesta della minore stessa, gli incontri sono passati da uno a due al mese. Gli operatori incaricati hanno suggerito di proseguire gli incontri con detta modalità protetta “per consolidare l'equilibrio raggiunto”. Nella relazione del Cipm datata 1.3.2024 si legge che il al termine della fase di Parte_1 valutazione, è stato inserito in un gruppo trattamentale per la prevenzione della recidiva a partire dal 15.10.2022. Il gruppo si è svolto a cadenza settimanale nella giornata di sabato e il ha Parte_1 partecipato agli incontri calendarizzati con costanza e puntualità, concludendo il percorso trattamentale il 3.2.2024. Nella relazione del Consultorio datata 25.2.2024 si legge che la madre ha intrapreso e prosegue con regolarità e costanza il percorso di sostegno psicologico avviato il 17.10.2023. Nella relazione depositata in data 24.09.2024, i Servizi Sociali, dopo avere dato della regolare e positiva prosecuzione di tutti i percorsi in essere, hanno chiesto la revoca dell'affido all'Ente “stante la collaborazione della madre e la continuità degli incontri presso lo spazio neutro da parte del padre”. In merito agli incontri protetti, nella relazione allegata alla relazione di aggiornamento dei servizi sociali che precede, gli operatori coinvolti non hanno riportato significativi cambiamenti nel rapporto Per_ tra il padre e la minore. In particolare, si recherebbe sempre con piacere agli incontri in spazio neutro sebbene non siano nuovamente mancate occasioni in cui il padre ha nuovamente screditato davanti alla figlia la famiglia di origine della madre o posto domande non opportune su cosa facessero i fratelli, circostanze che hanno sempre richiesto l'intervento dell'operatrice di spazio neutro. Il padre ha dichiarato di accettare di buon grado gli incontro in spazio neutro e che sarebbe stato disposto a portarli avanti fino alla maggiore età della figlia, non vedendo alternative. Gli operatori stessi hanno concluso non ravvedendo i presupposti per una liberalizzazione degli incontri. Nell'ultima relazione depositata in data 28.03.2025, i Servizi Sociali hanno dato atto della prosecuzione degli interventi a tutela della minore e degli incontri in spazio neutro e chiesto che
“stante la situazione attuale, si chiede a Codesta Spett.le A.G., di valutare la possibilità di disporre un affido esclusivo alla madre, al fine di consentirle di espletare autonomamente tutte le questioni relative alla tutela e al benessere della figlia, in particolare per quanto riguarda la gestione delle necessità quotidiane e delle scelte terapeutiche ed educative. Si ritiene che tale decisione possa favorire un ambiente più stabile e sicuro per la minore nel rispetto dei suoi diritti e del suo benessere.” Nella relazione di spazio neutro allegata alla predetta relazione dei servizi sociali è nuovamente emerso che nel periodo di osservazione il padre ha rivolto alla figlia domande relative ai fratelli o alla madre e che l'operatrice di spazio neutro è dovuta intervenire per invitarlo a cambiare discorso. Il Per_ padre si è lamentato di non essere coinvolto dal servizio sociale rispetto alle decisioni prese per in particolare con riferimento alle vacanze estive, nondimeno, invitato come già in passato a prendere contatti col servizio per avere informazioni, lo stesso non si è dichiarato disponibile a farlo. Gli operatori hanno concluso evidenziando l'opportunità di proseguire gli incontri con le modalità in essere, non essendovi i presupposti per una liberalizzazione, nemmeno richiesta né dal padre né dalla figlia. Ritiene il Tribunale che, alla luce della perdurante conflittualità esistente tra le parti, riverberatasi in danno della figlia minore, già vittima di violenza assistita nei confronti della madre - come emerso dalle frasi squalificanti rivolte nei confronti della moglie rivolte dal padre alla presenza della figlia Per_ anche dinanzi agli operatori di spazio neutro -, non vi siano i presupposti per affidare in modo condiviso ai genitori. La condizione della minore, d'altronde, non consente paralisi del processo decisionale, specialmente in ambito sanitario. Deve piuttosto essere verificato se, alla luce dei percorsi intrapresi dalle parti, le stesse abbiano recuperato l'idoneità genitoriale necessaria per revocare l'affidamento al servizio sociale in essere. Ritiene il Tribunale di dover esprimere una valutazione prognostica favorevole rispetto all'idoneità della madre all'esercizio della genitorialità. La madre, infatti, ha da sempre dimostrato di farsi carico delle esigenze della figlia minore tenuto conto delle patologie dalle quali la minore affetta, e ha seguito con costanza il percorso di sostegno psicologico presso il consultorio che l'ha aiutata a superare nel tempo le proprie fragilità legate alla vicenda separativa. Deve, al contrario, essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del padre all'esercizio della genitorialità. Se è vero infatti che il padre ha positivamente concluso il percorso presso il CIPM, che ha dovuto intraprendere dopo la condanna alla pena di due anni di reclusione per i delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie, rispetto ai quali ha reso i figli vittime di violenza assistita, è vero anche che il padre non ha intrapreso alcun percorso di sostegno alla genitorialità che abbia consentito agli operatori di spazio neutro in un lasso temporale di due anni di ipotizzare una liberalizzazione degli incontri padre figlia, liberalizzazione non richiesta nemmeno dal padre. Il padre d'altronde anche invitato a rivolgersi al servizio sociale o alle altre figure Per_ che hanno preso in carico per avere notizia circa da quotidianità della figlia poi percorsi in essere si è sempre rifiutato di farlo. Per_ Deve di conseguenza essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, cui va rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per la figlia, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia. L'affido esclusivo della minore alla madre così configurato rappresenta una misura adeguatamente tutelante degli interessi della figlia minore, anche tenuto conto della sua età. Per_ Deve essere confermato l'attuale collocamento di presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo. Le visite tra la figlia e il padre continueranno ad essere organizzate dai Servizi Sociali di Lissone in spazio neutro e in modalità osservata. La circostanza che il padre, infatti, sebbene con cadenza più ridotta, abbia continuato a pronunciare la presenza della figlia frasi squalificante nei confronti della madre e della sua famiglia di origine, non rende ipotizzabile alcuna liberalizzazione degli incontri che dovranno continuare a svolgersi sotto la supervisione di un operatore che monitori la condizione Per_ di benessere di L'Ente affidatario dovrà portare avanti tutti gli interventi a tutela del nucleo familiare nei termini meglio specificati in parte dispositiva. Per_ La decisione sopra riportata può essere assunta senza il previo ascolto della figlia minore Per_ considerato che un ascolto di da parte del Tribunale sarebbe stato manifestamente contrario al suo interesse tenuto conto dei vissuti di profonda tristezza sperimentati dalla minore in occasione della separazione violenta dei genitori, che una nuova audizione avrebbe potuto ingenerare. La Per_ condizione di vulnerabilità della minore, d'altronde, è aggravata dalle sue condizioni fisiche: infatti, è affetta da deficit visivo congenito e da grave ritardo psicomotorio con limitazione della capacità di deambulazione per cui è in terapia con immunosoppressori, antipertensivo, cortisonici e antirigetto ed è in carico presso il Centro AIAS di Monza con terapia logopedica e terapia occupazionale. VI. La casa coniugale deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a Parte_1 perché la occupi unitamente alla figlia. Non merita accoglimento la domanda di revoca
[...] della predetta assegnazione formulata dal padre sull'assunto per cui la moglie disporrebbe di soluzione abitativa alternativa, dal momento che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è volto alla sola tutela dell'interesse dei figli minori a conservare un rapporto con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare. Per_ VII. Quanto al mantenimento della figlia minore è noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014);
nell'anno di imposta 2022 (CU 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 20.878,13 Parte_1 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.550,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2023 (CU 2024) ha esposto redditi lordi annui di 22.044,58 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.602,34 netti mensili e nell'anno di imposta 2024 (CU 2025) ha esposto redditi lordi annui di 23.238,35 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.709,09 netti mensili. La ricorrente ha dichiarato di percepire nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia a carico pari al momento a € 290,00 mensili oltre a € 800,00 quale Per_ pensione di invalidità della figlia La ricorrente ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 500,00 circa quale quota parte della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà del marito e soddisfatta per circa € 300,00 per ciascun coniuge mediante il canone di locazione dell'immobile di Muggiò di proprietà esclusiva della moglie a seguito della cessione a suo favore del 50% da parte del marito;
la restante parte del mutuo viene coperta interamente dalla ricorrente stessa;
€ 1.610,85 per utenze luce e gas (cfr. doc. 31) ed € 763,00 per consumo di utenze acqua (cfr. doc. 32). La stessa ha dato atto del raggiungimento della autosufficienza economica di entrambi i figli maggiorenni (cfr. doc. e nota di deposito del 09.04.2025) essendo irrilevante la temporanea perdita di occupazione, motivo per cui, nonostante le parti abbiano già raggiunto un accordo in tal senso nel mese di gennaio 2024, deve essere revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio posto a suo carico con i provvedimenti provvisori e urgenti. CP_3 nell'anno di imposta 2023 (PF 2024) ha esposto redditi lordi annui di € 32.023,00 Controparte_1 dedotta l'imposta dovuta;
