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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 228/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. C.F._2
BERGAMASCO MARIA PIA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti:
“accertata la sussistenza dei requisiti di legge, sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra i coniugi e in data 10.09.1994, Parte_2 Parte_1
nel Comune di Adria (RO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Adria al
n. 40, anno 1994, parte 2, serie A, alle seguenti condizioni: Nulla per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti. Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/01/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_1
29/11/1995 e il 21/03/1999, precisando che con sentenza del 23/01/2024 depositata Persona_2
in pari data, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 23.1.2024.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 23.1.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, fissato l'udienza di comparizione delle parti, assegnando termine sino al 7.3.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 23.1.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 23.1.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
Vista la proposizione di ricorso congiunto, può essere disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ADRIA in data 10/09/1994 tra e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune Parte_1 Parte_2
di ADRIA nell'anno 1994, n. 40, parte 2, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.03.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso