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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9632/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2025 da
Parte_1
Nata a Vicenza (VI) il 31.03.1971 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambe con l'Avv. Mariaelisabetta Rossignani del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio anche telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in S. RO PO (VR) il 7.12.2003 (anno 2003 atto n. 39 parte II serie B) In regime patrimoniale di separazione dei beni. con tre figli: nato a [...] il [...], ivi residente, cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...], ivi residente, cittadino italiano Parte_3 nato a [...] il [...], ivi residente, cittadino italiano Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti C O N D I Z I O N I 1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori con collocamento Pt_4 presso la mamma in Milano, via Angera 14; le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratti di decisioni di “maggior interesse” devono essere sempre concordate dai genitori.
3) La casa coniugale sita in Milano, via Angera 14, condotta in locazione con contratto intestato al marito, viene assegnata con i relativi mobili ed arredi alla moglie ( ad eccezione degli effetti e beni personali del Sig. che lo stesso Pt_2 ha provveduto solo in parte ad asportare e che si impegna a ritirare integralmente entro la data del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del divorzio, così come entro il medesimo termine provvederà a trasferire altrove la propria residenza) la quale vi vivrà con i figli e ne sosterrà il canone mensile, pari ad Euro
850=, oltre al costo delle relative utenze;
il sig. acconsente sin d'ora al Pt_2 subentro della moglie nel contratto di locazione.
4) Il padre si accorderà direttamente con – e con i figli maggiorenni – per Pt_4 incontrarsi e trascorrere del tempo insieme, durante la settimana, i fine settimana e nei periodi di vacanza, informando la mamma dei programmi e con l' impegno a comunicare con congruo anticipo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze.
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli versando mensilmente alla madre entro il 15 di ogni mese di ogni mese mediante bonifico bancario l'importo omnicomprensivo di Euro 900=, a partire dalla sottoscrizione del ricorso con rivalutazione annua secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026).
6) A - Le parti concordano che saranno a carico del padre in misura del 30% e della madre in misura del 70% le spese straordinarie per figli come previste dalle linee guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano in data 10.06.2025 e di seguito riportate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, cosi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet, calcolatrice scientifica) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h)spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
B- Le parti concordano che, qualora uno dei figli sostenesse personalmente una spesa straordinaria di quelle sopra specificate, previo consenso dei genitori laddove richiesto, la stessa gli sarà rimborsata da ciascun genitore per la quota di competenza, con comunicazione all'altro genitore.
C- Quanto ai costi di a La Spezia, a parziale modifica di quanto al precedente Per_1 punto 6A le parti concordano che saranno divisi al 50% tra i coniugi e precisamente: la mamma provvederà al pagamento del canone di locazione, il papà corrisponderà mensilmente al figlio direttamente la somma di Euro 300= per le ulteriori spese di trasferta, treno, utenze, entro il 15 di ogni mese.
Ugualmente, le parti concordano di dividere al 50% le spese universitarie attuali e future anche degli altri figli, e , anche qualora si tratti di percorsi di Pt_3 Pt_4 studio e/o master e/o specializzazioni fuori sede e/o in città diverse da quella di residenza.
7) La madre percepirà integralmente l'assegno unico per i figli, se ed in quanto previsto e dovuto.
8) La moglie continuerà a pagare le rate residue del finanziamento di Euro 110= mensili contratto nel 2020 per spese famigliari e già addebitato sul conto corrente alla stessa intestato.
9) Le parti concordano che decorsi sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di mediazione e comunque entro il termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di divorzio rivaluteranno i termini degli accordi economici di cui al presente ricorso, per verificare se il padre, in base alle proprie entrate ed alla sua situazione lavorativa aggiornata, possa incrementare la misura del proprio contributo sia per il mantenimento ordinario che per le spese straordinarie relative ai figli.
10) L' autovettura Opel OR intestata alla moglie rimane nella disponibilità della stessa, che provvederà al pagamento della rata mensile di finanziamento di Euro 135=, del bollo e dell'assicurazione. Allo scadere della rata di saldo, i ricorrenti valuteranno insieme se rilevare l'autovettura oppure restituirla e procedere ad un nuovo acquisto, decidendo come ripartire i rispettivi costi.
11) Le multe pregresse (ad oggi pari ad Euro 1.329,77=) relative all'autovettura
Cadillac targata DJ070SM utilizzata in via esclusiva dal Sig. ma intestata alla Pt_2
sig.ra sino al 16 gennaio 2025, ove riferite al periodo 1.1.2024/16.01.2025 Pt_1
restano a carico del sig. saranno rimborsate di volta in volta alla sig.ra Pt_2 Pt_1
che si farà carico di pagarle, concordando con l'ente creditore un piano di rateizzazione;
analogamente per quanto riguarda la sanzione di Euro 748= emessa dal Comune di
Trezzano sul Naviglio in data 14.09.24 relativamente all'autovettura Opel OR.
Tutte le altre multe ancora in sospeso, pari a complessivi Euro 4.130,63=, saranno invece a carico dei ricorrenti in misura del 50% ciascuno, pertanto il sig. Pt_2
rimborserà la propria quota di volta in volta alla sig.ra che si farà carico di Pt_1
pagarle, concordando un piano di rateizzazione con l'ente creditore.
12) La gestione del cane SA (Mia) è a carico del padre e dei figli e non dovrà gravare sulla madre;
il sig. terrà a proprio carico le spese di mantenimento dello stesso Pt_2
nonché il costo di eventuale dogsitter.
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere reciprocamente a chiedere e pretendere, oltre a quanto previsto nel presente ricorso,
per qualsivoglia titolo, ragione e causa, anche risarcitoria, comunque connessa all'intercorso rapporto coniugale.
14) I genitori si impegnano inoltre a:
A- riconoscere e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e a comunicare - direttamente tra di loro e senza ricorrere ai figli quali intermediari - in modo costruttivo sulle questioni che riguardano i figli, tenendo presente le loro specificità personali e i loro bisogni emotivi, affettivi e materiali;
B- informarsi reciprocamente nel momento in cui ci saranno nuovi/e compagni/e e vorranno introdurli ai figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sez. I civile n° 11906/2023 pubblicata il 16.10.23 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato nell'art. 3 n 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio delle note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Co le medesime note scritte, le parti dovranno insistere per la pronuncia di cessazione degli effetti civili e del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in S. RO PO (VR) il
[...]
7.12.2003 (anno 2003 atto n. 39 parte II serie B)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. RO PO (VR) nonché del Comune di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dottoressa Laura Maria Cosmai. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG