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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 12854 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CAPONIO GIOVANNI, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO
[...]
elettivamente domiciliato come in atti CP_2
CONVENUTO
CP_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 06.03.2025, la causa era riservata per la decisione,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito in favore della , con cui era ingiunto alla Controparte_1
stessa e al sig. di pagare, in solido, l'importo Controparte_4
di € 73.996,46, oltre interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 07.03.2018 dalla , in qualità di richiedente, Pt_1
e dal in qualità di coobbligato, con la CP_4 Controparte_1
, con cui gli stessi si obbligavano al pagamento di
[...]
n.120 rate mensili di € 924,70 ciascuna, oltre commissioni di incasso
RID pari ad € 1,65, per un totale di € 926,35 ciascuna.
L'opponente deduceva che il finanziamento erogato dalla
[...]
fosse stato da lei solo fittiziamente Controparte_1
richiesto, ma sostanzialmente utilizzato dalla società CP_3
– di cui la deteneva una quota di partecipazione del 20 % - Pt_1
la quale, in forza della scrittura privata del 21.03.2018, avrebbe assunto l'onere del versamento mensile delle rate di ammortamento del prestito.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto e per la chiamata in causa di e di , promotrice dell'operazione CP_3 CP_5
simulata.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni nel merito:
- “accertata la simulazione soggettiva per interposizione fittizia del contratto di finanziamento n. 310015 stipulato, per il tramite della filiale 1 di Bari, con la CP_5 CP_6 Controparte_1
revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo
[...]
opposto nei confronti della sig.ra disponendo che gli Parte_1
effetti del suddetto contratto di finanziamento, in relazione al
2 rimborso dello stesso, ricadano direttamente nei confronti della società interposta;
Controparte_7
- in via subordinata, accertata la simulazione soggettiva per interposizione reale del contratto di finanziamento n. 310015
stipulato, per il tramite della Banca Carige S.p.A. filiale 1 di Bari,
con la dichiarare la società Controparte_1
interposta tenuta a manlevare la sig.ra Controparte_7 Parte_1
dal pagamento di qualsivoglia somma nei confronti della
[...]
Controparte_1
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e, nel merito,
il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, rigettata la chiamata in causa della Banca Carige s.p.a. ed autorizzata, al contrario, quella della veniva esperito con esito negativo il CP_3
procedimento di mediazione.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.c. e dichiarata la contumacia della terza chiamata, la causa era istruita mediante prove orali e rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni – celebratasi il
15.04.2025 – data nella quale era riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata, fondata è la domanda di manleva.
“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria
3 pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr.
art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Risulta adeguatamente provata l'esistenza e l'entità del credito azionato, peraltro non contestato da parte opponente, alla luce della documentazione prodotta sin dalla fase monitoria.
Invero, parte opponente ha introitato il presente giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della quale società finanziaria del Controparte_1
gruppo per il mancato pagamento delle rate del finanziamento CP_5
n. 310015, deducendo una presunta interposizione fittizia di persona nell'operazione negoziale avvenuta in data 07.03.2018, con conseguente ricaduta degli effetti del predetto contratto sulla e CP_3
sulla Banca Carige s.p.a.
Sul punto, dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato stipulato tra la in qualità di richiedente, il Tricarico, Pt_1
quale coobbligato, e la società Controparte_1
società finanziaria del restando estranea al contratto CP_8
stesso la Banca Carige s.p.a.
4 Ciò posto, la simulazione per interposizione fittizia di persona integra un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva, fattispecie che ricorre allorquando l'accordo simulatorio verta sull'attribuzione della qualità di parte negoziale a un soggetto che non sarà
destinatario degli effetti dello stesso, limitandosi semplicemente a prestare il proprio nome.
Pertanto, l'interposizione fittizia di persona, costituendo una dissimulazione non del negozio, bensì di una delle parti contraenti,
ha come indefettibile presupposto la trilateralità dell'accordo simulatorio.
La partecipazione all'accordo simulatorio, infatti, non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto, ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente. Qualora il terzo non sia a conoscenza degli accordi intercorsi tra interponente e interposto ovvero, pur conoscendoli, non vi abbia aderito, il negozio posto in essere tra terzo e interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte,
configurandosi l'ipotesi della rappresentanza indiretta.
Ne discende che, ai fini dell'accertamento della simulazione relativa soggettiva di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione del terzo,
configurandosi diversamente la differente ipotesi dell'interposizione reale;
tale prova deve essere fornita tanto nelle controversie insorte tra l'interponente e/o l'interposto e il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro stessi contrapposti.
Sul punto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'interposizione fittizia l'interposto figura soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti
5 del negozio si producono in realtà in capo all'interponente
(simulazione soggettiva); tale forma di interposizione (in cui,
appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica – pacificamente – sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente effettivo (o interponente) e controparte (o terzo). Quindi, tale fattispecie rinviene il suo presupposto ineliminabile nella trilateralità di detto accordo. Ed è per questa ragione che il giudizio avente ad oggetto l'interposizione fittizia di persona – la quale costituisce una ipotesi di simulazione relativa – deve svolgersi, a pena di nullità,
nel contraddittorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo,
in quanto oggetto del giudizio è proprio l'accertamento dell'accordo simulatorio tra i tre anzidetti soggetti, il quale, oltretutto, non deve necessariamente preesistere alla stipulazione del contratto che si assume stipulato, potendo attuarsi anche contestualmente a tale conclusione negoziale. Quindi, la partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare – contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché
antecedentemente o contestualmente al negozio simulato – la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacché
egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., tra le tante, Cass. n. 3318/1973; Cass. n. 2349/1990; Cass. n. 7674/1996; n.
4911/1998, cit., e Cass. n. 13261/1999).
Sulla base di queste premesse, consegue che, allorché si deduca la
6 simulazione relativa soggettiva di un contratto, la prova dell'accordo simulatorio debba avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo e il documento contenente la
“controdichiarazione” debba fornire idonea dimostrazione della partecipazione all'accordo simulatorio, nel senso sopra precisato, non solo dall'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente. Attesa l'essenzialità della partecipazione del terzo all'accordo – diversamente versandosi nella distinta ipotesi dell'interposizione reale – tale prova deve essere fornita, dunque,
tanto nelle controversie insorte tra l'interponente e/o l'interposto ed il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro stessi contrapposti” (Cass. n. 25578/2018).
Nella specie, l'opponente non ha fornito prova dell'adesione all'accordo da parte della Banca Carige s.p.a.
È stata, infatti, prodotta una scrittura privata del 21.03.2018 da cui emerge che la società titolare del c/c bancario n. Controparte_7
2533.80 aperto presso l'Agenzia 1 della in Bari, avendo CP_5
necessità di accedere al credito bancario per procedere al rimborso dei finanziamenti ottenuti da alcuni soci e non riuscendovi in quanto start-up, otteneva la liquidità “attraverso un finanziamento personale in capo ai soci”.
In particolare, nella suddetta scrittura le parti ( Parte_1
, , quali soci della , Controparte_4 Controparte_9 CP_3
quale commercialista della stessa, e , Persona_1 CP_10
in qualità di amministratore unico della società) concordavano le modalità di versamento della somma finanziata in capo alla società e di restituzione della stessa ai soci:
7 8 Tale scrittura, sottoscritta sia dall'opponente che dalla società che si è avvantaggiata dell'operazione, non indica né riporta in alcun modo l'adesione di Banca Carige s.p.a., la quale è rimasta del tutto estranea all'operazione negoziale.
Le risultanze documentali trovano riscontro nell'attività istruttoria espletata, che ha confermato la presenza dell'accordo unicamente con la società e senza il coinvolgimento della banca. CP_3
Sulla base di tali elementi, la domanda di simulazione soggettiva per interposizione fittizia deve essere rigettata, mentre va accolta la domanda formulata in via subordinata.
Sul punto, la giurisprudenza risulta consolidata: “Nell'interposizione reale non esiste simulazione in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo,
derivante dai rapporti interni, di trasferire i diritti, in tal modo
9 acquistati, all'interponente. Ne consegue che, ai fini della prova scritta dell'interposizione reale, non è necessario che la controdichiarazione scritta sia sottoscritta anche dal terzo” (Cass.
n. 5457/2006).
Nella specie, la ha stipulato contratto di finanziamento con Pt_1
la finalizzato alla Controparte_1
“ristrutturazione abitazioni”, trasferendo, a seguito dell'erogazione
[... della somma, parte della stessa sul conto corrente intestato alla
(come da documentazione bancaria in atti), in forza CP_7
dell'accordo cristallizzato nella scrittura privata del 21.03.2018.
Tanto configura un'ipotesi di interposizione reale.
Tale ricostruzione è corroborata dall'istruttoria raccolta: in particolare, a seguito di interpello, dichiarava che Persona_1
“la società aveva bisogno di liquidità e che non poteva accedere CP_3
al credito in quanto start up e che pertanto si rendevano necessari apporti e finanziamenti da parte dei soci. Confermo che la sig.ra
[...]
ed il sig. ottennero un finanziamento di € Pt_1 Controparte_4
75.000,00 in parte versato, come finanziamento soci, alla Ditta D-Wine
Srl e che questa si impegnava a rimborsare come finanziamento soci”,
confermando che “la sig.ra ebbe a bonificare l'importo Parte_1
[... di € 59.000,00 sul conto corrente bancario intestato alla società
”. CP_7
Il teste all'udienza del 19.09.2023, dichiarava che la Tes_1
“non chiese alcun preventivo perchè non doveva eseguire alcun Pt_1
lavoro in casa in quanto la stessa era già ristrutturata”.
In definitiva, gli elementi raccolti inducono a ritenere fondata la domanda di manleva, dovendo la terza chiamata in causa, CP_3
essere condannata a tenere indenne l'opponente di quanto la stessa dovesse versare in favore della società opposta.
10 Le spese seguono la soccombenza, applicati i valori medi, in relazione ad entrambe le domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice
unico, in persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti di Parte_1 [...]
e della , così provvede: Controparte_1 CP_3
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- dichiara la tenuta a manlevare la sig.ra Controparte_7 Pt_1
dal pagamento di qualsivoglia somma nei confronti della
[...] [...]
in relazione al contratto oggetto di causa;
Controparte_1
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opposta, che liquida in € 14.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in CP_3
favore di che liquida in identica misura, oltre ad € Parte_1
473,29 per spese.
Bari, 24/07/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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