Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2022, proposto da
AR IG, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Giuseppe Gigli, Michele Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota della Regione Calabria prot. n. 435043 del 4 ottobre 2022, di esclusione dalla procedura concorsuale indetta con DDG n. 7033 del 28 giugno 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Vista l’ordinanza cautelare n. 10 del 13 gennaio 2023;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del 22 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. DE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- col ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento prot. n. 435043 del 04 ottobre 2022 con il quale è stata esclusa dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 8 unità di categoria D — posizione economica Dl, profilo professionale di "Istruttore direttivo Amministrativo Finanziario" riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017 indetta con DDG n. 7033 del 28/06/2022;
- si è costituita in giudizio la Regione Calabria, argomentando in ordine all’infondatezza del ricorso;
- all’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, con l’ordinanza cautelare n. 10 del 13 gennaio 2023, l’istanza cautelare è stata respinta;
- con atto depositato il 22 dicembre 2025, la parte ricorrente ha rappresentato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
Ritenuto che:
- vista la dichiarazione di parte ricorrente in tal senso, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- in considerazione delle specificità del caso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE FA | IV CO |
IL SEGRETARIO