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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 27 ottobre 2025, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. COPPOLA VINCENZO e dall'avv. RIVA IPPOLITA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato BE (BG) il 10/07/1966, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CIVARDI BRUNA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
1 per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2025, premesso che con la sentenza Parte_1
n. 624/2019, pubblicata il 14.03.2019, R.G. n. 9145/2017, il TRIBUNALE DI BE pronunziava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MOZZO in data 1.12.2012 tra
(atto n. 6, parte I, anno 2012), dalla cui unione Controparte_1 Parte_1 nascevano i figli l'1.10.2006, maggiorenne economicamente non indipendente, ed Per_1
il 4.02.2010, si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di modifica delle Per_2 condizioni di divorzio. Si costituiva in giudizio Controparte_1
A seguito dell'udienza di comparizione del 1° aprile 2025, il Giudice relatore disponeva procedersi all'audizione del figlio minore, fissando l'udienza del 15 aprile 2025. All'esito dell'audizione del minore, tenutasi con l'assistenza dell'ausiliario, dott.ssa Francesca Gregori, su richiesta delle parti, il
Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 30 maggio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in seguito differita al 1° ottobre 2025.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 30 settembre 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione recependo le condizioni definite congiuntamente dalle parti.
Con il successivo provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 27 ottobre 2025, il Giudice relatore, visto l'accordo raggiunto dalle parti sottoscritto personalmente con sottoscrizione autenticata, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgente recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti riportati in dispositivo per la modifica delle condizioni di divorzio siano fondati su fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza divorzile e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento
2 delle rispettive posizioni, a garantire al figlio minore e al figlio maggiorenne economicamente non indipendente condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“• Il figlio oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, è Persona_3
stabilmente convivente con la madre presso la di lei residenza;
• le frequentazioni del padre con il figlio , data l'età di quest'ultimo, saranno liberamente Per_1
scelte tra le parti, tenendo conto della volontà, delle necessità e degli impegni del ragazzo;
• Il figlio minorenne, sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_4
collocamento alternato secondo il seguente schema: settimana 1: collocamento presso la residenza materna dalle ore 9.00 del lunedì mattina alle ore 9.00 del lunedì successivo quando verrà accompagnato dalla madre presso la residenza del padre;
settimana 2: collocamento presso la residenza paterna dalle ore 9.00 del lunedì mattina alle ore 9:00 del lunedì successivo quando verrà accompagnato dal padre presso la residenza della madre;
• il padre si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile complessivo di €.320,00 per il figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, quale contributo al mantenimento ordinario che la madre accetta di contenere nella predetta cifra in ragione del riconoscimento da parte del padre delle spese scolastiche di Per_1 come si dirà infra;
l'assegno sarà da corrispondersi per dodici mensilità entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con pagamento da intendersi relativo al mese in cui è stato effettuato e sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT a decorrere dalla data della sentenza del presente procedimento;
• per il figlio , in ragione del collocamento alternato, nessuno dei due genitori dovrà Per_2 corrispondere all'altro importi a titolo di contributo al mantenimento dello stesso;
• entrambi i genitori si obbligano al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per ciascun figlio in applicazione del seguente Protocollo in uso al Tribunale di Bergamo:
3 Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
4 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
5 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
• Le parti concordano di integrare il Protocollo in uso al Tribunale di Bergamo come segue:
o ciascun genitore provvederà in autonomia all'acquisto della dotazione base di abbigliamento di da conservare presso l'abitazione di ciascun genitore, ferma la possibilità per di Per_2 Per_2
recare con sé, nei trasferimenti, beni e oggetti eventualmente da lui selezionati;
o nel caso in cui facesse richiesta di beni (a mero titolo esemplificativo: vestiario e calzature Per_2
di marca, telefono cellulare nuovo, ecc.) di costo superiore ai 120 euro, ciascun genitore dovrà raccogliere il consenso dell'altro prima di effettuare l'acquisto e la relativa spesa concordata verrà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
o Qualora il figlio dovesse decidere di restare con un genitore nel periodo di competenza Per_2 dell'altro, il genitore con cui resta il ragazzo corrisponderà all'altro €.10,00 per ogni giorno così trascorso;
• dichiara di farsi carico del pagamento della retta e degli oneri scolastici di Controparte_1
entrambi i figli nella misura del 50% fino a maturità conseguita, con facoltà dei genitori di rivedere il presente accordo all'avvenuto completamento del ciclo di studi superiore con conseguimento del diploma di maturità a seconda delle scelte dei figli circa il proseguimento, o meno, degli studi e delle rispettive necessità;
• si obbliga ad eseguire il pagamento delle spese straordinarie già maturate sino Controparte_1
al 30.6.2025 pari ad €.2.500,00, nonché della propria quota del 50% delle rette e degli oneri scolastici di ed già pagate dalla madre e che non fossero state già suddivise dall'istituto Per_1 Per_2
Scolastico entro il 31.10.2025;
• Conferma nel resto della sentenza di divorzio n.624/2019, pubblicata il 14 marzo 2019;
• Entrambe le parti si impegnano a depositare le proprie conclusioni per il tramite dei rispettivi difensori chiedendo l'accoglimento del presente accordo;
6 • Spese di causa integralmente compensate tra le parti con applicazione dell'art.13 LPF”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 27 ottobre 2025, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. COPPOLA VINCENZO e dall'avv. RIVA IPPOLITA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato BE (BG) il 10/07/1966, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CIVARDI BRUNA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
1 per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2025, premesso che con la sentenza Parte_1
n. 624/2019, pubblicata il 14.03.2019, R.G. n. 9145/2017, il TRIBUNALE DI BE pronunziava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MOZZO in data 1.12.2012 tra
(atto n. 6, parte I, anno 2012), dalla cui unione Controparte_1 Parte_1 nascevano i figli l'1.10.2006, maggiorenne economicamente non indipendente, ed Per_1
il 4.02.2010, si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di modifica delle Per_2 condizioni di divorzio. Si costituiva in giudizio Controparte_1
A seguito dell'udienza di comparizione del 1° aprile 2025, il Giudice relatore disponeva procedersi all'audizione del figlio minore, fissando l'udienza del 15 aprile 2025. All'esito dell'audizione del minore, tenutasi con l'assistenza dell'ausiliario, dott.ssa Francesca Gregori, su richiesta delle parti, il
Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 30 maggio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in seguito differita al 1° ottobre 2025.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 30 settembre 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione recependo le condizioni definite congiuntamente dalle parti.
Con il successivo provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 27 ottobre 2025, il Giudice relatore, visto l'accordo raggiunto dalle parti sottoscritto personalmente con sottoscrizione autenticata, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgente recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti riportati in dispositivo per la modifica delle condizioni di divorzio siano fondati su fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza divorzile e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento
2 delle rispettive posizioni, a garantire al figlio minore e al figlio maggiorenne economicamente non indipendente condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“• Il figlio oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, è Persona_3
stabilmente convivente con la madre presso la di lei residenza;
• le frequentazioni del padre con il figlio , data l'età di quest'ultimo, saranno liberamente Per_1
scelte tra le parti, tenendo conto della volontà, delle necessità e degli impegni del ragazzo;
• Il figlio minorenne, sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_4
collocamento alternato secondo il seguente schema: settimana 1: collocamento presso la residenza materna dalle ore 9.00 del lunedì mattina alle ore 9.00 del lunedì successivo quando verrà accompagnato dalla madre presso la residenza del padre;
settimana 2: collocamento presso la residenza paterna dalle ore 9.00 del lunedì mattina alle ore 9:00 del lunedì successivo quando verrà accompagnato dal padre presso la residenza della madre;
• il padre si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile complessivo di €.320,00 per il figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, quale contributo al mantenimento ordinario che la madre accetta di contenere nella predetta cifra in ragione del riconoscimento da parte del padre delle spese scolastiche di Per_1 come si dirà infra;
l'assegno sarà da corrispondersi per dodici mensilità entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con pagamento da intendersi relativo al mese in cui è stato effettuato e sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT a decorrere dalla data della sentenza del presente procedimento;
• per il figlio , in ragione del collocamento alternato, nessuno dei due genitori dovrà Per_2 corrispondere all'altro importi a titolo di contributo al mantenimento dello stesso;
• entrambi i genitori si obbligano al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per ciascun figlio in applicazione del seguente Protocollo in uso al Tribunale di Bergamo:
3 Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
4 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
5 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
• Le parti concordano di integrare il Protocollo in uso al Tribunale di Bergamo come segue:
o ciascun genitore provvederà in autonomia all'acquisto della dotazione base di abbigliamento di da conservare presso l'abitazione di ciascun genitore, ferma la possibilità per di Per_2 Per_2
recare con sé, nei trasferimenti, beni e oggetti eventualmente da lui selezionati;
o nel caso in cui facesse richiesta di beni (a mero titolo esemplificativo: vestiario e calzature Per_2
di marca, telefono cellulare nuovo, ecc.) di costo superiore ai 120 euro, ciascun genitore dovrà raccogliere il consenso dell'altro prima di effettuare l'acquisto e la relativa spesa concordata verrà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
o Qualora il figlio dovesse decidere di restare con un genitore nel periodo di competenza Per_2 dell'altro, il genitore con cui resta il ragazzo corrisponderà all'altro €.10,00 per ogni giorno così trascorso;
• dichiara di farsi carico del pagamento della retta e degli oneri scolastici di Controparte_1
entrambi i figli nella misura del 50% fino a maturità conseguita, con facoltà dei genitori di rivedere il presente accordo all'avvenuto completamento del ciclo di studi superiore con conseguimento del diploma di maturità a seconda delle scelte dei figli circa il proseguimento, o meno, degli studi e delle rispettive necessità;
• si obbliga ad eseguire il pagamento delle spese straordinarie già maturate sino Controparte_1
al 30.6.2025 pari ad €.2.500,00, nonché della propria quota del 50% delle rette e degli oneri scolastici di ed già pagate dalla madre e che non fossero state già suddivise dall'istituto Per_1 Per_2
Scolastico entro il 31.10.2025;
• Conferma nel resto della sentenza di divorzio n.624/2019, pubblicata il 14 marzo 2019;
• Entrambe le parti si impegnano a depositare le proprie conclusioni per il tramite dei rispettivi difensori chiedendo l'accoglimento del presente accordo;
6 • Spese di causa integralmente compensate tra le parti con applicazione dell'art.13 LPF”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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