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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/07/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.164/2023 promossa da
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/01/1965 rappresentata e difesa dall'Avv Michele Gamboni
Appellante
Contro
in qualità di erede dell'Avv. Giuseppe Fattori, Controparte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. Federica Maria Panicali
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 52/2023 del Tribunale di
Pesaro pubblicata il 26.01.2023
Conclusioni:
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo all'avv. Giuseppe
Fattori, avendo la stessa promosso azione di recupero di credito in luogo dell'associazione professionale, unico soggetto legittimato ad agire;
nel merito:
- riformare la sentenza n. 52/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 1006/2022 r.g. emessa il 26/01/2023 (Giudice dott. Davide Storti), depositata in pari data (doc. n. 1 fascicolo di appello) e notificata in data 09/02/23 e per l'effetto condannare l'avv.
Giuseppe Fattori al pagamento in tutto o in parte delle spese e competenze di lite a favore della sig.ra Parte_1
- in subordine compensare le spese di lite del primo grado;
- in ulteriore subordine rideterminare le spese di lite nella misura minima di legge o nella maggiore o minore quantificazione si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio e con condanna dell'avv. Fattori alla restituzione di quanto dovesse essere pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli interessi dalla data dell'esborso a quella di restituzione”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte adita,
a) in via pregiudiziale ed in rito, dichiarare ex Art.618 C.P.C. inammissibile, improponibile e/o improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.52/2023 Parte_1 del 26.01.2023; b) per l'effetto condannare al risarcimento del danno ex Parte_1
Art. 96 C.P.C. per lite temeraria e fondata su futili motivi;
c) nel merito respingere l'appello come sopra proposto da Pt_1
con l'atto datato 24/2/2023 perché inammissibile,
[...] improponibile ed infondato per i motivi sopra esposti;
d) in subordine, nel merito, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 52/2023 resa nel giudizio n. 1006/2022 depositata in data 26/1/2023;
c) respingere ogni contraria istanza ed eccezione;
d)ordinare l'espunzione dal fascicolo d'ufficio dei documenti meglio indicati al precedente punto 13.2;
e) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pesaro, pronunciandosi sull'opposizione proposta dalla signora avverso Pt_1 il precetto intimatole dall'Avv Fattori per il pagamento delle proprie spettanze professionali, dichiarava non dovuta la somma di euro
704.06, rigettando, per il resto, l'opposizione e condannando la Pt_1 alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra , per Parte_1 chiederne la riforma, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità del precetto nonostante la mancata notifica del titolo esecutivo e nella parte in cui aveva statuito sulle spese di lite.
Si costituiva l'Avv Fattori, il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per essere la sentenza resa nell'ambito di un'opposizione agli atti esecutivi, impugnabile solo con il ricorso per cassazione e, in ogni caso, chiedendo nel merito il rigetto del gravame. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, si verificava il decesso dell'Avvocato appellato, con conseguente interruzione del giudizio che veniva prontamente riassunto dalla Pt_1
Si costituiva la signora quale unica erede del Fattori, Controparte_1 che riportandosi alle difese già svolte dal suo dante causa, chiedeva il rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 2.5.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto che la sentenza impugnata espressamente ha qualificato l'opposizione proposta dalla come opposizione agli Pt_1 atti esecutivi ex art 617 c.p.c., con la conseguenza che la relativa sentenza è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
L'eccezione è fondata.
Invero, a mente di quanto disposto dall'art. 618, co. 2 e 3, c.p.c., le sentenze che decidono le cause di opposizione agli atti esecutivi sono dichiarate espressamente “non impugnabili”.
Ai fini della qualificazione dell'opposizione – se agli atti esecutivi ovvero all'esecuzione – occorre avere riguardo al principio dell'apparenza, ossia occorre fare esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione proposta per come è stata svolta dal giudice nel provvedimento stesso,
a prescindere dalla esattezza della stessa.
Nella specie, è certo che sia l'opponente sia il giudice abbiano esplicitamente indicato l'opposizione come agli atti esecutivi. Dirimente, in particolare, risulta la espressa qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi compiuta dal tribunale per pervenire al
“rigetto” del motivo di opposizione incentrato sulla mancata notifica del titolo esecutivo posto a base del precetto, dovendosi, al proposito, evidenziare come, ai fini dell'impugnazione esperibile, è necessario fare riferimento alla qualificazione dell'azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento, potendo subentrare la qualificazione del giudice dell'impugnazione soltanto nel caso - che con evidenza qui non ricorre, visto che anzi la qualificazione è stata fatta ex professo - di qualificazione da parte del primo giudice che sia omessa, soltanto apparente ovvero generica (per tutte: Cass. 14 maggio 2007, n. 11012; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26919; Cass. 29 luglio 2011, n. 16781; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1757; Cass. 20 novembre 2012, n. 20297).
Ad abundantiam, deve evidenziarsi che la stessa opponente espressamente ha qualificato la propria opposizione come “opposizione agli atti esecutivi” (cfr atto di citazione in primo grado), qualificazione peraltro corretta, dal momento che è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il processo esecutivo iniziato senza essere stato preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del
21/01/2021)
Ne viene che l'appello, proposto avverso una sentenza con la quale è stata decisa un'opposizione agli atti esecutivi, non si sottrae ad una valutazione di inammissibilità (il che comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti) se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (Cass.16133/2020). Si osserva, inoltre, che tra i motivi formulati in appello nessuno afferisce alla ritenuta erronea qualificazione della procedura come opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Pesaro non è impugnabile ex art
618, comma 3, c.p.c. e, di conseguenza, l'appello va dichiarato inammissibile.
La spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 secondo i valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni analizzate, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva concretamente realizzata. Stante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 164/2023:
- dichiara l'appello promosso da inammissibile;
Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata che liquida per compensi professionali in €
1.889,00 oltre accessori di legge;
-si dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Ancona, in data 23.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.164/2023 promossa da
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/01/1965 rappresentata e difesa dall'Avv Michele Gamboni
Appellante
Contro
in qualità di erede dell'Avv. Giuseppe Fattori, Controparte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. Federica Maria Panicali
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 52/2023 del Tribunale di
Pesaro pubblicata il 26.01.2023
Conclusioni:
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo all'avv. Giuseppe
Fattori, avendo la stessa promosso azione di recupero di credito in luogo dell'associazione professionale, unico soggetto legittimato ad agire;
nel merito:
- riformare la sentenza n. 52/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 1006/2022 r.g. emessa il 26/01/2023 (Giudice dott. Davide Storti), depositata in pari data (doc. n. 1 fascicolo di appello) e notificata in data 09/02/23 e per l'effetto condannare l'avv.
Giuseppe Fattori al pagamento in tutto o in parte delle spese e competenze di lite a favore della sig.ra Parte_1
- in subordine compensare le spese di lite del primo grado;
- in ulteriore subordine rideterminare le spese di lite nella misura minima di legge o nella maggiore o minore quantificazione si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio e con condanna dell'avv. Fattori alla restituzione di quanto dovesse essere pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli interessi dalla data dell'esborso a quella di restituzione”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte adita,
a) in via pregiudiziale ed in rito, dichiarare ex Art.618 C.P.C. inammissibile, improponibile e/o improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.52/2023 Parte_1 del 26.01.2023; b) per l'effetto condannare al risarcimento del danno ex Parte_1
Art. 96 C.P.C. per lite temeraria e fondata su futili motivi;
c) nel merito respingere l'appello come sopra proposto da Pt_1
con l'atto datato 24/2/2023 perché inammissibile,
[...] improponibile ed infondato per i motivi sopra esposti;
d) in subordine, nel merito, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 52/2023 resa nel giudizio n. 1006/2022 depositata in data 26/1/2023;
c) respingere ogni contraria istanza ed eccezione;
d)ordinare l'espunzione dal fascicolo d'ufficio dei documenti meglio indicati al precedente punto 13.2;
e) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pesaro, pronunciandosi sull'opposizione proposta dalla signora avverso Pt_1 il precetto intimatole dall'Avv Fattori per il pagamento delle proprie spettanze professionali, dichiarava non dovuta la somma di euro
704.06, rigettando, per il resto, l'opposizione e condannando la Pt_1 alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra , per Parte_1 chiederne la riforma, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità del precetto nonostante la mancata notifica del titolo esecutivo e nella parte in cui aveva statuito sulle spese di lite.
Si costituiva l'Avv Fattori, il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per essere la sentenza resa nell'ambito di un'opposizione agli atti esecutivi, impugnabile solo con il ricorso per cassazione e, in ogni caso, chiedendo nel merito il rigetto del gravame. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, si verificava il decesso dell'Avvocato appellato, con conseguente interruzione del giudizio che veniva prontamente riassunto dalla Pt_1
Si costituiva la signora quale unica erede del Fattori, Controparte_1 che riportandosi alle difese già svolte dal suo dante causa, chiedeva il rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 2.5.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto che la sentenza impugnata espressamente ha qualificato l'opposizione proposta dalla come opposizione agli Pt_1 atti esecutivi ex art 617 c.p.c., con la conseguenza che la relativa sentenza è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
L'eccezione è fondata.
Invero, a mente di quanto disposto dall'art. 618, co. 2 e 3, c.p.c., le sentenze che decidono le cause di opposizione agli atti esecutivi sono dichiarate espressamente “non impugnabili”.
Ai fini della qualificazione dell'opposizione – se agli atti esecutivi ovvero all'esecuzione – occorre avere riguardo al principio dell'apparenza, ossia occorre fare esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione proposta per come è stata svolta dal giudice nel provvedimento stesso,
a prescindere dalla esattezza della stessa.
Nella specie, è certo che sia l'opponente sia il giudice abbiano esplicitamente indicato l'opposizione come agli atti esecutivi. Dirimente, in particolare, risulta la espressa qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi compiuta dal tribunale per pervenire al
“rigetto” del motivo di opposizione incentrato sulla mancata notifica del titolo esecutivo posto a base del precetto, dovendosi, al proposito, evidenziare come, ai fini dell'impugnazione esperibile, è necessario fare riferimento alla qualificazione dell'azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento, potendo subentrare la qualificazione del giudice dell'impugnazione soltanto nel caso - che con evidenza qui non ricorre, visto che anzi la qualificazione è stata fatta ex professo - di qualificazione da parte del primo giudice che sia omessa, soltanto apparente ovvero generica (per tutte: Cass. 14 maggio 2007, n. 11012; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26919; Cass. 29 luglio 2011, n. 16781; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1757; Cass. 20 novembre 2012, n. 20297).
Ad abundantiam, deve evidenziarsi che la stessa opponente espressamente ha qualificato la propria opposizione come “opposizione agli atti esecutivi” (cfr atto di citazione in primo grado), qualificazione peraltro corretta, dal momento che è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il processo esecutivo iniziato senza essere stato preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del
21/01/2021)
Ne viene che l'appello, proposto avverso una sentenza con la quale è stata decisa un'opposizione agli atti esecutivi, non si sottrae ad una valutazione di inammissibilità (il che comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti) se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (Cass.16133/2020). Si osserva, inoltre, che tra i motivi formulati in appello nessuno afferisce alla ritenuta erronea qualificazione della procedura come opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Pesaro non è impugnabile ex art
618, comma 3, c.p.c. e, di conseguenza, l'appello va dichiarato inammissibile.
La spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 secondo i valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni analizzate, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva concretamente realizzata. Stante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 164/2023:
- dichiara l'appello promosso da inammissibile;
Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata che liquida per compensi professionali in €
1.889,00 oltre accessori di legge;
-si dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Ancona, in data 23.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico