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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 892/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 v. FE Ambrogi;
e
, nato a [...] il [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Di Ruocco;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento agli interessi dei figli minori;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in SANTA MARINELLA (RM) in data 21.05.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di SANTA MARINELLA, dell'anno 2006, al N. 6, Parte II, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I. la figlia , attualmente minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazio rafica presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. II. La figlia risiederà in via prevalente con la madre, presso la casa di proprietà di entrambi i Per_1 ricorrenti in arinella, alla via Volterra, civico 12, interno 7 mentre il padre potrà vederla e tenerla con sè quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, anche in caso di disaccordo nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi, anche in ragione di quanto più specificamente disciplinato nell'allegato Piano Genitoriale (Allegato 4). III. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà avere con sè la figlia con alternanza Per_1 annuale, o dal 23 dicembre al 27 dicembre o dal 28 dicembre al 2 gennaio;
con alternanza annuale il giorno dell'Epifania a partire dalla vigilia della stessa;
con analoga alternanza annuale il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. IV. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà avere con sè la figlia per 15 giorni anche Per_1 consecutivi da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno e con obbligo per entrambi i coniugi di indicare la località e il luogo in cui la minore soggiornerà.
trascorrerà il giorno del suo compleanno con i genitori ad anni alterni, così come trascorrerà Per_2 anno di ciascun genitore con lo stesso. VI. Il GN corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 l'assegno men , entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese a carattere straordinarie (scuole, viaggi, sanitarie, etc.) come meglio precisate nel disciplinare del noto Protocollo di Intesa, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
le sole spese per l'attività sportiva saranno ad esclusivo carico del GN;
nei mesi di marzo e settembre di ogni anno, all'assegno di mantenimento il CP_1 GN à un ulteriore assegno di pari importo, 350,00 euro, a copertura delle spese CP_1 di riallestimento del guardaroba stagionale di . Per_1 VII. Il sig. si obbliga a corrispo l contributo per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1 nonché le spese straordinarie occorrenti per la stessa e tutto quanto altro disciplinato al punto che precede, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra al Parte_1 seguente iban: [...]; VIII i genitori concordano che l'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito – Per_1 come è stato sino ad ora - al 100% dalla signora e pertanto, il signor Parte_1 CP_1 si obbliga a prestare il consenso anche per le ann hiesto dall'INPS. I s CP_1
e concordano, altresì, che la figlia continuerà ad essere – come è stata sino ad ora - a Pt_1 Per_1 t ico fiscale della madre, indipend ente dal genitore che sosterrà la spesa nell'interesse della figlia;
IX. Entrambi i ricorrenti dichiarano esplicitamente di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente dal punto di vista patrimoniale. X. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 892/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 v. FE Ambrogi;
e
, nato a [...] il [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Di Ruocco;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento agli interessi dei figli minori;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in SANTA MARINELLA (RM) in data 21.05.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di SANTA MARINELLA, dell'anno 2006, al N. 6, Parte II, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I. la figlia , attualmente minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazio rafica presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. II. La figlia risiederà in via prevalente con la madre, presso la casa di proprietà di entrambi i Per_1 ricorrenti in arinella, alla via Volterra, civico 12, interno 7 mentre il padre potrà vederla e tenerla con sè quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, anche in caso di disaccordo nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi, anche in ragione di quanto più specificamente disciplinato nell'allegato Piano Genitoriale (Allegato 4). III. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà avere con sè la figlia con alternanza Per_1 annuale, o dal 23 dicembre al 27 dicembre o dal 28 dicembre al 2 gennaio;
con alternanza annuale il giorno dell'Epifania a partire dalla vigilia della stessa;
con analoga alternanza annuale il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. IV. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà avere con sè la figlia per 15 giorni anche Per_1 consecutivi da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno e con obbligo per entrambi i coniugi di indicare la località e il luogo in cui la minore soggiornerà.
trascorrerà il giorno del suo compleanno con i genitori ad anni alterni, così come trascorrerà Per_2 anno di ciascun genitore con lo stesso. VI. Il GN corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 l'assegno men , entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese a carattere straordinarie (scuole, viaggi, sanitarie, etc.) come meglio precisate nel disciplinare del noto Protocollo di Intesa, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
le sole spese per l'attività sportiva saranno ad esclusivo carico del GN;
nei mesi di marzo e settembre di ogni anno, all'assegno di mantenimento il CP_1 GN à un ulteriore assegno di pari importo, 350,00 euro, a copertura delle spese CP_1 di riallestimento del guardaroba stagionale di . Per_1 VII. Il sig. si obbliga a corrispo l contributo per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1 nonché le spese straordinarie occorrenti per la stessa e tutto quanto altro disciplinato al punto che precede, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra al Parte_1 seguente iban: [...]; VIII i genitori concordano che l'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito – Per_1 come è stato sino ad ora - al 100% dalla signora e pertanto, il signor Parte_1 CP_1 si obbliga a prestare il consenso anche per le ann hiesto dall'INPS. I s CP_1
e concordano, altresì, che la figlia continuerà ad essere – come è stata sino ad ora - a Pt_1 Per_1 t ico fiscale della madre, indipend ente dal genitore che sosterrà la spesa nell'interesse della figlia;
IX. Entrambi i ricorrenti dichiarano esplicitamente di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente dal punto di vista patrimoniale. X. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso