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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4873 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10749/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALCONE Parte_1 C.F._1 GIACOMO, elettivamente domiciliata in VIA ARGHILLÀ 62 VILLA SAN GIUSEPPE, REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. FALCONE GIACOMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1 FALCONE GIACOMO, elettivamente domiciliata in VIA ARGHILLÀ 62 VILLA SAN GIUSEPPE, REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. FALCONE GIACOMO
RICORRENTI contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in VIA S. CATERINA 6 25100 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale:
1. Giudicare infondata la pretesa vantata dall' ; CP_2
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle ricorrenti;
pagina 1 di 5
3. Condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali, CPA e IVA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario.”
Per l' dei beni confiscati alla criminalità organizzata: Controparte_1
“Voglia il Tribunale rigettare la domanda delle ricorrenti.
In via riconvenzionale, si chiede che il Tribunale le voglia condannare al pagamento della somma di €
22.618,35, oltre interessi legali dall'occupazione del bene al saldo. Vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio l Parte_1 Parte_2 [...]
proponendo ricorso avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento ricevuta dall' senza titolo dell'immobile sito nel Controparte_3
Comune di Capriolo (BS), via Roma n. 20, confiscato dal Tribunale di Brescia e divenuto definitivo con sentenza della Corte di Cassazione, per il periodo dal 15.5.2018 al 15.5.2024, per un importo di €
49.814,00.
Le attrici, madre e figlia, hanno dedotto che la somma ingiunta non è da loro dovuta in quanto le stesse, fino al sopralluogo della Polizia Locale, non erano al corrente di occupare un immobile sottoposto a misura di prevenzione e hanno specificato che sono state residenti presso l'immobile in questione solo dal 15.6.2021 al 8.2.2024, ospiti della sig.ra , moglie del proprietario Parte_3 [...]
in attesa di trovare un immobile da locare o acquistare. Parte_4
A fronte dell'istanza di annullamento presentata all' dalle ricorrenti e della relativa CP_1 documentazione anagrafica attestante il periodo di effettiva residenza nell'immobile confiscato, la somma dovuta dalle attrici è stata ricalcolata e quantificata in € 22.618,35.
Parte attrice ha pertanto richiesto di giudicare infondata la pretesa vantata dalla convenuta e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle ricorrenti, con vittoria di spese di lite.
L beni confiscati alla criminalità organizzata si è Controparte_1 costituita contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo, da parte delle ricorrenti,
l'assenza di qualsivoglia elemento giustificativo per l'occupazione dell'immobile oggetto di confisca e,
pagina 2 di 5 di conseguenza, la sussistenza del diritto in capo all' di ricevere adeguata indennità per il CP_1 periodo di occupazione. Pertanto, ha concluso richiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la condanna delle ricorrenti al pagamento della somma di € 22.618,35, con vittoria di spese.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.25, con termine per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento in data 6.11.25 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza nella modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto azione di accertamento a seguito della notifica, da parte dell' odierna CP_1 convenuta, di una intimazione di pagamento di un'indennità di natura risarcitoria per l'occupazione sine titulo del bene confiscato ed acquisito al patrimonio dello Stato.
Con tale prima richiesta di pagamento (n. 35608 del 17.05.2024) è stato intimato alle ricorrenti, nonché
a in solido, il pagamento della somma di euro 49.814,00, dal 15.05.2018 (data Parte_3 della confisca definitiva) al 15.05.2024.
L' ha successivamente proceduto ad una rideterminazione del complessivo importo oggetto di CP_1 intimazione di pagamento a seguito della istanza di revisione formulata dalle ricorrenti;
in particolare l'indennità è stata ridotta nella misura di euro 22.618,35, in relazione al periodo di residenza delle ricorrenti presso l'immobile confiscato, come da certificazione anagrafica prodotta dalle stesse, limitatamente al periodo dal 14.06.2021 al 08.02.2024.
L ha pertanto emesso una nuova richiesta di pagamento di indennità di occupazione, in CP_1 sostituzione di quella già notificata il 6.08.20204, oggetto del presente giudizio di accertamento (cfr. doc. 8 e 8.A e 8.B fasc. convenuta).
Ciò premesso, è incontestato in atti che le ricorrenti hanno occupato l'immobile sito in Capriolo (BS), via Roma n. 20, confiscato dal Tribunale di Brescia (confisca divenuta definitiva in data 15.05.2018).
Secondo le allegazioni delle stesse ricorrenti, esse sono state residenti presso l'immobile dal
15.06.2021 al 8.02.2024, ospiti di , moglie del precedente proprietario Parte_3 [...]
Parte_4
pagina 3 di 5 Risulta altresì che le ricorrenti – unitamente alla – sono state identificate presso l'immobile Parte_3 dalla Polizia Locale di Capriolo (BS), come da relazione di sopralluogo eseguito in data 02.11.2023
(cfr. doc. 5 fasc. Agenzia) e che è stata emessa ordinanza di sgombero nei confronti delle ricorrenti e della (cfr. doc. 6 fasc. Agenzia). Parte_3
In virtù del provvedimento di confisca, l'utilizzo dell'immobile da parte del precedente titolare del bene, nonché da soggetti terzi, è divenuto sine titulo, venendo meno ex lege qualsivoglia titolo che giustificava la permanenza dell'originario proprietario così come di eventuali soggetti terzi.
Come è noto, l'art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 dispone che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi;
nel caso di specie, peraltro, l'allegato contratto di comodato sarebbe successivo alla definitività del provvedimento di confisca, quindi certamente inefficace.
Presupposto per il pagamento dell'indennità è esclusivamente l'occupazione senza titolo dell'immobile, circostanza non contestata, di guisa che non rileva la eventuale assenza di conoscenza della circostanza della confisca dell'immobile.
Nel caso di specie l'occupazione abusiva ha impedito all'ente di destinare l'immobile a finalità pubblicistiche, in conformità con la natura e la funzione dei beni confiscati. Tale impossibilità di utilizzo costituisce un danno risarcibile, quantificabile anche in via equitativa, facendo riferimento al canone locativo di mercato.
Ne consegue che il danno può ritenersi provato sia nell'an sia nel quantum, in base a presunzioni aventi i caratteri richiesti dall'art. 2729 c.c.
In relazione al quantum, l'importo è stato determinato sulla base di una perizia di stima redatta da un ente terzo e attendibile (Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Brescia, cfr. relazione di stima
24.06.2024, cfr. doc. 4 fasc. convenuta), avuto riguardo al valore locatizio per immobili con caratteristiche simili e collocati nella medesima area (cfr. sul punto Cass. Su n. 33564/2022 secondo cui
“sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”).
pagina 4 di 5 Tale determinazione non è stata specificatamente contestata dalle ricorrenti.
Alla luce di quanto osservato l'indennità da occupazione senza titolo dovuta dalle ricorrenti deve essere determinata nella misura di euro 22.618,35 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'Agenzia, le ricorrenti devono essere condannate al pagamento della predetta somma, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022); in considerazione del decisum, dell'attività difensiva espletata (in particolare: assenza di fase istruttoria e fase decisoria ridotta) e della scarsa complessità delle questioni trattate, sono liquidate in complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara tenute le ricorrenti al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in
Capriolo (BS), via Roma n. 20, determinata nella somma di euro 22.618,35 oltre interessi dal dovuto al saldo in favore dell' dei beni confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata;
- condanna le ricorrenti a rifondere la resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 13/11/2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10749/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALCONE Parte_1 C.F._1 GIACOMO, elettivamente domiciliata in VIA ARGHILLÀ 62 VILLA SAN GIUSEPPE, REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. FALCONE GIACOMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1 FALCONE GIACOMO, elettivamente domiciliata in VIA ARGHILLÀ 62 VILLA SAN GIUSEPPE, REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. FALCONE GIACOMO
RICORRENTI contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in VIA S. CATERINA 6 25100 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale:
1. Giudicare infondata la pretesa vantata dall' ; CP_2
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle ricorrenti;
pagina 1 di 5
3. Condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali, CPA e IVA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario.”
Per l' dei beni confiscati alla criminalità organizzata: Controparte_1
“Voglia il Tribunale rigettare la domanda delle ricorrenti.
In via riconvenzionale, si chiede che il Tribunale le voglia condannare al pagamento della somma di €
22.618,35, oltre interessi legali dall'occupazione del bene al saldo. Vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio l Parte_1 Parte_2 [...]
proponendo ricorso avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento ricevuta dall' senza titolo dell'immobile sito nel Controparte_3
Comune di Capriolo (BS), via Roma n. 20, confiscato dal Tribunale di Brescia e divenuto definitivo con sentenza della Corte di Cassazione, per il periodo dal 15.5.2018 al 15.5.2024, per un importo di €
49.814,00.
Le attrici, madre e figlia, hanno dedotto che la somma ingiunta non è da loro dovuta in quanto le stesse, fino al sopralluogo della Polizia Locale, non erano al corrente di occupare un immobile sottoposto a misura di prevenzione e hanno specificato che sono state residenti presso l'immobile in questione solo dal 15.6.2021 al 8.2.2024, ospiti della sig.ra , moglie del proprietario Parte_3 [...]
in attesa di trovare un immobile da locare o acquistare. Parte_4
A fronte dell'istanza di annullamento presentata all' dalle ricorrenti e della relativa CP_1 documentazione anagrafica attestante il periodo di effettiva residenza nell'immobile confiscato, la somma dovuta dalle attrici è stata ricalcolata e quantificata in € 22.618,35.
Parte attrice ha pertanto richiesto di giudicare infondata la pretesa vantata dalla convenuta e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle ricorrenti, con vittoria di spese di lite.
L beni confiscati alla criminalità organizzata si è Controparte_1 costituita contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo, da parte delle ricorrenti,
l'assenza di qualsivoglia elemento giustificativo per l'occupazione dell'immobile oggetto di confisca e,
pagina 2 di 5 di conseguenza, la sussistenza del diritto in capo all' di ricevere adeguata indennità per il CP_1 periodo di occupazione. Pertanto, ha concluso richiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la condanna delle ricorrenti al pagamento della somma di € 22.618,35, con vittoria di spese.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.25, con termine per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento in data 6.11.25 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza nella modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto azione di accertamento a seguito della notifica, da parte dell' odierna CP_1 convenuta, di una intimazione di pagamento di un'indennità di natura risarcitoria per l'occupazione sine titulo del bene confiscato ed acquisito al patrimonio dello Stato.
Con tale prima richiesta di pagamento (n. 35608 del 17.05.2024) è stato intimato alle ricorrenti, nonché
a in solido, il pagamento della somma di euro 49.814,00, dal 15.05.2018 (data Parte_3 della confisca definitiva) al 15.05.2024.
L' ha successivamente proceduto ad una rideterminazione del complessivo importo oggetto di CP_1 intimazione di pagamento a seguito della istanza di revisione formulata dalle ricorrenti;
in particolare l'indennità è stata ridotta nella misura di euro 22.618,35, in relazione al periodo di residenza delle ricorrenti presso l'immobile confiscato, come da certificazione anagrafica prodotta dalle stesse, limitatamente al periodo dal 14.06.2021 al 08.02.2024.
L ha pertanto emesso una nuova richiesta di pagamento di indennità di occupazione, in CP_1 sostituzione di quella già notificata il 6.08.20204, oggetto del presente giudizio di accertamento (cfr. doc. 8 e 8.A e 8.B fasc. convenuta).
Ciò premesso, è incontestato in atti che le ricorrenti hanno occupato l'immobile sito in Capriolo (BS), via Roma n. 20, confiscato dal Tribunale di Brescia (confisca divenuta definitiva in data 15.05.2018).
Secondo le allegazioni delle stesse ricorrenti, esse sono state residenti presso l'immobile dal
15.06.2021 al 8.02.2024, ospiti di , moglie del precedente proprietario Parte_3 [...]
Parte_4
pagina 3 di 5 Risulta altresì che le ricorrenti – unitamente alla – sono state identificate presso l'immobile Parte_3 dalla Polizia Locale di Capriolo (BS), come da relazione di sopralluogo eseguito in data 02.11.2023
(cfr. doc. 5 fasc. Agenzia) e che è stata emessa ordinanza di sgombero nei confronti delle ricorrenti e della (cfr. doc. 6 fasc. Agenzia). Parte_3
In virtù del provvedimento di confisca, l'utilizzo dell'immobile da parte del precedente titolare del bene, nonché da soggetti terzi, è divenuto sine titulo, venendo meno ex lege qualsivoglia titolo che giustificava la permanenza dell'originario proprietario così come di eventuali soggetti terzi.
Come è noto, l'art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 dispone che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi;
nel caso di specie, peraltro, l'allegato contratto di comodato sarebbe successivo alla definitività del provvedimento di confisca, quindi certamente inefficace.
Presupposto per il pagamento dell'indennità è esclusivamente l'occupazione senza titolo dell'immobile, circostanza non contestata, di guisa che non rileva la eventuale assenza di conoscenza della circostanza della confisca dell'immobile.
Nel caso di specie l'occupazione abusiva ha impedito all'ente di destinare l'immobile a finalità pubblicistiche, in conformità con la natura e la funzione dei beni confiscati. Tale impossibilità di utilizzo costituisce un danno risarcibile, quantificabile anche in via equitativa, facendo riferimento al canone locativo di mercato.
Ne consegue che il danno può ritenersi provato sia nell'an sia nel quantum, in base a presunzioni aventi i caratteri richiesti dall'art. 2729 c.c.
In relazione al quantum, l'importo è stato determinato sulla base di una perizia di stima redatta da un ente terzo e attendibile (Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Brescia, cfr. relazione di stima
24.06.2024, cfr. doc. 4 fasc. convenuta), avuto riguardo al valore locatizio per immobili con caratteristiche simili e collocati nella medesima area (cfr. sul punto Cass. Su n. 33564/2022 secondo cui
“sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”).
pagina 4 di 5 Tale determinazione non è stata specificatamente contestata dalle ricorrenti.
Alla luce di quanto osservato l'indennità da occupazione senza titolo dovuta dalle ricorrenti deve essere determinata nella misura di euro 22.618,35 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'Agenzia, le ricorrenti devono essere condannate al pagamento della predetta somma, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022); in considerazione del decisum, dell'attività difensiva espletata (in particolare: assenza di fase istruttoria e fase decisoria ridotta) e della scarsa complessità delle questioni trattate, sono liquidate in complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara tenute le ricorrenti al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in
Capriolo (BS), via Roma n. 20, determinata nella somma di euro 22.618,35 oltre interessi dal dovuto al saldo in favore dell' dei beni confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata;
- condanna le ricorrenti a rifondere la resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 13/11/2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 5 di 5