Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 22105/2023 Verbale dell'udienza dell'11/03/2025 È presente l'avv. Formoso. Per l'opposto è presente l'avv. Teresi. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispo- sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22105 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c. TRA
, c.f. , quale procuratore di se stesso, ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli, al Centro direzionale isola G/1 OPPONENTE E
, c.f. rappresentato e difeso, in virtù CP_1 CodiceFiscale_2 di procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo e Massimo Teresi, presso il cui studio elettiva- mente domicilia in Napoli alla via Foria n. 93 OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Formoso ha convenuto in giudizio il sig. , innanzi a questo Tribunale, opponendosi all'atto (di rinnovazione dell'atto) CP_1 di precetto congiunto a titolo esecutivo, asseritamente notificato il 7/7/2020, con il qua- le gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 23.302.06, oltre spese successive.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 L'assunto è infondato. Con riferimento all'ipotesi in cui titolo esecutivo e precetto vengano separatamente noti- ficati, il codice di rito esige, per un verso, all'art. 479, comma 2 c.p.c. che la notificazione del titolo esecutivo sia fatta alla parte personalmente ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c.; per altro verso, all'art. 480, comma 2 c.p.c. che il precetto debba contenere, a pena di nullità, la data di notificazione del titolo esecutivo ove effettuata separatamente. Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti normativamente delineati. Con riferimento al primo profilo, dalla documentazione in atti (cfr. documenti allegati da parte opposta) emerge che il titolo esecutivo è stato notificato personalmente alla parte opponente (unitamente ad un primo atto di precetto) nell'aprile 2022 presso il luogo di residenza dello stesso (sito in Napoli alla via C. De Marco n. 10 e corrispondente, peral- tro, a quello indicato dall'opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio) ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonché presso il domicilio professionale (sito in Napoli, al Centro di- rezionale isola G/1) mediante consegna di copia a mani del portiere sig. Persona_2 ai sensi dell'art. 139 c.p.c..
[...]
Un secondo precetto in rinnovazione è stato notificato nel dicembre 2022 presso lo stu- dio dell'intimato, a mani del sig. , dichiaratosi incaricato alla ricezione, notifica Per_1 che parte opponente ritiene invalida;
tale notifica, tuttavia, è del tutto irrilevante, atteso che non si tratta del precetto sulla cui base si agisce, per cui non vi è utilità nell'esaminare la doglianza dell'opponente sul punto. L'ultimo precetto, sulla cui base si agisce, è stato notificato all'opponente a mezzo posta elettronica certificata il 19/10/2023 (e non il 7/7/2020) e, coerentemente col disposto dell'art. 480, comma 2 c.p.c., reca menzione della data di notifica del titolo. L'eventuale difetto di notifica per vizi derivante dall'utilizzo della pec professionale (che non ricorre, sulla scorta del principio da ultimo affermato dalla S.C. nella pronuncia n. 1615/2025) è, in ogni caso, sanato dal raggiungimento dello scopo, avendo l'avv. Formoso proposto la controversia che ci occupa. Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente contesta la debenza di interessi per
€. 1.065,67, ritenendo che gli stessi siano stati commisurati applicando un tasso di inte- resse sproporzionato. A fronte di tale cesura, da cui scaturisce la necessità che il profilo sia esaminato dal giudi- ce (ancorchè il vizio denunciato riguardi solo presunti interessi usurari, con precisazione che anche l'opposto ha accettato il contradditorio sulla questione) il sig. ha ri- CP_1 vendicato la legittimità di detta commisurazione sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 1284, comma 4 c.c. ai sensi del quale “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Tuttavia, sul punto, come noto, sono intervenute di recente le SS. UU. della Suprema
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 Corte (con la pronuncia n. 12449/2024) chiarendo che ove il giudice disponga il pagamento de- gli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall' art. 1284, comma 1, c.c. , se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazio- ne, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle tran- sazioni commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudi- ziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall'altro lato, il comma 4 dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il motivo di opposizione formulato dall'opponente deve ritenersi fondato atteso che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 2132/2022) si limita ad ingiungere il pagamento degli interessi al tasso legale dalle scadenze al saldo. Ne deriva, pertanto, che gli interessi sono dovuti dall'opponente secondo il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. e non secondo quello di cui al comma 4 del medesimo articolo. Da ultimo, l'opponente ha dedotto di essere titolare nei confronti dell'opposto di un di- ritto di credito pari alla somma di € 1.660,00, versata a titolo di deposito cauzionale e allo stesso non restituita all'esito del rilascio dell'immobile, chiedendo la condanna della con- troparte alla restituzione della stessa. Al riguardo, giova, preliminarmente, sottolineare l'ammissibilità di detta domanda atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in ossequio al principio di ragionevole du- rata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria di cui all'art. 111 Cost., la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accer- tamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per ri- convenzione (art. 36 c.p.c.) (cfr. Cass. civ. n. 12436/2021). Ciò posto, va, altresì, rilevato che, in materia locatizia, il diritto del conduttore (e la cor- relativa obbligazione del locatore) alla restituzione del deposito cauzionale sorge per ef- fetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato con la con- seguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre do- manda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione (ex multis Cass. civ. n. 18069/2019; n. 3882/2015; n. 9442/2010). Orbene, nel caso di specie, è pacifico tra le parti in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c. che il rilascio dell'immobile sia avvenuto nell'agosto del 2022 e che, conseguente- mente, l'odierno opponente abbia diritto alla restituzione del deposito cauzionale di im-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 porto pari ad € 1.660,00 (come risultante anche dalla documentazione in atti). Pur non contestando l'an e il quantum di tale diritto di credito, l'opposto ha, tuttavia, ec- cepito in compensazione ex concorrenti quantitate il proprio ulteriore credito pari ad € 4.000,00, che costituisce la somma dei canoni impagati da aprile 2022 ad agosto 2022. Deve ritenersi una domanda di compensazione impropria o atecnica la quale sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e (diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 ss. c.c., che pre- suppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi cre- diti fino alla reciproca concorrenza (accertamento cui il giudice, peraltro, può procedere d'ufficio) (cfr. Cass. civ. n.14156/2024). Resta, in ogni caso, fermo il fatto che, come la compensazione "propria", anche quella "impropria" presuppone che il credito opposto in compensazione possieda i requisiti della certezza e della non contestazione. Ebbene, tali requisiti sussistono nel caso di specie atteso che il credito opposto in com- pensazione da parte opposta non è stato contestato in alcun modo da parte opponente. Ne deriva, pertanto, che elisi i rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, deve rite- nersi accertato il diritto di parte opposta all'ulteriore credito di € 2.340,00. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che l'opposizione è stata accolta solo in parte e l'avv. Formoso risulta soccombente anche rispetto alla domanda di compensazione, le stesse vanno compensate per la metà mentre il residuo va posto a carico dell'opponente, in misura pari ai medi dello scaglione del DM 147/2022, alla luce della complessità della lite e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- dichiara l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata sulla base del D.I. n. 2132/2022 e del precetto notificato il 19/10/2023, limitatamente agli interessi nella mi- sura “moratoria” anziché in misura legale;
- dichiara, altresì, a seguito della compensazione di cui in motivazione, che l'avv. Formo- so è debitore del sig. della somma di € 2.340,00, quale canoni/indennità dovuti CP_1 sino alla data del rilascio,
- compensa per metà le spese di lite e condanna l'avv. Formoso al pagamento, in favore del sig. , della restante parte, che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre spese CP_1 generali al 15 %, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli, il 11/03/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Teresa Barile
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5