all'udienza presidenziale il resistente ha dichiarato di percepire importi varabili in base alle prestazioni svolte, pari a circa 3.500/4.000,00 mensili (“Vivo sempre nel monolocale a Cornaredo per cui pago 300 € di canone. Sono in proprio da poco e guadagno cifre variabili a volte 3500 € a volte 4000 € al mese ma per esempio ora sono a casa perché non c'è lavoro. Sono a partita IVA quindi queste cifre sono quelle che fatturo io. Nel primo anno che ho aperto ho fatturato 6000 € tutto l'anno.”). Dal modello PF dell'anno 2025 risulta che il ha esposto Parte_1 redditi lordi annui di € 30.552,00 pari, al netto dell'imposta sostitutiva, a circa € 2.400,00 netti mensili. Lo stesso ha esposto l'esistenza di oneri fissi per: € 500,00 mensili circa quale quota parte della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà del marito, che tuttavia non sta sostenendo in quanto per accordo delle parti la rata è sempre stata soddisfatta dalla sola moglie mediante il canone di locazione dell'immobile di Muggiò di proprietà esclusiva della moglie a seguito della cessione a suo favore del 50% da parte del marito, quanto a € 600,00 mensili, e per il resto dalla moglie stessa;
€ 300,00 mensili per il canone di locazione del monolocale dove si è trasferito a vivere nel mese di gennaio del 2023 (doc.14 resistente); € 150,00 circa per utenze;
€ 100,00 per un piano di rientro relativo a tasse pregresse (doc. 15 resistente); € 108,33 quale mensile della tassa annuale DURC (doc. 16 resistente); € 19,00 quale quota di 1 mese per assicurazione auto;
€ 10,00 per quota di 1 mese per bollo auto;
€ 67,00 per imposta di registro 2024 (doc. 37 resistente); € 2.321,96 per tasse relative agli anni 2023 – 2024 (doc. 40 resistente). Alla luce di tali elementi, tenuto conto, da un lato, della capacità reddituale delle parti, del fatto che Per_ gli oneri di accudimento di gravano interamente sulla madre, che è venuto meno l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio e, dall'altro, dell'assegnazione della casa CP_3 coniugale alla ricorrente e del fatto che il mutuo sulla stessa è intestato al marito – per cui l'istituto di credito si rivarrebbe nei suoi confronti in caso di mancato versamento della rata – nonché della percezione da parte della madre dell'assegno unico per la figlia, pare equo e congruo determinare come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di oltre al Controparte_1
50% delle spese straordinarie ivi indicate, non potendo il Tribunale assumere provvedimenti rispetto Per_ alla gestione dell'indennità per l'invalidità riconosciuta a considerato altresì l'affido esclusivo della figlia alla madre. VIII. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022 e dell'attività istruttoria svolta, in ossequio al principio della soccombenza devono essere poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 20.12.2022, così provvede: CP_1
I. Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Nova Milanese (MI) il giorno 15.07.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Nova Milanese, anno 1995, n. 54, Parte II, Serie A); II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Accoglie la domanda di addebito della separazione a formulata da Controparte_1 Parte_1
[...]
IV. Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da Parte_1 [...]
CP_1 Per_ V. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento anche ai fini anagrafici presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per la figlia, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
VI. Le visite tra la figlia e il padre continueranno ad essere organizzate dai Servizi Sociali di Lissone in spazio neutro e con modalità osservate;
VII. Incarica i Servizi Sociali di Lissone di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e in particolare di:
- regolamentare le frequentazioni padre-figlia in Spazio Neutro con modalità protette e osservate;
- mantenere tutti gli interventi di supporto ritenuti idonei per la minore;
- segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni;
VIII. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a affinché la Parte_1 occupi con la figlia;
IX. Pone a carico di l'importo di € 350,00, da versarsi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio ANitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. X. Revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio con Controparte_1 CP_3 decorrenza dal mese di gennaio 2024; XI Condanna a rifondere le spese di lite a favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 5.077,00 per onorari oltre al 15% quale rimborso forfetario IVA e CPA come per legge. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 30 ottobre 2025 Il Giudice estensore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi